TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/03/2026, n. 5263
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di motivazione

    Il provvedimento di revisione della patente ai sensi dell'art. 128 c.d.s. non ha natura sanzionatoria ma è una misura cautelare e preventiva volta a garantire la sicurezza stradale. La violazione delle norme sul traffico, come quella relativa alla guida in stato di ebbrezza, è di per sé sufficiente a generare un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica del conducente.

  • Rigettato
    Assenza di istruttoria

    Il potere di revisione della patente ai sensi dell'art. 128 c.d.s. non presuppone l'accertamento di una violazione o di una responsabilità, ma si basa su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sull'idoneità alla guida. La relazione della Polizia locale, che attesta la violazione dell'art. 186 c.d.s. e il sinistro, costituisce una motivazione adeguata per disporre la visita medica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/03/2026, n. 5263
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5263
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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