Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 36/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 36/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 15.1.2025 da:
( rappresentata e difesa dall'Avv. Palmerina ANTONETTI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Celano, via Andrea Argoli n. 1/3, giusta procura in calce al ricorso per interdizione
- ricorrente -
E
( ) Controparte_1 C.F._2
- interdicendo – con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO avente ad oggetto: ricorso per l'interdizione giudiziale
CONCLUSIONI
per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2025, la ricorrente, deducendo di essere madre di _1
, ha adito l'intestato Tribunale per sentir pronunciare l'interdizione del l quale, sin dalla
[...] _1 nascita, si trova in uno stato di infermità di mente abituale e permanente che lo rende non autosufficiente e incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali e personali a causa della patologia da cui è affetto, ovvero
“un grave ritardo mentale in soggetto con sindrome dell'X FRAGILE”. Ha dedotto, inoltre, la necessità di ottenere tale pronuncia non potendo più prelevare la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio dell'importo di euro 1.262,83 mensili a causa dell'opposizione dell'istituto di credito ove è acceso il conto corrente di cui risulta intestataria.
1
Hanno altresì affermato come il figlio sia titolare di pensione di invalidità e accompagnamento per complessivi euro 1.262,83 mensili che vengono accreditati sul conto corrente della madre e qui si confondono essendo usato in maniera promiscua.
All'udienza del 13.5.2025 si è altresì proceduto con l'esame di il quale, seppur con Controparte_1 estrema difficoltà, si è dimostrato in grado di esprimere concetti elementari quali il costo del caffè, la pietanza preferita ed il nome dei propri amici.
Dato atto di tale limitata capacità, il Pubblico Ministro ha quindi rilevato come la misura più idonea sia quella dell'amministrazione di sostegno a cui non si è opposta parte ricorrente insistendo, tuttavia, per l'emissione di un provvedimento urgente e provvisorio di nomina di quale tutore o amministratore provvisorio. Parte_1
2. La domanda di interdizione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
2.1. Ai fini dell'accoglimento di tale domanda occorre, infatti, accertare se l'individuo disponga delle capacità sufficienti a far fronte a tutti gli atti della vita civile che attengono alla propria capacità di relazionarsi con gli altri, che essi siano familiari, sociali o di natura economico-patrimoniale.
Solo ove le condizioni di salute della persona interdicenda sono di gravità tale da comportare una severa alterazione delle sue facoltà mentali sicché egli appaia totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, va privilegiata la misura dell'interdizione in luogo di quella meno invasiva dell'amministrazione di sostegno.
L'introduzione dello strumento dell'amministrazione di sostegno ha, quindi, significativamente eroso l'ambito applicativo dell'interdizione in considerazione della finalità di tale istituto che, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3 della citata legge 6/2004, mira ad offrire, a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la modifica degli articoli 414 e 417 del codice civile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584),
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
2 La Suprema Corte ha, peraltro, avuto modo di precisare che la valutazione dei diversi istituti di tutela deve essere condotto “tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 2
-, Sentenza n. 6079 del 04/03/2020).
In altri termini, nei rapporti tra amministrazione di sostegno ed interdizione occorre disporre tale ultima misura solo quando la nuova misura dell'amministrazione di sostegno non possa ritenersi opportuna (ex art. 418 co. 3
c.c.), rendendo di fatto necessaria l'ablazione totale o parziale della capacità di agire.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta, consente di ritenere certamente sussistenti le condizioni per l'apertura di una procedura di ADS in luogo dell'interdizione, in quanto misura maggiormente congrua per la cura degli interessi dell'odierno interdicendo.
In particolare, sebbene la natura della patologia diagnosticata e l'irreversibilità della situazione medica
(riconosciuto anche invalido con necessità di assistenza continua e portatore di handicap in situazione di gravità senza necessità di revisione), nel caso che ci occupa, la situazione personale del sig. non _1 richiedendo l'assunzione di decisioni connotate da particolare complessità, anche dal punto di vista patrimoniale ed economico, non rende necessaria la pronuncia di interdizione, ben potendo, la nomina di un amministratore di sostegno, egualmente soddisfare le esigenze di tutela e perseguimento degli interessi del beneficiario, con la minore compressione possibile della capacità di agire dello stesso (cfr. Tribunale Monza sez. IV, 03/03/2020,
n.497).
Dal punto di vista patrimoniale, la cura degli interessi patrimoniali dell'amministratore di sostegno dovrebbe limitarsi unicamente alla gestione della pensione, da egli percepita, dell'ammontare di circa 1.200,00 mensili non essendo, peraltro, titolare di alcun patrimonio mobiliare e immobiliare,
Dunque, si ritiene che la cura degli interessi patrimoniali e non patrimoniali di , tenuto Controparte_1 conto dell'esame dello stesso interdicendo e del parere espresso dal Pubblico Ministero, possono essere tutelati ricorrendo allo strumento dell'ADS senza che venga compromessa totalmente la capacità d'agire della persona bisognosa di protezione.
Conseguentemente, si trasmettono gli atti all'ufficio del giudice tutelare del Tribunale di Avezzano per ogni opportuna valutazione in ordine all'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno in favore di disponendo, con separata ordinanza, la nomina dell' amministore di sostegno Controparte_1 provvisorio.
3. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
3 a) RIGETTA il ricorso per interdizione proposto da;
Parte_1
b) DISPONE con separata ordinanza la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio di _1
e la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Avezzano per ogni opportuna
[...] valutazione in ordine all'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno in favore di _1
;
[...]
c) NULLA sulle spese
Così deciso, il 26.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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