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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13290 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 15369 dell'anno 2025
TRA
Parte_1 e Parte_2 per la minore Per_1
[...] (Avv.to D. Stramaccioni )
RICORRENTE
E
(Avv. C. Giordano) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe quali genitori della minore
Persona_1 proponevano tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 29344/ 2024 con mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di frequenza ex L. 289/'90 e dello status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle provvidenze richiese con decorrenza dalla domanda amministrativa o di legge il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 si costituiva sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso. Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato ha provveduto a formulare "
specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP
II C.T.U. Dott.ssa Persona_2 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza dalla domanda del 6/3/2024, disconoscendo la ricorrenza dei requisiti sanitari dello status ex art 3 comma 3 L
104/92.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro ess ere condivise e fatte proprie dal giudicante. Come affermato dalla S.C. anche in fase di opposizione di ATP la domanda può essere accolta limitatamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ai fini delle prestazione richiesta. Il riconoscimento di una sola delle provvidenze richieste giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo ½, liquidato e distratto come da dispositivo, deve CP porsi a carico dell'
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico
.CP dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede : accerta e dichiara la sussistenza in capo alla minore Persona_1 dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di frequenza dalla domanda del 6/3/2024 dichiara l'insussistenza dei requisiti sanitario dello status ex art 3 comma 3 L
104/92 ;
CP
- condanna I al pagamento in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti di 12 di € 2500,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensato il residuo 1;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1.
Roma, 23/12/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 15369 dell'anno 2025
TRA
Parte_1 e Parte_2 per la minore Per_1
[...] (Avv.to D. Stramaccioni )
RICORRENTE
E
(Avv. C. Giordano) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe quali genitori della minore
Persona_1 proponevano tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 29344/ 2024 con mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di frequenza ex L. 289/'90 e dello status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle provvidenze richiese con decorrenza dalla domanda amministrativa o di legge il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 si costituiva sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso. Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato ha provveduto a formulare "
specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP
II C.T.U. Dott.ssa Persona_2 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza dalla domanda del 6/3/2024, disconoscendo la ricorrenza dei requisiti sanitari dello status ex art 3 comma 3 L
104/92.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro ess ere condivise e fatte proprie dal giudicante. Come affermato dalla S.C. anche in fase di opposizione di ATP la domanda può essere accolta limitatamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ai fini delle prestazione richiesta. Il riconoscimento di una sola delle provvidenze richieste giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo ½, liquidato e distratto come da dispositivo, deve CP porsi a carico dell'
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico
.CP dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede : accerta e dichiara la sussistenza in capo alla minore Persona_1 dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di frequenza dalla domanda del 6/3/2024 dichiara l'insussistenza dei requisiti sanitario dello status ex art 3 comma 3 L
104/92 ;
CP
- condanna I al pagamento in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti di 12 di € 2500,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensato il residuo 1;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1.
Roma, 23/12/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli