Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l’accertamento
dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 14 agosto 2025 con la quale si chiedeva di accedere a tutti gli atti ed i documenti relativi al procedimento di stipula del contratto di soggiorno
e per la condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante l'invio telematico a mezzo pec ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 184/2006 dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa AL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, cittadino tunisino, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 14 agosto 2025 con la quale ha chiesto di accedere a tutti gli atti ed i documenti relativi al procedimento di stipula del contratto di soggiorno.
Ha esposto che lo Sportello Unico Immigrazione -OMISSIS- ha rilasciato a suo favore il nulla osta al lavoro subordinato n. prot. -OMISSIS-, a seguito di richiesta avanzata dalla Building Design s.r.l.
Una volta giunto sul territorio italiano, tuttavia, il cittadino straniero non è riuscito a mettersi in contatto con il datore di lavoro.
Non avendo avuto notizia circa l’esito del procedimento, il legale del cittadino straniero, per conto dello stesso, ha presentato in data 14 agosto 2025 istanza di accesso agli atti relativi al procedimento, con contestuale richiesta di convocazione, unitamente al datore di lavoro, presso la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In data 25 agosto 2025 la Prefettura di -OMISSIS-, ritenendo sussistente il diritto del cittadino straniero di prendere visione dei documenti amministrativi, ha accolto l’istanza trasmettendo “ il riepilogo della domanda di nulla osta e i documenti allegati dagli utenti sul portale Ali/Spi 2.0 ”, rappresentando che “ datore e lavoratore venivano convocati presso lo scrivente Sportello in data 03.10.2024 al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno tramite il portale Ali/Spi 2.0 così come previsto dalla procedura flussi, e notificando l’appuntamento ai recapiti Pec indicati in istanza. Tuttavia, le parti non si presentavano ”.
Ritenendo mancanti nella documentazione trasmessa le comunicazioni inviate dal datore di lavoro alla Prefettura e quelle inviate dalla Prefettura al datore di lavoro nonché le relative notificazioni, il legale dell’interessato in data 13 ottobre 2025 ha presentato istanza di riesame ai sensi dell’art. 25 comma 4 della L. n. 241/1990 alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che, tuttavia, con provvedimento del 18 dicembre 2025 ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto tardivamente proposto.
Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il successivo 19 dicembre, l’interessato ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 14 agosto 2025 e la conseguente condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante l'invio telematico delle comunicazioni inviate dal datore di lavoro alla Prefettura e quelle inviate dalla Prefettura al datore di lavoro nonché le relative notifiche.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, richiamando il contenuto della relazione amministrativa della Prefettura di -OMISSIS-, depositato in giudizio, ha eccepito la tardività del ricorso.
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare il Collegio rileva che l’istanza di accesso del 14 agosto 2025 è stata presentata dal legale del ricorrente, per dichiarato conto dello stesso, senza tuttavia essere accompagnato dalla necessaria procura speciale.
A margine della rilevata inammissibilità dell’istanza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, come eccepito dalla Prefettura nella propria relazione e riproposto oralmente in sede difensiva dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il legale del ricorrente ha presentato istanza di accesso in data 14 agosto 2025.
Il successivo 25 agosto 2025 la Prefettura di -OMISSIS-, precisando di ritenere sussistente il diritto del cittadino straniero di prendere visione dei documenti amministrativi, ha accolto l’istanza trasmettendo “ il riepilogo della domanda di nulla osta e i documenti allegati dagli utenti sul portale Ali/Spi 2.0 ”. Tale circostanza è pacifica tra le parti.
Il ricorso ex art. 116 c.p.a. è stato notificato soltanto in data 12 dicembre 2025, dunque ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione richiamata.
Non è persuasiva la replica del ricorrente – esposta nella memoria depositata il 6 febbraio 2026 – secondo cui, avendo l’amministrazione risposto, a suo dire, solo parzialmente, l’interessato avrebbe atteso la formazione del silenzio rifiuto, determinatosi in data 13 settembre 2025.
Il Collegio osserva che l’Amministrazione si è pronunciata espressamente riconoscendo il diritto dell’interessato all’accesso. Non vi è alcun elemento nel riscontro della Prefettura che potesse fare fondatamente pensare che l’Amministrazione avrebbe osteso ulteriore documentazione (e che dunque si sarebbe dovuta attendere la formazione del silenzio diniego). Anzi, il chiaro tenore letterale del riscontro fa propendere proprio per un significato contrario a quello ritenuto dal ricorrente. La Prefettura ha infatti disposto “ L’accoglimento dell’istanza di accesso emarginata in premessa ” e la conseguente trasmissione dei “ documenti tutti presenti nel fascicolo amministrativo di cui alla domanda prot.n. P-MI/L/Q/2023/149264 ”.
In ogni caso, il ricorso ex art. 116 c.p.a. risulta tardivamente proposto anche a voler considerare quale dies a quo la data del 13 settembre 2025.
Non incide sulla tardiva proposizione del ricorso giurisdizionale il riesame chiesto alla Commissione per l’accesso, in quanto anch’esso tardivamente proposto, come dichiarato dalla Commissione medesima con la decisione del 18 dicembre 2025.
E anche a voler considerare la pendenza della (tardiva) istanza di riesame, presentata il 13 settembre 2025, decorso il termine di trenta giorni senza riscontro da parte della Commissione per l’accesso, il ricorso a questo Tribunale avrebbe dovuto essere proposto entro il 12 novembre 2025.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso ex art. 116 c.p.a. deve essere dichiarato irricevibile.
Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte, che danno conto della palese irricevibilità del ricorso proposto nonché dell’inammissibilità della domanda di accesso (in quanto avanzata dal solo legale e non accompagnata da procura speciale), va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa in via provvisoria dalla apposita Commissione con provvedimento dell’8 gennaio 2026, risultando integrati i presupposti di cui all’art. 136 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002.
Va peraltro aggiunto che lo stesso legale di parte ricorrente, con l’istanza di liquidazione della parcella depositata il 18 febbraio 2026, dà atto del venir meno in capo al ricorrente dei requisiti reddituali di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consegue l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione della parcella, presentata dal legale del ricorrente il 18 febbraio 2026.
Tenuto conto della particolarità sostanziale della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Revoca l’amissione al patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione della parcella del difensore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AL IN AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL IN AM | RI OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.