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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1285/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata il [...] a [...] e Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Antonella Petruzzi
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del per la pro-tempore, CP_1 Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Tafuro
Resistente
Oggetto: rendita da malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 4/2/2021 la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di lavorare dal mese di Luglio 2007 come Infermiera professionale presso la Clinica “Villa Verde” di Lecce nel reparto di terapia intensiva per cerebrolesi e dal 2019 esclusivamente nel reparto di riabilitazione, con mansioni che la espongono a posture incongrue e a costante sovraccarico biomeccanico dovuto alla movimentazione manuale dei pazienti eseguita con continuità durante il turno lavorativo
– lamenta che l' ha negato l'origine professionale della patologia CP_4
“spondilodiscopatie del tratto lombare”, denunciata con domanda amministrativa del 3/12/2018 e chiede accertarsi la esistenza della dedotta malattia professionale con riconoscimento dei postumi invalidanti e con condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 prestazione, previo espletamento di consulenza tecnica. Si è costituito in giudizio l' , che con memoria difensiva chiede la CP_1 reiezione del ricorso, richiamando le valutazioni espresse dai suoi sanitari.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nella misura che segue.
Premesso che le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente non sono contestate dall' e sono confermate dai testi e CP_1 E_
, colleghi di lavoro della ricorrente, escussi alla Testimone_2 udienza del 10/2/2023, giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene
2 moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato, il C.T.U. Dott. nominato nel presente Persona_1 procedimento, nella relazione depositata il 23/4/2025, dopo accurata indagine medico-legale, ha accertato l'origine professionale della patologia “lomboartrosi con discopatie” e ha altresì accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico derivante dalla predetta patologia denunziata, che determina la lesione della integrità psico-fisica dell'istante, residuando postumi permanenti nella misura del 20% da
Aprile 2019.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU
è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la esauriente risposta data dal perito alle osservazioni del Consulente di parte , risposta nella quale si CP_1 afferma che: “… Il lavoro svolto, secondo le modalità riportate, ha avuto un ruolo concausale nella manifestazione della patologia osteo-articolare e discale e nella maggiore gravità del processo degenerativo vertebrale e discale che ha interessato il tratto lombare. La degenerazione osteo- articolare rilevata a livello del rachide lombare con le sue manifestazioni non è congruente con l'età della IG.ra . In ordine a tutto Parte_1 quanto sopra esposto si riconosce la lomboartrosi con discopatie come malattia professionale. Gli esiti conseguenti hanno determinato un danno biologico del 20 % con riferimento alla tabella di cui al D.L. 38/2000 a decorrere dall'aprile del 2019 ed in modo particolare al codice 192 con valore massimo 35%”.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di una rendita in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica del 20% - maggiore di quella a suo tempo riconosciuta da a decorrere da Aprile 2019 la domanda va accolta CP_1
e l' condannato al pagamento delle relative prestazioni. CP_1
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo
(v. C. Cost. n. 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n. 412/91).
3 Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Le spese di CTU, già poste provvisoriamente a carico dell' , vanno CP_1 poste definitivamente a carico dell'Istituto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di postumi permanenti al 20% da Aprile 2019 e alla liquidazione della corrispondente rendita e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 monetaria sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € CP_1
1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in CP_1 separato decreto.
Lecce, li 6 Giugno 2025 – 28 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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