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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice DR LU, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 925/2024 del 25 aprile 2024 del
Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 4400/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'appello, dall'avvocato Annamaria
Principato (CF ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno, alla via S. Baratta n. 10
-appellante-
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Santomenna, alla via Vico I Umberto I n. 13, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maria
RA Di IM (CF ), con la quale elettivamente domicilia in C.F._3
Santomenna, alla via Vico I Umberto I;
(CF ), Parte_2 P.IVA_2
in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Luigi Mogavero (CF
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._4
Manganario n. 63
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- La fase monitoria.
Con ricorso del 20 gennaio 2021 la chiese al Giudice di Controparte_1
pace di Salerno d'ingiungere ad il pagamento di € 2.981,22, oltre interessi e Parte_1
spese, deducendo che: con contratto del 1° giugno 2011, il di via C. Parte_2
A. GN n. 2 di Salerno aveva appaltato alla impresa individuale , Controparte_1
di cui successivamente essa era divenuta conferitaria, i lavori di ripristino delle facciate e di risanamento conservativo delle coperture dell'edificio condominiale;
l'accordo prevedeva che il corrispettivo dovutole fosse pagato in base agli stati di avanzamento dei lavori e che essa avrebbe potuto agire direttamente nei confronti dei condomini morosi per le rispettive quote;
non aveva versato la sua quota, pari a € 2,981022, secondo Parte_1
l'attestazione dell'amministratore del condominio;
vane erano state le sue richieste di pagamento.
Il giudice di pace designato col decreto n. 353/2021, emesso l'11 febbraio 2021,
ingiunse ad il pagamento di € 2.987,22, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento.
2.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 5 maggio 2021, evocò la Parte_1 [...]
dinanzi al Giudice di pace di Salerno, proponendo rituale opposizione CP_1
all'indicato provvedimento monitorio, notificatole l'8 aprile 2021, e dolendosi, in primo luogo,
della insussistenza dei presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, per non essere certo né liquido il credito vantato dalla società né fondato su idonea prova, tale non essendo il contratto di appalto, le fatture emesse dall'appaltatrice e la dichiarazione dell'amministratore del condominio: a tal proposito, osservò che il contratto di appalto era a misura e non a corpo, che il prezzo dipendeva dai lavori effettivamente realizzati, non accertati, che il aveva pagato all'impresa oltre il doppio del costo dei lavori Parte_2
concordati, che le fatture di controparte si riferivano a tutti i lavori eseguiti e non al credito dell'impresa, che la nota dell'amministratore del risaliva a tre anni addietro. Parte_2
L'opponente, poi, dedusse dell'onere di controparte di provare l'effettiva sussistenza e ammontare del suo credito ed eccepì che i lavori non erano stati correttamente eseguiti,
avendo i condomini più volte denunciato vizi e difformità, in particolare della pitturazione del fabbricato, tant'è che nel 2017 l'assemblea aveva deliberato la sospensione dei pagamenti.
Infine, l'attrice affermò di avere pagato interamente al Condominio quanto da lei dovuto e contestò la contabilizzazione delle opere realizzate, richiamando la consulenza tecnica d'ufficio depositata in altro giudizio, promosso da altri condomini, che tanto aveva confermato. , quindi, chiese la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto Parte_1
dell'avversa domanda e la vittoria delle spese del giudizio, con la condanna della controparte al risarcimento dei danni, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per avere agito in mala fede o con colpa grave.
Costituendosi, la eccepì l'improcedibilità dell'avversa Controparte_1
opposizione, proposta prima di esperire il tentativo di mediazione, e la sua pretestuosità,
per la certezza e liquidità del suo credito, la correttezza dell'esecuzione di tutte le opere commissionatele e del calcolo dell'azionata creditoria, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e la vittoria delle spese, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, l'opposta chiese di essere autorizzata a chiamare in garanzia il Parte_2
di via C. A. GN n. 2 di Salerno e la con la quale aveva Controparte_2
stipulato una polizza a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi,
per esserne tenuta indenne nel caso dell'eventuale accertamento di una qualsivoglia sua responsabilità.
Il di Salerno, citato, si costituì Parte_2 eccependo la tardività della sua chiamata in causa, l'inammissibilità della sua evocazione nel giudizio quale obbligata in garanzia e l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da , e tanto chiese dichiarare. Parte_1
Con la sentenza n. 925/2024, il Giudice di pace di Salerno decise la causa
3.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 925/2024, pronunciata il 19 aprile 2024 e resa pubblica il 25 aprile successivo, il Giudice di Pace di Salerno affermò che: era tempestiva la chiamata in causa del;
l'opponente non era in regola col pagamento di quanto dovuto all'impresa Parte_2
esecutrice dei lavori, calcolato in ragione della sua quota millesimale;
il debito dei condominio avevano carattere parziario, potendo il creditore chiedere ai singoli condomini il pagamento di quanto da ciascuno di essi dovutogli;
il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di fatture, del contratto di appalto e deli certificati di regolare esecuzione dei lavori;
l'elenco dei condomini morosi conteneva l'indicazione di quanto dovuto da ciascun condomino sulla scorta del piano di riparto della spesa approvato dall'assemblea in data 23
luglio 2011; la correttezza dell'esecuzione dei lavori era confermata dall'accettazione dei computi metrici da parte del condominio committente e dall'emissione dei certificati di regolare esecuzione da parte della direzione dei lavori.
Il Giudice di pace, quindi, concluse per l'infondatezza dell'opposizione, che rigettò,
compensando interamente tra tute le parti le spese del giudizio.
4.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 31 maggio 2024, s'appellò a questo Parte_1
Tribunale avverso l'indicata decisione, assumendone l'erroneità perché: aveva pagato al tutto quanto da essa dovuto, producendo in atti, all'udienza del 14 dicembre Parte_2
2021, la ricevuta di pagamento relativa all'11° e ultimo acconto emesso dall'amministratore e tutta la documentazione utile a dimostrare che aveva pagato la complessiva somma di €
23.232,71 a fronte dell'importo di € 23.253,74 portato dallo stato finale dei lavori approvato dall'assemblea condominiale;
l'insufficienza delle prove offerte dalla ricorrente in sede monitoria ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo;
i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte. L'appellante, quindi, chiese: “1) Preliminarmente … disporre la sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Nel merito, in totale riforma della
sentenza di primo grado, n. 925/2024, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo n. 341/2021 per inesistenza del credito azionato, avendo
l'attuale appellante pagato tutte le quote dovute per i lavori eseguiti dall'impresa
[...]
direttamente al condominio, terzo chiamato in causa;
3) Con vittoria di spese e CP_1
competenze, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Costituendosi, la argomentò dell'insussistenza dei Controparte_1
presupposti per la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed eccepì l'infondatezza dell'avverso gravame, non avendo l'attrice pagato, neppure al
, quanto da essa dovuto per l'ultima rata dei lavori eseguiti sul fabbricato, Parte_2
secondo lo stato finale approvato. In via incidentale, la società impugnò la decisione di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, invece da porsi a carico dell'opponente in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c.
Ancora, l'appellata insistette nella condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., per la temerarietà dell'impugnazione. L'appellata così concluse: “1) In via preliminare, non
sospendere l'esecutività della sentenza di I grado;
2) Nel merito, rigettare l'appello in ogni
sua parte, giacché improponibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto, confermare la
sentenza impugnata, dichiarare definitivamente esecutivo il DI opposto, e dichiarato
l'appello incidentale ammissibile, adottare i provvedimenti consequenziali come in
premessa motivato e richiesto;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto vantato dalla
società appellata e per l'effetto confermare la condanna della opponente alla
corresponsione della somma così come richiesta in ricorso, oltre accessori come per legge;
4) Rigettare la richiesta dell'appellante di prova testimoniale inammissibile, inconferente ed
infondata; 5) Accogliere la domanda di condanna ex art. 96 cpc con la relativa condanna della parte appellante a pagare, in favore della società appellata, la somma di denaro che
sarà determinata in corso di causa, nel limite dello scaglione di valore indicato;
6) Con
vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio”.
Si costituì anche il , Parte_2
a sua volta eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza,
per nono avere l'appellante adempiuto interamente al suo obbligo di pagamento, e concludendo: “• in via preliminare rigettare la istanza di sospensione della esecutività della
sentenza avanzata dalla appellante;
• in via istruttoria rigettare la istanza Parte_1
dell'appellante di ammissione dell'interrogatorio formale nonchè della prova testimoniale in
quanto tardiva, inammissibile, eccedente i limiti previsti dall'art.2721 C.C., dimostrabile solo
per tabulas e non oralmente, inconferente e irrilevante ai fini della decisione;
• nel merito
rigettare il temerario appello proposto dalla appellante per, inammissibilità e/o
improcedibilità ex art.342 cpc e perché, nel merito, palesemente infondato in fatto ed in
diritto; • condannare la appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio
con maggiorazione del rimborso spese generali ex art.
2.2 del DM 55/2014, Cap ed Iva e
con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riassegnata a questo giudice, che, all'udienza del 24 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti,
conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, l'ha trattenuta a sentenza.
5.- La decisione del Tribunale.
5.1.- Va premesso che la che l'opposta aveva chiesto di Controparte_2
essere autorizzata a chiamare in causa, non risulta essere stata evocata né aver preso parte al processo di primo grado, né è stata citata in appello.
5.2.- L'appello, contrariamente a quanto eccepito dal , sia pure con le Parte_2
precisazioni di cui sub. 5.5, non è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., Sez. U, ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; in precedenza cfr. pure Cass., Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e, nello stesso senso, tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Sez. 2 - , ordinanza n. 7675 del 19/03/2019; vedi pure da ultimo Cass. n. 26624 del 15/09/2023).
Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
e che la specificità dei motivi d'appello va necessariamente parametrata alla puntualità della decisione impugnata, sicché dev'essere tanto meno rigorosamente vagliata quanto meno puntualmente argomentata è la motivazione della sentenza oggetto di gravame.
Nel caso di specie, l'appellante, a fronte di una decisione in parte sommariamente motivata, non solo individua gli errori che sarebbero stati commessi dal primo giudice, ma rivolge al ragionamento di quest'ultimo critiche in buona parte specifiche, che peraltro consentono, nei limiti di cui innanzi, di individuare con precisione la diversa soluzione giuridica e fattuale che il gravame aspira a vedere accolta.
5.3.- Col primo motivo, l'appellante principale si duole dell'erroneità della decisione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato, essendo stata la richiesta monitoria accolta sulla scorta di documentazione scritta comprovante, nei limiti propri della fase sommaria, l'esistenza e l'ammontare del credito, come richiesto dall'art. 634 c.p.c. Invero, la ricorrente aveva allegato e prodotto il contratto di appalto stipulato col , che prevedeva, all'art. Parte_2
11, le modalità di pagamento del prezzo – secondo stati di avanzamento dei lavori e, quanto al saldo, entro 4 mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere – e l'esclusione della solidarietà passiva tra i condomini in caso di morosità di uno di essi;
il verbale dell'assemblea condominiale che aveva approvato quel contratto;
le fatture nn.
23/2015 e 19/2016, riportante il credito della ricorrente;
l'elenco dei condomini morosi “allo stato finale”, computato secondo i millesimi di proprietà, trasmesso all'impresa dall'amministratore del Condominio ex art. 63 disp. att. c.c., elenco che comprendeva
[...]
per l'ammontare di € 2.981,22. Pt_1
Neppure l'appellante contesta il diritto dell'appaltatrice di procedere in via monitoria nei confronti del condomino moroso limitatamente alla sua quota.
5.4.- L'appellante impugna la sentenza di primo grado anche per non avere correttamente considerato l'intervenuto pagamento al di tutto quanto da essa Parte_2
dovuto, anzi di una somma (€ 23.253,74) superiore alla sua quota portata dallo stato finale
(€ 23.232,71); precisa che l'importo di € 2.960,64, pagato a mani dell'amministratore del
Condominio e relativo all'11° acconto, come da documentazione prodotta all'udienza del 14 dicembre 2021, non era stato sommato ai precedenti suoi versamenti.
Anche tale motivo è infondato.
Se, invero, la documentazione versata in atti dall'appellante non dimostra il versamento al dell'intera indicata somma di € 23.253,74, la ricevuta n. 493 del Parte_2
21 marzo 2014, relativa al pagamento di € 2.960,64 e sottoscritta dall'amministratore del
, è testualmente riferita al “SAL X lavori di manutenzione straordinaria” e non Parte_2
all'estinzione del residuo debito per il saldo finale (XIV SAL), che l'amministratore del indicò – dandone comunicazione con la mail del 14 luglio 2014 – nella residua Parte_2
somma di € 2.981,22, esattamente pari a quella oggetto della pretesa azionata in via monitoria, confermando – nella scheda individuale relativa ad – l'imputazione Parte_1
innanzi indicata (tutti i documenti sono nella produzione dell'appellante). Va aggiunto che i conteggi dell'amministratore del , dai quali risulta il Parte_2
debito della condomina di € 2.981,22, sono riferiti al “saldo (conguaglio) allo stato finale - emesso certificato”, approvato dall'assemblea il 18 giugno 2018, così dovendosi escludere, in difetto di contrarie emergenze probatorie, che comprendessero voci estranee al credito dell'impresa, quali il compenso del direttore dei lavori e dell'amministratore e la Pt_3
5.5.- L'appellante, ancora, contesta i vizi dell'opera, a tal fine richiamando quanto osservato in prime cure circa le denunce dei condomini, una comunicazione dell'amministratore (allegato 4 alla produzione di primo grado) e la delibera assembleare del 4 maggio 2017.
Con tali doglianze, tuttavia, l'appellante non coglie la ratio della decisione di primo grado, fondata sull'assenza di “contestazioni fatte nei termini di legge”, non solo sulla mancanza di “alcuna prova … a fondamento delle proprie affermazioni e pretese” (a pagina
4 della sentenza). Il giudice di pace, invero, ha fatto applicazione della regola dettata dall'art. 1667 c.c., che impone al committente, a pena di decadenza, di fare denuncia all'appaltatore delle difformità e dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, affermando che non v'era prova agli atti del processo di formali contestazioni da parte della : ma tale CP_3
motivazione l'appellante non critica, non offrendo alla decisione di appello argomenti e neppure prove di segno opposto, atteso che non risultano suoi atti di contestazione all'impresa successivi alla deliberazione dell'assemblea condominiale del 4 maggio 2017 e alla perizia dell'ing. del 31 gennaio 2019. Persona_1
5.6-. È fondato, invece, l'appello incidentale della sulle Controparte_1
spese, sulle spese, erroneamente compensate dal primo giudice per “L'esito del giudizio, la particolarità della materia trattata, la oscillante giurisprudenza” (così a pagina 4 della motivazione).
Invero, non risultano affrontata dalla decisione questioni controverse in giurisprudenza: la natura parziaria dell'obbligazione del singolo condomino moroso, sulla quale s'è incentrata parte della decisione, con l'unico richiamo a pronunce di legittimità, era stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione già con la sentenza n. 22856 del 29 settembre 2017, ampiamente precedente l'introduzione della presente lite, risalente al 2021.
Se, poi, non giustifica la disposta compensazione la natura della controversia, l'esito della lite, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che visto la soccombenza dell'opponente, avrebbe imposto, in applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., la sua condanna al pagamento degli oneri del giudizio.
La sentenza di primo grado va quindi riformata, con la condanna di a Parte_1
pagare alla le spese processuali, che si liquidano, considerando il valore Controparte_1
della controversia, le questioni trattate, l'attività professionale svolta e le tariffe forensi, in €
125,00 per esborsi, € 200,00 per la fase di studio, € 230,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 400,00 per la fase conclusionale.
Dette spese, poi, vanno direttamente attribuite all'avvocato Maria RA Di
IM, che ne aveva dichiarato l'anticipazione.
5.7.- Va respinta, infine la domanda dell'appellata società diretta alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi il lamentato abuso dello strumento processuale, attesa la legittima – anche se infondata – aspettativa di una diversa decisione su questioni già esaminate in prime cure in specie a fronte di una sentenza di primo succintamente motivata.
6.- Le spese.
6.1. - Al rigetto dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del grado, che vanno liquidate per entrambe in € 300,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche,
tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo, e vanno direttamente attribuite ai rispettivi procuratori, dichiaratisi anticipatari.
6.2.- Infine, trova applicazione all'appellante il comma 1 quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di
Salerno n. 925/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale della e in riforma Controparte_1
parziale della sentenza di primo grado, condanna a pagare all'indicata Parte_1
appellante incidentale le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.130,00 per compensi professionali;
3) condanna a pagare alla le spese della Parte_1 Controparte_1
presente fase di appello, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA
come per legge, che direttamente attribuisce all'avvocato Maria RA Di IM;
4) condanna l'appellante a pagare al di Parte_1 Parte_2 Parte_2
GN n. le spese del presente grado di grado di giudizio, che
[...] Parte_2
liquida in complessivi € 2.300,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, che direttamente attribuisce all'avvocato Luigi Mogavero;
5) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 8 ottobre 2025.
Il giudice
DR LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice DR LU, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 925/2024 del 25 aprile 2024 del
Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 4400/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'appello, dall'avvocato Annamaria
Principato (CF ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno, alla via S. Baratta n. 10
-appellante-
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Santomenna, alla via Vico I Umberto I n. 13, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maria
RA Di IM (CF ), con la quale elettivamente domicilia in C.F._3
Santomenna, alla via Vico I Umberto I;
(CF ), Parte_2 P.IVA_2
in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Luigi Mogavero (CF
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._4
Manganario n. 63
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- La fase monitoria.
Con ricorso del 20 gennaio 2021 la chiese al Giudice di Controparte_1
pace di Salerno d'ingiungere ad il pagamento di € 2.981,22, oltre interessi e Parte_1
spese, deducendo che: con contratto del 1° giugno 2011, il di via C. Parte_2
A. GN n. 2 di Salerno aveva appaltato alla impresa individuale , Controparte_1
di cui successivamente essa era divenuta conferitaria, i lavori di ripristino delle facciate e di risanamento conservativo delle coperture dell'edificio condominiale;
l'accordo prevedeva che il corrispettivo dovutole fosse pagato in base agli stati di avanzamento dei lavori e che essa avrebbe potuto agire direttamente nei confronti dei condomini morosi per le rispettive quote;
non aveva versato la sua quota, pari a € 2,981022, secondo Parte_1
l'attestazione dell'amministratore del condominio;
vane erano state le sue richieste di pagamento.
Il giudice di pace designato col decreto n. 353/2021, emesso l'11 febbraio 2021,
ingiunse ad il pagamento di € 2.987,22, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento.
2.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 5 maggio 2021, evocò la Parte_1 [...]
dinanzi al Giudice di pace di Salerno, proponendo rituale opposizione CP_1
all'indicato provvedimento monitorio, notificatole l'8 aprile 2021, e dolendosi, in primo luogo,
della insussistenza dei presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, per non essere certo né liquido il credito vantato dalla società né fondato su idonea prova, tale non essendo il contratto di appalto, le fatture emesse dall'appaltatrice e la dichiarazione dell'amministratore del condominio: a tal proposito, osservò che il contratto di appalto era a misura e non a corpo, che il prezzo dipendeva dai lavori effettivamente realizzati, non accertati, che il aveva pagato all'impresa oltre il doppio del costo dei lavori Parte_2
concordati, che le fatture di controparte si riferivano a tutti i lavori eseguiti e non al credito dell'impresa, che la nota dell'amministratore del risaliva a tre anni addietro. Parte_2
L'opponente, poi, dedusse dell'onere di controparte di provare l'effettiva sussistenza e ammontare del suo credito ed eccepì che i lavori non erano stati correttamente eseguiti,
avendo i condomini più volte denunciato vizi e difformità, in particolare della pitturazione del fabbricato, tant'è che nel 2017 l'assemblea aveva deliberato la sospensione dei pagamenti.
Infine, l'attrice affermò di avere pagato interamente al Condominio quanto da lei dovuto e contestò la contabilizzazione delle opere realizzate, richiamando la consulenza tecnica d'ufficio depositata in altro giudizio, promosso da altri condomini, che tanto aveva confermato. , quindi, chiese la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto Parte_1
dell'avversa domanda e la vittoria delle spese del giudizio, con la condanna della controparte al risarcimento dei danni, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per avere agito in mala fede o con colpa grave.
Costituendosi, la eccepì l'improcedibilità dell'avversa Controparte_1
opposizione, proposta prima di esperire il tentativo di mediazione, e la sua pretestuosità,
per la certezza e liquidità del suo credito, la correttezza dell'esecuzione di tutte le opere commissionatele e del calcolo dell'azionata creditoria, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e la vittoria delle spese, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, l'opposta chiese di essere autorizzata a chiamare in garanzia il Parte_2
di via C. A. GN n. 2 di Salerno e la con la quale aveva Controparte_2
stipulato una polizza a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi,
per esserne tenuta indenne nel caso dell'eventuale accertamento di una qualsivoglia sua responsabilità.
Il di Salerno, citato, si costituì Parte_2 eccependo la tardività della sua chiamata in causa, l'inammissibilità della sua evocazione nel giudizio quale obbligata in garanzia e l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da , e tanto chiese dichiarare. Parte_1
Con la sentenza n. 925/2024, il Giudice di pace di Salerno decise la causa
3.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 925/2024, pronunciata il 19 aprile 2024 e resa pubblica il 25 aprile successivo, il Giudice di Pace di Salerno affermò che: era tempestiva la chiamata in causa del;
l'opponente non era in regola col pagamento di quanto dovuto all'impresa Parte_2
esecutrice dei lavori, calcolato in ragione della sua quota millesimale;
il debito dei condominio avevano carattere parziario, potendo il creditore chiedere ai singoli condomini il pagamento di quanto da ciascuno di essi dovutogli;
il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di fatture, del contratto di appalto e deli certificati di regolare esecuzione dei lavori;
l'elenco dei condomini morosi conteneva l'indicazione di quanto dovuto da ciascun condomino sulla scorta del piano di riparto della spesa approvato dall'assemblea in data 23
luglio 2011; la correttezza dell'esecuzione dei lavori era confermata dall'accettazione dei computi metrici da parte del condominio committente e dall'emissione dei certificati di regolare esecuzione da parte della direzione dei lavori.
Il Giudice di pace, quindi, concluse per l'infondatezza dell'opposizione, che rigettò,
compensando interamente tra tute le parti le spese del giudizio.
4.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 31 maggio 2024, s'appellò a questo Parte_1
Tribunale avverso l'indicata decisione, assumendone l'erroneità perché: aveva pagato al tutto quanto da essa dovuto, producendo in atti, all'udienza del 14 dicembre Parte_2
2021, la ricevuta di pagamento relativa all'11° e ultimo acconto emesso dall'amministratore e tutta la documentazione utile a dimostrare che aveva pagato la complessiva somma di €
23.232,71 a fronte dell'importo di € 23.253,74 portato dallo stato finale dei lavori approvato dall'assemblea condominiale;
l'insufficienza delle prove offerte dalla ricorrente in sede monitoria ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo;
i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte. L'appellante, quindi, chiese: “1) Preliminarmente … disporre la sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Nel merito, in totale riforma della
sentenza di primo grado, n. 925/2024, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo n. 341/2021 per inesistenza del credito azionato, avendo
l'attuale appellante pagato tutte le quote dovute per i lavori eseguiti dall'impresa
[...]
direttamente al condominio, terzo chiamato in causa;
3) Con vittoria di spese e CP_1
competenze, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Costituendosi, la argomentò dell'insussistenza dei Controparte_1
presupposti per la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed eccepì l'infondatezza dell'avverso gravame, non avendo l'attrice pagato, neppure al
, quanto da essa dovuto per l'ultima rata dei lavori eseguiti sul fabbricato, Parte_2
secondo lo stato finale approvato. In via incidentale, la società impugnò la decisione di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, invece da porsi a carico dell'opponente in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c.
Ancora, l'appellata insistette nella condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., per la temerarietà dell'impugnazione. L'appellata così concluse: “1) In via preliminare, non
sospendere l'esecutività della sentenza di I grado;
2) Nel merito, rigettare l'appello in ogni
sua parte, giacché improponibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto, confermare la
sentenza impugnata, dichiarare definitivamente esecutivo il DI opposto, e dichiarato
l'appello incidentale ammissibile, adottare i provvedimenti consequenziali come in
premessa motivato e richiesto;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto vantato dalla
società appellata e per l'effetto confermare la condanna della opponente alla
corresponsione della somma così come richiesta in ricorso, oltre accessori come per legge;
4) Rigettare la richiesta dell'appellante di prova testimoniale inammissibile, inconferente ed
infondata; 5) Accogliere la domanda di condanna ex art. 96 cpc con la relativa condanna della parte appellante a pagare, in favore della società appellata, la somma di denaro che
sarà determinata in corso di causa, nel limite dello scaglione di valore indicato;
6) Con
vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio”.
Si costituì anche il , Parte_2
a sua volta eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza,
per nono avere l'appellante adempiuto interamente al suo obbligo di pagamento, e concludendo: “• in via preliminare rigettare la istanza di sospensione della esecutività della
sentenza avanzata dalla appellante;
• in via istruttoria rigettare la istanza Parte_1
dell'appellante di ammissione dell'interrogatorio formale nonchè della prova testimoniale in
quanto tardiva, inammissibile, eccedente i limiti previsti dall'art.2721 C.C., dimostrabile solo
per tabulas e non oralmente, inconferente e irrilevante ai fini della decisione;
• nel merito
rigettare il temerario appello proposto dalla appellante per, inammissibilità e/o
improcedibilità ex art.342 cpc e perché, nel merito, palesemente infondato in fatto ed in
diritto; • condannare la appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio
con maggiorazione del rimborso spese generali ex art.
2.2 del DM 55/2014, Cap ed Iva e
con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riassegnata a questo giudice, che, all'udienza del 24 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti,
conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, l'ha trattenuta a sentenza.
5.- La decisione del Tribunale.
5.1.- Va premesso che la che l'opposta aveva chiesto di Controparte_2
essere autorizzata a chiamare in causa, non risulta essere stata evocata né aver preso parte al processo di primo grado, né è stata citata in appello.
5.2.- L'appello, contrariamente a quanto eccepito dal , sia pure con le Parte_2
precisazioni di cui sub. 5.5, non è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., Sez. U, ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; in precedenza cfr. pure Cass., Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e, nello stesso senso, tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Sez. 2 - , ordinanza n. 7675 del 19/03/2019; vedi pure da ultimo Cass. n. 26624 del 15/09/2023).
Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
e che la specificità dei motivi d'appello va necessariamente parametrata alla puntualità della decisione impugnata, sicché dev'essere tanto meno rigorosamente vagliata quanto meno puntualmente argomentata è la motivazione della sentenza oggetto di gravame.
Nel caso di specie, l'appellante, a fronte di una decisione in parte sommariamente motivata, non solo individua gli errori che sarebbero stati commessi dal primo giudice, ma rivolge al ragionamento di quest'ultimo critiche in buona parte specifiche, che peraltro consentono, nei limiti di cui innanzi, di individuare con precisione la diversa soluzione giuridica e fattuale che il gravame aspira a vedere accolta.
5.3.- Col primo motivo, l'appellante principale si duole dell'erroneità della decisione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato, essendo stata la richiesta monitoria accolta sulla scorta di documentazione scritta comprovante, nei limiti propri della fase sommaria, l'esistenza e l'ammontare del credito, come richiesto dall'art. 634 c.p.c. Invero, la ricorrente aveva allegato e prodotto il contratto di appalto stipulato col , che prevedeva, all'art. Parte_2
11, le modalità di pagamento del prezzo – secondo stati di avanzamento dei lavori e, quanto al saldo, entro 4 mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere – e l'esclusione della solidarietà passiva tra i condomini in caso di morosità di uno di essi;
il verbale dell'assemblea condominiale che aveva approvato quel contratto;
le fatture nn.
23/2015 e 19/2016, riportante il credito della ricorrente;
l'elenco dei condomini morosi “allo stato finale”, computato secondo i millesimi di proprietà, trasmesso all'impresa dall'amministratore del Condominio ex art. 63 disp. att. c.c., elenco che comprendeva
[...]
per l'ammontare di € 2.981,22. Pt_1
Neppure l'appellante contesta il diritto dell'appaltatrice di procedere in via monitoria nei confronti del condomino moroso limitatamente alla sua quota.
5.4.- L'appellante impugna la sentenza di primo grado anche per non avere correttamente considerato l'intervenuto pagamento al di tutto quanto da essa Parte_2
dovuto, anzi di una somma (€ 23.253,74) superiore alla sua quota portata dallo stato finale
(€ 23.232,71); precisa che l'importo di € 2.960,64, pagato a mani dell'amministratore del
Condominio e relativo all'11° acconto, come da documentazione prodotta all'udienza del 14 dicembre 2021, non era stato sommato ai precedenti suoi versamenti.
Anche tale motivo è infondato.
Se, invero, la documentazione versata in atti dall'appellante non dimostra il versamento al dell'intera indicata somma di € 23.253,74, la ricevuta n. 493 del Parte_2
21 marzo 2014, relativa al pagamento di € 2.960,64 e sottoscritta dall'amministratore del
, è testualmente riferita al “SAL X lavori di manutenzione straordinaria” e non Parte_2
all'estinzione del residuo debito per il saldo finale (XIV SAL), che l'amministratore del indicò – dandone comunicazione con la mail del 14 luglio 2014 – nella residua Parte_2
somma di € 2.981,22, esattamente pari a quella oggetto della pretesa azionata in via monitoria, confermando – nella scheda individuale relativa ad – l'imputazione Parte_1
innanzi indicata (tutti i documenti sono nella produzione dell'appellante). Va aggiunto che i conteggi dell'amministratore del , dai quali risulta il Parte_2
debito della condomina di € 2.981,22, sono riferiti al “saldo (conguaglio) allo stato finale - emesso certificato”, approvato dall'assemblea il 18 giugno 2018, così dovendosi escludere, in difetto di contrarie emergenze probatorie, che comprendessero voci estranee al credito dell'impresa, quali il compenso del direttore dei lavori e dell'amministratore e la Pt_3
5.5.- L'appellante, ancora, contesta i vizi dell'opera, a tal fine richiamando quanto osservato in prime cure circa le denunce dei condomini, una comunicazione dell'amministratore (allegato 4 alla produzione di primo grado) e la delibera assembleare del 4 maggio 2017.
Con tali doglianze, tuttavia, l'appellante non coglie la ratio della decisione di primo grado, fondata sull'assenza di “contestazioni fatte nei termini di legge”, non solo sulla mancanza di “alcuna prova … a fondamento delle proprie affermazioni e pretese” (a pagina
4 della sentenza). Il giudice di pace, invero, ha fatto applicazione della regola dettata dall'art. 1667 c.c., che impone al committente, a pena di decadenza, di fare denuncia all'appaltatore delle difformità e dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, affermando che non v'era prova agli atti del processo di formali contestazioni da parte della : ma tale CP_3
motivazione l'appellante non critica, non offrendo alla decisione di appello argomenti e neppure prove di segno opposto, atteso che non risultano suoi atti di contestazione all'impresa successivi alla deliberazione dell'assemblea condominiale del 4 maggio 2017 e alla perizia dell'ing. del 31 gennaio 2019. Persona_1
5.6-. È fondato, invece, l'appello incidentale della sulle Controparte_1
spese, sulle spese, erroneamente compensate dal primo giudice per “L'esito del giudizio, la particolarità della materia trattata, la oscillante giurisprudenza” (così a pagina 4 della motivazione).
Invero, non risultano affrontata dalla decisione questioni controverse in giurisprudenza: la natura parziaria dell'obbligazione del singolo condomino moroso, sulla quale s'è incentrata parte della decisione, con l'unico richiamo a pronunce di legittimità, era stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione già con la sentenza n. 22856 del 29 settembre 2017, ampiamente precedente l'introduzione della presente lite, risalente al 2021.
Se, poi, non giustifica la disposta compensazione la natura della controversia, l'esito della lite, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che visto la soccombenza dell'opponente, avrebbe imposto, in applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., la sua condanna al pagamento degli oneri del giudizio.
La sentenza di primo grado va quindi riformata, con la condanna di a Parte_1
pagare alla le spese processuali, che si liquidano, considerando il valore Controparte_1
della controversia, le questioni trattate, l'attività professionale svolta e le tariffe forensi, in €
125,00 per esborsi, € 200,00 per la fase di studio, € 230,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 400,00 per la fase conclusionale.
Dette spese, poi, vanno direttamente attribuite all'avvocato Maria RA Di
IM, che ne aveva dichiarato l'anticipazione.
5.7.- Va respinta, infine la domanda dell'appellata società diretta alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi il lamentato abuso dello strumento processuale, attesa la legittima – anche se infondata – aspettativa di una diversa decisione su questioni già esaminate in prime cure in specie a fronte di una sentenza di primo succintamente motivata.
6.- Le spese.
6.1. - Al rigetto dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del grado, che vanno liquidate per entrambe in € 300,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche,
tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo, e vanno direttamente attribuite ai rispettivi procuratori, dichiaratisi anticipatari.
6.2.- Infine, trova applicazione all'appellante il comma 1 quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di
Salerno n. 925/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale della e in riforma Controparte_1
parziale della sentenza di primo grado, condanna a pagare all'indicata Parte_1
appellante incidentale le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.130,00 per compensi professionali;
3) condanna a pagare alla le spese della Parte_1 Controparte_1
presente fase di appello, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA
come per legge, che direttamente attribuisce all'avvocato Maria RA Di IM;
4) condanna l'appellante a pagare al di Parte_1 Parte_2 Parte_2
GN n. le spese del presente grado di grado di giudizio, che
[...] Parte_2
liquida in complessivi € 2.300,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, che direttamente attribuisce all'avvocato Luigi Mogavero;
5) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 8 ottobre 2025.
Il giudice
DR LU