TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 794 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Oreste Cerotto Parte_1
presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Raffaella Del Guercio presso cui è elettivamente domiciliata
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_2
Cuzzupoli, domiciliato come in atti resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.01.2022, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820219005257907000, notificatale da in data 14 gennaio 2022, afferente l'avviso di addebito Controparte_3
n. 32820150001664065000, notificatole in data 28.10.2015 con il quale le veniva intimato CP_2
il pagamento della somma di euro 3.445,16, a titolo di contributi previdenziali per le annualità 2012, 2013 e 2014.
A sostegno dell'opposizione deduceva esclusivamente l'intervenuta prescrizione quinquennale di detti crediti, perfezionatasi successivamente alla notifica dell'avviso di addebito e, in assenza di atti interruttivi, anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio l' resisteva alla domanda, chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso, contestando l'avversaria eccezione di prescrizione alla luce della regolare notifica dell'avviso di addebito e la sospensione prevista dalla normativa prevista dall' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020
(cd. normativa emergenziale per il periodo OV).
, costituitasi, con argomentazioni in diritto chiedeva il Controparte_3 rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Deve precisarsi che esso è fondato sull'unica eccezione di prescrizione del credito che si sarebbe maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, che pacificamente tra le parti è avvenuta in data28.10.2015.
È ormai pacifica la giurisprudenza che ritiene che anche la prescrizione maturatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito abbia durata quinquennale.
Ebbene, il credito portato dall'avviso di addebito n. 32820150001664065000 va dichiarato prescritto poiché, tra la notifica del 28 ottobre 2015, e la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 14 gennaio, pur considerando la sospensione della prescrizione, per la cd. normativa OV (129 giorni tra il 23 febbraio ed il 30 giugno 2020, nonché 182 giorni tra il 31 dicembre 2020 ed il 30 giugno 2021), trascorreva un tempo superiore a cinque anni: la pretesa creditoria controversa, infatti, si prescriveva nell'ottobre 2021.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va integralmente accolto e i contributi non sono dovuti per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi, e le conseguenti sanzioni relativi all'avviso di addebito n. 32820150001664065000, notificato in data 28.10.2015;
b) condanna le resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1200,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 17.10.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)