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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8961 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNATTASIO Parte_1 C.F._1
AN e dall'Avv. GIANNATTASIO SALVATORE presso lo studio dei quali in C/Mare di Stabia
(NA) ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentati e difesi, ai Controparte_2 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. da Avv. Francesco Serafino (CF e Avv. Stefano Rovelli (CF C.F._2
) funzionari in servizio presso lo stesso BI , legalmente C.F._3 CP_2 domiciliati presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 Controparte_3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_2
n.24, Pec: Email_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.7.2025, - in servizio presso Parte_1
l'Istituto scolastico statale “Mattei di Vittorio” di Pioltello, come docente precaria attualmente inserita nelle GPS della Provincia di , ha agito nei confronti del al fine di ottenere CP_2 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna contrastante con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, a vedersi riconosciuta la progressione di carriera come se fosse stata inquadrata sin dall'inizio con un contratto a tempo indeterminato, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata, pari a 11 anni, 10 mesi
e 9 giorni e con la conseguente collocazione nella fascia stipendiale “9/14”.
Per l'effetto condannare parte convenuta a inquadrare la ricorrente nella fascia retributiva corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata (Fascia 9/14), come se il rapporto di lavoro fosse stato sin dall'origine instaurato a tempo indeterminato;
nonché a corrisponderle tutte le differenze retributive dovute relative al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto le sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo e fino all'integrale pagamento. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
Il , regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed Controparte_4 in diritto le avverse pretese chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del
26.11.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente, non comparso il MIM, alla discussione della causa, all'esito della quale la stessa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che la ricorrente ha sottoscritto contratti a tempo determinato dal 5.10.2007 al
30.6.2025 (v. elenco pag. 3 del ricorso e stato matricolare in atti).
La docente ha dedotto di aver quindi prestato servizio per 4.331 giorni, corrispondenti a un'anzianità effettiva pari a 11 anni, 10 mesi e 9 giorni;
tuttavia, in sede di discussione il procuratore di parte attrice pagina 2 di 6 ha precisato, anche a seguito della memoria del MIM, che l'anzianità di servizio effettiva della ricorrente va determinata in 11 anni, 5 mesi ed 11 giorni. Ha quindi chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e le conseguenti differenze retributive.
A fondamento della propria domanda, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale che si è pronunciata con riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a termine e a tempo indeterminato.
*
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il principio di non discriminazione è previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 Marzo 1999 recepito dalla direttiva 99/70/CE laddove il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine è oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso
Accordo.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione, prevede, nei suoi punti
1 e 4:
Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …4) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE ha avuto modo di pronunciarsi nella materia ora in discussione con la Cont sentenza 13.9.2007 n. 307 erro e con la sentenza n.444 del 22.12.2010 - Per_1 Persona_2
Va osservato che, se è vero che la sentenza DE CE AL ha riguardato un lavoratore di ruolo, è anche vero che, in quel caso, erano, comunque, in discussione le differenze retributive dovute per il periodo in cui quel lavoratore era legato all'amministrazione da un rapporto a tempo determinato.
La Corte di Giustizia ha affermato che ragioni oggettive, che legittimano diversità di trattamento sono quelle che sono giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi
e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., Persona_3 punto 58). pagina 3 di 6 Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, ). Per_4
Si pensi all'ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia, soprattutto per evoluzioni tecniche medio tempore intervenute, del tutto inutile.
Tuttavia, alcuna delle su citate ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale le mansioni svolte sono, invece, tali da far sì che la docente possa giovarsi in modo significativo delle pregresse esperienze scolastiche.
È evidente che la ricorrente ha insegnato dal 2007 praticamente senza soluzione di continuità, svolgendo mansioni di fatto analoghe a quelle del personale non di ruolo.
Il non ha allegato la sussistenza di ragioni oggettive che potrebbero legittimare una disparità CP_1 di trattamento.
Sul punto, la scrivente si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. a precedente pronuncia di merito che ha osservato “nel caso in esame non viene peraltro in rilievo il modo con il quale viene riconosciuta, all'atto dell'immissione in ruolo, l'esperienza lavorativa maturata in rapporti
a tempo determinato, ma si discute unicamente di un incremento retributivo anteriore all'immissione in ruolo. Stando così le cose, non si vede come il riconoscimento, ai lavoratori a termine, di tale incremento possa avere effetti discriminatori ai danni dei lavoratori a tempo indeterminato.
Deduce infine l'appellante che le differenze economiche rivendicate sarebbero talmente modeste da non poter configurare una discriminazione a danno dei supplenti. Orbene, la valenza discriminatoria di un emolumento non discende dalla sua entità, ma dal fatto che - a fronte di due categorie di lavoratori comparabili - esso sia riservato ad una sola di tali categorie, come si verifica nel caso di specie.
In conclusione, nessuno dei motivi addotti dall'appellante può essere considerato come una "ragione oggettiva", idonea, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, a giustificare la disparità di trattamento tra i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato e i dipendenti a tempo indeterminato. A conferma delle conclusioni così raggiunte può essere utilmente ricordata la decisione di Cass. n. 23868/16 (riguardante peraltro una fattispecie non esattamente sovrapponibile a quella in esame, poiché nel caso esaminato dalla Corte suprema l'Amministrazione aveva evidenziato ragioni, a pagina 4 di 6 suo dire giustificanti la differenza di trattamento, non coincidenti con quelle prospettate in questa sede:
Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria” (Corte di Appello di Perugia n. 131/2017).
Principio che è stato pure di recente ribadito dalla Corte di Cassazione sez. lav., con pronuncia del
09/08/2024, n. 22640, la quale ha affermato: “In questa sede deve ribadirsi il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, (…)”.
*
Tutto ciò premesso, è evidente l'interesse a ricorrere della docente la quale contesta l'art. 526 del d.lgs.
n. 297/1994, il quale dispone che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza aumenti per anzianità.
Si precisa, come pure ribadito dal procuratore di parte ricorrente in sede di discussione, che la ricostruzione integrale della carriera al momento dell'immissione in ruolo è cosa diversa dalla rivendicazione del diritto alla differenza retributiva tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, sin dal primo contratto.
Detto in altri termini, un conto è la ricostruzione della carriera e un conto è il pagamento delle differenze retributive pregresse.
Nel caso di specie, ove considerata alla stregua di un docente di ruolo sin dall'inizio, la ricorrente avrebbe ottenuto il riconoscimento della fascia 9/14 decorsi 9 anni dal primo incarico, risalente a ottobre 2007.
La ricorrente ha, conseguentemente, maturato differenze retributive di importo pari alla differenza tra pagina 5 di 6 quanto è stato percepito e quanto sarebbe stato percepito ove fosse stata considerata sin dall'inizio a tempo indeterminato, oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 429 comma 3 c.p.c.
Priva di pregio è l'eccezione della parte resistente secondo cui non sarebbe indicato da quale momento temporale la ricorrente ritenga di aver maturato il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 9-
Come visto, il dato risulta chiaramente dalla lettura del ricorso e della documentazione allegata.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , va detto che la CP_1 stessa ricorrente ha limitato la domanda alle differenze maturate negli ultimi 5 anni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento differenze retributive di importo pari alla differenza tra quanto è stato percepito e quanto sarebbe stato percepito ove la stessa fosse stata considerata sin dall'inizio a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
259,00 per spese, € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNATTASIO Parte_1 C.F._1
AN e dall'Avv. GIANNATTASIO SALVATORE presso lo studio dei quali in C/Mare di Stabia
(NA) ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentati e difesi, ai Controparte_2 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. da Avv. Francesco Serafino (CF e Avv. Stefano Rovelli (CF C.F._2
) funzionari in servizio presso lo stesso BI , legalmente C.F._3 CP_2 domiciliati presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 Controparte_3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_2
n.24, Pec: Email_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.7.2025, - in servizio presso Parte_1
l'Istituto scolastico statale “Mattei di Vittorio” di Pioltello, come docente precaria attualmente inserita nelle GPS della Provincia di , ha agito nei confronti del al fine di ottenere CP_2 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna contrastante con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, a vedersi riconosciuta la progressione di carriera come se fosse stata inquadrata sin dall'inizio con un contratto a tempo indeterminato, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata, pari a 11 anni, 10 mesi
e 9 giorni e con la conseguente collocazione nella fascia stipendiale “9/14”.
Per l'effetto condannare parte convenuta a inquadrare la ricorrente nella fascia retributiva corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata (Fascia 9/14), come se il rapporto di lavoro fosse stato sin dall'origine instaurato a tempo indeterminato;
nonché a corrisponderle tutte le differenze retributive dovute relative al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto le sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo e fino all'integrale pagamento. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
Il , regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed Controparte_4 in diritto le avverse pretese chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del
26.11.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente, non comparso il MIM, alla discussione della causa, all'esito della quale la stessa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che la ricorrente ha sottoscritto contratti a tempo determinato dal 5.10.2007 al
30.6.2025 (v. elenco pag. 3 del ricorso e stato matricolare in atti).
La docente ha dedotto di aver quindi prestato servizio per 4.331 giorni, corrispondenti a un'anzianità effettiva pari a 11 anni, 10 mesi e 9 giorni;
tuttavia, in sede di discussione il procuratore di parte attrice pagina 2 di 6 ha precisato, anche a seguito della memoria del MIM, che l'anzianità di servizio effettiva della ricorrente va determinata in 11 anni, 5 mesi ed 11 giorni. Ha quindi chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e le conseguenti differenze retributive.
A fondamento della propria domanda, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale che si è pronunciata con riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a termine e a tempo indeterminato.
*
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il principio di non discriminazione è previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 Marzo 1999 recepito dalla direttiva 99/70/CE laddove il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine è oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso
Accordo.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione, prevede, nei suoi punti
1 e 4:
Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …4) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE ha avuto modo di pronunciarsi nella materia ora in discussione con la Cont sentenza 13.9.2007 n. 307 erro e con la sentenza n.444 del 22.12.2010 - Per_1 Persona_2
Va osservato che, se è vero che la sentenza DE CE AL ha riguardato un lavoratore di ruolo, è anche vero che, in quel caso, erano, comunque, in discussione le differenze retributive dovute per il periodo in cui quel lavoratore era legato all'amministrazione da un rapporto a tempo determinato.
La Corte di Giustizia ha affermato che ragioni oggettive, che legittimano diversità di trattamento sono quelle che sono giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi
e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., Persona_3 punto 58). pagina 3 di 6 Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, ). Per_4
Si pensi all'ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia, soprattutto per evoluzioni tecniche medio tempore intervenute, del tutto inutile.
Tuttavia, alcuna delle su citate ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale le mansioni svolte sono, invece, tali da far sì che la docente possa giovarsi in modo significativo delle pregresse esperienze scolastiche.
È evidente che la ricorrente ha insegnato dal 2007 praticamente senza soluzione di continuità, svolgendo mansioni di fatto analoghe a quelle del personale non di ruolo.
Il non ha allegato la sussistenza di ragioni oggettive che potrebbero legittimare una disparità CP_1 di trattamento.
Sul punto, la scrivente si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. a precedente pronuncia di merito che ha osservato “nel caso in esame non viene peraltro in rilievo il modo con il quale viene riconosciuta, all'atto dell'immissione in ruolo, l'esperienza lavorativa maturata in rapporti
a tempo determinato, ma si discute unicamente di un incremento retributivo anteriore all'immissione in ruolo. Stando così le cose, non si vede come il riconoscimento, ai lavoratori a termine, di tale incremento possa avere effetti discriminatori ai danni dei lavoratori a tempo indeterminato.
Deduce infine l'appellante che le differenze economiche rivendicate sarebbero talmente modeste da non poter configurare una discriminazione a danno dei supplenti. Orbene, la valenza discriminatoria di un emolumento non discende dalla sua entità, ma dal fatto che - a fronte di due categorie di lavoratori comparabili - esso sia riservato ad una sola di tali categorie, come si verifica nel caso di specie.
In conclusione, nessuno dei motivi addotti dall'appellante può essere considerato come una "ragione oggettiva", idonea, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, a giustificare la disparità di trattamento tra i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato e i dipendenti a tempo indeterminato. A conferma delle conclusioni così raggiunte può essere utilmente ricordata la decisione di Cass. n. 23868/16 (riguardante peraltro una fattispecie non esattamente sovrapponibile a quella in esame, poiché nel caso esaminato dalla Corte suprema l'Amministrazione aveva evidenziato ragioni, a pagina 4 di 6 suo dire giustificanti la differenza di trattamento, non coincidenti con quelle prospettate in questa sede:
Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria” (Corte di Appello di Perugia n. 131/2017).
Principio che è stato pure di recente ribadito dalla Corte di Cassazione sez. lav., con pronuncia del
09/08/2024, n. 22640, la quale ha affermato: “In questa sede deve ribadirsi il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, (…)”.
*
Tutto ciò premesso, è evidente l'interesse a ricorrere della docente la quale contesta l'art. 526 del d.lgs.
n. 297/1994, il quale dispone che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza aumenti per anzianità.
Si precisa, come pure ribadito dal procuratore di parte ricorrente in sede di discussione, che la ricostruzione integrale della carriera al momento dell'immissione in ruolo è cosa diversa dalla rivendicazione del diritto alla differenza retributiva tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, sin dal primo contratto.
Detto in altri termini, un conto è la ricostruzione della carriera e un conto è il pagamento delle differenze retributive pregresse.
Nel caso di specie, ove considerata alla stregua di un docente di ruolo sin dall'inizio, la ricorrente avrebbe ottenuto il riconoscimento della fascia 9/14 decorsi 9 anni dal primo incarico, risalente a ottobre 2007.
La ricorrente ha, conseguentemente, maturato differenze retributive di importo pari alla differenza tra pagina 5 di 6 quanto è stato percepito e quanto sarebbe stato percepito ove fosse stata considerata sin dall'inizio a tempo indeterminato, oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 429 comma 3 c.p.c.
Priva di pregio è l'eccezione della parte resistente secondo cui non sarebbe indicato da quale momento temporale la ricorrente ritenga di aver maturato il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 9-
Come visto, il dato risulta chiaramente dalla lettura del ricorso e della documentazione allegata.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , va detto che la CP_1 stessa ricorrente ha limitato la domanda alle differenze maturate negli ultimi 5 anni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento differenze retributive di importo pari alla differenza tra quanto è stato percepito e quanto sarebbe stato percepito ove la stessa fosse stata considerata sin dall'inizio a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
259,00 per spese, € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie MA
pagina 6 di 6