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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14094 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 23859/2020 pervenuta all'udienza del 26 maggio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Villa
ATTRICE
E
e , difesi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._2
giusta delega in atti dagli Avv.ti Francesco TI e EN RS
CONVENUTI
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Cristina Controparte_3 C.F._3
DA
CONVENUTA
Nonché
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) Controparte_4 P.IVA_2
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Claudio Angelo Acampora
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta CP_3
OGGETTO: responsabilità medica- cure odontoiatriche
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 maggio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : dal 30 giugno al 30 luglio 2015 si recava per cure odontoiatriche Parte_1
presso la struttura di cui il dottor era direttore Controparte_1 CP_2
sanitario; rilasciato il preventivo in data 22 giugno 2015 per l'importo di euro 1103,00, venivano iniziate le cure odontoiatriche;
essa attrice in data 30 giugno 2015 veniva sottoposta dalla Dott.ssa a “gengivectomia dente 2.6 e devitalizzazione tricanalare dente 2.6"; per tali Controparte_3
interventi veniva rilasciata fattura a firma del dottor in data 6 luglio 2015 veniva CP_2
applicata ad essa ricorrente dalla Dott.ssa capsula lega ceramica e veniva rilasciata CP_3
nuovamente fattura a firma del dottor le cure odontoiatriche si concludevano in data CP_2
30 luglio 2015, allorquando essa attrice sosteneva la spesa complessiva di euro 939,00 per le cure suddette;
nonostante le varie sedute con la Dott.ssa la ricorrente avvertiva dolore e CP_3
pertanto tornava presso la stessa Struttura dove riceveva un'ulteriore preventivo per euro 684,00, per non meglio specificati interventi sullo stesso dente;
a quel punto la paziente riteneva illogico intervenire sul lavoro già completato e pagato;
in data 3 marzo 2017 essa ricorrente si rivolgeva all'odontoiatra dottor il quale, dopo averla visitata e averle prescritto analgesici, Persona_1
le prescriveva di effettuare una radiografia dello status dell'arcata superiore per "sospetta fistola radice disto vestibolare"; in data 8 marzo 2017 veniva eseguito l'esame radiologico, RX status superiore, che attestava: "assenti entrambi gli ottavi. Corona protesica di 16 e 26 entrambi trattati con cura canalare obliterante i medesimi canali sino ai profili apicali. È presente area di osteosclerosi in prossimità dell'apice di elemento 14. Può trattarsi di una semplice isola di compatta ossea. Utile confronto con precedente ed eventuale follow-up strumentale"; in data 5 maggio 2018 veniva eseguita TAC all'arcata dentaria superiore, che rilasciava il seguente referto
(allegato 13): "evidente il granuloma presente nel 2.6 che ha determinato fenestrazione nella componente periostea vestibolare. Si determina una piccola formazione cistica mucosa nel pavimento mascellare sinistro, in corrispondenza dello stesso 26. È necessaria la valutazione clinico obiettiva dello specialista per la definizione dell'approccio odontoiatrico"; che in diritto era ravvisabile la responsabilità professionale del trattamento odontoiatrico praticato dalla Dott.ssa
[...]
presso lo studio come rilevato dalla consulenza di parte in atti, dalla quale si CP_3 CP_1
evince che "la paziente lamenta da tempo gemizio purulento dalla mucosa gengivale del fornice vestibolare in corrispondenza del dente 2.6. Gli accertamenti radiologici esibitimi (RX , esame
TAC mascellare superiore, OPT) evidenziano: la paziente ha necessità urgente di essere sottoposta all'estrazione del dente 2.6, contestuale intervento di rigenerazione ossea con innesto di biomateriali e membrana, impianto endo- osseo e conseguente riabilitazione protesica. Il trattamento di cui sopra ha un costo complessivo di euro 4500,00-5000,00";che era, dunque, interesse di essa attrice attore conseguire il ristoro del danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale ) e di quello patrimoniale (in termini di costi futuri per emendare gli errori commessi e di refusione degli esborsi sostenuti per le errate cure odontoiatriche) ; che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi relativo verbale in atti); tanto premesso ha convenuto in giudizio la , il Dott. e la dott.ssa Controparte_1 CP_2 CP_3
chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni, come sopra
[...]
specificati e quantificati dall'attrice in € 10.938,53 oltre accessori, il tutto previo accertamento della responsabilità dei suddetti convenuti .
Si sono costituiti in giudizio la e il Dott. i quali Controparte_1 CP_2
preliminarmente hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio;
hanno poi contestato la domanda risarcitoria avversaria, sia nell'an che nel quantum, evidenziando comunque un concorso del fatto colposo della asserita danneggiata, per non aver effettuato i controlli successivi alle cure odontoiatriche di cui sopra;
hanno dedotto che le prestazioni sanitarie erano state rese dalla Dott.ssa unico soggetto passivamente CP_3
legittimato nel presente giudizio, e che nessuna censura da parte dell'attrice era stata mossa alla
Struttura o all'operato del dottor hanno infine concluso per il rigetto della domanda o ,in CP_2
subordine, per il riconoscimento del fatto colposo del creditore ai sensi dell'articolo 1227 c.c. .
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Dott.ssa la quale, in via Controparte_3
preliminare, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_4
onde essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato la domanda avversaria sia nell' an che nel quantum, instando per il rigetto della medesima.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Compagnia la quale preliminarmente ha eccepito la inoperatività della polizza nonché il fatto che la polizza contenesse clausole claims made;
nel merito si è associata infine alle difese della propria assicurata.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con CTU medico - legale e documenti (non veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice).
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020). Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU redatta dai Dottori
[...]
, medico legale , e , specialista in odontostomatologia e ortodonzia, Per_2 Persona_3
ha ripercorso la storia clinica della perizianda, evidenziando in particolare la documentazione sanitaria posta all'attenzione del collegio peritale.
Va rilevato in particolare che dal collegio peritale è stato visionato il risultato dell'esame radiologico dell'arcata dentaria superiore effettuato in data 8 marzo 2017, ossia a distanza di due anni circa dall'esaurimento delle cure odontoiatriche presso la Struttura odierna convenuta, cure che hanno avuto termine, per stessa asserzione dell'attrice, in data 30 luglio 2015.
L'esame radiologico di cui sopra ha evidenziato che i denti 1.6 e 2.6 (quest'ultimo oggetto di causa) sono stati entrambi "trattati con cura canalare obliterante i medesimi canali sino ai profili apicali"; tale espressione sta a significare che la cura canalare venne correttamente eseguita, cioè che il trattamento è sfociato in un sigillamento apicale: in altri termini il dente è stato chiuso correttamente.
Tale profilo è stato oggetto di osservazioni critiche da parte del consulente di parte convenuta
[...]
Prof. il quale ha rimarcato nelle proprie note critiche non solo la correttezza CP_3 Persona_4
della diagnosi e del trattamento eseguito dalla Dott.ssa nonché la presenza in atti di un CP_3
modello di consenso informato (documento 9 allegato al fascicolo di parte convenuta
[...]
esaustivo - teso ad informare la paziente sul tipo di intervento che avrebbe dovuto CP_5
eseguire e sulle complicanze e i rischi successivi al medesimo (il collegio peritale aveva invece ravvisato l'assenza del modello di consenso informato)- , ma ha anche posto in luce il fatto che lo stesso accertamento radiologico mette in evidenza l'avvenuto sigillamento del dente 2.6.
A tali osservazioni il collegio peritale ha replicato affermando testualmente: "sul punto si replica che un canale può apparire chiuso fino all'apice su un'immagine bidimensionale come lo status x ma la chiusura può in realtà essere incompleta valutandola tridimensionalmente. Inoltre anche a fronte di una chiusura endodontica apparentemente completa può comunque essere presente una contaminazione batterica a causa della insufficiente irrigazione dei canali con soluzioni antisettiche…" (vedi pagina 15 della c.t.u.).
Come affermato dal collegio peritale in linea generale, l'immagine tridimensionale dell'arcata superiore viene fornita dalla TAC.
Nel caso di specie la TAC all'arcata superiore è stata eseguita in data 5 maggio 2018, eppur tuttavia in atti è presente unicamente il risultato dell'esame, ossia il referto che evidenzia la presenza di un granuloma apicale nell'elemento dentario 2.6.
Viene a questo punto spontaneo chiedersi, proprio a cagione della valorizzazione della tridimensionalità dell'esame operata dal collegio peritale, quali immagini il collegio peritale abbia visionato e come giunga ad affermare la responsabilità del medico curante sulla base di un esame
TAC non completo (si ripete è presente solo il referto ma non l'imaging).
Va inoltre evidenziato che la presenza del granuloma viene refertata a distanza di tre anni dall'esaurimento delle cure odontoiatriche, avvenuto, giova ripeterlo, in data 30 luglio 2015, sicché non è possibile accertare secondo il criterio “del più probabile che non” che il granuloma , insorto a distanza di tre anni, sia riconducibile ad una errata, negligente ed imperita prestazione sanitaria da parte della Dott.ssa in assenza di riferimenti da parte dei periti di ufficio- che erano a CP_3
ciò tenuti- alla letteratura scientifica e alle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti (2015) sulla possibile insorgenza di granulomi a seguito di cura canalare imperitamente eseguita.
L'affermazione della responsabilità in capo alla convenuta è stata compiuta dal collegio CP_3
peritale in modo assiomatico e apodittico , facendo generico riferimento al fatto che l'elemento dentario oggetto di cure con elevata probabilità non presentasse originariamente lesioni peri-apicali croniche .
Se è vero che solo nel 2018 , con la sottoposizione a TAC dell'arcata dentaria superiore , l'attrice ha avuto contezza della presenza di un granuloma come asserito indice rivelativo di imperizia e negligenza nell'operato dell'odontoiatra che ebbe ad eseguire la cura canalare , se è vero che il collegio peritale ha ritenuto che “la lesione infiammatoria cronica interessante il tessuto osseo peri- radicolare del primo molare superiore di sinistra” deriverebbe dalla non corretta esecuzione del trattamento odontoiatrico praticato , è altrettanto innegabile che non si ha contezza di cosa abbia fatto l'attrice successivamente al 30 luglio 2025 in termini di controlli e follow up anche con esami diagnostici , a fronte ,si ripete, di una obiettività diagnostico strumentale data dal referto dell'RX dell'8 marzo 2017, che evidenzia l'avvenuto sigillamento con successo del dente 2.6.
In altri termini nell'arco temporale compreso tra il marzo 2017 (data di esecuzione dell'RX) e il maggio 2018 (esecuzione della TAC) possono essere intervenute infinite variabili quali ad esempio cure odontoiatriche (mal eseguite) presso altri professionisti o , molto più banalmente, un ascesso non curato allo stesso dente oggetto di causa o ad elementi dentari vicini .
Della prova della sussistenza del nesso causale è onerato il danneggiato , non essendo sufficiente prospettare la esistenza di postumi permanenti stabilizzatisi , se detti postumi non vengano ricollegati etiologicamente ad una condotta sanitaria censurabile , secondo i principi generali dettati in tema di inadempimento imputabile al debitore .
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. nel rapporto processuale attore- convenuti e terzo chiamato (e nel rapporto con il terzo chiamato anche il principio di causalità) , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.0000,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento ), con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari delle parti convenute .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti
[...]
e che, distratte in favore degli Avv.ti Francesco Controparte_1 CP_2
TI e EN RS, dichiaratisi antistatari, si liquidano in € 5077,00 , per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge;
d) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di causa in favore di , Controparte_3
che distratte in favore dell'avvocato Cristina DA , dichiaratasi antistataria, si liquidano in € 5077,00 , per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato per la chiamata in causa del terzo;
e) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di causa in favore del terzo chiamato, che si liquidano in euro 2540,00, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 23859/2020 pervenuta all'udienza del 26 maggio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Villa
ATTRICE
E
e , difesi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._2
giusta delega in atti dagli Avv.ti Francesco TI e EN RS
CONVENUTI
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Cristina Controparte_3 C.F._3
DA
CONVENUTA
Nonché
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) Controparte_4 P.IVA_2
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Claudio Angelo Acampora
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta CP_3
OGGETTO: responsabilità medica- cure odontoiatriche
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 maggio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : dal 30 giugno al 30 luglio 2015 si recava per cure odontoiatriche Parte_1
presso la struttura di cui il dottor era direttore Controparte_1 CP_2
sanitario; rilasciato il preventivo in data 22 giugno 2015 per l'importo di euro 1103,00, venivano iniziate le cure odontoiatriche;
essa attrice in data 30 giugno 2015 veniva sottoposta dalla Dott.ssa a “gengivectomia dente 2.6 e devitalizzazione tricanalare dente 2.6"; per tali Controparte_3
interventi veniva rilasciata fattura a firma del dottor in data 6 luglio 2015 veniva CP_2
applicata ad essa ricorrente dalla Dott.ssa capsula lega ceramica e veniva rilasciata CP_3
nuovamente fattura a firma del dottor le cure odontoiatriche si concludevano in data CP_2
30 luglio 2015, allorquando essa attrice sosteneva la spesa complessiva di euro 939,00 per le cure suddette;
nonostante le varie sedute con la Dott.ssa la ricorrente avvertiva dolore e CP_3
pertanto tornava presso la stessa Struttura dove riceveva un'ulteriore preventivo per euro 684,00, per non meglio specificati interventi sullo stesso dente;
a quel punto la paziente riteneva illogico intervenire sul lavoro già completato e pagato;
in data 3 marzo 2017 essa ricorrente si rivolgeva all'odontoiatra dottor il quale, dopo averla visitata e averle prescritto analgesici, Persona_1
le prescriveva di effettuare una radiografia dello status dell'arcata superiore per "sospetta fistola radice disto vestibolare"; in data 8 marzo 2017 veniva eseguito l'esame radiologico, RX status superiore, che attestava: "assenti entrambi gli ottavi. Corona protesica di 16 e 26 entrambi trattati con cura canalare obliterante i medesimi canali sino ai profili apicali. È presente area di osteosclerosi in prossimità dell'apice di elemento 14. Può trattarsi di una semplice isola di compatta ossea. Utile confronto con precedente ed eventuale follow-up strumentale"; in data 5 maggio 2018 veniva eseguita TAC all'arcata dentaria superiore, che rilasciava il seguente referto
(allegato 13): "evidente il granuloma presente nel 2.6 che ha determinato fenestrazione nella componente periostea vestibolare. Si determina una piccola formazione cistica mucosa nel pavimento mascellare sinistro, in corrispondenza dello stesso 26. È necessaria la valutazione clinico obiettiva dello specialista per la definizione dell'approccio odontoiatrico"; che in diritto era ravvisabile la responsabilità professionale del trattamento odontoiatrico praticato dalla Dott.ssa
[...]
presso lo studio come rilevato dalla consulenza di parte in atti, dalla quale si CP_3 CP_1
evince che "la paziente lamenta da tempo gemizio purulento dalla mucosa gengivale del fornice vestibolare in corrispondenza del dente 2.6. Gli accertamenti radiologici esibitimi (RX , esame
TAC mascellare superiore, OPT) evidenziano: la paziente ha necessità urgente di essere sottoposta all'estrazione del dente 2.6, contestuale intervento di rigenerazione ossea con innesto di biomateriali e membrana, impianto endo- osseo e conseguente riabilitazione protesica. Il trattamento di cui sopra ha un costo complessivo di euro 4500,00-5000,00";che era, dunque, interesse di essa attrice attore conseguire il ristoro del danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale ) e di quello patrimoniale (in termini di costi futuri per emendare gli errori commessi e di refusione degli esborsi sostenuti per le errate cure odontoiatriche) ; che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi relativo verbale in atti); tanto premesso ha convenuto in giudizio la , il Dott. e la dott.ssa Controparte_1 CP_2 CP_3
chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni, come sopra
[...]
specificati e quantificati dall'attrice in € 10.938,53 oltre accessori, il tutto previo accertamento della responsabilità dei suddetti convenuti .
Si sono costituiti in giudizio la e il Dott. i quali Controparte_1 CP_2
preliminarmente hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio;
hanno poi contestato la domanda risarcitoria avversaria, sia nell'an che nel quantum, evidenziando comunque un concorso del fatto colposo della asserita danneggiata, per non aver effettuato i controlli successivi alle cure odontoiatriche di cui sopra;
hanno dedotto che le prestazioni sanitarie erano state rese dalla Dott.ssa unico soggetto passivamente CP_3
legittimato nel presente giudizio, e che nessuna censura da parte dell'attrice era stata mossa alla
Struttura o all'operato del dottor hanno infine concluso per il rigetto della domanda o ,in CP_2
subordine, per il riconoscimento del fatto colposo del creditore ai sensi dell'articolo 1227 c.c. .
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Dott.ssa la quale, in via Controparte_3
preliminare, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_4
onde essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato la domanda avversaria sia nell' an che nel quantum, instando per il rigetto della medesima.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Compagnia la quale preliminarmente ha eccepito la inoperatività della polizza nonché il fatto che la polizza contenesse clausole claims made;
nel merito si è associata infine alle difese della propria assicurata.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con CTU medico - legale e documenti (non veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice).
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020). Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU redatta dai Dottori
[...]
, medico legale , e , specialista in odontostomatologia e ortodonzia, Per_2 Persona_3
ha ripercorso la storia clinica della perizianda, evidenziando in particolare la documentazione sanitaria posta all'attenzione del collegio peritale.
Va rilevato in particolare che dal collegio peritale è stato visionato il risultato dell'esame radiologico dell'arcata dentaria superiore effettuato in data 8 marzo 2017, ossia a distanza di due anni circa dall'esaurimento delle cure odontoiatriche presso la Struttura odierna convenuta, cure che hanno avuto termine, per stessa asserzione dell'attrice, in data 30 luglio 2015.
L'esame radiologico di cui sopra ha evidenziato che i denti 1.6 e 2.6 (quest'ultimo oggetto di causa) sono stati entrambi "trattati con cura canalare obliterante i medesimi canali sino ai profili apicali"; tale espressione sta a significare che la cura canalare venne correttamente eseguita, cioè che il trattamento è sfociato in un sigillamento apicale: in altri termini il dente è stato chiuso correttamente.
Tale profilo è stato oggetto di osservazioni critiche da parte del consulente di parte convenuta
[...]
Prof. il quale ha rimarcato nelle proprie note critiche non solo la correttezza CP_3 Persona_4
della diagnosi e del trattamento eseguito dalla Dott.ssa nonché la presenza in atti di un CP_3
modello di consenso informato (documento 9 allegato al fascicolo di parte convenuta
[...]
esaustivo - teso ad informare la paziente sul tipo di intervento che avrebbe dovuto CP_5
eseguire e sulle complicanze e i rischi successivi al medesimo (il collegio peritale aveva invece ravvisato l'assenza del modello di consenso informato)- , ma ha anche posto in luce il fatto che lo stesso accertamento radiologico mette in evidenza l'avvenuto sigillamento del dente 2.6.
A tali osservazioni il collegio peritale ha replicato affermando testualmente: "sul punto si replica che un canale può apparire chiuso fino all'apice su un'immagine bidimensionale come lo status x ma la chiusura può in realtà essere incompleta valutandola tridimensionalmente. Inoltre anche a fronte di una chiusura endodontica apparentemente completa può comunque essere presente una contaminazione batterica a causa della insufficiente irrigazione dei canali con soluzioni antisettiche…" (vedi pagina 15 della c.t.u.).
Come affermato dal collegio peritale in linea generale, l'immagine tridimensionale dell'arcata superiore viene fornita dalla TAC.
Nel caso di specie la TAC all'arcata superiore è stata eseguita in data 5 maggio 2018, eppur tuttavia in atti è presente unicamente il risultato dell'esame, ossia il referto che evidenzia la presenza di un granuloma apicale nell'elemento dentario 2.6.
Viene a questo punto spontaneo chiedersi, proprio a cagione della valorizzazione della tridimensionalità dell'esame operata dal collegio peritale, quali immagini il collegio peritale abbia visionato e come giunga ad affermare la responsabilità del medico curante sulla base di un esame
TAC non completo (si ripete è presente solo il referto ma non l'imaging).
Va inoltre evidenziato che la presenza del granuloma viene refertata a distanza di tre anni dall'esaurimento delle cure odontoiatriche, avvenuto, giova ripeterlo, in data 30 luglio 2015, sicché non è possibile accertare secondo il criterio “del più probabile che non” che il granuloma , insorto a distanza di tre anni, sia riconducibile ad una errata, negligente ed imperita prestazione sanitaria da parte della Dott.ssa in assenza di riferimenti da parte dei periti di ufficio- che erano a CP_3
ciò tenuti- alla letteratura scientifica e alle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti (2015) sulla possibile insorgenza di granulomi a seguito di cura canalare imperitamente eseguita.
L'affermazione della responsabilità in capo alla convenuta è stata compiuta dal collegio CP_3
peritale in modo assiomatico e apodittico , facendo generico riferimento al fatto che l'elemento dentario oggetto di cure con elevata probabilità non presentasse originariamente lesioni peri-apicali croniche .
Se è vero che solo nel 2018 , con la sottoposizione a TAC dell'arcata dentaria superiore , l'attrice ha avuto contezza della presenza di un granuloma come asserito indice rivelativo di imperizia e negligenza nell'operato dell'odontoiatra che ebbe ad eseguire la cura canalare , se è vero che il collegio peritale ha ritenuto che “la lesione infiammatoria cronica interessante il tessuto osseo peri- radicolare del primo molare superiore di sinistra” deriverebbe dalla non corretta esecuzione del trattamento odontoiatrico praticato , è altrettanto innegabile che non si ha contezza di cosa abbia fatto l'attrice successivamente al 30 luglio 2025 in termini di controlli e follow up anche con esami diagnostici , a fronte ,si ripete, di una obiettività diagnostico strumentale data dal referto dell'RX dell'8 marzo 2017, che evidenzia l'avvenuto sigillamento con successo del dente 2.6.
In altri termini nell'arco temporale compreso tra il marzo 2017 (data di esecuzione dell'RX) e il maggio 2018 (esecuzione della TAC) possono essere intervenute infinite variabili quali ad esempio cure odontoiatriche (mal eseguite) presso altri professionisti o , molto più banalmente, un ascesso non curato allo stesso dente oggetto di causa o ad elementi dentari vicini .
Della prova della sussistenza del nesso causale è onerato il danneggiato , non essendo sufficiente prospettare la esistenza di postumi permanenti stabilizzatisi , se detti postumi non vengano ricollegati etiologicamente ad una condotta sanitaria censurabile , secondo i principi generali dettati in tema di inadempimento imputabile al debitore .
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. nel rapporto processuale attore- convenuti e terzo chiamato (e nel rapporto con il terzo chiamato anche il principio di causalità) , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.0000,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento ), con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari delle parti convenute .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti
[...]
e che, distratte in favore degli Avv.ti Francesco Controparte_1 CP_2
TI e EN RS, dichiaratisi antistatari, si liquidano in € 5077,00 , per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge;
d) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di causa in favore di , Controparte_3
che distratte in favore dell'avvocato Cristina DA , dichiaratasi antistataria, si liquidano in € 5077,00 , per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato per la chiamata in causa del terzo;
e) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di causa in favore del terzo chiamato, che si liquidano in euro 2540,00, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri