Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/03/2026, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9075 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Maria Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’ordine di sottoporsi a visita medica, ex art. 119 c. 4 codice della strada, del Prefetto della Provincia di Roma, in data 26.05.2025, notificato al ricorrente con Ordinanza prot. n. -OMISSIS-. A.S.A./8, con la quale si decretava la sospensione in via cautelare della patente di guida del deducente per mesi sei;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. SC VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorso ha ad oggetto l’azione di annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma con cui si dispone che il Sig. -OMISSIS- si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art 119/4 d.lgs. 30.4.1992 n.285, codice della strada (c.d.s.), precisando che la patente di guida del medesimo resterà sospesa fino all'esibizione della certificazione medica richiesta ai sensi dell’art. 128 c. 2, cds.
2.- Afferma il ricorrente che l'Amministrazione ha omesso di allegare le ragioni per le quali ha ritenuto di avere dubbi sul persistere della idoneità psico-fisica del deducente. Censura quindi la violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato.
Il verificarsi del sinistro e il tasso alcolemico, rientrante nella prima fascia, rilevato a carico del -OMISSIS-, non costituiscono a suo avviso fatti idonei su cui basare il provvedimento.
Afferma ancora il ricorrente che i due citati elementi sono le condizioni al ricorrere delle quali il Prefetto può esercitare il potere discrezionale in questione ex art 128 c. 1 cds e che l'impugnato provvedimento avrebbe dovuto contenere una motivazione basata su elementi univoci e concordanti, con un iter valutativo esplicito e sufficientemente puntuale.
Il ricorrente afferma altresì che il provvedimento impugnato è stato adottato in assenza di istruttoria, in quanto il Prefetto non avrebbe valutato che, come dichiarato dall’interessato alla Polizia locale, egli ha da subito contestato ogni sua responsabilità nella causazione del sinistro.
3.- Si è costituita l’Amministrazione depositando memoria e documenti, insistendo per il rigetto del ricorso che ritiene infondato nel merito.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 e quindi riservata in decisione.
4.- Le censure esposte sono infondate.
5.-Occorre premettere in fatto che in data 08/05/2025 la Polizia di Roma Capitale, XII° gruppo Monteverde, trasmetteva verbale n.-OMISSIS-, redatto in data 04/05/2025, a seguito della violazione dell’art. 186 comma 2 lett. a e 2bis, commessa dal Sig. -OMISSIS-, il quale provocava incidente stradale e risultava positivo all’accertamento etilometrico, con un tasso alcolemico pari a 0,80g/l alla prima prova e pari a 0,67g/l alla seconda prova.
A seguito della suddetta segnalazione la Prefettura emetteva, in data13 maggio 2025, ai sensi degli artt. 128, 186 c.2 a, 186 c. 2bis, 218 c.d.s.., ordinanza n. -OMISSIS-A.S.A./8 di sospensione, in via cautelare, della patente di guida per mesi sei, a decorrere dal 4 maggio 2025, data del ritiro della patente di guida, disponendo altresì, ai sensi dell’art. 128 c.d.s., che il sig. -OMISSIS- si sottoponga alla visita medica prevista dall’art. 119 comma 4°.
La decisione è stata quindi assunta dal Prefetto a seguito della relazione della Polizia locale, ritenuto il ricorrere dei requisiti per la sospensione della patente in relazione ai dubbi circa la permanenza in capo al -OMISSIS- della idoneità psico-fisica, con i poteri di cui all’art 128 c. 1 codice della strada.
6.- Sul piano normativo il codice della strada, accanto alla fattispecie di sospensione della patente e visita medica prevista dall’art. 186 cds, prevede la fattispecie dell’art. 128 c. 1, che non è connessa all’accertamento di un illecito.
Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all' art. 128 d.lgs. 285 del 1992 è infatti subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, e non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì un provvedimento amministrativo funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale.
Si tratta di una misura cautelare e preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 12/01/2023, n. 14; T.A.R. Veneto, sez. III, 09/01/2017, n. 9).
I provvedimenti di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 285 del 1992, a differenza di quelli assunti ai sensi dell'art. 126 bis decreto citato, non hanno quindi finalità sanzionatoria e non presuppongono l'accertamento giudiziale di una violazione delle norme sul traffico o di responsabilità civile o penale, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente di veicoli a motore ( Cons. Stato, VI, 10.10.2006 n. 6013).
Si tratta di un provvedimento a carattere preventivo, finalizzato a garantire la sicurezza stradale e la tutela dello stesso titolare della patente di guida, da emanarsi sulla base di circostanze tali da costituire un quadro indiziario idoneo a supportare il dubbio in ordine alla persistenza dei requisiti d’idoneità alla guida. Ne segue che la revisione discrezionale non è condizionata da una eventuale sentenza di annullamento del verbale di accertamento di violazione o della conseguente sospensione patente, disposta a seguito di opposizione ex art.22 legge 689/1981 proposta al giudice di pace (Tar Lazio, sentenza n. 21355/2024 del 27.11.2024).
Il legislatore ha ritenuto infatti di privilegiare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse pubblico primario alla sicurezza della circolazione stradale (Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4962; id. Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1669; id. sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 238).
Detta ricostruzione trova conferma nella costante giurisprudenza secondo cui l'istituto della revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1, codice della strada, costituisce provvedimento amministrativo, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale non avente natura di sanzione amministrativa, sia pure accessoria (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682; Cons. Stato sez. IV, 04.01.2021 n. 44).).
Il potere esercitato ai sensi degli art. 119 comma 4 lett. c e 128 c.d.s. non presuppone quindi la violazione delle norme sul traffico oppure di quelle penali o civili, ma un episodio che giustifichi ragionevolmente un dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica.
7.- In definitiva, il quadro normativo illustrato evidenzia la diretta connessione stabilita ex lege tra il dubbio sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ed il potere prefettizio di revisione della patente, posto dalla legge a tutela del primario interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale.
Risulta peraltro il carattere discrezionale del potere del Prefetto, che può disporre la revisione della patente in esito agli accertamenti eseguiti su strada, anche a distanza di tempo dai fatti (TAR Lombardia, I, 1.3.2004 n. 806).
8.- Nel caso di specie il provvedimento gravato risulta quindi coerente col quadro normativo vigente, costituito dall’art. 128 nuovo codice della strada, che attribuisce al Prefetto il potere di disporre la visita medica del conducente a seguito della riscontrata violazione degli artt. 186 e 187 c.d.s.
Le circostanze di fatto acquisite agli atti costituiscono altresì, alla luce degli accertamenti della Polizia Locale di Roma Capitale, motivazione adeguata del provvedimento di revisione della patente di guida; invero, la violazione delle predette norme è all’evidenza fonte di ragionevole dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica del conducente, contrastante con la necessità sociale di garantire la massima sicurezza nella circolazione dei veicoli e dei pedoni.
9.- In definitiva, poste le circostanze di fatto e di diritto richiamate, nel caso in esame, l’obbligo di sottoposizione a visita medica, disposto con l’ordinanza gravata del 13/05/2025, risulta dunque immune dai vizi dedotti dal ricorrente.
Il ricorso, per quanto esposto, deve essere respinto.
10.- Le spese di giudizio, attesa comunque la peculiarità della vicenda, possono invece essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC VE | EL OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.