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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5079/2013 R.Cont.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del 25/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5079/2013 R.G., previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Patrizia Maioriello, come da procura a Persona_1
margine dell'atto di citazione
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Patrizio Russo, come da procura in atti
APPELLATO
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv.to Guglielmo Romano, come da procura in atti
APPELLATO - GIÁ CHIAMATO IN CAUSA
E (già , in persona del legale rappresentante p.t, RO Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Giuseppa Iorio, come da procura in atti
APPELLATO - GIÁ CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 868/2013, emessa dal giudice di pace di CP_1
in data 06.02.2013, depositata e resa pubblica in data 13.02.2013, non notificata
[...]
CONCLUSIONI: per le parti costituite come da atti difensivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore ha proposto appello avverso la sentenza Persona_1
del giudice di pace di n. 868/2013, contestando la pronuncia nella parte in cui il Controparte_1
giudice di primo grado: - ha escluso la responsabilità del Comune di per il sinistro Controparte_1
occorso al minore, in data 06.06.2009; - ha omesso di pronunciarsi sulla esclusione Persona_1
di responsabilità dei terzi chiamati in causa iussu iudicis;
- ha escluso la sussistenza del rapporto di causalità tra la causa del danno e l'evento lesivo;
- ha erroneamente valutato gli elementi di prova.
Tanto premesso, parte appellante ha concluso affinché il Tribunale riformi la sentenza di primo grado e, dunque: - dichiari il unico ed esclusivo responsabile, ovvero Controparte_1
in solido con il , per il sinistro di cui è causa;
- condanni il medesimo Controparte_2
in via esclusiva e/o in solido al pagamento in favore dell'appellante, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore, della somma di € 5.000,00 o della somma ritenuta di giustizia;
- in subordine dichiari il , unico ed esclusivo responsabile, ovvero in Controparte_2
solido con il Comune di per il sinistro di cui è causa;
- condanni il medesimo Controparte_1
in via esclusiva e/o in solido al pagamento in favore dell'appellante, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore, della somma di € 5.000,00 o della somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 4 marzo 2014, si è costituito il in persona del sindaco p.t., il quale ha chiesto: - disporsi Controparte_1
l'estromissione dal giudizio dello stesso Comune;
- in via subordinata, rigettarsi la domanda dell'appellante, con vittoria delle spese di lite;
- in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiararsi il quale unico ed esclusivo Controparte_2
responsabile del sinistro oggetto di giudizio.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 5 febbraio 2014, si è costituito il
, in persona del Presidente p.t., il quale ha chiesto: - Controparte_5
dichiararsi l'appello improcedibile ex art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, avendo la parte appellante omesso di notificare l'appello alla (già RO [...]
, terzo chiamato in garanzia nel giudizio di primo grado;
- dichiararsi l'appello CP_4
inammissibile per mancata indicazione della “motivazione in appello” ex art. 342 c.p.c.; - dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande proposte nei confronti del Controparte_2
poichè costituenti “domande nuove”; - in via subordinata, rigettarsi l'appello perchè
[...]
infondato; - in via ancora più subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare la nullità della chiamata in causa effettuata nel giudizio di primo grado dal nei Controparte_1
confronti del , stante difetto di mandato;
- rigettarsi la domanda di Controparte_2
manleva avanzata dal nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
. Ha proposto, infine, appello incidentale affinchè, in caso di accoglimento dell'appello o della
[...]
domanda di manleva proposta dal sia condannata al risarcimento dei Controparte_1
danni la (già o, in ogni caso, la stessa sia condannata a RO Controparte_4
manlevare e garantire il , con condanna dell'appellante al pagamento Controparte_2
delle spese, diritti ed onorario del giudizio.
A seguito di integrazione del contraddittorio, ordinata dal Giudice di secondo grado all'esito dell'udienza del 15.01.2016, si è costituita all'udienza del 26.09.2017 la RO
(già la quale ha chiesto: - rigettarsi l'appello con vittoria di spese e compensi Controparte_4
giudiziali; - rigettarsi la domanda di manleva avanzata dal nei Controparte_1
confronti del;
- in via subordinata, in caso di accoglimento Controparte_2
dell'appello, dichiararsi la esclusiva responsabilità del - in via Controparte_1
ulteriormente gradata, dichiararsi la responsabilità unica ed esclusiva del Controparte_2
; - infine, nell'ipotesi di declaratoria di responsabilità della
[...] RO
diminuire, ai sensi dell'art. 1227 c.c. il risarcimento dei danni dovuto dall'appellante. In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto tempestivo (la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis dalla pubblicazione della sentenza).
Ciò posto, in ossequio al principio processuale della ragione più liquida, si esaminerà la fattispecie direttamente nel merito.
Preliminare all'individuazione del soggetto responsabile, è l'accertamento dell'evento lesivo in tutti i suoi componenti, compreso il nesso di causalità tra il fatto allegato e l'evento stesso.
La , odierna appellante, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul minore ha dedotto che, in data 06/06/2009, alle ore 21.30 circa, lo stesso Persona_1
transitava in Via Principe di Piemonte, in compagnia della sorella Controparte_1
maggiore, , quando, inciampato a causa di un dislivello presente sul manto stradale – Persona_2
non visibile e non segnalato – riportava gravi lesioni fisiche per le quali si rendeva necessario il trasporto presso l'azienda ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di , ove venivano CP_5
diagnosticati al minore una “frattura epifisi distale di radio sinistro” e “contusione escoriata ginocchio sinistro”.
Ciò posto, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno ( Cass. n. 8229 del 2010).
Trattasi, dunque, di responsabilità avente carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la prova da parte dell'attore del danno e del nesso di causalità tra la res ed il pregiudizio subito. Una volta provate tali circostanze, per non incorrere in responsabilità, il custode deve fornire la prova del caso fortuito, ovvero di un fattore esterno, di carattere eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr. ex multis, Cass. n. 2660 del 2013).
La giurisprudenza ha precisato che la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina nel caso concreto la cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (cfr.
Tribunale Roma n. 12210 del 2016).
In particolare, si è precisato che la prova del nesso di causalità è molto delicata quando il danno non è determinato dalla pericolosità intrinseca della res, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica ed inerte.
Pertanto, la buca nella strada, il tombino sporgente e il dislivello delle pertinenze stradali non manifestano di per sé soli il collegamento causale con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere inevitabile la caduta (Tribunale Massa n. 623 del 2016, cfr., altresì, Tribunale Pisa n. 760 del 2016).
In particolare, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, è opportuno tener conto della condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa. Ne consegue che, allorquando il danneggiato possa prevedere e superare, attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili, la possibile situazione di danno, il comportamento imprudente dello stesso è in grado di interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 2480/2018, 2481/2018).
Applicando al caso di specie tali principi, che questo giudice ritiene condivisibili ed intende far propri, l'appello deve ritenersi infondato.
Parte appellante ha ricondotto il fatto lesivo alla presenza di una buca posta sul manto stradale non segnalata e non visibile.
Tuttavia, dai rilievi fotografici, prodotti in sede di giudizio di primo grado, è emerso come il dissesto della strada fosse perfettamente visibile in più punti.
Non si ravvisa, dunque, un'erronea valutazione degli elementi di prova nel giudizio di primo grado, così come lamentato da parte appellante. Così come correttamente valutato dal giudice di prime cure, la scarsa visibilità dei luoghi è smentita dallo stesso teste di parte attrice, odierna appellante, nella parte in cui Testimone_1
afferma di aver assistito al fatto per cui è causa dal balcone di casa sua, pur in presenza di un lampione spento (cfr. dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, all'udienza del 09.05.2011). Testimone_1
Invero, se la stessa è riuscita a visionare il fatto per cui è causa, deve ritenersi che anche il minore, accompagnato dalla sorella, fosse in grado di visionare e quindi di evitare la buca per cui è causa, tenuto conto anche delle dimensioni della stessa.
Ciò posto, sia la teste, che la teste, , hanno, inoltre, dichiarato Testimone_1 Persona_2
che la caduta è avvenuta a pochi passi dall'abitazione del minore e che il dislivello fosse dovuto a dei lavori, svolti alcuni giorni prima, alla conduttura idrica (cfr. dichiarazioni rese dai testi di parte attrice,
, e all'udienza del 09.05.2011). Persona_2 Testimone_1
Sulla scorta di tali premesse, può concludersi che – ferma la situazione di dissesto della strada
– tale circostanza era conosciuta dal minore o comunque dalla sorella maggiorenne, che si trovava insieme al fratello al momento del fatto e sulla quale gravava un obbligo di sorveglianza nei confronti dello stesso.
Per questi motivi
, va escluso il nesso di causalità tra la presenza della buca sul manto stradale e il fatto lesivo (cfr. in merito, anche Cass. n. 17443 del 2019).
In definitiva, va rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza di primo grado.
Ogni altra questione va dichiarata assorbita.
Attesa la complessità della vicenda in esame e delle difese svolte, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Santa Maria C.V., 10.04.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Luigia Franzese)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del 25/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5079/2013 R.G., previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Patrizia Maioriello, come da procura a Persona_1
margine dell'atto di citazione
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Patrizio Russo, come da procura in atti
APPELLATO
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv.to Guglielmo Romano, come da procura in atti
APPELLATO - GIÁ CHIAMATO IN CAUSA
E (già , in persona del legale rappresentante p.t, RO Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Giuseppa Iorio, come da procura in atti
APPELLATO - GIÁ CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 868/2013, emessa dal giudice di pace di CP_1
in data 06.02.2013, depositata e resa pubblica in data 13.02.2013, non notificata
[...]
CONCLUSIONI: per le parti costituite come da atti difensivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore ha proposto appello avverso la sentenza Persona_1
del giudice di pace di n. 868/2013, contestando la pronuncia nella parte in cui il Controparte_1
giudice di primo grado: - ha escluso la responsabilità del Comune di per il sinistro Controparte_1
occorso al minore, in data 06.06.2009; - ha omesso di pronunciarsi sulla esclusione Persona_1
di responsabilità dei terzi chiamati in causa iussu iudicis;
- ha escluso la sussistenza del rapporto di causalità tra la causa del danno e l'evento lesivo;
- ha erroneamente valutato gli elementi di prova.
Tanto premesso, parte appellante ha concluso affinché il Tribunale riformi la sentenza di primo grado e, dunque: - dichiari il unico ed esclusivo responsabile, ovvero Controparte_1
in solido con il , per il sinistro di cui è causa;
- condanni il medesimo Controparte_2
in via esclusiva e/o in solido al pagamento in favore dell'appellante, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore, della somma di € 5.000,00 o della somma ritenuta di giustizia;
- in subordine dichiari il , unico ed esclusivo responsabile, ovvero in Controparte_2
solido con il Comune di per il sinistro di cui è causa;
- condanni il medesimo Controparte_1
in via esclusiva e/o in solido al pagamento in favore dell'appellante, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore, della somma di € 5.000,00 o della somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 4 marzo 2014, si è costituito il in persona del sindaco p.t., il quale ha chiesto: - disporsi Controparte_1
l'estromissione dal giudizio dello stesso Comune;
- in via subordinata, rigettarsi la domanda dell'appellante, con vittoria delle spese di lite;
- in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiararsi il quale unico ed esclusivo Controparte_2
responsabile del sinistro oggetto di giudizio.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 5 febbraio 2014, si è costituito il
, in persona del Presidente p.t., il quale ha chiesto: - Controparte_5
dichiararsi l'appello improcedibile ex art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, avendo la parte appellante omesso di notificare l'appello alla (già RO [...]
, terzo chiamato in garanzia nel giudizio di primo grado;
- dichiararsi l'appello CP_4
inammissibile per mancata indicazione della “motivazione in appello” ex art. 342 c.p.c.; - dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande proposte nei confronti del Controparte_2
poichè costituenti “domande nuove”; - in via subordinata, rigettarsi l'appello perchè
[...]
infondato; - in via ancora più subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare la nullità della chiamata in causa effettuata nel giudizio di primo grado dal nei Controparte_1
confronti del , stante difetto di mandato;
- rigettarsi la domanda di Controparte_2
manleva avanzata dal nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
. Ha proposto, infine, appello incidentale affinchè, in caso di accoglimento dell'appello o della
[...]
domanda di manleva proposta dal sia condannata al risarcimento dei Controparte_1
danni la (già o, in ogni caso, la stessa sia condannata a RO Controparte_4
manlevare e garantire il , con condanna dell'appellante al pagamento Controparte_2
delle spese, diritti ed onorario del giudizio.
A seguito di integrazione del contraddittorio, ordinata dal Giudice di secondo grado all'esito dell'udienza del 15.01.2016, si è costituita all'udienza del 26.09.2017 la RO
(già la quale ha chiesto: - rigettarsi l'appello con vittoria di spese e compensi Controparte_4
giudiziali; - rigettarsi la domanda di manleva avanzata dal nei Controparte_1
confronti del;
- in via subordinata, in caso di accoglimento Controparte_2
dell'appello, dichiararsi la esclusiva responsabilità del - in via Controparte_1
ulteriormente gradata, dichiararsi la responsabilità unica ed esclusiva del Controparte_2
; - infine, nell'ipotesi di declaratoria di responsabilità della
[...] RO
diminuire, ai sensi dell'art. 1227 c.c. il risarcimento dei danni dovuto dall'appellante. In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto tempestivo (la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis dalla pubblicazione della sentenza).
Ciò posto, in ossequio al principio processuale della ragione più liquida, si esaminerà la fattispecie direttamente nel merito.
Preliminare all'individuazione del soggetto responsabile, è l'accertamento dell'evento lesivo in tutti i suoi componenti, compreso il nesso di causalità tra il fatto allegato e l'evento stesso.
La , odierna appellante, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul minore ha dedotto che, in data 06/06/2009, alle ore 21.30 circa, lo stesso Persona_1
transitava in Via Principe di Piemonte, in compagnia della sorella Controparte_1
maggiore, , quando, inciampato a causa di un dislivello presente sul manto stradale – Persona_2
non visibile e non segnalato – riportava gravi lesioni fisiche per le quali si rendeva necessario il trasporto presso l'azienda ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di , ove venivano CP_5
diagnosticati al minore una “frattura epifisi distale di radio sinistro” e “contusione escoriata ginocchio sinistro”.
Ciò posto, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno ( Cass. n. 8229 del 2010).
Trattasi, dunque, di responsabilità avente carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la prova da parte dell'attore del danno e del nesso di causalità tra la res ed il pregiudizio subito. Una volta provate tali circostanze, per non incorrere in responsabilità, il custode deve fornire la prova del caso fortuito, ovvero di un fattore esterno, di carattere eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr. ex multis, Cass. n. 2660 del 2013).
La giurisprudenza ha precisato che la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina nel caso concreto la cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (cfr.
Tribunale Roma n. 12210 del 2016).
In particolare, si è precisato che la prova del nesso di causalità è molto delicata quando il danno non è determinato dalla pericolosità intrinseca della res, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica ed inerte.
Pertanto, la buca nella strada, il tombino sporgente e il dislivello delle pertinenze stradali non manifestano di per sé soli il collegamento causale con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere inevitabile la caduta (Tribunale Massa n. 623 del 2016, cfr., altresì, Tribunale Pisa n. 760 del 2016).
In particolare, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, è opportuno tener conto della condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa. Ne consegue che, allorquando il danneggiato possa prevedere e superare, attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili, la possibile situazione di danno, il comportamento imprudente dello stesso è in grado di interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 2480/2018, 2481/2018).
Applicando al caso di specie tali principi, che questo giudice ritiene condivisibili ed intende far propri, l'appello deve ritenersi infondato.
Parte appellante ha ricondotto il fatto lesivo alla presenza di una buca posta sul manto stradale non segnalata e non visibile.
Tuttavia, dai rilievi fotografici, prodotti in sede di giudizio di primo grado, è emerso come il dissesto della strada fosse perfettamente visibile in più punti.
Non si ravvisa, dunque, un'erronea valutazione degli elementi di prova nel giudizio di primo grado, così come lamentato da parte appellante. Così come correttamente valutato dal giudice di prime cure, la scarsa visibilità dei luoghi è smentita dallo stesso teste di parte attrice, odierna appellante, nella parte in cui Testimone_1
afferma di aver assistito al fatto per cui è causa dal balcone di casa sua, pur in presenza di un lampione spento (cfr. dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, all'udienza del 09.05.2011). Testimone_1
Invero, se la stessa è riuscita a visionare il fatto per cui è causa, deve ritenersi che anche il minore, accompagnato dalla sorella, fosse in grado di visionare e quindi di evitare la buca per cui è causa, tenuto conto anche delle dimensioni della stessa.
Ciò posto, sia la teste, che la teste, , hanno, inoltre, dichiarato Testimone_1 Persona_2
che la caduta è avvenuta a pochi passi dall'abitazione del minore e che il dislivello fosse dovuto a dei lavori, svolti alcuni giorni prima, alla conduttura idrica (cfr. dichiarazioni rese dai testi di parte attrice,
, e all'udienza del 09.05.2011). Persona_2 Testimone_1
Sulla scorta di tali premesse, può concludersi che – ferma la situazione di dissesto della strada
– tale circostanza era conosciuta dal minore o comunque dalla sorella maggiorenne, che si trovava insieme al fratello al momento del fatto e sulla quale gravava un obbligo di sorveglianza nei confronti dello stesso.
Per questi motivi
, va escluso il nesso di causalità tra la presenza della buca sul manto stradale e il fatto lesivo (cfr. in merito, anche Cass. n. 17443 del 2019).
In definitiva, va rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza di primo grado.
Ogni altra questione va dichiarata assorbita.
Attesa la complessità della vicenda in esame e delle difese svolte, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Santa Maria C.V., 10.04.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Luigia Franzese)