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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12947 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47333 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti Giuseppe G.A. Parte_1 Buttiglieri, Umberto Battaglia e Daniele Dibois, elettivamente domiciliato presso lo studio Battaglia
& Associati corrente in Pavia, via Breventano 12
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma viale dell'Oceano Atlantico n. 247, presso lo studio dell'avv. Claudia Facchini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 , premettendo di avere svolto stabilmente Parte_1 l'attività di agente monomandatario per conto della società resistente, specializzata Controparte_1 nell'organizzazione di tour ed eventi sul territorio italiano con auto sportive o d'epoca in forza di contratto di agenzia a tempo indeterminato del 4.4.2022 esponeva:
- in base al detto contratto doveva promuovere, nel territorio italiano, la stipulazione di contratti con soggetti terzi relativi ai servizi offerti dall'odierna resistente;
- di non essere, tuttavia, mai stato posto nelle condizioni di esercitare a pieno l'attività di agente essendo costantemente impiegato nello svolgimento di funzioni amministrative quali la redazione di preventivi, la compilazione di contratti, l'implementazione di sistemi gestionali interni all'azienda, l'organizzazione di tours per clienti della società e che tali attività di “back office” erano preponderanti;
- che nel contratto (clausola 14) era inoltre previsto un patto di non concorrenza per cui esso esponente si sarebbe dovuto astenere, per il periodo di un anno dallo scioglimento del contratto di 1 agenzia, dal concorrere con la preponente con riguardo alla zona e ai prodotti e/o servizi oggetto del contratto;
- che in data 3.5.2024 era receduto per giusta causa dal contratto di agenzia, per avere svolto mansioni totalmente differenti rispetto a quelle oggetto dell'accordo;
- che dal mese successivo al recesso aveva prestato attività di consulenza per la Con.Ap. Trasporti s.r.l., che opera in tutt'altro settore rispetto a quello della resistente e in particolare si occupa del trasporto su ruota di capi di alta moda;
Lamentava che:
- che la clausola 15 (relativa al foro territoriale competente) del contratto di agenzia doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 1341 c.c. perché non specificamente approvata per iscritto mediante duplice sottoscrizione;
- che sussisteva la giusta causa del recesso non essendogli stato consentito di svolgere le attività tipiche dell'agente;
- che inoltre la società nel corso di svolgimento del rapporto, in violazione dell'art. 11 del contratto di agenzia, aveva omesso di versare i contributi per l'importo di € 3.085,56 (doc. 5 Pt_2 scheda segnalazione ); Pt_2
- che gli era quindi dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso;
- che il patto di non concorrenza stipulato ex art. 1751bis codice civile non era retribuito, mentre in mancanza di un'espressa, inequivocabile e contraria volontà delle parti esso deve considerarsi oneroso e che doveva ritenersi dovuta un'indennità non provvigionale pari a € 26.345,73 ; che ai sensi dell'art. 1751 c.c. all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente la c.d. indennità di clientela pari a € 2.169,25; che infine la società non aveva versato l'indennità di fine rapporto (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) per l'importo di € 277,68
- che il procedimento di negoziazione assistita, intrapreso da esso esponente, non aveva esito positivo. Concludeva chiedendo: “in via preliminare, Accertare la nullità della clausola contrattuale di agenzia (art. 15) per contrarietà all'art. 1341 c.c. e per l'effetto dichiararsi competente a decidere il merito della presente controversia ex art. 413 c.p.c. nel merito ed in via principale: CP_ Accertare il grave e decisivo inadempimento di 100 all'ora consistente nell'adibire il sig.
a mansioni del tutto esulanti rispetto al contratto di agenzia ab origine sottoscritto e, Parte_1 dunque, accertare l'esistenza della giusta causa legittimante il recesso dal medesimo contratto esercitato dal sig. in data 3 maggio 2024; Parte_1 Accertare il mancato versamento dei contributi dovuti da 100 all'ora a per € 3.085,56 Pt_2 e quindi l'esistenza di un'ulteriore giusta causa di recesso dal contratto e per l'effetto; Condannare parte resistente al pagamento di € 13.389,29 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché condannare parte resistente al pagamento di € 3.085,56 a titolo di contributi previdenziali dovuti;
Accertare l'esistenza di un patto di non concorrenza tra le parti di carattere oneroso nonché l'inadempimento al pagamento del medesimo e per l'effetto; Condannare al pagamento di € 26.345,73 a titolo di indennità non provvigionale Controparte_1 dovuta in forza del patto di non concorrenza stipulato;
in subordine: Condannare 100 all'ora alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in via equitativa a titolo di indennità remunerativa dell'ottemperato obbligo di non concorrenza tenendo conto dei parametri stabiliti ex lege dall'art. 1751bis c.c. in merito e in via principale Condannare 100 all' al pagamento di € 2.169,65 a titolo di indennità supplettiva di CP_1 clientela;
Condannare 100 all' al pagamento di € 277,68 a titolo di indennità di fine rapporto (c.d. CP_1 Firr)”.
2 Si costituiva in giudizio tempestivamente la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento di euro 13.413,58 a titolo di indennità di mancato preavviso, stante l'assenza di giusta causa nel recesso. Fallito il tentativo di conciliazione, sentite le parti e istruita la causa documentalmente, essa era decisa all'udienza del 16.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Ai sensi dell'art. 413 comma 4 c.p.c. il foro territoriale del contratto di agenzia è quello del domicilio dell'agente. I fori di cui all'art. 413 sono inderogabili e sono nulle le clausole derogative (art. 413 u.c. c.p.c.). Nella specie il contratto di agenzia prevede come foro convenzionale quello del Tribunale di Roma. L'agente nel ricorso introduttivo eccepisce la nullità della clausola contrattuale relativa al foro, per difetto di doppia sottoscrizione, ma poi individua il foro di Roma, che egli stesso adisce, come foro competente. Pertanto difetta di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'eccezione in merito alla nullità della clausola per come prospettata. In ogni caso, non essendo stato allegato e provato dall'eccipiente che il domicilio dell'agente ricadesse, al momento dell'introduzione del giudizio (art. 5 c.p.c.), nella circoscrizione di un Tribunale diverso da quello di Roma, deve altresì ritenersi non possibile rilevare d'ufficio la nullità della clausola per violazione della norma inderogabile di legge e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
2. Il ricorrente afferma di avere receduto dal contratto di agenzia, del quale non contesta la natura, per giusta causa: la giusta causa, quale esplicitata nell'atto di recesso (cfr. doc. 6 fasc. ric.), consisterebbe nel fatto che la società preponente non gli avrebbe fatto svolgere le attività oggetto del contratto di agenzia. La doglianza è infondata. Dalle risultanze istruttorie documentali si evince chiaramente che il non solo svolgeva Parte_1 la propria attività di agente, tanto da generare un fatturato variabile come sopra riportato, ma che tale attività era assolutamente preponderante e svolta in completa autonomia. Invero il contratto è stato stipulato il 2.4.2022, il recesso vi è stato il 3.5.2024 e dalla documentazione in atti si evince che il volume di fatturato prodotto dal per l'anno Parte_1 2022 ammonta ad euro 60.000,00 e per l'anno 2023 a euro 72.000,00 (cfr. docc. 3, 4, 5 fasc. res.). Inoltre il doc. 4 di parte ricorrente riporta la lista “Elenco Agenzie/Hotel portati da me” che è coincidente nella quasi totalità della lista di clienti procacciati e/o lavorati riportata anche dalla società, la quale indica ben 42 clienti acquisiti tramite il . Parte_1 Lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo, peraltro, ammette di avere svolto l'attività di agente di commercio affermando di essere “riuscito comunque a tessere rapporti commerciali con terzi nell'interesse della tanto da generare comunque provvigioni variabili” (pag. 3) e da CP_1
“apportare nuova clientela alla proponente sia ad implementare rapporti commerciali con clienti già esistenti” (pag. 17). Infine lo svolgimento dell'attività di agente è anche confermata anche dagli scambi di messaggi e di mail in atti (doc. 7 fasc. res.), i quali non sono stati neppure specificamente contestati dal ricorrente. Pertanto deve escludersi alla luce di quanto esposto che il sia stato “impossibilitato a Parte_1 svolgere le sue attività di Agente di commercio”. In ogni caso, anche a volere ipoteticamente seguire la prospettiva del ricorrente, l'inadempimento dell'azienda sarebbe di scarsa importanza perché è stato comunque consentito all'agente di promuovere la conclusione di contratti, seppure in aggiunta a questa prevalente (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) attività ne siano state richieste anche delle altre.
3 Rileva, da ultimo, anche l'argomento di ordine logico – indiziario per cui egli non si sia mai lamentato nel corso del tempo del fatto che la preponente non gli facesse svolgere le attività proprie del suo incarico agenziale, ma che si sia dimesso in tronco, senza preavviso e senza mai precedentemente dolersene con la controparte, dopo ben due anni dalla stipula del contratto. Difetta, quindi, sia l'immediatezza della reazione, che la gravità dell'inadempimento. Infine, nella lettera di recesso non si fa alcun cenno al mancato pagamento dei contributi EN e solo nella presente sede giudiziale il ricorrente lamenta l'omissione contributiva. Tuttavia, non vi è alcuna prova dell'imputabilità del mancato pagamento nel caso di specie: invero come allegato e documentato dalla società resistente all'udienza del 30.9.25 il pagamento dei contributi è avvenuto solo il 7.8.2025, in quanto era in corso un accertamento da parte Pt_2 dell'Ente. Essendosi l'agente dimesso senza giusta causa, non ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma è la società ad avere diritto a tale pagamento, domandato in via riconvenzionale e da quantificarsi in euro 13.389,29 conformemente alla quantificazione operata dal ricorrente.
3. Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei contributi , essendovi Pt_2 in atti la prova dell'avvenuto pagamento.
4. Essendo poi il recesso avvenuto per volontà dell'agente, in assenza di giusta causa, non è dovuta l'indennità di cui all'art. 1751 c.c.
5. Il ricorrente lamenta poi, con riguardo al patto di non concorrenza di cui alla clausola 14 del contratto che esso sia naturalmente oneroso e chiede, quindi, al giudice di fissare il corrispettivo, da lui quantificato in euro 26.345,75 secondo i conteggi di cui al ricorso. La società contesta nell'an e nel quantum tale corrispettivo deducendo che esso non sia dovuto e che, se comunque lo fosse, lo sarebbe solo per il minore importo di euro 13.579,30 in base ai calcoli in atti. Ritiene l'Ufficio di aderire al condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 12127/15, 17237/16, 13796/17) per cui l'art. 1751 bis c.c. non prevede che il compenso per il patto di non concorrenza sia richiesto a pena di nullità. Perciò è legittima la clausola del patto di non concorrenza che, come nella specie, non prevede alcun compenso e a fortiori la clausola che prevede un compenso provvigionale pagato nel corso del rapporto e non alla fine (“In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23331 del 29/08/2024).
6. In merito al FIRR - che la società deve corrispondere direttamente all'agente relativamente all'anno 2024, di cessazione del rapporto di agenzia – esso è stato quantificato dal ricorrente in euro 277,68 e pacificamente non è stato ancora corrisposto. Operando, dunque, la compensazione impropria dei rispettivi crediti di dare e avere scaturenti dallo stesso rapporto giuridico (contratto di agenzia) e cioè il credito di euro 13.389,29 dovuto dal alla società e quello di euro 277,68 dovuto dalla società al , ne deriva che Parte_1 Parte_1 il ricorrente va condannato al pagamento dell'importo di euro 13.111,61 oltre accessori di legge.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande del ricorrente;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento Parte_1 in favore della società resistente dell'importo di euro 13.111,61 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, al netto di quanto dovuto a titolo di FIRR, oltre accessori di legge.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
5
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47333 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti Giuseppe G.A. Parte_1 Buttiglieri, Umberto Battaglia e Daniele Dibois, elettivamente domiciliato presso lo studio Battaglia
& Associati corrente in Pavia, via Breventano 12
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma viale dell'Oceano Atlantico n. 247, presso lo studio dell'avv. Claudia Facchini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 , premettendo di avere svolto stabilmente Parte_1 l'attività di agente monomandatario per conto della società resistente, specializzata Controparte_1 nell'organizzazione di tour ed eventi sul territorio italiano con auto sportive o d'epoca in forza di contratto di agenzia a tempo indeterminato del 4.4.2022 esponeva:
- in base al detto contratto doveva promuovere, nel territorio italiano, la stipulazione di contratti con soggetti terzi relativi ai servizi offerti dall'odierna resistente;
- di non essere, tuttavia, mai stato posto nelle condizioni di esercitare a pieno l'attività di agente essendo costantemente impiegato nello svolgimento di funzioni amministrative quali la redazione di preventivi, la compilazione di contratti, l'implementazione di sistemi gestionali interni all'azienda, l'organizzazione di tours per clienti della società e che tali attività di “back office” erano preponderanti;
- che nel contratto (clausola 14) era inoltre previsto un patto di non concorrenza per cui esso esponente si sarebbe dovuto astenere, per il periodo di un anno dallo scioglimento del contratto di 1 agenzia, dal concorrere con la preponente con riguardo alla zona e ai prodotti e/o servizi oggetto del contratto;
- che in data 3.5.2024 era receduto per giusta causa dal contratto di agenzia, per avere svolto mansioni totalmente differenti rispetto a quelle oggetto dell'accordo;
- che dal mese successivo al recesso aveva prestato attività di consulenza per la Con.Ap. Trasporti s.r.l., che opera in tutt'altro settore rispetto a quello della resistente e in particolare si occupa del trasporto su ruota di capi di alta moda;
Lamentava che:
- che la clausola 15 (relativa al foro territoriale competente) del contratto di agenzia doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 1341 c.c. perché non specificamente approvata per iscritto mediante duplice sottoscrizione;
- che sussisteva la giusta causa del recesso non essendogli stato consentito di svolgere le attività tipiche dell'agente;
- che inoltre la società nel corso di svolgimento del rapporto, in violazione dell'art. 11 del contratto di agenzia, aveva omesso di versare i contributi per l'importo di € 3.085,56 (doc. 5 Pt_2 scheda segnalazione ); Pt_2
- che gli era quindi dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso;
- che il patto di non concorrenza stipulato ex art. 1751bis codice civile non era retribuito, mentre in mancanza di un'espressa, inequivocabile e contraria volontà delle parti esso deve considerarsi oneroso e che doveva ritenersi dovuta un'indennità non provvigionale pari a € 26.345,73 ; che ai sensi dell'art. 1751 c.c. all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente la c.d. indennità di clientela pari a € 2.169,25; che infine la società non aveva versato l'indennità di fine rapporto (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) per l'importo di € 277,68
- che il procedimento di negoziazione assistita, intrapreso da esso esponente, non aveva esito positivo. Concludeva chiedendo: “in via preliminare, Accertare la nullità della clausola contrattuale di agenzia (art. 15) per contrarietà all'art. 1341 c.c. e per l'effetto dichiararsi competente a decidere il merito della presente controversia ex art. 413 c.p.c. nel merito ed in via principale: CP_ Accertare il grave e decisivo inadempimento di 100 all'ora consistente nell'adibire il sig.
a mansioni del tutto esulanti rispetto al contratto di agenzia ab origine sottoscritto e, Parte_1 dunque, accertare l'esistenza della giusta causa legittimante il recesso dal medesimo contratto esercitato dal sig. in data 3 maggio 2024; Parte_1 Accertare il mancato versamento dei contributi dovuti da 100 all'ora a per € 3.085,56 Pt_2 e quindi l'esistenza di un'ulteriore giusta causa di recesso dal contratto e per l'effetto; Condannare parte resistente al pagamento di € 13.389,29 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché condannare parte resistente al pagamento di € 3.085,56 a titolo di contributi previdenziali dovuti;
Accertare l'esistenza di un patto di non concorrenza tra le parti di carattere oneroso nonché l'inadempimento al pagamento del medesimo e per l'effetto; Condannare al pagamento di € 26.345,73 a titolo di indennità non provvigionale Controparte_1 dovuta in forza del patto di non concorrenza stipulato;
in subordine: Condannare 100 all'ora alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in via equitativa a titolo di indennità remunerativa dell'ottemperato obbligo di non concorrenza tenendo conto dei parametri stabiliti ex lege dall'art. 1751bis c.c. in merito e in via principale Condannare 100 all' al pagamento di € 2.169,65 a titolo di indennità supplettiva di CP_1 clientela;
Condannare 100 all' al pagamento di € 277,68 a titolo di indennità di fine rapporto (c.d. CP_1 Firr)”.
2 Si costituiva in giudizio tempestivamente la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento di euro 13.413,58 a titolo di indennità di mancato preavviso, stante l'assenza di giusta causa nel recesso. Fallito il tentativo di conciliazione, sentite le parti e istruita la causa documentalmente, essa era decisa all'udienza del 16.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Ai sensi dell'art. 413 comma 4 c.p.c. il foro territoriale del contratto di agenzia è quello del domicilio dell'agente. I fori di cui all'art. 413 sono inderogabili e sono nulle le clausole derogative (art. 413 u.c. c.p.c.). Nella specie il contratto di agenzia prevede come foro convenzionale quello del Tribunale di Roma. L'agente nel ricorso introduttivo eccepisce la nullità della clausola contrattuale relativa al foro, per difetto di doppia sottoscrizione, ma poi individua il foro di Roma, che egli stesso adisce, come foro competente. Pertanto difetta di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'eccezione in merito alla nullità della clausola per come prospettata. In ogni caso, non essendo stato allegato e provato dall'eccipiente che il domicilio dell'agente ricadesse, al momento dell'introduzione del giudizio (art. 5 c.p.c.), nella circoscrizione di un Tribunale diverso da quello di Roma, deve altresì ritenersi non possibile rilevare d'ufficio la nullità della clausola per violazione della norma inderogabile di legge e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
2. Il ricorrente afferma di avere receduto dal contratto di agenzia, del quale non contesta la natura, per giusta causa: la giusta causa, quale esplicitata nell'atto di recesso (cfr. doc. 6 fasc. ric.), consisterebbe nel fatto che la società preponente non gli avrebbe fatto svolgere le attività oggetto del contratto di agenzia. La doglianza è infondata. Dalle risultanze istruttorie documentali si evince chiaramente che il non solo svolgeva Parte_1 la propria attività di agente, tanto da generare un fatturato variabile come sopra riportato, ma che tale attività era assolutamente preponderante e svolta in completa autonomia. Invero il contratto è stato stipulato il 2.4.2022, il recesso vi è stato il 3.5.2024 e dalla documentazione in atti si evince che il volume di fatturato prodotto dal per l'anno Parte_1 2022 ammonta ad euro 60.000,00 e per l'anno 2023 a euro 72.000,00 (cfr. docc. 3, 4, 5 fasc. res.). Inoltre il doc. 4 di parte ricorrente riporta la lista “Elenco Agenzie/Hotel portati da me” che è coincidente nella quasi totalità della lista di clienti procacciati e/o lavorati riportata anche dalla società, la quale indica ben 42 clienti acquisiti tramite il . Parte_1 Lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo, peraltro, ammette di avere svolto l'attività di agente di commercio affermando di essere “riuscito comunque a tessere rapporti commerciali con terzi nell'interesse della tanto da generare comunque provvigioni variabili” (pag. 3) e da CP_1
“apportare nuova clientela alla proponente sia ad implementare rapporti commerciali con clienti già esistenti” (pag. 17). Infine lo svolgimento dell'attività di agente è anche confermata anche dagli scambi di messaggi e di mail in atti (doc. 7 fasc. res.), i quali non sono stati neppure specificamente contestati dal ricorrente. Pertanto deve escludersi alla luce di quanto esposto che il sia stato “impossibilitato a Parte_1 svolgere le sue attività di Agente di commercio”. In ogni caso, anche a volere ipoteticamente seguire la prospettiva del ricorrente, l'inadempimento dell'azienda sarebbe di scarsa importanza perché è stato comunque consentito all'agente di promuovere la conclusione di contratti, seppure in aggiunta a questa prevalente (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) attività ne siano state richieste anche delle altre.
3 Rileva, da ultimo, anche l'argomento di ordine logico – indiziario per cui egli non si sia mai lamentato nel corso del tempo del fatto che la preponente non gli facesse svolgere le attività proprie del suo incarico agenziale, ma che si sia dimesso in tronco, senza preavviso e senza mai precedentemente dolersene con la controparte, dopo ben due anni dalla stipula del contratto. Difetta, quindi, sia l'immediatezza della reazione, che la gravità dell'inadempimento. Infine, nella lettera di recesso non si fa alcun cenno al mancato pagamento dei contributi EN e solo nella presente sede giudiziale il ricorrente lamenta l'omissione contributiva. Tuttavia, non vi è alcuna prova dell'imputabilità del mancato pagamento nel caso di specie: invero come allegato e documentato dalla società resistente all'udienza del 30.9.25 il pagamento dei contributi è avvenuto solo il 7.8.2025, in quanto era in corso un accertamento da parte Pt_2 dell'Ente. Essendosi l'agente dimesso senza giusta causa, non ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma è la società ad avere diritto a tale pagamento, domandato in via riconvenzionale e da quantificarsi in euro 13.389,29 conformemente alla quantificazione operata dal ricorrente.
3. Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei contributi , essendovi Pt_2 in atti la prova dell'avvenuto pagamento.
4. Essendo poi il recesso avvenuto per volontà dell'agente, in assenza di giusta causa, non è dovuta l'indennità di cui all'art. 1751 c.c.
5. Il ricorrente lamenta poi, con riguardo al patto di non concorrenza di cui alla clausola 14 del contratto che esso sia naturalmente oneroso e chiede, quindi, al giudice di fissare il corrispettivo, da lui quantificato in euro 26.345,75 secondo i conteggi di cui al ricorso. La società contesta nell'an e nel quantum tale corrispettivo deducendo che esso non sia dovuto e che, se comunque lo fosse, lo sarebbe solo per il minore importo di euro 13.579,30 in base ai calcoli in atti. Ritiene l'Ufficio di aderire al condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 12127/15, 17237/16, 13796/17) per cui l'art. 1751 bis c.c. non prevede che il compenso per il patto di non concorrenza sia richiesto a pena di nullità. Perciò è legittima la clausola del patto di non concorrenza che, come nella specie, non prevede alcun compenso e a fortiori la clausola che prevede un compenso provvigionale pagato nel corso del rapporto e non alla fine (“In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23331 del 29/08/2024).
6. In merito al FIRR - che la società deve corrispondere direttamente all'agente relativamente all'anno 2024, di cessazione del rapporto di agenzia – esso è stato quantificato dal ricorrente in euro 277,68 e pacificamente non è stato ancora corrisposto. Operando, dunque, la compensazione impropria dei rispettivi crediti di dare e avere scaturenti dallo stesso rapporto giuridico (contratto di agenzia) e cioè il credito di euro 13.389,29 dovuto dal alla società e quello di euro 277,68 dovuto dalla società al , ne deriva che Parte_1 Parte_1 il ricorrente va condannato al pagamento dell'importo di euro 13.111,61 oltre accessori di legge.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande del ricorrente;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento Parte_1 in favore della società resistente dell'importo di euro 13.111,61 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, al netto di quanto dovuto a titolo di FIRR, oltre accessori di legge.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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