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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice monocratico, dott.
Salvatore Nasti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6275/2021 avente ad oggetto opposizione 615 c.p.c
TRA
CF: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e , CF: Parte_2
nata a [...] [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._2
Remigio Truocchio (CF: e Filippo Eboli (CF: ) C.F._3 C.F._4
ed elett.te dom.ti presso il loro studio, sito in Caserta alla Via G.M. Bosco nr. 180, in virtù
di procura a calce all'atto introduttivo. PEC: Email_1
Email_2
CONTRO
con sede sociale e direzione generale in Milano alla Piazza Gae Controparte_1
Aulenti nr. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Alberto Toffoletto (CF:
), (CF: ), (CF: C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_4
), (CF: ), C.F._7 Parte_5 C.F._8 Parte_6
(CF: ) e (CF: ) ed elett.te C.F._9 Parte_7 C.F._10
dom.ta presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro sito in Castellammare di Stabia alla Via
Catello Fusco nr. 21
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
l' al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di Mutuo nr. CP_1
Rep. 14656 racc. nr. 7685 dell'importo complessivo di € 110.000,00, stante la presenza di alcuni profili di illegittimità dello stesso. In particolare, parte attrice, lamentava la l'usurarietà originaria del tasso di interesse domandando la declaratoria di nullità ex art. 1815 c.c.. Si costitutiva l' contestando integralmente l'atto introduttivo. Nel CP_1
nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. (
Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass.
5643/95
La univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell'operazione finanziaria, stabilisce che si devono,
altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. L'art. 644 c.p. IV
comma inequivocamente dispone che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La funzione della norma è quindi quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli
2 interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni,
remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano
”a qualsiasi titolo” siano applicate.
E' evidente che il legislatore ha inteso evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell'usura, abbassandolo solo formalmente. L'art. 1 della L. n. 24/2001 così
dispone: “1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo
1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.” (cfr. in tali senso Cass. 350/2013, Cass. 801/2016).
Pertanto , deve stabilirsi che “La legge n. 108/96 ai fini della determinazione della soglia di usurarietà prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese”. In tale dizione vanno ricompresi ( e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4
ottobre 2017, n. 23192, è sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori. La Cassazione ha richiamato anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di
mutuo, l'art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del
quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi
corrispettivi che gli interessi moratori».
3 In ordine alla usurarietà sopravvenuta gli con la sentenza 24675/2017 hanno Parte_8
affermato che sono interessi usurari esclusivamente quelli la cui pattuizione superi i limiti della soglia di usura ex Legge n.108/96. Invece, “allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura …..] non si
verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi
stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della
stipula [..]”.
L'usura bancaria può quindi verificarsi solamente nel momento “genetico” del rapporto contrattuale, quando vengono pattuiti gli interessi da applicare, a nulla rilevando che,
durante l'esecuzione del contratto, e cioè durante il pagamento delle rate del mutuo, le fluttuazioni del mercato finanziario portino il tasso di interesse a superare il valore-soglia di usura oggettiva.
In tale calcolo viene in rilievo anche la Commissione di Massimo Scoperto che viene definita dalle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge
sull'usura” della Banca d'Italia come “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione
nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso [..] viene calcolato in misura percentuale sullo
scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” ex Legge 108/96.
L'art. 2 bis del D.L. 185/2008 stabilisce che “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e
degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.”
Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis, la CMS deve essere conteggiata ai fini del calcolo dell'usura oggettiva.
Ci si è posti il problema circa la rilevanza delle CMS agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usurarietà sopravvenuta di cui al terzo comma dell'articolo 644 del Codice
4 Penale, per i rapporti bancari sorti prima dell'entrata in vigore dell'art 2 bis sopra citato.
La questione è stata chiarita nella sentenza sull'usura n. 16303 del 2018, in cui la Corte di
Cassazione ha affermato che si debba effettuare una comparazione separata del tasso-
soglia dell'usurarietà sopravvenuta e della CMS eventualmente applicata, giacché
quest'ultima rientra tra le commissioni e remunerazioni di cui al comma quarto dell'articolo 644 del Codice Penale.
La Suprema Corte con la più recente sentenza n. 19597 del 2020, ha sancito la assoggettabilità degli interessi di mora alla normativa sull'usura oggettiva.
Le Sezioni Unite confermano l'applicabilità della normativa antiusura di cui alla Legge
n.198/96 non solo agli interessi corrispettivi ma anche agli interessi moratori, al fine di non svuotare di significato la ratio della legge anti usura, ravvisata nel “non lasciare il debitore
alla mercé del finanziatore”. Circa le conseguenze derivanti dall'usurarietà sopravvenuta sul tasso di mora, la Corte ha stabilito che, in caso di superamento del tasso soglia, sono illegittimi non tutti gli interessi, ma solamente quelli che superano il tasso soglia.
Se cioè gli interessi corrispettivi sono dentro soglia, ma gli interessi moratori sono extra soglia, la sanzione applicabile è quella della nullità sopravvenuta solamente per i secondi.
Nel caso in cui poi gli interessi moratori, così valutati, risultino usurai, questi saranno dovuti nella misura degli interessi corrispettivi, secondo quanto previsto dall'articolo
1224, comma 1, c.c.. ( come confermato con Cass. 15505/2022).
Ebbene, dalla giurisprudenza sopra richiamata appare chiaro l'orientamento giurisprudenziale e la applicazione concreta che deve essere verificata caso per caso nel contratto di mutuo ed il rapporto intercorso con l'istituto di credito anche in relazione all'art 117 testo unico legge bancaria.
In tale lavoro determinante è stato il lavoro dell'esperto ausiliario del giudicie che con competenze tecniche è riuscito ad accertare la usurarietà del mutuo con argomentazioni e precisioni che devono condividersi per la loro linerarità,
completezza e riferimento alla materiale applicazione dei tassi di interesse raggiunti in seguito a tutte le movimentazioni. Deve, pertanto, rilevarsi che, sulla scorta della perizia resa dal CTU, i sig.ri e stipulavano, in data 20.12.2005, un Pt_1 Pt_2
5 contratto di mutuo a tasso variabile con un TAEG pari a 5,544% e, di conseguenza,
entro soglia. Tuttavia, gli interessi di mora risultavano usurari atteso che, al momento della stipula, la soglia era rappresentata da un interesse pari a 5,730%
mentre, quello in concreto applicato, risultava pari al 6,87%.
Da qui consegue che vi è l'obbligo di accoglimento della domanda e si impone l'applicazione del principio della soccombenza , con l'applicazione dei parametri forensi introdotti dal D.M. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/14/14;
tenuto conto del valore;
della natura e della complessità della controversia;
delle questioni trattate;
dell'esito del giudizio;
del combinato disposto degli articoli 82 e 91
c.p.c. ; dell'attività professionale svolta dal Procuratore sia nella fase stragiudiziale che giudiziale;
le competenze vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, così
provvede,
1) Accoglie la domanda, per i motivi sopra esposti,e dichiara la nullità degli interessi moratori con conseguente riduzione degli stessi alla soglia dei corrispettivi
2) Condanna l'stituto di credito convenuto, per l'effetto, a pagare in favore degli 'attore della somma di euro 7.052,00 oltre interessi legali dalla data di deposito della ctu all'effettivo sodddisfo
3) Condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 160,00 per spese ed euro
1.950,00 per competenze oltre iva e c.p.a. e spese di ctu con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari lì Il go dott. Salvatore Nasti
6
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice monocratico, dott.
Salvatore Nasti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6275/2021 avente ad oggetto opposizione 615 c.p.c
TRA
CF: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e , CF: Parte_2
nata a [...] [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._2
Remigio Truocchio (CF: e Filippo Eboli (CF: ) C.F._3 C.F._4
ed elett.te dom.ti presso il loro studio, sito in Caserta alla Via G.M. Bosco nr. 180, in virtù
di procura a calce all'atto introduttivo. PEC: Email_1
Email_2
CONTRO
con sede sociale e direzione generale in Milano alla Piazza Gae Controparte_1
Aulenti nr. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Alberto Toffoletto (CF:
), (CF: ), (CF: C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_4
), (CF: ), C.F._7 Parte_5 C.F._8 Parte_6
(CF: ) e (CF: ) ed elett.te C.F._9 Parte_7 C.F._10
dom.ta presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro sito in Castellammare di Stabia alla Via
Catello Fusco nr. 21
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
l' al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di Mutuo nr. CP_1
Rep. 14656 racc. nr. 7685 dell'importo complessivo di € 110.000,00, stante la presenza di alcuni profili di illegittimità dello stesso. In particolare, parte attrice, lamentava la l'usurarietà originaria del tasso di interesse domandando la declaratoria di nullità ex art. 1815 c.c.. Si costitutiva l' contestando integralmente l'atto introduttivo. Nel CP_1
nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. (
Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass.
5643/95
La univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell'operazione finanziaria, stabilisce che si devono,
altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. L'art. 644 c.p. IV
comma inequivocamente dispone che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La funzione della norma è quindi quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli
2 interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni,
remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano
”a qualsiasi titolo” siano applicate.
E' evidente che il legislatore ha inteso evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell'usura, abbassandolo solo formalmente. L'art. 1 della L. n. 24/2001 così
dispone: “1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo
1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.” (cfr. in tali senso Cass. 350/2013, Cass. 801/2016).
Pertanto , deve stabilirsi che “La legge n. 108/96 ai fini della determinazione della soglia di usurarietà prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese”. In tale dizione vanno ricompresi ( e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4
ottobre 2017, n. 23192, è sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori. La Cassazione ha richiamato anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di
mutuo, l'art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del
quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi
corrispettivi che gli interessi moratori».
3 In ordine alla usurarietà sopravvenuta gli con la sentenza 24675/2017 hanno Parte_8
affermato che sono interessi usurari esclusivamente quelli la cui pattuizione superi i limiti della soglia di usura ex Legge n.108/96. Invece, “allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura …..] non si
verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi
stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della
stipula [..]”.
L'usura bancaria può quindi verificarsi solamente nel momento “genetico” del rapporto contrattuale, quando vengono pattuiti gli interessi da applicare, a nulla rilevando che,
durante l'esecuzione del contratto, e cioè durante il pagamento delle rate del mutuo, le fluttuazioni del mercato finanziario portino il tasso di interesse a superare il valore-soglia di usura oggettiva.
In tale calcolo viene in rilievo anche la Commissione di Massimo Scoperto che viene definita dalle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge
sull'usura” della Banca d'Italia come “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione
nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso [..] viene calcolato in misura percentuale sullo
scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” ex Legge 108/96.
L'art. 2 bis del D.L. 185/2008 stabilisce che “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e
degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.”
Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis, la CMS deve essere conteggiata ai fini del calcolo dell'usura oggettiva.
Ci si è posti il problema circa la rilevanza delle CMS agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usurarietà sopravvenuta di cui al terzo comma dell'articolo 644 del Codice
4 Penale, per i rapporti bancari sorti prima dell'entrata in vigore dell'art 2 bis sopra citato.
La questione è stata chiarita nella sentenza sull'usura n. 16303 del 2018, in cui la Corte di
Cassazione ha affermato che si debba effettuare una comparazione separata del tasso-
soglia dell'usurarietà sopravvenuta e della CMS eventualmente applicata, giacché
quest'ultima rientra tra le commissioni e remunerazioni di cui al comma quarto dell'articolo 644 del Codice Penale.
La Suprema Corte con la più recente sentenza n. 19597 del 2020, ha sancito la assoggettabilità degli interessi di mora alla normativa sull'usura oggettiva.
Le Sezioni Unite confermano l'applicabilità della normativa antiusura di cui alla Legge
n.198/96 non solo agli interessi corrispettivi ma anche agli interessi moratori, al fine di non svuotare di significato la ratio della legge anti usura, ravvisata nel “non lasciare il debitore
alla mercé del finanziatore”. Circa le conseguenze derivanti dall'usurarietà sopravvenuta sul tasso di mora, la Corte ha stabilito che, in caso di superamento del tasso soglia, sono illegittimi non tutti gli interessi, ma solamente quelli che superano il tasso soglia.
Se cioè gli interessi corrispettivi sono dentro soglia, ma gli interessi moratori sono extra soglia, la sanzione applicabile è quella della nullità sopravvenuta solamente per i secondi.
Nel caso in cui poi gli interessi moratori, così valutati, risultino usurai, questi saranno dovuti nella misura degli interessi corrispettivi, secondo quanto previsto dall'articolo
1224, comma 1, c.c.. ( come confermato con Cass. 15505/2022).
Ebbene, dalla giurisprudenza sopra richiamata appare chiaro l'orientamento giurisprudenziale e la applicazione concreta che deve essere verificata caso per caso nel contratto di mutuo ed il rapporto intercorso con l'istituto di credito anche in relazione all'art 117 testo unico legge bancaria.
In tale lavoro determinante è stato il lavoro dell'esperto ausiliario del giudicie che con competenze tecniche è riuscito ad accertare la usurarietà del mutuo con argomentazioni e precisioni che devono condividersi per la loro linerarità,
completezza e riferimento alla materiale applicazione dei tassi di interesse raggiunti in seguito a tutte le movimentazioni. Deve, pertanto, rilevarsi che, sulla scorta della perizia resa dal CTU, i sig.ri e stipulavano, in data 20.12.2005, un Pt_1 Pt_2
5 contratto di mutuo a tasso variabile con un TAEG pari a 5,544% e, di conseguenza,
entro soglia. Tuttavia, gli interessi di mora risultavano usurari atteso che, al momento della stipula, la soglia era rappresentata da un interesse pari a 5,730%
mentre, quello in concreto applicato, risultava pari al 6,87%.
Da qui consegue che vi è l'obbligo di accoglimento della domanda e si impone l'applicazione del principio della soccombenza , con l'applicazione dei parametri forensi introdotti dal D.M. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/14/14;
tenuto conto del valore;
della natura e della complessità della controversia;
delle questioni trattate;
dell'esito del giudizio;
del combinato disposto degli articoli 82 e 91
c.p.c. ; dell'attività professionale svolta dal Procuratore sia nella fase stragiudiziale che giudiziale;
le competenze vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, così
provvede,
1) Accoglie la domanda, per i motivi sopra esposti,e dichiara la nullità degli interessi moratori con conseguente riduzione degli stessi alla soglia dei corrispettivi
2) Condanna l'stituto di credito convenuto, per l'effetto, a pagare in favore degli 'attore della somma di euro 7.052,00 oltre interessi legali dalla data di deposito della ctu all'effettivo sodddisfo
3) Condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 160,00 per spese ed euro
1.950,00 per competenze oltre iva e c.p.a. e spese di ctu con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari lì Il go dott. Salvatore Nasti
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