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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1959/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE PISANELLI, 40, ROMA, presso lo studio dell'avv. GIANLUIGI MALANDRINO (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 3, MILANO, presso lo studio dell'avv. MARCO
RODOLFI (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. e P.IVA Controparte_2
) e (C.F. ), elettivamente domiciliati in P.IVA_2 Controparte_2 C.F._4
VIA VALSASSINA, 22, ROMA, presso lo studio dell'avv. DIANA MICARELLI (C.F.
pagina 1 di 24 ), che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._5
GIORGIO SERGIO CARLO LINCHI (C.F. ), C.F._6
APPELLATI
C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in SAN MARCO 4600, Controparte_3 P.IVA_3
VENEZIA, presso lo studio dell'avv. ROBERTO FINOTTO (C.F. , che la C.F._7 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RO VA (C.F.
), C.F._8
APPELLATA sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: in via principale, accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza n. 579A4327 di _1
RC Professionale di cui il dott. era intestatario dal 15.12.2006 al 15.12.2014 e, per Parte_1
l'effetto, condannare a corrispondere a parte appellante l'importo di € 305.275,30, Controparte_1
oltre accessori, a titolo di indennizzo assicurativo, ai sensi di polizza e comunque ex art.li 118 C.d.a. e
2049 c.c. in relazione al danno sofferto dall'appellante a seguito della pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Belluno n. 364/2019 (passata in giudicato) a favore della Sig.ra Parte_2
per responsabilità professionale, come dedotto in narrativa;
condannare in solido e/o per quanto di ragione gli appellati e ,in proprio e Controparte_2 Controparte_2
quale socio illimitatamente responsabile della al pagamento del predetto Controparte_2 importo di € 305.275,30, oltre accessori , per le causali e ragioni tutte dedotte in precedenza;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il contrasse altra polizza di RC Professionale Pt_1
intestata a (falsamente individuata con il n. Controparte_4
579A315) corrispondendo un premio assicurativo € 6.750,00 e, per l'effetto, in applicazione degli artt.
118 CdA e 2049 c.c. condannare in solido la e l' _1 [...]
a corrispondere al l'importo di € Controparte_5 Pt_1
305.275,30, oltre accessori;
in ogni caso, accertare la responsabilità dell' nella gestione del rapporto Controparte_5 assicurativo con il dott. per tutto quanto sopra esposto e dedotto e, per l'effetto, riformare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Milano laddove ha condannato l'odierno appellante a corrispondere all' le spese processuali del giudizio di primo grado;
Controparte_5
pagina 2 di 24 in via di ulteriore subordine, condannare l'agenzia Controparte_6
- a corrispondere al il risarcimento dei danni subiti da
[...] Pt_1
determinarsi in via equitativa nonché le somme corrisposte a titolo di premio dall'appellante e non versate alla compagnia per un totale di € 24.281,74 oltre interessi dai versamenti effettuati e _1
riportati in atti (ovvero dalla data introduttiva del ricorso per sequestro conservativo avanti al Tribunale di Rieti); in ogni caso, condannare le parti appellate ( e che risulteranno _1 Controparte_5
soccombenti, singolarmente o solidalmente tra loro, al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, con maggiorazione degli interessi moratori;
all'esito di quanto sopra riformare la sentenza di primo grado laddove ha condannato il dott. a rifondere le spese legali nei Pt_1 confronti dell'agenzia CP_5
in via istruttoria, ammettersi le richieste istruttorie articolate nel corso del giudizio di primo grado nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni
(sopra riportate in forma testuale).
Vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza n. 4009/2024 pubblicata in data 11 aprile 2024 dal Tribunale di Milano in persona del dott. Stefani, a definizione del giudizio civile RG 43196/2022.
1. IN RELAZIONE ALL'APPELLO PROPOSTO DAL DOTT Pt_1
- In via principale: Respingere l'appello proposto dal Dottor perché infondato in fatto e in Pt_1
diritto per tutti i motivi esposti in narrativa confermando la sentenza di primo grado nelle parti da lui impugnate;
- In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto nei confronti di _1
, esaminare la domanda formulata dalla Compagnia ex art. 2055 c.c. che è rimasta Parte_3 assorbita dalla sentenza di primo grado e che qui viene riproposta ex 346 cpc e dunque per l'effetto: condannare il sig. e la in solido tra CP_5 CP_5 Controparte_2 loro, a rimborsare a l'intero importo che verrà condannata a pagare in favore del Dottor _1
per capitale, interessi e spese legali. Parte_1
2. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
pagina 3 di 24 - In via principale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte dal nei confronti di per il SI , in ragione dell'inoperatività delle Pt_4 Pt_1 _1 CP_7
polizze e della relativa prescrizione dei diritti che derivano dai contratti per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna del Dottor a restituire a tutti gli importi pagati in Pt_1 _1
esecuzione della decisione N. 4009/2024 e segnatamente:
- In data 18/5, € 222.998,25 alla sig.ra (come da procura all'incasso rilasciata dal sig. NA
; Parte_1
- In data 04/6, € 11.075,71, all'avv. Malandrino.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una responsabilità in solido e/o per quanto di ragione di Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza
Generale per l'Italia in relazione a quanto rivendicato dal dott. per il SI e Pt_1 CP_7 operative le polizze, nonché venisse respinta l'eccezione di prescrizione sollevata, porre a carico di in ogni caso solo quota parte dei danni lamentati dal Dottor tenuto conto delle _1 Pt_1 condotte colpose di quest'ultimo, rilevanti ai sensi degli artt. 1227 e 1914 c.c. come meglio precisato in narrativa.
3. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Per e Controparte_2 CP_2
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza disattesa,
1) Respingere l'appello proposto dal dott. in quanto inammissibile ed infondato;
Parte_1
2) Subordinatamente, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello formulato dal accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado da Pt_1
in plrpt nonché dal sig. e Controparte_2 Controparte_2
segnatamente:
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al dott.
relativamente alla presunta polizza n. 579A7315, per quanto dedotto sul punto Parte_1
in comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito,
pagina 4 di 24 -respingere, in ogni caso, le domande del dott. perché infondate in fatto ed in Parte_1
diritto, e comunque non provate;
nonché, accertata e dichiarata la infondatezza e pretestuosità della domanda attorea, condannare il dott. in favore della Parte_1 [...]
nonché del sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 Controparte_2 Controparte_2
cpc, da liquidarsi in via equitativa;
- respingere la domanda della , in plrpt, secondo la quale il Giudice dovrebbe Controparte_8
accertare e dichiarare la responsabilità dei concludenti e la loro condanna al risarcimento dei danni, posto che nessuna responsabilità è ascrivibile agli stessi;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie nei confronti dei concludenti, condannare la Compagnia assicurativa,
[...]
, (PI in persona del legale rappresentante pro- Controparte_9 P.IVA_3
tempore, a manlevare la (PI ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante, nonché il sig. per qualsiasi esborso che Controparte_2
questi dovessero essere tenuti ad effettuare, a qualsiasi titolo, in proprio e/o in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione ed anche a titolo di spese legali.
In ogni caso respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria ammettere le istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado nelle memorie 183, 6° co. n. 3, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e così come testualmente riportate nel relativo paragrafo della presente comparsa.
Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
IN PRINCIPALITÀ
1. Respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, per Parte_1
l'effetto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4009/2024.
IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più dei motivi di appello, accogliere le seguenti conclusioni di merito, rimaste non esaminate e quindi assorbite, che quindi si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
pagina 5 di 24 in principalità
1. Accertato e dichiarato che non sussiste alcuna responsabilità professionale in capo a
[...]
e a per i fatti di cui è causa, per l'effetto Controparte_2 Controparte_2 respingersi la domanda proposta dal dott. nei confronti di Parte_1 [...]
e di e, conseguentemente, respingersi altresì la Controparte_2 Controparte_2 domanda di manleva da questi proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_3 diritto, per insussistenza dell'obbligazione in capo ai convenuti principali.
In subordine
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale in capo a e a per i fatti di cui è Controparte_2 Controparte_2 causa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. ai sensi dell'art. Parte_1
1227 comma 1 c.c. nella produzione del danno azionato nei confronti dei convenuti ovvero accertare e dichiarare ai sensi del comma 2 del predetto articolo il concorso dell'attore nella produzione del suddetto danno, stabilendo la misura di efficienza causale del concorso e sottraendola dall'importo che fosse all'attore attribuito in accoglimento delle domande da questi proposte.
In via ulteriormente gradata
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale in capo a e a per i fatti di cui è Controparte_2 Controparte_2 causa, accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza n. AGG/16/11/0001/00, stipulata da
[...] con il , per tutte le ragioni ed eccezioni esposte nella comparsa di CP_3 Controparte_10 costituzione e nei successivi scritti difensivi, per l'effetto rigettarsi la domanda di manleva ex adverso formulata e accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da a CP_3 Controparte_2
e a per i fatti, le ragioni e i titoli dedotti in causa.
[...] Controparte_2
In via residuale e di estremo subordine
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale in capo a e a per i fatti di cui è Controparte_2 Controparte_2 causa, dichiararsi tenuta a manlevare gli stessi soltanto ed esclusivamente nei limiti della CP_3 quota di responsabilità nella causazione del danno riconosciuta in capo ai medesimi conformemente alle conclusioni di cui al precedente punto 2, per l'effetto limitando l'importo dell'indennizzo entro il massimale di polizza e con deduzione della franchigia contrattuale in essa prevista.
IN OGNI CASO
pagina 6 di 24 5. Vittoria di spese e competenze del grado, compreso rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
che è medico oculista, con sentenza del Tribunale di Roma (doc. 7, fasc. Parte_1
Lombardi) e con sentenza del Tribunale di Belluno (doc. 9, fasc. Lombardi), è stato condannato a risarcire i danni da responsabilità medica in favore di due suoi ex pazienti, e Parte_5
Parte_6
Successivamente, il ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il proprio Pt_1
assicuratore e l'agente assicurativo con la Controparte_1 Controparte_2
società al fine di sentirli condannare al Controparte_2 pagamento in solido di €515.626,00 pari alla “sommatoria del costo dei due sinistri e CP_7
(pag. 17, atto di citazione in primo grado). Parte_2
Costituitasi tempestivamente, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che non Controparte_1 era operante alcuna copertura assicurativa e proponendo, in via subordinata, azione di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti di Controparte_5
Con riferimento all'operato dell'agente, riferiva che questi aveva emesso ben cinque polizze inesistenti,
“gonfiato” i premi di altre sette polizze e falsamente rappresentato al l'avvenuta presa in Pt_1 carico, mediante attivazione della garanzia tutela legale, delle vertenze che lo riguardavano;
al tempo stesso rimarcava l'imprudenza del contraente/assicurato nella gestione del rapporto con l'agente e delle richieste risarcitorie di cui era stato destinatario.
Si costituivano in giudizio anche e Controparte_2 Controparte_2
(di seguito, per entrambi, anche , eccependo la carenza di legittimazione attiva
[...] CP_5 in capo al relativamente ad una delle due polizze, stipulata da Pt_1 [...]
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa. Chiedevano, in ogni Controparte_4 caso, di poter chiamare in causa il proprio assicuratore per esserne manlevati e, Controparte_3
autorizzati dal giudice, vi provvedevano.
Costituitasi, la terza chiamata aderiva alle difese di sostenendo l'infondatezza delle CP_5
domande attoree;
in subordine, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa.
La sentenza
pagina 7 di 24 Con sentenza n. 4009/2024, pubblicata in data 11.04.2024, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, condannando al pagamento di €190.965,71, pari _1 all'importo oggetto della statuizione di condanna del Tribunale di Roma in relazione al c.d. Parte_7
”.
[...]
Il primo giudice, qualificata la domanda proposta nei confronti di come di natura contrattuale, _1 avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo ed affermata, invece, la natura extracontrattuale della pretesa risarcitoria formulata nei confronti dell'agente, ha osservato:
- che aveva stipulato con la polizza RC professionale n. 579A4372 in data Pt_1 _1
15.12.2006; che la compagnia aveva esercitato il recesso il 15 marzo 2012, con effetti a decorrere dal 31.05.2012; che l'assicurato non aveva contestato di aver ricevuto la relativa comunicazione;
- che la richiesta di risarcimento danni da parte di era pervenuta all'assicurato in data CP_7
30.11.2010, in corso di validità della polizza;
- che aveva tempestivamente denunciato il SI, come dimostrato dal fatto che il Pt_1
recesso esercitato dalla compagnia vi faceva espresso riferimento e che era stato prodotto in giudizio il fax in data 06.12.2010 con il quale era stata trasmessa all'agente la richiesta CP_5
di risarcimento formulata dal legale di;
CP_7
- che l'accoglimento della domanda contrattuale nei confronti della compagnia era assorbente rispetto alla domanda proposta nei confronti dell'agente.
Il tribunale ha, invece, rigettato la domanda d'indennizzo assicurativo relativo al SI Parte_2
pervenuta al il 29.05.2014, ritenendolo non coperto da alcuna garanzia assicurativa. In Pt_1
particolare, ha ritenuto non operanti:
- la citata polizza n. 579A4372 perchè disdettata dalla compagnia con effetto dal 31.05.2012;
- la polizza n. 579A7315 che l'attore aveva assunto essere stata conclusa, su proposta del CP_5
proprio nel corso del 2014 per integrare la garanzia in essere, sia perché tale polizza non era stata mai prodotta in causa, sia perché, secondo la prospettazione del contraente/assicurata era Pt_1
la società mentre l'intervento Controparte_4
oculistico era stato eseguito presso una struttura sanitaria diversa (la clinica . _11
Per le stesse ragioni, avendo cioè l'attore comunque agito, in riferimento a questo secondo SI, al di fuori dell'ambito di copertura dell'asserita polizza RC professionale n. 579A7315, il tribunale ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti di al quale l'attore aveva imputato di aver CP_5
approfittato della sua buona fede per fargli sottoscrivere un prodotto inesistente.
pagina 8 di 24 Infine, il tribunale ha condannato a rimborsare a le spese del giudizio e al _1 Pt_1 Pt_1
pagamento delle spese in favore sia di e che di Controparte_2 Controparte_2 [...]
CP_3
L'appello
I. Il procedimento
Avverso tale sentenza ha proposto appello con quattro motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza per avere il tribunale ritenuto efficace l'atto di recesso dalla polizza n. 579A4327, che sarebbe stato inviato da al in _1 Pt_1 data 15.03.2012. In particolare, l'appellante nega di aver ricevuto la comunicazione di recesso, con sua conseguente inefficacia e deduce che la circostanza della mancata ricezione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era stata tempestivamente contestata.
Il secondo motivo di appello è la logica conseguenza del primo. L'appellante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto inoperante la medesima polizza n. 579A4327 relativamente al SI
non aveva esercitato alcun recesso e dunque la garanzia era pienamente operante al Parte_2 _1
momento della richiesta di risarcimento.
Con il terzo motivo l'appellante si duole, sempre relativamente al SI che il tribunale Parte_2
non abbia ritenuto operante nemmeno la polizza n. 579A7315, stipulata a nome del
[...]
società della quale egli era “proprietario” e dirigente. Controparte_4
Con il quarto motivo deduce l'erroneità della sentenza per aver il tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria svolta nei confronti dell'agente per i danni da questi arrecatigli, CP_5
chiedendo la restituzione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di premio e non rimesse dall'agente alla compagnia , per un totale di € 24.281,74. _1
ha chiesto quindi la riforma della sentenza nella parte in cui non è stata accolta la Parte_8
domanda proposta in relazione al c.d. SI ha insistito nelle sue istanze istruttorie. Parte_2
Si sono costituiti in giudizio con un unico difensore Controparte_2 Controparte_2
e che, eccepita l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di parte delle domande,
[...] Controparte_2 eccezioni ed allegazioni di in quanto nuove, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la Pt_1
conferma integrale della sentenza impugnata. Subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, hanno riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni assorbite in primo grado (carenza di legittimazione attiva in capo al relativamente alla Pt_1
presunta polizza n. 579A7315; richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; domanda di garanzia nei pagina 9 di 24 confronti di rigetto delle domande svolte da nei confronti dell'agenzia Controparte_3 _1
. CP_5
Si è altresì costituita la compagnia chiedendo il rigetto del gravame, con integrale Controparte_12
conferma della sentenza. Inoltre, ha riproposto le difese e le eccezioni svolte in primo grado in ordine alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti da CP_5
Infine, si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'ipotesi di suo Controparte_1
accoglimento, riproponendo la domanda ex art. 2055 c.c. formulata in primo grado, con condanna di in solido tra loro, a rimborsarle CP_5 Controparte_5
l'intero importo eventualmente pagato al Pt_1
ha proposto a propria volta appello incidentale, dolendosi delle statuizioni di Controparte_1
condanna nei suoi confronti.
Con il primo ed il secondo motivo, ha dedotto che, quanto al SI , il primo giudice avrebbe CP_7
erroneamente ritenuto operante la garanzia assicurativa della polizza n. 579A4327, sebbene non fosse stata raggiunta la prova di una valida e tempestiva denuncia da parte del con conseguente Pt_1
prescrizione ex art. 2952 c.c. e perdita o riduzione del diritto all'indennizzo, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con il terzo motivo, ha censurato l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il tribunale ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore del sebbene ne abbia Controparte_1 Pt_1
solo parzialmente accolto la domanda.
All'udienza collegiale del 6 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., le parti discutevano la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
II. La decisione
A. Sull'appello incidentale di Controparte_1
Per ragioni di ordine logico, l'esame dei primi due motivi dell'appello incidentale di (che, per la _1
loro intima connessione, possono essere congiuntamente trattati), che mirano ad escludere la copertura assicurativa in riferimento al primo SI (SI ), va anteposto allo scrutinio dell'appello CP_7
principale di volto, invece, essenzialmente, ad affermare l'esistenza della copertura Pt_1
assicurativa anche in riferimento al secondo SI (SI . Parte_2
Si tratta di motivi infondati.
pagina 10 di 24 È pacifico che la richiesta di risarcimento del (del 30.11.2010) intervenne in corso di validità CP_7
della polizza RC professionale n. 579A4327.
Ciò che contesta è l'avere il primo giudice ritenuto che la denuncia di tale SI da parte del _1
sia avvenuta nei termini e con le modalità previsti dalle CGA di polizza. Pt_1
Nello specifico, con il primo motivo l'appellante incidentale:
- da un lato, ha allegato che il tribunale ha ritenuto soddisfatto l'onere a carico dell'assicurato sulla base di un ragionamento deduttivo del tutto erroneo, reputando, cioè, che l'espressione “recesso per SI” contenuta nella lettera in data 15 marzo 20012 (doc. n. 2 ) dimostrasse l'esistenza di _1
una precedente denuncia sicuramente riferibile al SI oggetto di giudizio, semplicemente perché “nessun altro SI” era stato menzionato dalle parti in causa. Al contrario, lo stesso aveva riferito di aver stipulato nel 2014 apposita polizza integrativa, proprio in ragione Pt_1 della “pluralità” di sinistri denunciati1;
- dall'altro, ha sostenuto che la comunicazione valorizzata dal tribunale del 06.12.2010, trasmessa dal all'agente non poteva valere quale denuncia di SI, trattandosi di Pt_1 CP_5
comunicazione del tutto priva degli elementi previsti dalle CGA contrattuali per integrare la denuncia. Ha richiamato, in particolare, la clausola “Cosa fare in caso di SI” che prevede che l'assicurato debba “fare denuncia, per iscritto, di ciascun SI” e che soprattutto “la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del SI ed ogni altra notizia e documentazioni utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al SI, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa”.
Con il secondo motivo di appello incidentale, dopo aver ribadito che “qualora l'assicurato lasci trascorrere più di due anni dal ricevimento della pretesa del terzo, senza fornire notizie in merito all'assicuratore, vedrà prescritto il suo diritto, anche qualora avesse fornito una tempestiva denuncia di SI, al momento dell'accadimento, come previsto dall'art.1913 c.c.”, ha affermato che _1
“nel caso di specie, ritenendo che la denuncia di SI – NEI TERMINI PREVISTI DALLE CGA DI
POLIZZA – non sia stata integrata, non vi è dubbio che l'azione del dott. debba ritenersi Pt_1 prescritta ex art. 2952 c.c.” (pag. 33, comparsa di costituzione con appello incidentale ). _1
Le doglianze, complessivamente considerate, non meritano di essere accolte.
Vero è, anzitutto, che l'avere comunicato al il “recesso per SI” non dimostra _1 Pt_1
certamente di per sé che quel recesso fosse geneticamente correlato proprio al SI . Nel CP_7
caso in esame, tuttavia, la compagnia non ha indicato quali altri sinistri avesse denunciato Pt_1
prima del 15 marzo del 2012, mentre le dichiarazioni dell'assicurato in ordine ad una “pluralità di sinistri” risalgono al 2014, sì che, in mancanza di una convincente spiegazione alternativa da parte dell'autore della missiva, persuadono le conclusioni che il tribunale ne ha tratto.
Il documento n. 20 prodotto dal prova inoltre la trasmissione a a mezzo fax del Pt_1 CP_5
06.12.2010 della richiesta di risarcimento formulata, in data 30.11.2010, dal legale del terzo danneggiato e dunque che non si è verificata alcuna preclusione all'esercizio dei diritti nascenti CP_7
dal contratto di assicurazioni.
Sono decisive le considerazioni che seguono.
Nessuna delle parti in giudizio ha mai contestato che l'agente fosse legittimato a ricevere CP_5
denunce di SI.
Il -ma non ha invece contestato la valenza probatoria del documento, deducendo CP_5 _1
che la comunicazione a mezzo fax del 06.12.2010 non gli sarebbe mai pervenuta e che non Pt_1 avrebbe nemmeno mai fornito la prova di averla spedita “posto che non vi è alcun riferimento tra il report ed il testo ed allegati che assume di aver inviato a mezzo fax. Per esplicitare maggiormente il concetto, la trasmissione di un fax deve recare il report di invio su OGNI PAGINA, mentre risulta evidente come tale documento sia privo di tali caratteristiche, per cui non può di certo comprovare né direttamente né indirettamente, quanto preteso” (pag. 10, comparsa di costituzione e risposta
. Sul punto, però, va premesso che "una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento CP_5
a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, restando, pertanto, a carico del medesimo,
l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione” (cfr.
Cass. n. 14251/2019). Nel caso in esame, l'ultima pagina del documento prodotto dà conto della pagina 12 di 24 trasmissione e ricezione della comunicazione per complessive quattro pagine, tale essendo esattamente la dimensione del documento, avvenuta pochi giorni dopo la dettagliata denuncia del e cioè, CP_7
come si è detto, il 6.12.2010, alle ore 18:42:21, al numero 0766548110, che il non ha CP_5
negato essere il proprio. Lo conferma, del resto, il documento prodotto da sub. 59, che è il Pt_1
report di una differente trasmissione via fax a e che questi ha contestato (cfr. memoria CP_5
ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. pag. 2) solo per la mancanza dello zero inziale del CP_5
prefisso (si tratta di fax apparentemente trasmesso al numero 766548110; anteponendo lo zero, si tratta esattamente del numero al quale è stata inviata la denuncia prodotta come doc. n. 20). Dunque, CP_7
la generica contestazione del che nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, CP_5
c.p.c., scriveva che “il doc. 20 si contesta in quanto mai pervenuto e d'altronde controparte non dà la prova di averlo spedito, posto che non vi è alcun riferimento tra il report ed il testo ed allegati che assume di aver inviato via fax”, non vale a vincere la presunzione di cui si è detto, tanto più che l'agente, il quale, per quanto si è appena detto, certamente ha ricevuto un fax da parte del in Pt_1
data 6 dicembre, non ha dedotto, né a maggior ragione, provato, di aver ricevuto quel giorno altra e differente comunicazione.
È pacifico, infine, che, nell'estate del 2012, il abbia consegnato copia dell'atto di citazione a Pt_1
che ha sottoscritto per ricevuta (doc. 6 . CP_5 Pt_1
Tanto basta a confermare il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Non giovano poi all'appellante incidentale le asserite carenze della comunicazione del sotto Pt_1
il profilo contenutistico, né il fatto che l'assicurato, nei due anni successivi al ricevimento della richiesta risarcitoria, non abbia aggiornato l'assicuratore, né si sia tenuto aggiornato. si appella, _1 come si è già accennato, alla clausola, contenuta a pag. 21 delle CGA, “Cosa fare in caso di SI” – che recita che “l'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa” (cfr. doc. 3, fasc. ). La clausola non prevede affatto la _1 decadenza dell'assicurato dal diritto alla prestazione assicurativa quale ineluttabile ed automatica conseguenza dell'insufficienza delle informazioni relative al SI, come si desume sia dal suo tenore testuale, in base a cui, infatti, la condotta omissiva dell'assicurato “può” comportare la decadenza dal diritto alla prestazione del diritto, sia dal richiamo in essa operato alle norme codicistiche in materia assicurativa. Giustamente, perciò, il tribunale ha affermato che “in ossequio all'onere di allegazione e all'obbligo di chiarezza degli atti, la citazione di una clausola contrattuale che prevede la possibilità di
pagina 13 di 24 una eccezione di decadenza non equivale all'esercizio di quel diritto e nella presente causa la convenuta non ha eccepito la decadenza dell'attore dall'indennizzo”. L'appellante incidentale non ha sottoposto a critica questo passaggio della sentenza appellata, sì che il tema della possibile decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa è definitivamente precluso. Quanto alla possibile rilevanza delle condotte negligenti del nel corso degli anni (in quanto non si sarebbe informato circa i propri Pt_1
contratti assicurativi, richiedendo documenti e quietanze, non avrebbe tempestivamente trasmesso le denunce di SI e la documentazione utile per la difesa giudiziale, né si sarebbe interessato, a seguito delle denunce di SI, della sorte e del prosieguo delle vertenze che lo riguardavano), che potrebbero al più ed in astratto rilevare come ipotesi di omissione colposa dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915, secondo comma, c.c., con riduzione dell'indennità, è decisivo il rilievo che la compagnia non ha fornito alcuna concreta indicazione in ordine al pregiudizio direttamente causatole da specifiche omissioni di con riferimento alla gestione del SI ed alla Parte_1 CP_7
condanna inflitta dal tribunale di Roma.
Da ultimo e solo per completezza dell'esposizione, va rimarcato che nessun serio addebito può essere formulato al sotto il profilo dell'invocato concorso di colpa- diverso dall'aver riposto Parte_9 fiducia nell'agente con il quale ha intrattenuto un rapporto durato molti anni, con la CP_5
stipulazione di ben ottantaquattro polizze ed al quale tuttavia la stessa ha revocato il mandato di _1
agenzia solo a novembre 2019. Infatti, alla prima comunicazione del 06.12.2010, con cui Pt_1
informò della richiesta risarcitoria del , con allegata la dettagliata lettera CP_5 CP_7 dell'avvocato del danneggiato (cit. doc. 20, fasc. e fu formulata l'offerta di redigere una Pt_1 relazione sull'accaduto, seguivano – sempre, peraltro, entro l'arco temporale dei due anni successivi alla richiesta di risarcimento del 30.11.2010 – l'invio, nel febbraio del 2012, da parte del al Pt_1
della richiesta di mediazione del (cfr. doc. 23 fasc. e, nel luglio dello CP_5 CP_7 Pt_1 stesso anno, la consegna di copia dell'atto di citazione del , che il ritirava CP_7 CP_5
personalmente (cfr. doc. 6, fasc. . Pt_1
Semmai, come ha scritto molto bene il Tribunale (si vedano le pagine 12 e 13 della sentenza), è la compagnia a non aver documentato lo svolgimento di alcuna attività nei confronti del suo assicurato.
I due primi motivi dell'appello incidentale, quindi, sono del tutto infondati.
B. Sull'appello principale di Parte_1
Venendo al gravame di giova rammentare che il tribunale, qualificata la domanda Parte_1
proposta nei confronti di come di natura contrattuale, ha escluso l'operatività della polizza n. _1
pagina 14 di 24 579A4327 con riferimento al SI in relazione al quale è pervenuta richiesta risarcitoria Parte_2
il 29 maggio 2014, accertando che, a quella data, la polizza non era più in essere, a seguito del recesso in data 15 marzo 2012.
L'appellante principale non si è doluto della qualificazione dell'azione nei confronti di come _1 diretta ad ottenere l'indennizzo pattuito, ma, con il primo motivo di appello, ha contestato l'erroneità della decisione per aver ritenuto efficace il recesso dalla polizza n. 579A4327, inviato da in data _1
15.03.2012, con effetti a far data dal 31.05.2012, sul parimenti erroneo presupposto che tale circostanza fosse stata documentalmente provata e comunque pacifica ex art. 115 c.p.c. siccome non contestata dal senza tenere in debita considerazione l'avvenuto pagamento dei premi anche per gli anni Pt_1
2023 e 2014.
Con il secondo motivo di appello, ha rimproverato il tribunale per “non aver riconosciuto Pt_1
la validità della copertura assicurativa dell'appellante relativamente al secondo SI per
l'operatività della polizza n. 579A4327 e la responsabilità della compagnia assicuratrice ex art.
2049 c.c. e 118 cda”. Ha spiegato che “A prescindere dalla diretta responsabilità dell'agente per i fatti dedotti in narrativa […] dovrà anch'essa rispondere per tutti i danni CP_5 _1 subiti dal a seguito della sua condanna per il SI ai sensi dell'art. 2049 c.c. e Pt_1 Parte_2
118 CDA, per l'operatività della polizza assicurativa n. 5769A4327”. Infatti, in forza dell'art. 118
CDA i premi pagati a dovrebbero considerarsi incassati da e la disdetta, comunicata CP_5 _1
solo all'agente, non le sarebbe opponibile;
la polizza, al momento della richiesta risarcitoria Parte_2
sarebbe stata valida ed efficace2.
Osserva la Corte:
1. sulla prova e sulla non contestazione del recesso di dalla polizza n. 579A4327 _1
L'appellante, che nel giudizio di primo grado non aveva dubitato dell'annullamento della polizza a decorrere da maggio del 20123, qui ha dedotto che non avrebbe fornito la prova non solo _1 dell'invio, ma anche del ricevimento al suo indirizzo della lettera di disdetta;
dunque, la comunicazione di recesso, che è atto recettizio, non avrebbe mai potuto produrre i propri effetti in ossequio al disposto dell'art. 1335 c.c. che prevede che “la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunga all'indirizzo del destinatario” e che in mancanza tale dichiarazione sarebbe priva di effetti.
Ha sostenuto inoltre di aver tempestivamente contestato la ricezione della lettera di comunicazione del recesso, come confermerebbero l'atto di citazione, a pagina 14, dove si legge che “la compagnia
ebbe ad affermare di aver annullato la polizza di RC professionale del già nel 2012 _1 Pt_1 ma … al dott. nulla fu comunicato in proposito ed anzi l'agente trattenne persino Pt_1 _14 un “rimborso di parte del premio” che la aveva trasmesso all'agenzia con _1 CP_5
l'incarico di restituirlo al dott. per l'ammontare di € 3.831,74”, nonché le seguenti Pt_1
deduzioni:
“nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. (pag. 8) il chiedeva di provare per Pt_1 testi la seguente circostanza cap. X : “Vero che l'attuale agente di Fiano, che ha sostenuto il _1
ha accertato che il ha ricevuto dalla la Parte_10 Parte_11 CP_5 _1 restituzione di parte del premio dell'anno 2012/2013 della polizza del di responsabilità Pt_1 professionale n. 579A4327 per € 3.931,74, annullata ad insaputa del ; Pt_1
ed, ancora, nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. (pag.8) il chiedeva Pt_1
ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sui seguenti capitoli: _1
1) “vero che la polizza di RC Professionale intestata al dott. della n. 579A4327 Pt_1 _1
veniva annullata dalla stessa per la data del 15.5.2012 e che la compagnia provvedeva al _1 rimborso parziale del premio dell'anno 2012 accreditandolo all' per un Parte_12 ammontare di € 3.931,74, doc. 60 da mostrare all'interrogando”;
2) “vero che l'agenzia ometteva di comunicare alla la circostanza che il dott. CP_5 _1 aveva pagato il premio per la polizza suddetta per gli anni 2013 e 2014” (pag. 22, Parte_1
atto di citazione in appello).
Appare di assoluta evidenza, la novità del tema sottoposto all'esame di questa Corte con l'atto di appello. Nel corso del primo grado di giudizio, infatti, svolse una difesa diretta a contrastare Pt_1
un fatto storico (i.e., di essere stato informato che la polizza n. 579A4327 era stata disdettata), mentre in questa sede ha inammissibilmente eccepito l'inefficacia del recesso di perché non pervenuto _1
nella sua sfera di conoscenza. Sotto questo profilo, è evidente che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la doglianza non può essere presa in considerazione.
pagina 16 di 24 La decisione del primo giudice, che, in fatto, ha ritenuto provata la comunicazione a della Pt_1
volontà della compagnia di recedere dal contratto prima della scadenza, si basa inoltre su una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e, in particolare, del suo corollario applicativo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo
l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi” (da ultimo, Cass. n. 8376/2020). E' infatti agevole rilevare come l'odierno appellante, dopo la generica negazione contenuta a pag. 14 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (“nulla fu comunicato in proposito”), non assolse, in modo analitico ed esaustivo, l'onere di contrastare, con la prima difesa utile, la conseguente e molto specifica allegazione della convenuta a sostegno della quale la medesima compagnia produsse anche _15
apposita documentazione (doc. 2 fasc. ); in particolare, né nel corso dell'udienza di prima _1
comparizione né nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., propose alcuna Pt_1
puntuale eccezione in ordine a quanto riferito da in ordine alla comunicazione del recesso. _1
Non è un caso, del resto, che con i capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio formale sopra richiamati, l'assicurato avesse chiesto di dimostrare non che non gli aveva comunicato il _1
recesso, ma di non essere stato informato da che la polizza era stata annullata e che la CP_5
compagnia aveva dato disposizioni per la restituzione di parte dei premi già versati. Va da sé che si tratti di circostanze in questi termini del tutto irrilevanti, sì che giustamente la prova non è stata ammessa;
i capitoli in esame tuttavia confermano che non vi è stata alcuna tempestiva contestazione dell'unica circostanza di rilievo, e cioè della comunicazione del recesso direttamente a al Pt_1
quale soltanto la missiva è indirizzata, da parte dell'assicuratore.
2. sui (pretesi) versamenti di premi da parte di per il rinnovo della polizza n. Pt_1
579A4327
L'appellante principale ha rimproverato al tribunale di non aver tenuto conto del fatto che egli aveva continuato a pagare i premi assicurativi per il rinnovo della polizza sia per l'anno 2013 che per il 2014.
In particolare, secondo l'appellante, “risulta decisiva e documentale, sul punto, una ulteriore 4 Nella propria costituzione in giudizio, a pagina 15, la convenuta scriveva sul punto: “la polizza sarebbe stata _1 comunque inoperativa perché il dott. era perfettamente a conoscenza dell'avvenuto annullamento della stessa Pt_1 dalle ore 24.00 del 31.05.2012, con conseguente e contestuale cessazione dell'effetto delle garanzie collegate (doc.2). L'esponente aveva infatti inoltrato in data 15 marzo 2012 all'assicurato regolare comunicazione sull'esercizio del diritto di recesso previsto dalle CGA di Polizza. Al riguardo quindi non potrà sostenersi un affidamento incolpevole in merito all'avvenuto rinnovo di tale copertura”. pagina 17 di 24 circostanza, pacifica ed incontestabile: a dicembre del 2012 il si fece corrispondere il CP_5 premio di quella polizza n. 579A4327 per l'anno 2013 (doc.3). Come si fa a ritenere che il Pt_1
fosse venuto a conoscenza della disdetta della polizza del marzo 2012, quando alla fine dello stesso anno 2012 il pagava all'agente Zurich Giustiniani la somma di € 4.800,00 per il rinnovo Pt_1 dell'anno successivo? Ed ancora, sempre a dicembre 2012, come risulta documentato e incontestabile, il per quella stessa polizza pagava ulteriori € 4.800,00 per il rinnovo anche del successivo Pt_1 anno 2014 ed ulteriormente il sempre per quella polizza pagava a febbraio del 2014 € Pt_1
4.000,00 al per il “rimborso di franchigie relative a sinistri originati nell'ambito della CP_5
polizza Rc Professionale n. 579A4327” (cfr. doc.5)” (pag. 23, atto di citazione in appello).
Si tratta di circostanze non sufficientemente dimostrate e comunque irrilevanti.
Con riferimento ai 4.800 euro bonificati il 19 dicembre 2012 dal conto n. 2298 a
[...]
la distinta compilata da non contiene alcun espresso riferimento alla polizza n. CP_2 Pt_1
579A4327 (cfr. doc. 3), sì che l'imputazione del pagamento è incerta. infatti, aveva in essere Pt_1
numerose polizze stipulate tramite a partire dal 1990 ed altrettanto numerosi sono stati i CP_5
pagamenti eseguiti nelle mani dell'agente, come emerge, tra l'altro, dall'estratto di conto corrente n.2251, che riferisce essere il proprio conto personale, in cui è annotato, il 19 dicembre 2012, Pt_1 un pagamento di €1.200 sempre a favore di per “sospeso polizza” (cfr. doc. 4 . È CP_5 Pt_1 vero che il modulo denominato “quietanza dell'intermediario assicurativo”, datato 15 dicembre 2012 e sottoscritto anche da contiene un chiaro riferimento alla polizza in questione (doc. 24 CP_5
prodotto con la seconda memoria istruttoria). Tuttavia, non è compilato il campo relativo Pt_1 all'avvenuto incasso e, secondo lo stesso il documento gli sarebbe stato consegnato prima di Pt_1
qualsivoglia pagamento (cfr. capitolo sub a) della memoria istruttoria). Dunque, non vi sono in atti elementi sufficienti per collegare il documento apparentemente datato 15 dicembre al bonifico effettuato il 19 dicembre e la prova testimoniale sul punto (capitoli a) e b) della memoria istruttoria) oltre che inammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c., come eccepito da non potrebbe supplire CP_5
alla mancanza di adeguato riscontro documentale in ordine all'imputazione del pagamento, non essendo consentito chiedere ai testimoni di formulare giudizi, anziché riferire sui fatti.
Quanto al documento n. 4 che dimostrerebbe il pagamento, sempre a dicembre del 2012, del premio per il 2014 (cioè per l'anno in cui è pervenuta la denuncia del SI , si tratta della matrice di Parte_2
un assegno (n. 5613109776) con appunti vergati a mano dall'emittente, seguita da una copia dell'estratto conto al 15 gennaio 2013 da cui emerge l'addebito di quel medesimo assegno per €4.800 il pagina 18 di 24 27 dicembre 2012, con valuta il 21 dicembre, senza indicazione del beneficiario. Il documento non consente di affermare né che l'assegno sia stato tratto a favore di né la riferibilità CP_5 dell'assegno al pagamento del premio per il rinnovo della polizza n. 579A4327 relativo all'anno 2014, considerato che, come si è detto, aveva stipulato con , nel corso degli anni, più di 80 Pt_1 _1
polizze professionali. Vale inoltre ed a maggior ragione per tale pagamento, quanto si è appena detto in ordine all'inammissibilità della prova testimoniale dedotta con i capitoli c) e d) della memoria istruttoria, che dovrebbe servire a provare che il titolo di credito sia stato emesso a favore dell'agente per il rinnovo di una polizza annullata.
Le stesse considerazioni si impongono per il documento n. 5, che attesta l'emissione di un assegno per
€4.000 nel febbraio 2014 ed il suo incasso da parte di mancando un qualsivoglia serio e CP_5
documentale riscontro della sua riferibilità alla causale riferita da Pt_1
Tutto ciò senza tacere dell'inverosimiglianza delle circostanze riferite dall'appellante e cioè che, per la stessa polizza, siano stati pagati premi assicurativi a distanza di una settimana l'uno dall'altro, a titolo di rinnovo per gli anni 2013 e 2014, e con anticipo, dunque, di ben due anni rispetto alla scadenza, nonché, addirittura, un ulteriore importo di €4.000 a febbraio 2014 per “franchigia” in relazione ai sinistri in corso. L'anomalia sarebbe tale che, se vera, farebbe quanto meno dubitare della buona fede del Pt_1
Vi è di più.
Ad avviso di questa Corte, infatti, in nessun caso la prova dei pagamenti e della loro riferibilità alla polizza annullata potrebbe giovare all'appellante.
Si è detto che il per questa via, vuole dimostrare di non aver avuto conoscenza del recesso e Pt_1
che, grazie ai pagamenti effettuati nelle mani dell'agente infedele, la copertura era attiva anche nel
2014.
come si è visto, non ha contestato tempestivamente l'avvenuta comunicazione del recesso;
Pt_1
dunque, la circostanza è da intendersi come definitivamente accertata, indipendentemente dai pagamenti incautamente eseguiti dopo aver ricevuto la comunicazione del recesso da parte della compagnia.
L'appellante principale, inoltre, come già evidenziato, non ha in alcun modo criticato la qualificazione dell'azione proposta contro come di natura contrattuale, che costituisce, del resto, la premessa _1
sulla quale poggia la condanna della compagnia in relazione al SI . Ne consegue che CP_7
l'esame della domanda sotto il profilo della responsabilità della compagnia di assicurazioni per i fatti pagina 19 di 24 illeciti dell'agente non è più consentito. Il semplice richiamo nell'impugnazione all'art. 2049 c.c., al fine di sostenere che “la polizza in questione […] in corretto recepimento della normativa sopra richiamata (art. 118 CDA e 2049 c.c.), era pienamente efficace e valida, nei confronti del dott. il quale ha pertanto diritto ad essere tenuto indenne e manlevato dai danni arrecati a terzi Pt_1 nell'esercizio della sua attività professionale, non solo sino al 2012 ma anche per il periodo 2013,
2014” (atto di appello, pag. 29), è ben lungi dal potersi qualificare come specifico motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. attraverso il quale sia stata denunciata l'erroneità della qualificazione della domanda da parte del tribunale.
Il primo ed il secondo motivo sono quindi infondati.
Con il terzo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza per avere il tribunale Pt_1 escluso che il danno subito dalla potesse essere coperto dall'ulteriore polizza n. 579A7315, Parte_2
intestata al Ancora una volta, secondo Controparte_4
l'appellante, verrebbero in considerazione gli articoli 118 CDA e 2049 c.c. e la regola in base alla quale la compagnia assicuratrice risponde dell'operato del proprio agente “con la conseguenza che se costui incassa il premio di € 6.750,00 rilasciando una ricevuta nella quale riporta un numero inesistente perché inventato di una polizza della che in realtà non esiste, commette un gravissimo illecito”; _1
d'altronde, sempre a detta dell'appellante, “Quale poteva mai essere il contenuto della polizza fantasma se non garantire la RC Professionale dell'unico chirurgo del Centro Medico Laser a prescindere da quale fosse la struttura sanitaria nella quale il chirurgo effettuava l'intervento?” (atto di appello, pag. 30).
Il motivo è privo di pregio.
Innanzitutto, perché, con esso, l'appellante pretende, in sostanza, di realizzare l'indennizzo assicurativo previsto da una polizza che non è mai stata prodotta in giudizio, di cui non è dato conoscere oggetto e condizioni contrattuali e che, all'esito degli accertamenti svolti da , è risultata del tutto _1 inesistente. La “quietanza dell'intermediario assicurativo” prodotta come documento 19, che, secondo l'appellante, dimostrerebbe il pagamento del relativo premio, è in bianco nella parte destinata a dar conto dell'avvenuto incasso, della sua data, della relativa registrazione e non può supplire alla mancanza del sottostante documento negoziale.
È poi decisivo quanto persuasivamente evidenziato dal primo giudice e cioè che il contratto assicurativo in questione, secondo quanto riferito dall'appellante principale e riportato nella menzionata quietanza, sarebbe stato stipulato da Controparte_4
pagina 20 di 24 mentre risulta dalla sentenza di condanna del Tribunale di Belluno che la paziente era stata Parte_2 ricoverata in una struttura medica diversa (cioè la clinica . Obietta l'appellante che “la _11
polizza assicurativa di r.c. professionale (come risulta dal doc. 1 fasc. att.) garantisce i danni di cui il cliente debba rispondere, anche ex lege, per i danni arrecati nello svolgimento della propria attività professionale. Nella specie, il contraente era una clinica ospedaliera oculistica, e la polizza assicurativa avrebbe dovuto manlevarla dei danni che i suoi dipendenti, ovvero nella specie il suo dirigente, dott. avesse arrecato a terzi”. La critica non dialoga con la sentenza impugnata. Pt_1
ha chiesto il pagamento della somma che è stato condannato a pagare a per un Pt_1 Parte_2
Contr intervento eseguito presso la clinica non ha spiegato la natura dei rapporti tra
[...]
e e per quale motivo la prima dovrebbe rispondere Controparte_4 _11
delle conseguenze pregiudizievoli di un SI cagionato ad una paziente ricoverata presso una diversa struttura sanitaria.
La giustificazione fornita dal -cioè che la polizza (fantasma) stipulata da Pt_1 CP_4 [...]
riguardasse i danni arrecati dai suoi dipendenti ovunque essi Controparte_4
avessero svolto la loro attività e quindi anche in differenti strutture sanitarie- potrebbe essere verificata solo ove esistesse un testo negoziale, che invece pacificamente è inesistente.
Il Tribunale, sulla base delle stesse argomentazioni, ha respinto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di rilevando che “Ne deriva che in ogni caso, e cioè anche ove Pt_1 CP_5
l'agente avesse diligentemente trasmesso la polizza n. 579A7315 e il relativo premio alla CP_5 compagnia , l'attore in proprio non potrebbe essere beneficiario di alcun indennizzo _1 assicurativo perché in quella occasione non ha agito nell'ambito dell'indicato Controparte_4
e quindi non sussiste nemmeno una responsabilità risarcitoria di in proprio e
[...] CP_5 quale rappresentante della per non aver perfezionato quella polizza”. CP_2
Non vi è, nell'atto di appello, alcuna censura esplicita ed articolata al rigetto della domanda nei confronti dell'agente; vi è solo un cenno a pagina 15 e la domanda è riproposta nelle conclusioni. La ritenuta infondatezza del terzo motivo di appello nel rapporto con , così come sviluppato alle _1
pagine da 29 a 32, giustifica in ogni caso il rigetto di qualsivoglia pretesa di nei confronti Pt_1 dell'agenzia proprio perché le asserite sue condotte illecite avrebbero al più impedito CP_5
l'operatività di una polizza intestata al Controparte_4
_1 della quale il non avrebbe potuto giovarsi per un SI occorso nella clinica on v'è, Pt_1
in altre parole, alcuna correlazione causale tra la presunta condotta truffaldina perpetrata dall'agente pagina 21 di 24 assicurativo in relazione all'emissione di una polizza fasulla a favore del sopra CP_5 CP_4
citato e la mancata copertura assicurativa del SI sì che nessun pagamento al Parte_2 risarcimento danni, per l'equivalente delle somme che il è stato condannare a pagare dal Pt_1
Tribunale di Belluno, può essere in tal sede fondatamente chiesto nei confronti di e CP_5 dell'omonima agenzia.
Con il quarto motivo di gravame, lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria Pt_1 formulata nei confronti della parte per l'equivalente delle somme pagate per coperture non CP_5 usufruite o, comunque, mai emesse. L'appellante principale conclude domandando a questa Corte di pronunciarsi su tale domanda, con condanna di Controparte_2
e di al pagamento in suo favore dell'importo dei premi complessivamente pagati
[...] Controparte_2
e non versati a , quantificati in € 24.281,74. _1
Il motivo è inammissibile ed infondato, dal momento che l'appellante si duole di una omessa pronuncia su una domanda che non ha proposto nel giudizio di primo grado, non avendo mai contestato a alcun pregiudizio diverso dalla mancata erogazione da parte di dell'indennizzo CP_5 _1
assicurativo in misura corrispondente alla condanna al risarcimento dei danni a favore di e CP_7
e non avendo mai dedotto il pagamento dei premi per polizze inesistenti come autonoma Parte_2
voce di danno.
Con l'atto di citazione chiedeva infatti la condanna in solido di e di “al Pt_1 _1 CP_5 pagamento del predetto importo di € 515.626,00, per le causali tutte e ragioni dedotte in precedenza”, ossia della “sommatoria del costo dei due sinistri e (pag. 17, atto di citazione in CP_7 Parte_2
primo grado) e riferiva, nella parte narrativa, del pagamento dei premi per dimostrare la truffa perpetrata da nei suoi confronti, senza però indicare tale inutile pagamento dei premi come CP_5
fonte di un danno ulteriore neppure nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. La domanda diretta a sentir “condannare in ogni caso le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, con maggiorazione degli interessi moratori” non può che essere letta in rapporto ai profili di responsabilità tempestivamente allegati, come dimostra, del resto, il fatto che non vi sia alcuna differenziazione, sotto il profilo del quantum, tra la richiesta di condanna formulata nei confronti di e quella proposta nei confronti dell'agente. Giustamente, _1 perciò, il primo giudice ha osservato che “Per completezza si osserva che l'attore ha addebitato a il mancato riversamento alla compagnia dei premi pagati per le annualità successive al CP_5
2012, ma tali importi non sono stati compresi nella domanda risarcitoria che, come già indicato, è
pagina 22 di 24 parametrate sulle due condanne subite dall'attore, pertanto è superflua l'istruttoria sul punto” (pag.
12, sentenza di primo grado) e, ancora, che “Per completezza, si rileva che, anche in questo caso, non è stata svolta domanda risarcitoria in relazione al premio pagato per la polizza risultata inesistente”
(pag. 14, sentenza di primo grado).
In definitiva, solo in questo grado ha introdotto, in maniera del tutto inammissibile, la Pt_1 ulteriore e diversa domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito dall'agenzia CP_5 ossia dei premi pagati a quest'ultima e non versati a , formulando, “in via di ulteriore subordine” _1
una domanda di condanna che non era presente neppure nelle conclusioni formulate con la nota depositata l'8 aprile 2024.
C. Resta da esaminare il terzo motivo di appello incidentale.
Con detto motivo si è doluta di essere stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore _1
di sebbene la sua domanda sia stata accolta solo in parte. Pt_1
La sentenza, anche sotto questo profilo, è immune da vizi, rilevandosi che è, nei confronti di _1
parte soccombente e che dell'accoglimento solo parziale della domanda il primo giudice ha Pt_1
tenuto conto, liquidando le spese di lite sulla base del valore del credito riconosciuto in sentenza ed applicando il minimo tariffario.
In conclusione, devono essere respinti sia l'appello principale che quello incidentale, non essendovi motivo per discostarsi dalla puntuale motivazione espressa dal tribunale.
Sono di conseguenza assorbite le domande di regresso di nei confronti di e di _1 CP_5
nei confronti del proprio assicuratore. CP_5
Le spese
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
gravano su appellante principale Pt_1 _1 Parte_1 soccombente, quelle della parte e della sua assicurazione (“In tema di spese CP_5 CP_3
giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” - Cass n. 2492/2016). Dette spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione 260.001-520.000), del modulo decisorio adottato, dell'attività difensiva svolta.
pagina 23 di 24 Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1-quater D.M. 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4009/2024, pubblicata in data 11.04.2024:
1) rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
2) condanna l'appellante principale a rifondere agli appellati, Parte_1 [...] con nonché alla loro compagnia Controparte_2 Controparte_2
assicurativa le spese del grado che liquida per ciascuna parte appellata in Controparte_3
€15.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra l'appellante principale Pt_1
e l'appellante incidentale;
_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
Così deciso in Milano il 12.02.2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il riferimento è al seguente capitolo di prova, formulato da “g) “vero che nel mese di Pt_1 maggio 2014, il sig. recatosi in Roma, presso la dal dott. Controparte_2 Controparte_13 esponeva al medesimo che vi erano troppi sinistri sulla sua polizza di RC Professionale e Pt_1 che la soluzione migliore era di stipulare una nuova polizza con il Controparte_4
presso il quale il dott. operava”
[...] Pt_1 pagina 11 di 24 2 Scrive in particolare l'appellante che “Quindi per il SI per il quale vi è stata da parte Parte_2 del una regolare denuncia di SI all'agenzia con invio dell'atto di citazione Pt_1 CP_5
a lui notificato in forma integrale (cfr doc. 29 fascicolo , e il è stato condannato a Pt_1 Pt_1 pagare una somma a titolo di responsabilità civile professionale di € 305.275,30 oltre interessi e spese processuali, considerato il versamento del premio da parte del per il rinnovo della polizza di Pt_1 RC Professionale per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2049 c.c. n. 118 c.p.a., ne dovrà rispondere la compagnia appellata.” (appello, pag. 26) 3 Sul punto, è sufficiente la lettura del capitolo 1 della prova per interrogatorio formale deferito a
. _1 pagina 15 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1959/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE PISANELLI, 40, ROMA, presso lo studio dell'avv. GIANLUIGI MALANDRINO (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 3, MILANO, presso lo studio dell'avv. MARCO
RODOLFI (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. e P.IVA Controparte_2
) e (C.F. ), elettivamente domiciliati in P.IVA_2 Controparte_2 C.F._4
VIA VALSASSINA, 22, ROMA, presso lo studio dell'avv. DIANA MICARELLI (C.F.
pagina 1 di 24 ), che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._5
GIORGIO SERGIO CARLO LINCHI (C.F. ), C.F._6
APPELLATI
C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in SAN MARCO 4600, Controparte_3 P.IVA_3
VENEZIA, presso lo studio dell'avv. ROBERTO FINOTTO (C.F. , che la C.F._7 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RO VA (C.F.
), C.F._8
APPELLATA sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: in via principale, accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza n. 579A4327 di _1
RC Professionale di cui il dott. era intestatario dal 15.12.2006 al 15.12.2014 e, per Parte_1
l'effetto, condannare a corrispondere a parte appellante l'importo di € 305.275,30, Controparte_1
oltre accessori, a titolo di indennizzo assicurativo, ai sensi di polizza e comunque ex art.li 118 C.d.a. e
2049 c.c. in relazione al danno sofferto dall'appellante a seguito della pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Belluno n. 364/2019 (passata in giudicato) a favore della Sig.ra Parte_2
per responsabilità professionale, come dedotto in narrativa;
condannare in solido e/o per quanto di ragione gli appellati e ,in proprio e Controparte_2 Controparte_2
quale socio illimitatamente responsabile della al pagamento del predetto Controparte_2 importo di € 305.275,30, oltre accessori , per le causali e ragioni tutte dedotte in precedenza;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il contrasse altra polizza di RC Professionale Pt_1
intestata a (falsamente individuata con il n. Controparte_4
579A315) corrispondendo un premio assicurativo € 6.750,00 e, per l'effetto, in applicazione degli artt.
118 CdA e 2049 c.c. condannare in solido la e l' _1 [...]
a corrispondere al l'importo di € Controparte_5 Pt_1
305.275,30, oltre accessori;
in ogni caso, accertare la responsabilità dell' nella gestione del rapporto Controparte_5 assicurativo con il dott. per tutto quanto sopra esposto e dedotto e, per l'effetto, riformare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Milano laddove ha condannato l'odierno appellante a corrispondere all' le spese processuali del giudizio di primo grado;
Controparte_5
pagina 2 di 24 in via di ulteriore subordine, condannare l'agenzia Controparte_6
- a corrispondere al il risarcimento dei danni subiti da
[...] Pt_1
determinarsi in via equitativa nonché le somme corrisposte a titolo di premio dall'appellante e non versate alla compagnia per un totale di € 24.281,74 oltre interessi dai versamenti effettuati e _1
riportati in atti (ovvero dalla data introduttiva del ricorso per sequestro conservativo avanti al Tribunale di Rieti); in ogni caso, condannare le parti appellate ( e che risulteranno _1 Controparte_5
soccombenti, singolarmente o solidalmente tra loro, al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, con maggiorazione degli interessi moratori;
all'esito di quanto sopra riformare la sentenza di primo grado laddove ha condannato il dott. a rifondere le spese legali nei Pt_1 confronti dell'agenzia CP_5
in via istruttoria, ammettersi le richieste istruttorie articolate nel corso del giudizio di primo grado nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni
(sopra riportate in forma testuale).
Vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza n. 4009/2024 pubblicata in data 11 aprile 2024 dal Tribunale di Milano in persona del dott. Stefani, a definizione del giudizio civile RG 43196/2022.
1. IN RELAZIONE ALL'APPELLO PROPOSTO DAL DOTT Pt_1
- In via principale: Respingere l'appello proposto dal Dottor perché infondato in fatto e in Pt_1
diritto per tutti i motivi esposti in narrativa confermando la sentenza di primo grado nelle parti da lui impugnate;
- In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto nei confronti di _1
, esaminare la domanda formulata dalla Compagnia ex art. 2055 c.c. che è rimasta Parte_3 assorbita dalla sentenza di primo grado e che qui viene riproposta ex 346 cpc e dunque per l'effetto: condannare il sig. e la in solido tra CP_5 CP_5 Controparte_2 loro, a rimborsare a l'intero importo che verrà condannata a pagare in favore del Dottor _1
per capitale, interessi e spese legali. Parte_1
2. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
pagina 3 di 24 - In via principale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte dal nei confronti di per il SI , in ragione dell'inoperatività delle Pt_4 Pt_1 _1 CP_7
polizze e della relativa prescrizione dei diritti che derivano dai contratti per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna del Dottor a restituire a tutti gli importi pagati in Pt_1 _1
esecuzione della decisione N. 4009/2024 e segnatamente:
- In data 18/5, € 222.998,25 alla sig.ra (come da procura all'incasso rilasciata dal sig. NA
; Parte_1
- In data 04/6, € 11.075,71, all'avv. Malandrino.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una responsabilità in solido e/o per quanto di ragione di Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza
Generale per l'Italia in relazione a quanto rivendicato dal dott. per il SI e Pt_1 CP_7 operative le polizze, nonché venisse respinta l'eccezione di prescrizione sollevata, porre a carico di in ogni caso solo quota parte dei danni lamentati dal Dottor tenuto conto delle _1 Pt_1 condotte colpose di quest'ultimo, rilevanti ai sensi degli artt. 1227 e 1914 c.c. come meglio precisato in narrativa.
3. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Per e Controparte_2 CP_2
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza disattesa,
1) Respingere l'appello proposto dal dott. in quanto inammissibile ed infondato;
Parte_1
2) Subordinatamente, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello formulato dal accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado da Pt_1
in plrpt nonché dal sig. e Controparte_2 Controparte_2
segnatamente:
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al dott.
relativamente alla presunta polizza n. 579A7315, per quanto dedotto sul punto Parte_1
in comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito,
pagina 4 di 24 -respingere, in ogni caso, le domande del dott. perché infondate in fatto ed in Parte_1
diritto, e comunque non provate;
nonché, accertata e dichiarata la infondatezza e pretestuosità della domanda attorea, condannare il dott. in favore della Parte_1 [...]
nonché del sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 Controparte_2 Controparte_2
cpc, da liquidarsi in via equitativa;
- respingere la domanda della , in plrpt, secondo la quale il Giudice dovrebbe Controparte_8
accertare e dichiarare la responsabilità dei concludenti e la loro condanna al risarcimento dei danni, posto che nessuna responsabilità è ascrivibile agli stessi;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie nei confronti dei concludenti, condannare la Compagnia assicurativa,
[...]
, (PI in persona del legale rappresentante pro- Controparte_9 P.IVA_3
tempore, a manlevare la (PI ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante, nonché il sig. per qualsiasi esborso che Controparte_2
questi dovessero essere tenuti ad effettuare, a qualsiasi titolo, in proprio e/o in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione ed anche a titolo di spese legali.
In ogni caso respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria ammettere le istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado nelle memorie 183, 6° co. n. 3, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e così come testualmente riportate nel relativo paragrafo della presente comparsa.
Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
IN PRINCIPALITÀ
1. Respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, per Parte_1
l'effetto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4009/2024.
IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più dei motivi di appello, accogliere le seguenti conclusioni di merito, rimaste non esaminate e quindi assorbite, che quindi si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
pagina 5 di 24 in principalità
1. Accertato e dichiarato che non sussiste alcuna responsabilità professionale in capo a
[...]
e a per i fatti di cui è causa, per l'effetto Controparte_2 Controparte_2 respingersi la domanda proposta dal dott. nei confronti di Parte_1 [...]
e di e, conseguentemente, respingersi altresì la Controparte_2 Controparte_2 domanda di manleva da questi proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_3 diritto, per insussistenza dell'obbligazione in capo ai convenuti principali.
In subordine
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale in capo a e a per i fatti di cui è Controparte_2 Controparte_2 causa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. ai sensi dell'art. Parte_1
1227 comma 1 c.c. nella produzione del danno azionato nei confronti dei convenuti ovvero accertare e dichiarare ai sensi del comma 2 del predetto articolo il concorso dell'attore nella produzione del suddetto danno, stabilendo la misura di efficienza causale del concorso e sottraendola dall'importo che fosse all'attore attribuito in accoglimento delle domande da questi proposte.
In via ulteriormente gradata
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale in capo a e a per i fatti di cui è Controparte_2 Controparte_2 causa, accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza n. AGG/16/11/0001/00, stipulata da
[...] con il , per tutte le ragioni ed eccezioni esposte nella comparsa di CP_3 Controparte_10 costituzione e nei successivi scritti difensivi, per l'effetto rigettarsi la domanda di manleva ex adverso formulata e accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da a CP_3 Controparte_2
e a per i fatti, le ragioni e i titoli dedotti in causa.
[...] Controparte_2
In via residuale e di estremo subordine
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale in capo a e a per i fatti di cui è Controparte_2 Controparte_2 causa, dichiararsi tenuta a manlevare gli stessi soltanto ed esclusivamente nei limiti della CP_3 quota di responsabilità nella causazione del danno riconosciuta in capo ai medesimi conformemente alle conclusioni di cui al precedente punto 2, per l'effetto limitando l'importo dell'indennizzo entro il massimale di polizza e con deduzione della franchigia contrattuale in essa prevista.
IN OGNI CASO
pagina 6 di 24 5. Vittoria di spese e competenze del grado, compreso rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
che è medico oculista, con sentenza del Tribunale di Roma (doc. 7, fasc. Parte_1
Lombardi) e con sentenza del Tribunale di Belluno (doc. 9, fasc. Lombardi), è stato condannato a risarcire i danni da responsabilità medica in favore di due suoi ex pazienti, e Parte_5
Parte_6
Successivamente, il ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il proprio Pt_1
assicuratore e l'agente assicurativo con la Controparte_1 Controparte_2
società al fine di sentirli condannare al Controparte_2 pagamento in solido di €515.626,00 pari alla “sommatoria del costo dei due sinistri e CP_7
(pag. 17, atto di citazione in primo grado). Parte_2
Costituitasi tempestivamente, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che non Controparte_1 era operante alcuna copertura assicurativa e proponendo, in via subordinata, azione di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti di Controparte_5
Con riferimento all'operato dell'agente, riferiva che questi aveva emesso ben cinque polizze inesistenti,
“gonfiato” i premi di altre sette polizze e falsamente rappresentato al l'avvenuta presa in Pt_1 carico, mediante attivazione della garanzia tutela legale, delle vertenze che lo riguardavano;
al tempo stesso rimarcava l'imprudenza del contraente/assicurato nella gestione del rapporto con l'agente e delle richieste risarcitorie di cui era stato destinatario.
Si costituivano in giudizio anche e Controparte_2 Controparte_2
(di seguito, per entrambi, anche , eccependo la carenza di legittimazione attiva
[...] CP_5 in capo al relativamente ad una delle due polizze, stipulata da Pt_1 [...]
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa. Chiedevano, in ogni Controparte_4 caso, di poter chiamare in causa il proprio assicuratore per esserne manlevati e, Controparte_3
autorizzati dal giudice, vi provvedevano.
Costituitasi, la terza chiamata aderiva alle difese di sostenendo l'infondatezza delle CP_5
domande attoree;
in subordine, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa.
La sentenza
pagina 7 di 24 Con sentenza n. 4009/2024, pubblicata in data 11.04.2024, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, condannando al pagamento di €190.965,71, pari _1 all'importo oggetto della statuizione di condanna del Tribunale di Roma in relazione al c.d. Parte_7
”.
[...]
Il primo giudice, qualificata la domanda proposta nei confronti di come di natura contrattuale, _1 avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo ed affermata, invece, la natura extracontrattuale della pretesa risarcitoria formulata nei confronti dell'agente, ha osservato:
- che aveva stipulato con la polizza RC professionale n. 579A4372 in data Pt_1 _1
15.12.2006; che la compagnia aveva esercitato il recesso il 15 marzo 2012, con effetti a decorrere dal 31.05.2012; che l'assicurato non aveva contestato di aver ricevuto la relativa comunicazione;
- che la richiesta di risarcimento danni da parte di era pervenuta all'assicurato in data CP_7
30.11.2010, in corso di validità della polizza;
- che aveva tempestivamente denunciato il SI, come dimostrato dal fatto che il Pt_1
recesso esercitato dalla compagnia vi faceva espresso riferimento e che era stato prodotto in giudizio il fax in data 06.12.2010 con il quale era stata trasmessa all'agente la richiesta CP_5
di risarcimento formulata dal legale di;
CP_7
- che l'accoglimento della domanda contrattuale nei confronti della compagnia era assorbente rispetto alla domanda proposta nei confronti dell'agente.
Il tribunale ha, invece, rigettato la domanda d'indennizzo assicurativo relativo al SI Parte_2
pervenuta al il 29.05.2014, ritenendolo non coperto da alcuna garanzia assicurativa. In Pt_1
particolare, ha ritenuto non operanti:
- la citata polizza n. 579A4372 perchè disdettata dalla compagnia con effetto dal 31.05.2012;
- la polizza n. 579A7315 che l'attore aveva assunto essere stata conclusa, su proposta del CP_5
proprio nel corso del 2014 per integrare la garanzia in essere, sia perché tale polizza non era stata mai prodotta in causa, sia perché, secondo la prospettazione del contraente/assicurata era Pt_1
la società mentre l'intervento Controparte_4
oculistico era stato eseguito presso una struttura sanitaria diversa (la clinica . _11
Per le stesse ragioni, avendo cioè l'attore comunque agito, in riferimento a questo secondo SI, al di fuori dell'ambito di copertura dell'asserita polizza RC professionale n. 579A7315, il tribunale ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti di al quale l'attore aveva imputato di aver CP_5
approfittato della sua buona fede per fargli sottoscrivere un prodotto inesistente.
pagina 8 di 24 Infine, il tribunale ha condannato a rimborsare a le spese del giudizio e al _1 Pt_1 Pt_1
pagamento delle spese in favore sia di e che di Controparte_2 Controparte_2 [...]
CP_3
L'appello
I. Il procedimento
Avverso tale sentenza ha proposto appello con quattro motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza per avere il tribunale ritenuto efficace l'atto di recesso dalla polizza n. 579A4327, che sarebbe stato inviato da al in _1 Pt_1 data 15.03.2012. In particolare, l'appellante nega di aver ricevuto la comunicazione di recesso, con sua conseguente inefficacia e deduce che la circostanza della mancata ricezione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era stata tempestivamente contestata.
Il secondo motivo di appello è la logica conseguenza del primo. L'appellante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto inoperante la medesima polizza n. 579A4327 relativamente al SI
non aveva esercitato alcun recesso e dunque la garanzia era pienamente operante al Parte_2 _1
momento della richiesta di risarcimento.
Con il terzo motivo l'appellante si duole, sempre relativamente al SI che il tribunale Parte_2
non abbia ritenuto operante nemmeno la polizza n. 579A7315, stipulata a nome del
[...]
società della quale egli era “proprietario” e dirigente. Controparte_4
Con il quarto motivo deduce l'erroneità della sentenza per aver il tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria svolta nei confronti dell'agente per i danni da questi arrecatigli, CP_5
chiedendo la restituzione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di premio e non rimesse dall'agente alla compagnia , per un totale di € 24.281,74. _1
ha chiesto quindi la riforma della sentenza nella parte in cui non è stata accolta la Parte_8
domanda proposta in relazione al c.d. SI ha insistito nelle sue istanze istruttorie. Parte_2
Si sono costituiti in giudizio con un unico difensore Controparte_2 Controparte_2
e che, eccepita l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di parte delle domande,
[...] Controparte_2 eccezioni ed allegazioni di in quanto nuove, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la Pt_1
conferma integrale della sentenza impugnata. Subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, hanno riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni assorbite in primo grado (carenza di legittimazione attiva in capo al relativamente alla Pt_1
presunta polizza n. 579A7315; richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; domanda di garanzia nei pagina 9 di 24 confronti di rigetto delle domande svolte da nei confronti dell'agenzia Controparte_3 _1
. CP_5
Si è altresì costituita la compagnia chiedendo il rigetto del gravame, con integrale Controparte_12
conferma della sentenza. Inoltre, ha riproposto le difese e le eccezioni svolte in primo grado in ordine alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti da CP_5
Infine, si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'ipotesi di suo Controparte_1
accoglimento, riproponendo la domanda ex art. 2055 c.c. formulata in primo grado, con condanna di in solido tra loro, a rimborsarle CP_5 Controparte_5
l'intero importo eventualmente pagato al Pt_1
ha proposto a propria volta appello incidentale, dolendosi delle statuizioni di Controparte_1
condanna nei suoi confronti.
Con il primo ed il secondo motivo, ha dedotto che, quanto al SI , il primo giudice avrebbe CP_7
erroneamente ritenuto operante la garanzia assicurativa della polizza n. 579A4327, sebbene non fosse stata raggiunta la prova di una valida e tempestiva denuncia da parte del con conseguente Pt_1
prescrizione ex art. 2952 c.c. e perdita o riduzione del diritto all'indennizzo, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con il terzo motivo, ha censurato l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il tribunale ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore del sebbene ne abbia Controparte_1 Pt_1
solo parzialmente accolto la domanda.
All'udienza collegiale del 6 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., le parti discutevano la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
II. La decisione
A. Sull'appello incidentale di Controparte_1
Per ragioni di ordine logico, l'esame dei primi due motivi dell'appello incidentale di (che, per la _1
loro intima connessione, possono essere congiuntamente trattati), che mirano ad escludere la copertura assicurativa in riferimento al primo SI (SI ), va anteposto allo scrutinio dell'appello CP_7
principale di volto, invece, essenzialmente, ad affermare l'esistenza della copertura Pt_1
assicurativa anche in riferimento al secondo SI (SI . Parte_2
Si tratta di motivi infondati.
pagina 10 di 24 È pacifico che la richiesta di risarcimento del (del 30.11.2010) intervenne in corso di validità CP_7
della polizza RC professionale n. 579A4327.
Ciò che contesta è l'avere il primo giudice ritenuto che la denuncia di tale SI da parte del _1
sia avvenuta nei termini e con le modalità previsti dalle CGA di polizza. Pt_1
Nello specifico, con il primo motivo l'appellante incidentale:
- da un lato, ha allegato che il tribunale ha ritenuto soddisfatto l'onere a carico dell'assicurato sulla base di un ragionamento deduttivo del tutto erroneo, reputando, cioè, che l'espressione “recesso per SI” contenuta nella lettera in data 15 marzo 20012 (doc. n. 2 ) dimostrasse l'esistenza di _1
una precedente denuncia sicuramente riferibile al SI oggetto di giudizio, semplicemente perché “nessun altro SI” era stato menzionato dalle parti in causa. Al contrario, lo stesso aveva riferito di aver stipulato nel 2014 apposita polizza integrativa, proprio in ragione Pt_1 della “pluralità” di sinistri denunciati1;
- dall'altro, ha sostenuto che la comunicazione valorizzata dal tribunale del 06.12.2010, trasmessa dal all'agente non poteva valere quale denuncia di SI, trattandosi di Pt_1 CP_5
comunicazione del tutto priva degli elementi previsti dalle CGA contrattuali per integrare la denuncia. Ha richiamato, in particolare, la clausola “Cosa fare in caso di SI” che prevede che l'assicurato debba “fare denuncia, per iscritto, di ciascun SI” e che soprattutto “la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del SI ed ogni altra notizia e documentazioni utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al SI, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa”.
Con il secondo motivo di appello incidentale, dopo aver ribadito che “qualora l'assicurato lasci trascorrere più di due anni dal ricevimento della pretesa del terzo, senza fornire notizie in merito all'assicuratore, vedrà prescritto il suo diritto, anche qualora avesse fornito una tempestiva denuncia di SI, al momento dell'accadimento, come previsto dall'art.1913 c.c.”, ha affermato che _1
“nel caso di specie, ritenendo che la denuncia di SI – NEI TERMINI PREVISTI DALLE CGA DI
POLIZZA – non sia stata integrata, non vi è dubbio che l'azione del dott. debba ritenersi Pt_1 prescritta ex art. 2952 c.c.” (pag. 33, comparsa di costituzione con appello incidentale ). _1
Le doglianze, complessivamente considerate, non meritano di essere accolte.
Vero è, anzitutto, che l'avere comunicato al il “recesso per SI” non dimostra _1 Pt_1
certamente di per sé che quel recesso fosse geneticamente correlato proprio al SI . Nel CP_7
caso in esame, tuttavia, la compagnia non ha indicato quali altri sinistri avesse denunciato Pt_1
prima del 15 marzo del 2012, mentre le dichiarazioni dell'assicurato in ordine ad una “pluralità di sinistri” risalgono al 2014, sì che, in mancanza di una convincente spiegazione alternativa da parte dell'autore della missiva, persuadono le conclusioni che il tribunale ne ha tratto.
Il documento n. 20 prodotto dal prova inoltre la trasmissione a a mezzo fax del Pt_1 CP_5
06.12.2010 della richiesta di risarcimento formulata, in data 30.11.2010, dal legale del terzo danneggiato e dunque che non si è verificata alcuna preclusione all'esercizio dei diritti nascenti CP_7
dal contratto di assicurazioni.
Sono decisive le considerazioni che seguono.
Nessuna delle parti in giudizio ha mai contestato che l'agente fosse legittimato a ricevere CP_5
denunce di SI.
Il -ma non ha invece contestato la valenza probatoria del documento, deducendo CP_5 _1
che la comunicazione a mezzo fax del 06.12.2010 non gli sarebbe mai pervenuta e che non Pt_1 avrebbe nemmeno mai fornito la prova di averla spedita “posto che non vi è alcun riferimento tra il report ed il testo ed allegati che assume di aver inviato a mezzo fax. Per esplicitare maggiormente il concetto, la trasmissione di un fax deve recare il report di invio su OGNI PAGINA, mentre risulta evidente come tale documento sia privo di tali caratteristiche, per cui non può di certo comprovare né direttamente né indirettamente, quanto preteso” (pag. 10, comparsa di costituzione e risposta
. Sul punto, però, va premesso che "una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento CP_5
a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, restando, pertanto, a carico del medesimo,
l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione” (cfr.
Cass. n. 14251/2019). Nel caso in esame, l'ultima pagina del documento prodotto dà conto della pagina 12 di 24 trasmissione e ricezione della comunicazione per complessive quattro pagine, tale essendo esattamente la dimensione del documento, avvenuta pochi giorni dopo la dettagliata denuncia del e cioè, CP_7
come si è detto, il 6.12.2010, alle ore 18:42:21, al numero 0766548110, che il non ha CP_5
negato essere il proprio. Lo conferma, del resto, il documento prodotto da sub. 59, che è il Pt_1
report di una differente trasmissione via fax a e che questi ha contestato (cfr. memoria CP_5
ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. pag. 2) solo per la mancanza dello zero inziale del CP_5
prefisso (si tratta di fax apparentemente trasmesso al numero 766548110; anteponendo lo zero, si tratta esattamente del numero al quale è stata inviata la denuncia prodotta come doc. n. 20). Dunque, CP_7
la generica contestazione del che nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, CP_5
c.p.c., scriveva che “il doc. 20 si contesta in quanto mai pervenuto e d'altronde controparte non dà la prova di averlo spedito, posto che non vi è alcun riferimento tra il report ed il testo ed allegati che assume di aver inviato via fax”, non vale a vincere la presunzione di cui si è detto, tanto più che l'agente, il quale, per quanto si è appena detto, certamente ha ricevuto un fax da parte del in Pt_1
data 6 dicembre, non ha dedotto, né a maggior ragione, provato, di aver ricevuto quel giorno altra e differente comunicazione.
È pacifico, infine, che, nell'estate del 2012, il abbia consegnato copia dell'atto di citazione a Pt_1
che ha sottoscritto per ricevuta (doc. 6 . CP_5 Pt_1
Tanto basta a confermare il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Non giovano poi all'appellante incidentale le asserite carenze della comunicazione del sotto Pt_1
il profilo contenutistico, né il fatto che l'assicurato, nei due anni successivi al ricevimento della richiesta risarcitoria, non abbia aggiornato l'assicuratore, né si sia tenuto aggiornato. si appella, _1 come si è già accennato, alla clausola, contenuta a pag. 21 delle CGA, “Cosa fare in caso di SI” – che recita che “l'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa” (cfr. doc. 3, fasc. ). La clausola non prevede affatto la _1 decadenza dell'assicurato dal diritto alla prestazione assicurativa quale ineluttabile ed automatica conseguenza dell'insufficienza delle informazioni relative al SI, come si desume sia dal suo tenore testuale, in base a cui, infatti, la condotta omissiva dell'assicurato “può” comportare la decadenza dal diritto alla prestazione del diritto, sia dal richiamo in essa operato alle norme codicistiche in materia assicurativa. Giustamente, perciò, il tribunale ha affermato che “in ossequio all'onere di allegazione e all'obbligo di chiarezza degli atti, la citazione di una clausola contrattuale che prevede la possibilità di
pagina 13 di 24 una eccezione di decadenza non equivale all'esercizio di quel diritto e nella presente causa la convenuta non ha eccepito la decadenza dell'attore dall'indennizzo”. L'appellante incidentale non ha sottoposto a critica questo passaggio della sentenza appellata, sì che il tema della possibile decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa è definitivamente precluso. Quanto alla possibile rilevanza delle condotte negligenti del nel corso degli anni (in quanto non si sarebbe informato circa i propri Pt_1
contratti assicurativi, richiedendo documenti e quietanze, non avrebbe tempestivamente trasmesso le denunce di SI e la documentazione utile per la difesa giudiziale, né si sarebbe interessato, a seguito delle denunce di SI, della sorte e del prosieguo delle vertenze che lo riguardavano), che potrebbero al più ed in astratto rilevare come ipotesi di omissione colposa dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915, secondo comma, c.c., con riduzione dell'indennità, è decisivo il rilievo che la compagnia non ha fornito alcuna concreta indicazione in ordine al pregiudizio direttamente causatole da specifiche omissioni di con riferimento alla gestione del SI ed alla Parte_1 CP_7
condanna inflitta dal tribunale di Roma.
Da ultimo e solo per completezza dell'esposizione, va rimarcato che nessun serio addebito può essere formulato al sotto il profilo dell'invocato concorso di colpa- diverso dall'aver riposto Parte_9 fiducia nell'agente con il quale ha intrattenuto un rapporto durato molti anni, con la CP_5
stipulazione di ben ottantaquattro polizze ed al quale tuttavia la stessa ha revocato il mandato di _1
agenzia solo a novembre 2019. Infatti, alla prima comunicazione del 06.12.2010, con cui Pt_1
informò della richiesta risarcitoria del , con allegata la dettagliata lettera CP_5 CP_7 dell'avvocato del danneggiato (cit. doc. 20, fasc. e fu formulata l'offerta di redigere una Pt_1 relazione sull'accaduto, seguivano – sempre, peraltro, entro l'arco temporale dei due anni successivi alla richiesta di risarcimento del 30.11.2010 – l'invio, nel febbraio del 2012, da parte del al Pt_1
della richiesta di mediazione del (cfr. doc. 23 fasc. e, nel luglio dello CP_5 CP_7 Pt_1 stesso anno, la consegna di copia dell'atto di citazione del , che il ritirava CP_7 CP_5
personalmente (cfr. doc. 6, fasc. . Pt_1
Semmai, come ha scritto molto bene il Tribunale (si vedano le pagine 12 e 13 della sentenza), è la compagnia a non aver documentato lo svolgimento di alcuna attività nei confronti del suo assicurato.
I due primi motivi dell'appello incidentale, quindi, sono del tutto infondati.
B. Sull'appello principale di Parte_1
Venendo al gravame di giova rammentare che il tribunale, qualificata la domanda Parte_1
proposta nei confronti di come di natura contrattuale, ha escluso l'operatività della polizza n. _1
pagina 14 di 24 579A4327 con riferimento al SI in relazione al quale è pervenuta richiesta risarcitoria Parte_2
il 29 maggio 2014, accertando che, a quella data, la polizza non era più in essere, a seguito del recesso in data 15 marzo 2012.
L'appellante principale non si è doluto della qualificazione dell'azione nei confronti di come _1 diretta ad ottenere l'indennizzo pattuito, ma, con il primo motivo di appello, ha contestato l'erroneità della decisione per aver ritenuto efficace il recesso dalla polizza n. 579A4327, inviato da in data _1
15.03.2012, con effetti a far data dal 31.05.2012, sul parimenti erroneo presupposto che tale circostanza fosse stata documentalmente provata e comunque pacifica ex art. 115 c.p.c. siccome non contestata dal senza tenere in debita considerazione l'avvenuto pagamento dei premi anche per gli anni Pt_1
2023 e 2014.
Con il secondo motivo di appello, ha rimproverato il tribunale per “non aver riconosciuto Pt_1
la validità della copertura assicurativa dell'appellante relativamente al secondo SI per
l'operatività della polizza n. 579A4327 e la responsabilità della compagnia assicuratrice ex art.
2049 c.c. e 118 cda”. Ha spiegato che “A prescindere dalla diretta responsabilità dell'agente per i fatti dedotti in narrativa […] dovrà anch'essa rispondere per tutti i danni CP_5 _1 subiti dal a seguito della sua condanna per il SI ai sensi dell'art. 2049 c.c. e Pt_1 Parte_2
118 CDA, per l'operatività della polizza assicurativa n. 5769A4327”. Infatti, in forza dell'art. 118
CDA i premi pagati a dovrebbero considerarsi incassati da e la disdetta, comunicata CP_5 _1
solo all'agente, non le sarebbe opponibile;
la polizza, al momento della richiesta risarcitoria Parte_2
sarebbe stata valida ed efficace2.
Osserva la Corte:
1. sulla prova e sulla non contestazione del recesso di dalla polizza n. 579A4327 _1
L'appellante, che nel giudizio di primo grado non aveva dubitato dell'annullamento della polizza a decorrere da maggio del 20123, qui ha dedotto che non avrebbe fornito la prova non solo _1 dell'invio, ma anche del ricevimento al suo indirizzo della lettera di disdetta;
dunque, la comunicazione di recesso, che è atto recettizio, non avrebbe mai potuto produrre i propri effetti in ossequio al disposto dell'art. 1335 c.c. che prevede che “la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunga all'indirizzo del destinatario” e che in mancanza tale dichiarazione sarebbe priva di effetti.
Ha sostenuto inoltre di aver tempestivamente contestato la ricezione della lettera di comunicazione del recesso, come confermerebbero l'atto di citazione, a pagina 14, dove si legge che “la compagnia
ebbe ad affermare di aver annullato la polizza di RC professionale del già nel 2012 _1 Pt_1 ma … al dott. nulla fu comunicato in proposito ed anzi l'agente trattenne persino Pt_1 _14 un “rimborso di parte del premio” che la aveva trasmesso all'agenzia con _1 CP_5
l'incarico di restituirlo al dott. per l'ammontare di € 3.831,74”, nonché le seguenti Pt_1
deduzioni:
“nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. (pag. 8) il chiedeva di provare per Pt_1 testi la seguente circostanza cap. X : “Vero che l'attuale agente di Fiano, che ha sostenuto il _1
ha accertato che il ha ricevuto dalla la Parte_10 Parte_11 CP_5 _1 restituzione di parte del premio dell'anno 2012/2013 della polizza del di responsabilità Pt_1 professionale n. 579A4327 per € 3.931,74, annullata ad insaputa del ; Pt_1
ed, ancora, nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. (pag.8) il chiedeva Pt_1
ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sui seguenti capitoli: _1
1) “vero che la polizza di RC Professionale intestata al dott. della n. 579A4327 Pt_1 _1
veniva annullata dalla stessa per la data del 15.5.2012 e che la compagnia provvedeva al _1 rimborso parziale del premio dell'anno 2012 accreditandolo all' per un Parte_12 ammontare di € 3.931,74, doc. 60 da mostrare all'interrogando”;
2) “vero che l'agenzia ometteva di comunicare alla la circostanza che il dott. CP_5 _1 aveva pagato il premio per la polizza suddetta per gli anni 2013 e 2014” (pag. 22, Parte_1
atto di citazione in appello).
Appare di assoluta evidenza, la novità del tema sottoposto all'esame di questa Corte con l'atto di appello. Nel corso del primo grado di giudizio, infatti, svolse una difesa diretta a contrastare Pt_1
un fatto storico (i.e., di essere stato informato che la polizza n. 579A4327 era stata disdettata), mentre in questa sede ha inammissibilmente eccepito l'inefficacia del recesso di perché non pervenuto _1
nella sua sfera di conoscenza. Sotto questo profilo, è evidente che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la doglianza non può essere presa in considerazione.
pagina 16 di 24 La decisione del primo giudice, che, in fatto, ha ritenuto provata la comunicazione a della Pt_1
volontà della compagnia di recedere dal contratto prima della scadenza, si basa inoltre su una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e, in particolare, del suo corollario applicativo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo
l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi” (da ultimo, Cass. n. 8376/2020). E' infatti agevole rilevare come l'odierno appellante, dopo la generica negazione contenuta a pag. 14 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (“nulla fu comunicato in proposito”), non assolse, in modo analitico ed esaustivo, l'onere di contrastare, con la prima difesa utile, la conseguente e molto specifica allegazione della convenuta a sostegno della quale la medesima compagnia produsse anche _15
apposita documentazione (doc. 2 fasc. ); in particolare, né nel corso dell'udienza di prima _1
comparizione né nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., propose alcuna Pt_1
puntuale eccezione in ordine a quanto riferito da in ordine alla comunicazione del recesso. _1
Non è un caso, del resto, che con i capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio formale sopra richiamati, l'assicurato avesse chiesto di dimostrare non che non gli aveva comunicato il _1
recesso, ma di non essere stato informato da che la polizza era stata annullata e che la CP_5
compagnia aveva dato disposizioni per la restituzione di parte dei premi già versati. Va da sé che si tratti di circostanze in questi termini del tutto irrilevanti, sì che giustamente la prova non è stata ammessa;
i capitoli in esame tuttavia confermano che non vi è stata alcuna tempestiva contestazione dell'unica circostanza di rilievo, e cioè della comunicazione del recesso direttamente a al Pt_1
quale soltanto la missiva è indirizzata, da parte dell'assicuratore.
2. sui (pretesi) versamenti di premi da parte di per il rinnovo della polizza n. Pt_1
579A4327
L'appellante principale ha rimproverato al tribunale di non aver tenuto conto del fatto che egli aveva continuato a pagare i premi assicurativi per il rinnovo della polizza sia per l'anno 2013 che per il 2014.
In particolare, secondo l'appellante, “risulta decisiva e documentale, sul punto, una ulteriore 4 Nella propria costituzione in giudizio, a pagina 15, la convenuta scriveva sul punto: “la polizza sarebbe stata _1 comunque inoperativa perché il dott. era perfettamente a conoscenza dell'avvenuto annullamento della stessa Pt_1 dalle ore 24.00 del 31.05.2012, con conseguente e contestuale cessazione dell'effetto delle garanzie collegate (doc.2). L'esponente aveva infatti inoltrato in data 15 marzo 2012 all'assicurato regolare comunicazione sull'esercizio del diritto di recesso previsto dalle CGA di Polizza. Al riguardo quindi non potrà sostenersi un affidamento incolpevole in merito all'avvenuto rinnovo di tale copertura”. pagina 17 di 24 circostanza, pacifica ed incontestabile: a dicembre del 2012 il si fece corrispondere il CP_5 premio di quella polizza n. 579A4327 per l'anno 2013 (doc.3). Come si fa a ritenere che il Pt_1
fosse venuto a conoscenza della disdetta della polizza del marzo 2012, quando alla fine dello stesso anno 2012 il pagava all'agente Zurich Giustiniani la somma di € 4.800,00 per il rinnovo Pt_1 dell'anno successivo? Ed ancora, sempre a dicembre 2012, come risulta documentato e incontestabile, il per quella stessa polizza pagava ulteriori € 4.800,00 per il rinnovo anche del successivo Pt_1 anno 2014 ed ulteriormente il sempre per quella polizza pagava a febbraio del 2014 € Pt_1
4.000,00 al per il “rimborso di franchigie relative a sinistri originati nell'ambito della CP_5
polizza Rc Professionale n. 579A4327” (cfr. doc.5)” (pag. 23, atto di citazione in appello).
Si tratta di circostanze non sufficientemente dimostrate e comunque irrilevanti.
Con riferimento ai 4.800 euro bonificati il 19 dicembre 2012 dal conto n. 2298 a
[...]
la distinta compilata da non contiene alcun espresso riferimento alla polizza n. CP_2 Pt_1
579A4327 (cfr. doc. 3), sì che l'imputazione del pagamento è incerta. infatti, aveva in essere Pt_1
numerose polizze stipulate tramite a partire dal 1990 ed altrettanto numerosi sono stati i CP_5
pagamenti eseguiti nelle mani dell'agente, come emerge, tra l'altro, dall'estratto di conto corrente n.2251, che riferisce essere il proprio conto personale, in cui è annotato, il 19 dicembre 2012, Pt_1 un pagamento di €1.200 sempre a favore di per “sospeso polizza” (cfr. doc. 4 . È CP_5 Pt_1 vero che il modulo denominato “quietanza dell'intermediario assicurativo”, datato 15 dicembre 2012 e sottoscritto anche da contiene un chiaro riferimento alla polizza in questione (doc. 24 CP_5
prodotto con la seconda memoria istruttoria). Tuttavia, non è compilato il campo relativo Pt_1 all'avvenuto incasso e, secondo lo stesso il documento gli sarebbe stato consegnato prima di Pt_1
qualsivoglia pagamento (cfr. capitolo sub a) della memoria istruttoria). Dunque, non vi sono in atti elementi sufficienti per collegare il documento apparentemente datato 15 dicembre al bonifico effettuato il 19 dicembre e la prova testimoniale sul punto (capitoli a) e b) della memoria istruttoria) oltre che inammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c., come eccepito da non potrebbe supplire CP_5
alla mancanza di adeguato riscontro documentale in ordine all'imputazione del pagamento, non essendo consentito chiedere ai testimoni di formulare giudizi, anziché riferire sui fatti.
Quanto al documento n. 4 che dimostrerebbe il pagamento, sempre a dicembre del 2012, del premio per il 2014 (cioè per l'anno in cui è pervenuta la denuncia del SI , si tratta della matrice di Parte_2
un assegno (n. 5613109776) con appunti vergati a mano dall'emittente, seguita da una copia dell'estratto conto al 15 gennaio 2013 da cui emerge l'addebito di quel medesimo assegno per €4.800 il pagina 18 di 24 27 dicembre 2012, con valuta il 21 dicembre, senza indicazione del beneficiario. Il documento non consente di affermare né che l'assegno sia stato tratto a favore di né la riferibilità CP_5 dell'assegno al pagamento del premio per il rinnovo della polizza n. 579A4327 relativo all'anno 2014, considerato che, come si è detto, aveva stipulato con , nel corso degli anni, più di 80 Pt_1 _1
polizze professionali. Vale inoltre ed a maggior ragione per tale pagamento, quanto si è appena detto in ordine all'inammissibilità della prova testimoniale dedotta con i capitoli c) e d) della memoria istruttoria, che dovrebbe servire a provare che il titolo di credito sia stato emesso a favore dell'agente per il rinnovo di una polizza annullata.
Le stesse considerazioni si impongono per il documento n. 5, che attesta l'emissione di un assegno per
€4.000 nel febbraio 2014 ed il suo incasso da parte di mancando un qualsivoglia serio e CP_5
documentale riscontro della sua riferibilità alla causale riferita da Pt_1
Tutto ciò senza tacere dell'inverosimiglianza delle circostanze riferite dall'appellante e cioè che, per la stessa polizza, siano stati pagati premi assicurativi a distanza di una settimana l'uno dall'altro, a titolo di rinnovo per gli anni 2013 e 2014, e con anticipo, dunque, di ben due anni rispetto alla scadenza, nonché, addirittura, un ulteriore importo di €4.000 a febbraio 2014 per “franchigia” in relazione ai sinistri in corso. L'anomalia sarebbe tale che, se vera, farebbe quanto meno dubitare della buona fede del Pt_1
Vi è di più.
Ad avviso di questa Corte, infatti, in nessun caso la prova dei pagamenti e della loro riferibilità alla polizza annullata potrebbe giovare all'appellante.
Si è detto che il per questa via, vuole dimostrare di non aver avuto conoscenza del recesso e Pt_1
che, grazie ai pagamenti effettuati nelle mani dell'agente infedele, la copertura era attiva anche nel
2014.
come si è visto, non ha contestato tempestivamente l'avvenuta comunicazione del recesso;
Pt_1
dunque, la circostanza è da intendersi come definitivamente accertata, indipendentemente dai pagamenti incautamente eseguiti dopo aver ricevuto la comunicazione del recesso da parte della compagnia.
L'appellante principale, inoltre, come già evidenziato, non ha in alcun modo criticato la qualificazione dell'azione proposta contro come di natura contrattuale, che costituisce, del resto, la premessa _1
sulla quale poggia la condanna della compagnia in relazione al SI . Ne consegue che CP_7
l'esame della domanda sotto il profilo della responsabilità della compagnia di assicurazioni per i fatti pagina 19 di 24 illeciti dell'agente non è più consentito. Il semplice richiamo nell'impugnazione all'art. 2049 c.c., al fine di sostenere che “la polizza in questione […] in corretto recepimento della normativa sopra richiamata (art. 118 CDA e 2049 c.c.), era pienamente efficace e valida, nei confronti del dott. il quale ha pertanto diritto ad essere tenuto indenne e manlevato dai danni arrecati a terzi Pt_1 nell'esercizio della sua attività professionale, non solo sino al 2012 ma anche per il periodo 2013,
2014” (atto di appello, pag. 29), è ben lungi dal potersi qualificare come specifico motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. attraverso il quale sia stata denunciata l'erroneità della qualificazione della domanda da parte del tribunale.
Il primo ed il secondo motivo sono quindi infondati.
Con il terzo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza per avere il tribunale Pt_1 escluso che il danno subito dalla potesse essere coperto dall'ulteriore polizza n. 579A7315, Parte_2
intestata al Ancora una volta, secondo Controparte_4
l'appellante, verrebbero in considerazione gli articoli 118 CDA e 2049 c.c. e la regola in base alla quale la compagnia assicuratrice risponde dell'operato del proprio agente “con la conseguenza che se costui incassa il premio di € 6.750,00 rilasciando una ricevuta nella quale riporta un numero inesistente perché inventato di una polizza della che in realtà non esiste, commette un gravissimo illecito”; _1
d'altronde, sempre a detta dell'appellante, “Quale poteva mai essere il contenuto della polizza fantasma se non garantire la RC Professionale dell'unico chirurgo del Centro Medico Laser a prescindere da quale fosse la struttura sanitaria nella quale il chirurgo effettuava l'intervento?” (atto di appello, pag. 30).
Il motivo è privo di pregio.
Innanzitutto, perché, con esso, l'appellante pretende, in sostanza, di realizzare l'indennizzo assicurativo previsto da una polizza che non è mai stata prodotta in giudizio, di cui non è dato conoscere oggetto e condizioni contrattuali e che, all'esito degli accertamenti svolti da , è risultata del tutto _1 inesistente. La “quietanza dell'intermediario assicurativo” prodotta come documento 19, che, secondo l'appellante, dimostrerebbe il pagamento del relativo premio, è in bianco nella parte destinata a dar conto dell'avvenuto incasso, della sua data, della relativa registrazione e non può supplire alla mancanza del sottostante documento negoziale.
È poi decisivo quanto persuasivamente evidenziato dal primo giudice e cioè che il contratto assicurativo in questione, secondo quanto riferito dall'appellante principale e riportato nella menzionata quietanza, sarebbe stato stipulato da Controparte_4
pagina 20 di 24 mentre risulta dalla sentenza di condanna del Tribunale di Belluno che la paziente era stata Parte_2 ricoverata in una struttura medica diversa (cioè la clinica . Obietta l'appellante che “la _11
polizza assicurativa di r.c. professionale (come risulta dal doc. 1 fasc. att.) garantisce i danni di cui il cliente debba rispondere, anche ex lege, per i danni arrecati nello svolgimento della propria attività professionale. Nella specie, il contraente era una clinica ospedaliera oculistica, e la polizza assicurativa avrebbe dovuto manlevarla dei danni che i suoi dipendenti, ovvero nella specie il suo dirigente, dott. avesse arrecato a terzi”. La critica non dialoga con la sentenza impugnata. Pt_1
ha chiesto il pagamento della somma che è stato condannato a pagare a per un Pt_1 Parte_2
Contr intervento eseguito presso la clinica non ha spiegato la natura dei rapporti tra
[...]
e e per quale motivo la prima dovrebbe rispondere Controparte_4 _11
delle conseguenze pregiudizievoli di un SI cagionato ad una paziente ricoverata presso una diversa struttura sanitaria.
La giustificazione fornita dal -cioè che la polizza (fantasma) stipulata da Pt_1 CP_4 [...]
riguardasse i danni arrecati dai suoi dipendenti ovunque essi Controparte_4
avessero svolto la loro attività e quindi anche in differenti strutture sanitarie- potrebbe essere verificata solo ove esistesse un testo negoziale, che invece pacificamente è inesistente.
Il Tribunale, sulla base delle stesse argomentazioni, ha respinto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di rilevando che “Ne deriva che in ogni caso, e cioè anche ove Pt_1 CP_5
l'agente avesse diligentemente trasmesso la polizza n. 579A7315 e il relativo premio alla CP_5 compagnia , l'attore in proprio non potrebbe essere beneficiario di alcun indennizzo _1 assicurativo perché in quella occasione non ha agito nell'ambito dell'indicato Controparte_4
e quindi non sussiste nemmeno una responsabilità risarcitoria di in proprio e
[...] CP_5 quale rappresentante della per non aver perfezionato quella polizza”. CP_2
Non vi è, nell'atto di appello, alcuna censura esplicita ed articolata al rigetto della domanda nei confronti dell'agente; vi è solo un cenno a pagina 15 e la domanda è riproposta nelle conclusioni. La ritenuta infondatezza del terzo motivo di appello nel rapporto con , così come sviluppato alle _1
pagine da 29 a 32, giustifica in ogni caso il rigetto di qualsivoglia pretesa di nei confronti Pt_1 dell'agenzia proprio perché le asserite sue condotte illecite avrebbero al più impedito CP_5
l'operatività di una polizza intestata al Controparte_4
_1 della quale il non avrebbe potuto giovarsi per un SI occorso nella clinica on v'è, Pt_1
in altre parole, alcuna correlazione causale tra la presunta condotta truffaldina perpetrata dall'agente pagina 21 di 24 assicurativo in relazione all'emissione di una polizza fasulla a favore del sopra CP_5 CP_4
citato e la mancata copertura assicurativa del SI sì che nessun pagamento al Parte_2 risarcimento danni, per l'equivalente delle somme che il è stato condannare a pagare dal Pt_1
Tribunale di Belluno, può essere in tal sede fondatamente chiesto nei confronti di e CP_5 dell'omonima agenzia.
Con il quarto motivo di gravame, lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria Pt_1 formulata nei confronti della parte per l'equivalente delle somme pagate per coperture non CP_5 usufruite o, comunque, mai emesse. L'appellante principale conclude domandando a questa Corte di pronunciarsi su tale domanda, con condanna di Controparte_2
e di al pagamento in suo favore dell'importo dei premi complessivamente pagati
[...] Controparte_2
e non versati a , quantificati in € 24.281,74. _1
Il motivo è inammissibile ed infondato, dal momento che l'appellante si duole di una omessa pronuncia su una domanda che non ha proposto nel giudizio di primo grado, non avendo mai contestato a alcun pregiudizio diverso dalla mancata erogazione da parte di dell'indennizzo CP_5 _1
assicurativo in misura corrispondente alla condanna al risarcimento dei danni a favore di e CP_7
e non avendo mai dedotto il pagamento dei premi per polizze inesistenti come autonoma Parte_2
voce di danno.
Con l'atto di citazione chiedeva infatti la condanna in solido di e di “al Pt_1 _1 CP_5 pagamento del predetto importo di € 515.626,00, per le causali tutte e ragioni dedotte in precedenza”, ossia della “sommatoria del costo dei due sinistri e (pag. 17, atto di citazione in CP_7 Parte_2
primo grado) e riferiva, nella parte narrativa, del pagamento dei premi per dimostrare la truffa perpetrata da nei suoi confronti, senza però indicare tale inutile pagamento dei premi come CP_5
fonte di un danno ulteriore neppure nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. La domanda diretta a sentir “condannare in ogni caso le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, con maggiorazione degli interessi moratori” non può che essere letta in rapporto ai profili di responsabilità tempestivamente allegati, come dimostra, del resto, il fatto che non vi sia alcuna differenziazione, sotto il profilo del quantum, tra la richiesta di condanna formulata nei confronti di e quella proposta nei confronti dell'agente. Giustamente, _1 perciò, il primo giudice ha osservato che “Per completezza si osserva che l'attore ha addebitato a il mancato riversamento alla compagnia dei premi pagati per le annualità successive al CP_5
2012, ma tali importi non sono stati compresi nella domanda risarcitoria che, come già indicato, è
pagina 22 di 24 parametrate sulle due condanne subite dall'attore, pertanto è superflua l'istruttoria sul punto” (pag.
12, sentenza di primo grado) e, ancora, che “Per completezza, si rileva che, anche in questo caso, non è stata svolta domanda risarcitoria in relazione al premio pagato per la polizza risultata inesistente”
(pag. 14, sentenza di primo grado).
In definitiva, solo in questo grado ha introdotto, in maniera del tutto inammissibile, la Pt_1 ulteriore e diversa domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito dall'agenzia CP_5 ossia dei premi pagati a quest'ultima e non versati a , formulando, “in via di ulteriore subordine” _1
una domanda di condanna che non era presente neppure nelle conclusioni formulate con la nota depositata l'8 aprile 2024.
C. Resta da esaminare il terzo motivo di appello incidentale.
Con detto motivo si è doluta di essere stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore _1
di sebbene la sua domanda sia stata accolta solo in parte. Pt_1
La sentenza, anche sotto questo profilo, è immune da vizi, rilevandosi che è, nei confronti di _1
parte soccombente e che dell'accoglimento solo parziale della domanda il primo giudice ha Pt_1
tenuto conto, liquidando le spese di lite sulla base del valore del credito riconosciuto in sentenza ed applicando il minimo tariffario.
In conclusione, devono essere respinti sia l'appello principale che quello incidentale, non essendovi motivo per discostarsi dalla puntuale motivazione espressa dal tribunale.
Sono di conseguenza assorbite le domande di regresso di nei confronti di e di _1 CP_5
nei confronti del proprio assicuratore. CP_5
Le spese
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
gravano su appellante principale Pt_1 _1 Parte_1 soccombente, quelle della parte e della sua assicurazione (“In tema di spese CP_5 CP_3
giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” - Cass n. 2492/2016). Dette spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione 260.001-520.000), del modulo decisorio adottato, dell'attività difensiva svolta.
pagina 23 di 24 Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1-quater D.M. 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4009/2024, pubblicata in data 11.04.2024:
1) rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
2) condanna l'appellante principale a rifondere agli appellati, Parte_1 [...] con nonché alla loro compagnia Controparte_2 Controparte_2
assicurativa le spese del grado che liquida per ciascuna parte appellata in Controparte_3
€15.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra l'appellante principale Pt_1
e l'appellante incidentale;
_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
Così deciso in Milano il 12.02.2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il riferimento è al seguente capitolo di prova, formulato da “g) “vero che nel mese di Pt_1 maggio 2014, il sig. recatosi in Roma, presso la dal dott. Controparte_2 Controparte_13 esponeva al medesimo che vi erano troppi sinistri sulla sua polizza di RC Professionale e Pt_1 che la soluzione migliore era di stipulare una nuova polizza con il Controparte_4
presso il quale il dott. operava”
[...] Pt_1 pagina 11 di 24 2 Scrive in particolare l'appellante che “Quindi per il SI per il quale vi è stata da parte Parte_2 del una regolare denuncia di SI all'agenzia con invio dell'atto di citazione Pt_1 CP_5
a lui notificato in forma integrale (cfr doc. 29 fascicolo , e il è stato condannato a Pt_1 Pt_1 pagare una somma a titolo di responsabilità civile professionale di € 305.275,30 oltre interessi e spese processuali, considerato il versamento del premio da parte del per il rinnovo della polizza di Pt_1 RC Professionale per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2049 c.c. n. 118 c.p.a., ne dovrà rispondere la compagnia appellata.” (appello, pag. 26) 3 Sul punto, è sufficiente la lettura del capitolo 1 della prova per interrogatorio formale deferito a
. _1 pagina 15 di 24