Art. 3.
I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinati fino al massimo del 30 per cento dell'intero ammontare, per opere e acquisti di cui alle lettere a) , c) e d) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , nel testo modificato dalla presente legge.
I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinati fino al massimo del 30 per cento dell'intero ammontare, per opere e acquisti di cui alle lettere a) , c) e d) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , nel testo modificato dalla presente legge.