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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDALENA GIULIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 VIGILIA JENNY ( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in C.F._1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MADDALENA GIULIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2 VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRANI TORQUATO, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in VIA AMENDOLA N.3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PIRANI TORQUATO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12-02-2024, succeduta a T_ Parte_2 conveniva in giudizio l' e l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione CP_1 CP_2 monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che con Verbale di Accertamento e Notificazione del 15-09-2023 rubricato al N°2023-BO-0001150, l' e l' avevano contestato alla società ricorrente che i CP_1 CP_2
pagina 1 di 8 rapporti di lavoro intercorsi tra la medesima società ed i signori e Controparte_3
, dal mese di settembre 2022 al mese di Aprile 2023, instaurati come rapporti P_ di lavoro autonomo, fossero in realtà da qualificarsi come rapporti di lavoro subordinato, ed avevano diffidato la medesima società ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, per complessivi 21.488,53 Euro, di cui Euro 17.557,50 a titolo di contributi ed Euro 3.931,03 a titolo di somme aggiuntive. Eccepivano l'erroneità della suddetta qualificazione dei rapporti di lavoro in questione, affermando che tali rapporti erano da qualificare quali genuini rapporti di lavoro autonomo, per le ragioni indicate in ricorso. Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la genuina natura autonoma delle prestazioni rese dai sig.ri Parte_3
e , artigiani esperti in possesso di propria partita iva, a favore di
[...] P_ T_ presso il cantiere edile sito in San Giorgio di Piano alla via Gherghenzano N°9, e conseguentemente accertasse e dichiarasse l'inesistenza di qualsiasi credito contributivo traente origine dal verbale unico di accertamento e notificazione in oggetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. In particolare deducevano che l'attività lavorativa dei signori e Parte_3
, presso il cantiere edile sito in San Giorgio di Piano alla via Gherghenzano P_
N°9, si fosse svolta in assenza di qualunque subordinazione, da parte di soggetti artigiani esperti, forniti di partita Iva. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande svolte dalla CP_1 società ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. In particolare rilevava che in data 24-04-2023, era stato svolto un accesso ispettivo da parte degli Ispettori dell' dell e dell'Ispettorato del Lavoro, presso il cantiere CP_1 CP_2 edile di San Giorgio di Piano via Gherghenzano N°9, dove venivano trovati intenti a svolgere lavori di intonacatura i lavoratori autonomi e , Parte_3 P_ entrambi titolari di impresa individuale e svolgenti attività per conto della T_
Precisava che nel corso dell'ispezione erano stati raccolti Verbali di sommarie informazioni testimoniali da parte dei lavoratori e , che Parte_3 P_ avevano rilasciato dichiarazioni comprovanti la natura di prestazioni di lavoro subordinato, delle prestazioni rese dagli stessi a favore di Parte_2
In particolare, aveva dichiarato: “ Sono titolare di partita iva Controparte_3 italiana, aperta 7/8 mesi fa….. non ho dipendenti, lavoro da solo ed in questo periodo, 7/8 mesi, ho sempre lavorato in edilizia. In questo cantiere, a san Giorgio di Piano Gherghenzano, ci sono da ¾ mesi e mi occupo di intonacatura, muratura ed ho sempre lavorato da solo, cioè senza dipendenti. Dormo ad Argelato presso il committente che mi ha messo a disposizione un R_ appartamento.
pagina 2 di 8 trattiene dal compenso che mi deve una parte per l'appartamento …… R_ mi ha contattato 4/5 mesi fa per propormi questo lavoro una volta finito il R_ lavoro che stavo facendo … . In questo cantiere uso l'intonacatrice affittata da con affitto pagato da R_
R_
Tutti gli strumenti di lavoro, cazzuole, martello… sono di io ci metto la R_ manodopera. Ho stabilito con un compenso pulito di euro 90,00 a giornata e ho lavorato R_ finora 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8 alle 13, tranne i periodi dal 20/12/2022 al 12/01/2023, in cui sono stato in Romania. Poi sono stato fermo una settimana ad aprile 2023 a seguito controllo ASL. A parte queste interruzioni ho sempre lavorato in questo cantiere. FI ho lavorato solo per ed ho emesso delle fatture. R_ Con L'altro signore qui presente, è moldavo, si chiama ed è artigiano pure lui. Con FI ho sempre lavorato anche con un altro artigiano, moldavo di nome pure lui. Con Oggi sto intonacando con , e finora ho sempre lavorato con gli altri due Con artigiani di nome . Io sono arrivato per primo in questo cantiere mesi fa, ed è stato a dirmi che R_ ci sarebbero stati altri due artigiani al lavoro con me per lui. Il collega oggi presente vive a Castel San Pietro. Anche gli altri due artigiani non hanno lavorato quando non ho lavorato io ed hanno lavorato con me dal lunedì al venerdì per 8 ore al girono ed il sabato per almeno 4 ore ogni volta. Il pranzo ce lo portiamo noi, il furgone Mercedes è di che in genere paga la R_ benzina direttamente oppure paga dopo dal benzinaio. Vado a fare benzina all'Enercoop qui vicino e c'è un altro benzinaio con insegna gialla … qui uso la targa del furgone .. e la uso per comprare il carburante per il generatore. Uso il furgone per il tragitto al lavoro da dove abito. … non ricordo di avere firmato l'incarico per i lavori di questo cantiere né di aver firmato il contratto di locazione per l'appartamento. Ogni fine settimana vado Roma, ricevo circa 2000/25000 nette al mese. Anche gli altri artigiani usano gli strumenti di lavoro ed i materiali di … E' R_ che mi dice cosa fare e poi io riferisco agli altri lavoratori in cantiere”. R_ aveva a sua volta aveva dichiarato: “ Sono un artigiano con partita iva da P_ circa 4/5 mesi iscritto a Lecce, sono in questo cantiere da circa 1 mese e mi occupo di muratura e intonaco. Di solito siamo in 3 e siamo sempre solo noi 3 che lavoriamo qui, io, che oggi Per_2
è qui che fa il capocantiere e che oggi non c'è. Pt_4
Tutti facciamo lo stesso lavoro, cioè muratura e intonaco.
pagina 3 di 8 Ogni tanto viene anche che è il proprietario e dà una mano in cantiere. Non
R_ mi risulta si sia mai fermato per la notte in cantiere. Il pulmino nero che è davanti al cantiere è di e lo usa per venirmi a
R_ Per_2 prendere in stazione. Io abito a Castel San Pietro da mia sorella e vengo in treno. Con ho un contratto che mi paga ogni mese con un accordo che prevede 80
R_ euro ogni giornata di lavoro e gli 80 euro sono netti. I giorni che non vengo non li paga. Con ho già lavorato in un altro cantiere circa 4 mesi fa a Bologna vicino
R_ deposito ATC ….da quando ho aperto la partita iva ho sempre lavorato solo con
R_
Ho fatturato solo a lui. Le fatture sono tutte intestate a Parte_2
Come attrezzature non ho nulla, tutto quello che uso sono o di o Parte_2 di . Per_2
Per quello che devo fare tutti i giorni le indicazioni me le da che a sua volta Per_2 le riceve da Persona_3
Non so dove abita . Per_2
Quando io sono arrivato in questo cantiere c'era già con che Per_2 Pt_4 lavoravano qui. Ho visto l'ing. circa due mesi fa quando lavoravo per in un altro Per_4 R_ cantiere. In questo cantiere non ho mai visto l'ing. . Persona_5
Preciso che nessun tipo di materiale né di attrezzatura usata qui è mia e io non pago niente per usarla. Non pago niente neanche per usare la baracca di cantiere per cucina e bagno. La lavatrice ed il frigorifero sono stati portati da e noi non paghiamo nulla R_ per luce o altro”. Precisava ancora che il signor titolare della società ricorrente, in data Persona_3
18-05-2023 aveva dichiarato a verbale: “ Ho contattato diversi lavoratori autonomi dei quali il primo ad intervenire in cantiere è stato il sig. , che Parte_3 chiamo , perché conoscevo suo fratello per lavori pregressi. Per_2
Con non ho stipulato nessun contratto scritto de a lui ho dato il compito di Per_2 eseguire l'adeguamento sismico delle fondazioni nonché l'esecuzione degli intonaci. Inoltre, lo stesso si è anche occupato di demolizioni parziali e rifacimento di alcune murature. Insieme a ha lavorato , contattato dal sig. che conoscevo Per_2 P_ Per_6 insieme al fratello di e che avevo interpellato per iniziare i lavori Per_2 ricevendone una disponibilità successiva, cioè a lavori già avviati. Neanche con
ho stipulato contratti scritti, lo stesso ha aiutato nelle P_ P_ Per_2 medesime lavorazioni di cantiere.
pagina 4 di 8 Ho pagato, tramite l'affidataria, le prestazioni ad entrambi, non ricordo se è stato pagato anche Per_6
Le fatture riguardavano le prestazioni eseguite dai suddetti lavoratori. L'acquisto e la disponibilità giuridica dei materiali e delle attrezzature per quel cantiere sono in capo alla ditta che le ha concesse in uso ai lavoratori Parte_2 autonomi a titolo gratuito. Relativamente al veicolo Mercedes, intestato attualmente a me, come già comunicato, l'ho prestato a tutolo gratuito a a febbraio/marzo 2023 poiché Per_2 lo stesso era rimasto senza mezzi, per spostarsi per raggiungere il cantiere o per esigenze personali. Il carburante l'ha pagato quando a ha usato il veicolo. Per_2
Ho altresì permesso a di alloggiare a titolo gratuito in uno dei miei
Per_2 appartamenti di mia proprietà personale, sito ad Argelato, via Lame 93, pertanto non c'è stato un contratto né sono state richieste allo stesso le spese per le utenze. Ho fatto ciò perché il preventivo di era diverso in ragione dell'alloggio e
Per_2 della fornitura di materiali e attrezzature. Personalmente all'interno del cantiere non ho effettuato direttamente alcuna attività di lavoro edile. Confermo di aver nominato referente e preposto del cantiere in virtù del
Per_2 fatto che è la persona con più esperienza. Lo stesso ha iniziato a lavorare nel cantiere da settembre 2022 anche se non
Per_2 in modo continuativo. Da gennaio 2023 invece la sua attività nel cantiere è stata più costante.
ha invece iniziato alche lui lo scorso anno, credo a ottobre 2022 ed è P_ stato in cantiere in maniera continuativa. Da inizio 2023 la sua presenza è stata saltuaria poiché è stato un lungo periodo in Moldavia nel periodo febbraio- marzo 2023”. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande svolte dalla CP_2 società ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. In particolare rilevava a sua volta che in data 24-04-2023, era stato svolto un accesso ispettivo da parte degli Ispettori dell' dell' e dell'Ispettorato del Lavoro, presso CP_1 CP_2 il cantiere edile di San Giorgio di Piano via Gherghenzano N°9, dove venivano trovati intenti a svolgere lavori di intonacatura i lavoratori autonomi e Parte_3
, entrambi titolari di impresa individuale e svolgenti attività per conto della P_
T_
Precisava che nel corso dell'ispezione erano stati raccolti Verbali di sommarie informazioni testimoniali da parte dei lavoratori e , che Parte_3 P_ avevano rilasciato dichiarazioni comprovanti la natura di prestazioni di lavoro subordinato, delle prestazioni rese dagli stessi a favore di , come sopra Parte_2 riportate.
pagina 5 di 8 Precisava ancora che anche il signor titolare della società ricorrente, Persona_3 in data 18-05-2023 aveva rilasciato dichiarazioni a verbale, che confermavano la natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione, come sopra riportate. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-06-2024, 09-12-2024, 03-03-2025, 28-04- 2025, 30-06-2025 e 15-09-2025. Venivano ammessi come testi e , che peraltro non Parte_3 P_ comparivano alle udienze fissate per l'incombente istruttorio, essendo definitivamente emigrati dall'Italia, come accertato dai C.C. incaricati dell'accompagnamento. Venivano acquisiti verbali di s.it. rese da , ed Parte_3 P_
Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle dichiarazioni rese a verbale da , ed Parte_3 P_ Persona_3
e dalla documentazione acquisita, con particolare riferimento alle fatture emesse
[...] dai lavoratori è emerso ed è incontestato che e , pur Parte_3 P_ inquadrati formalmente come artigiani, non hanno sottoscritto alcun contratto di appalto per l'attività svolta a favore di poi divenuta Parte_2 Parte_2 non avevano alcuna attrezzatura di lavoro, neppure l'attrezzatura minuta, non comperavano i materiali da costruzione che impiegavano, e tutto ciò dall'attrezzatura anche minuta di cantiere fino ai materiali, era di proprietà di che provvedeva T_ agli acquisti e metteva il tutto a disposizione dei lavoratori, a titolo gratuito. Gli stessi lavoratori non possedevano neppure il generatore, la cucina per il cantiere, il bagno di cantiere, anche questi appartenenti a anche questi messi a T_ disposizione a titolo gratuito. E' poi emerso ed è parimenti incontestato che gli stessi lavoratori seguivano un orario giornaliero di 8 al giorno, dal lunedì al venerdì, oltre 4 ore al sabato mattina, ed erano pagati con un compenso fisso a giornata, per le giornate lavorative svolte. E' ancora emerso, ugualmente incontestato, che aveva messo a disposizione di T_
, un pulmino Mercedes per recarsi al lavoro ed accompagnare sul Parte_3 cantiere , nonché un appartamento a titolo gratuito, nel quale P_ [...]
non pagava neppure le utenze, che venivano pagate da come pure Parte_3 T_ la benzina del furgone necessario per i trasporti. E' infine emerso ed è incontestato che era a dare le disposizioni sul Persona_3 lavoro ad , dallo stesso elevato a Capocantiere, che Parte_3 R_ trasmetteva poi tali disposizioni a CA Ion. Tale circostanze, nel loro insieme e nella loro sinergia, comportano la qualificazione in termini di subordinazione, piuttosto che di autonomia, delle modalità esecutive delle prestazioni lavorative rese dagli stessi e , in quanto sono Parte_3 P_ indicative di una totale assenza di capacità organizzativa e di effettiva autonomia dei prestatori d'opera, la totale assenza pagina 6 di 8 di qualsivoglia pur minimo investimento in macchinari ed attrezzature in relazione all'indicato cantiere, nonché la totale assenza di qualunque rischio di economico e giuridico di impresa. In buona sostanza, i suddetti e , si sono limitati a Parte_3 P_ mettere a disposizione di le proprie energie psicofisiche in esecuzione di T_ quanto richiesto dal committente, ricevendone in cambio il compenso concordato cori il committente.
In particolare, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, i lavoratori sopra indicati, hanno eseguito le indicazioni del committente senza sopportare né un rischio giuridico, consistente nel mancato raggiungimento del risultato pattuito, né economico, dato dalla mancata copertura dei costi rispetto al compenso ricevuto. Si è trattato in buona sostanza di una mera locatio operarum anziché di una locatio operis che sostanzia il lavoro autonomo. Infine, ad colorandum, dalle fature emesse dai suddetti e Pt_3 Parte_3 P_
, hanno evidenziato una quasi sostanziale monocommittenza di entrambi rispetto a
[...]
. Parte_2
Circa la domanda subordinata svolta dalla società ricorrente, inerente il trasferimento della contribuzione versata dai singoli lavoratori nella gestione artigiani, vi è un palese difetto di legittimazione attiva della medesima società ricorrente. E' parimenti infondata la domanda subordinata della società ricorrente, inerente la rideterminazione delle sanzioni, qualificando la fattispecie quale omissione contributiva e no evasione contributiva. Sul punto osserva il Tribunale che secondo il costante insegnamento della Suprema corte di Cassazione, si realizza la fattispecie della omissione, nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, mentre si realizza la diversa fattispecie dell'evasione, quando il datore di lavoro omette di denunciare agli enti previdenziali i rapporti di lavoro in essere e le relative retribuzioni( Cass. N°29272/2022, N°21831/2022). Pertanto vengono respinte le domande svolte da contro l' e l' T_ CP_1 CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali a favore di ciascuno degli Enti convenuti. Gli accessori seguono come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro l' e l' T_ CP_1 CP_2
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore dell' e dell' T_ CP_1 CP_2 liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali a favore dell' ed in Euro CP_1
3.000,00 per compensi professionali a favore dell' CP_2
Gli accessori seguono come per legge. pagina 7 di 8 Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 15-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDALENA GIULIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 VIGILIA JENNY ( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in C.F._1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MADDALENA GIULIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2 VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRANI TORQUATO, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in VIA AMENDOLA N.3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PIRANI TORQUATO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12-02-2024, succeduta a T_ Parte_2 conveniva in giudizio l' e l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione CP_1 CP_2 monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che con Verbale di Accertamento e Notificazione del 15-09-2023 rubricato al N°2023-BO-0001150, l' e l' avevano contestato alla società ricorrente che i CP_1 CP_2
pagina 1 di 8 rapporti di lavoro intercorsi tra la medesima società ed i signori e Controparte_3
, dal mese di settembre 2022 al mese di Aprile 2023, instaurati come rapporti P_ di lavoro autonomo, fossero in realtà da qualificarsi come rapporti di lavoro subordinato, ed avevano diffidato la medesima società ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, per complessivi 21.488,53 Euro, di cui Euro 17.557,50 a titolo di contributi ed Euro 3.931,03 a titolo di somme aggiuntive. Eccepivano l'erroneità della suddetta qualificazione dei rapporti di lavoro in questione, affermando che tali rapporti erano da qualificare quali genuini rapporti di lavoro autonomo, per le ragioni indicate in ricorso. Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la genuina natura autonoma delle prestazioni rese dai sig.ri Parte_3
e , artigiani esperti in possesso di propria partita iva, a favore di
[...] P_ T_ presso il cantiere edile sito in San Giorgio di Piano alla via Gherghenzano N°9, e conseguentemente accertasse e dichiarasse l'inesistenza di qualsiasi credito contributivo traente origine dal verbale unico di accertamento e notificazione in oggetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. In particolare deducevano che l'attività lavorativa dei signori e Parte_3
, presso il cantiere edile sito in San Giorgio di Piano alla via Gherghenzano P_
N°9, si fosse svolta in assenza di qualunque subordinazione, da parte di soggetti artigiani esperti, forniti di partita Iva. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande svolte dalla CP_1 società ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. In particolare rilevava che in data 24-04-2023, era stato svolto un accesso ispettivo da parte degli Ispettori dell' dell e dell'Ispettorato del Lavoro, presso il cantiere CP_1 CP_2 edile di San Giorgio di Piano via Gherghenzano N°9, dove venivano trovati intenti a svolgere lavori di intonacatura i lavoratori autonomi e , Parte_3 P_ entrambi titolari di impresa individuale e svolgenti attività per conto della T_
Precisava che nel corso dell'ispezione erano stati raccolti Verbali di sommarie informazioni testimoniali da parte dei lavoratori e , che Parte_3 P_ avevano rilasciato dichiarazioni comprovanti la natura di prestazioni di lavoro subordinato, delle prestazioni rese dagli stessi a favore di Parte_2
In particolare, aveva dichiarato: “ Sono titolare di partita iva Controparte_3 italiana, aperta 7/8 mesi fa….. non ho dipendenti, lavoro da solo ed in questo periodo, 7/8 mesi, ho sempre lavorato in edilizia. In questo cantiere, a san Giorgio di Piano Gherghenzano, ci sono da ¾ mesi e mi occupo di intonacatura, muratura ed ho sempre lavorato da solo, cioè senza dipendenti. Dormo ad Argelato presso il committente che mi ha messo a disposizione un R_ appartamento.
pagina 2 di 8 trattiene dal compenso che mi deve una parte per l'appartamento …… R_ mi ha contattato 4/5 mesi fa per propormi questo lavoro una volta finito il R_ lavoro che stavo facendo … . In questo cantiere uso l'intonacatrice affittata da con affitto pagato da R_
R_
Tutti gli strumenti di lavoro, cazzuole, martello… sono di io ci metto la R_ manodopera. Ho stabilito con un compenso pulito di euro 90,00 a giornata e ho lavorato R_ finora 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8 alle 13, tranne i periodi dal 20/12/2022 al 12/01/2023, in cui sono stato in Romania. Poi sono stato fermo una settimana ad aprile 2023 a seguito controllo ASL. A parte queste interruzioni ho sempre lavorato in questo cantiere. FI ho lavorato solo per ed ho emesso delle fatture. R_ Con L'altro signore qui presente, è moldavo, si chiama ed è artigiano pure lui. Con FI ho sempre lavorato anche con un altro artigiano, moldavo di nome pure lui. Con Oggi sto intonacando con , e finora ho sempre lavorato con gli altri due Con artigiani di nome . Io sono arrivato per primo in questo cantiere mesi fa, ed è stato a dirmi che R_ ci sarebbero stati altri due artigiani al lavoro con me per lui. Il collega oggi presente vive a Castel San Pietro. Anche gli altri due artigiani non hanno lavorato quando non ho lavorato io ed hanno lavorato con me dal lunedì al venerdì per 8 ore al girono ed il sabato per almeno 4 ore ogni volta. Il pranzo ce lo portiamo noi, il furgone Mercedes è di che in genere paga la R_ benzina direttamente oppure paga dopo dal benzinaio. Vado a fare benzina all'Enercoop qui vicino e c'è un altro benzinaio con insegna gialla … qui uso la targa del furgone .. e la uso per comprare il carburante per il generatore. Uso il furgone per il tragitto al lavoro da dove abito. … non ricordo di avere firmato l'incarico per i lavori di questo cantiere né di aver firmato il contratto di locazione per l'appartamento. Ogni fine settimana vado Roma, ricevo circa 2000/25000 nette al mese. Anche gli altri artigiani usano gli strumenti di lavoro ed i materiali di … E' R_ che mi dice cosa fare e poi io riferisco agli altri lavoratori in cantiere”. R_ aveva a sua volta aveva dichiarato: “ Sono un artigiano con partita iva da P_ circa 4/5 mesi iscritto a Lecce, sono in questo cantiere da circa 1 mese e mi occupo di muratura e intonaco. Di solito siamo in 3 e siamo sempre solo noi 3 che lavoriamo qui, io, che oggi Per_2
è qui che fa il capocantiere e che oggi non c'è. Pt_4
Tutti facciamo lo stesso lavoro, cioè muratura e intonaco.
pagina 3 di 8 Ogni tanto viene anche che è il proprietario e dà una mano in cantiere. Non
R_ mi risulta si sia mai fermato per la notte in cantiere. Il pulmino nero che è davanti al cantiere è di e lo usa per venirmi a
R_ Per_2 prendere in stazione. Io abito a Castel San Pietro da mia sorella e vengo in treno. Con ho un contratto che mi paga ogni mese con un accordo che prevede 80
R_ euro ogni giornata di lavoro e gli 80 euro sono netti. I giorni che non vengo non li paga. Con ho già lavorato in un altro cantiere circa 4 mesi fa a Bologna vicino
R_ deposito ATC ….da quando ho aperto la partita iva ho sempre lavorato solo con
R_
Ho fatturato solo a lui. Le fatture sono tutte intestate a Parte_2
Come attrezzature non ho nulla, tutto quello che uso sono o di o Parte_2 di . Per_2
Per quello che devo fare tutti i giorni le indicazioni me le da che a sua volta Per_2 le riceve da Persona_3
Non so dove abita . Per_2
Quando io sono arrivato in questo cantiere c'era già con che Per_2 Pt_4 lavoravano qui. Ho visto l'ing. circa due mesi fa quando lavoravo per in un altro Per_4 R_ cantiere. In questo cantiere non ho mai visto l'ing. . Persona_5
Preciso che nessun tipo di materiale né di attrezzatura usata qui è mia e io non pago niente per usarla. Non pago niente neanche per usare la baracca di cantiere per cucina e bagno. La lavatrice ed il frigorifero sono stati portati da e noi non paghiamo nulla R_ per luce o altro”. Precisava ancora che il signor titolare della società ricorrente, in data Persona_3
18-05-2023 aveva dichiarato a verbale: “ Ho contattato diversi lavoratori autonomi dei quali il primo ad intervenire in cantiere è stato il sig. , che Parte_3 chiamo , perché conoscevo suo fratello per lavori pregressi. Per_2
Con non ho stipulato nessun contratto scritto de a lui ho dato il compito di Per_2 eseguire l'adeguamento sismico delle fondazioni nonché l'esecuzione degli intonaci. Inoltre, lo stesso si è anche occupato di demolizioni parziali e rifacimento di alcune murature. Insieme a ha lavorato , contattato dal sig. che conoscevo Per_2 P_ Per_6 insieme al fratello di e che avevo interpellato per iniziare i lavori Per_2 ricevendone una disponibilità successiva, cioè a lavori già avviati. Neanche con
ho stipulato contratti scritti, lo stesso ha aiutato nelle P_ P_ Per_2 medesime lavorazioni di cantiere.
pagina 4 di 8 Ho pagato, tramite l'affidataria, le prestazioni ad entrambi, non ricordo se è stato pagato anche Per_6
Le fatture riguardavano le prestazioni eseguite dai suddetti lavoratori. L'acquisto e la disponibilità giuridica dei materiali e delle attrezzature per quel cantiere sono in capo alla ditta che le ha concesse in uso ai lavoratori Parte_2 autonomi a titolo gratuito. Relativamente al veicolo Mercedes, intestato attualmente a me, come già comunicato, l'ho prestato a tutolo gratuito a a febbraio/marzo 2023 poiché Per_2 lo stesso era rimasto senza mezzi, per spostarsi per raggiungere il cantiere o per esigenze personali. Il carburante l'ha pagato quando a ha usato il veicolo. Per_2
Ho altresì permesso a di alloggiare a titolo gratuito in uno dei miei
Per_2 appartamenti di mia proprietà personale, sito ad Argelato, via Lame 93, pertanto non c'è stato un contratto né sono state richieste allo stesso le spese per le utenze. Ho fatto ciò perché il preventivo di era diverso in ragione dell'alloggio e
Per_2 della fornitura di materiali e attrezzature. Personalmente all'interno del cantiere non ho effettuato direttamente alcuna attività di lavoro edile. Confermo di aver nominato referente e preposto del cantiere in virtù del
Per_2 fatto che è la persona con più esperienza. Lo stesso ha iniziato a lavorare nel cantiere da settembre 2022 anche se non
Per_2 in modo continuativo. Da gennaio 2023 invece la sua attività nel cantiere è stata più costante.
ha invece iniziato alche lui lo scorso anno, credo a ottobre 2022 ed è P_ stato in cantiere in maniera continuativa. Da inizio 2023 la sua presenza è stata saltuaria poiché è stato un lungo periodo in Moldavia nel periodo febbraio- marzo 2023”. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande svolte dalla CP_2 società ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. In particolare rilevava a sua volta che in data 24-04-2023, era stato svolto un accesso ispettivo da parte degli Ispettori dell' dell' e dell'Ispettorato del Lavoro, presso CP_1 CP_2 il cantiere edile di San Giorgio di Piano via Gherghenzano N°9, dove venivano trovati intenti a svolgere lavori di intonacatura i lavoratori autonomi e Parte_3
, entrambi titolari di impresa individuale e svolgenti attività per conto della P_
T_
Precisava che nel corso dell'ispezione erano stati raccolti Verbali di sommarie informazioni testimoniali da parte dei lavoratori e , che Parte_3 P_ avevano rilasciato dichiarazioni comprovanti la natura di prestazioni di lavoro subordinato, delle prestazioni rese dagli stessi a favore di , come sopra Parte_2 riportate.
pagina 5 di 8 Precisava ancora che anche il signor titolare della società ricorrente, Persona_3 in data 18-05-2023 aveva rilasciato dichiarazioni a verbale, che confermavano la natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione, come sopra riportate. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-06-2024, 09-12-2024, 03-03-2025, 28-04- 2025, 30-06-2025 e 15-09-2025. Venivano ammessi come testi e , che peraltro non Parte_3 P_ comparivano alle udienze fissate per l'incombente istruttorio, essendo definitivamente emigrati dall'Italia, come accertato dai C.C. incaricati dell'accompagnamento. Venivano acquisiti verbali di s.it. rese da , ed Parte_3 P_
Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle dichiarazioni rese a verbale da , ed Parte_3 P_ Persona_3
e dalla documentazione acquisita, con particolare riferimento alle fatture emesse
[...] dai lavoratori è emerso ed è incontestato che e , pur Parte_3 P_ inquadrati formalmente come artigiani, non hanno sottoscritto alcun contratto di appalto per l'attività svolta a favore di poi divenuta Parte_2 Parte_2 non avevano alcuna attrezzatura di lavoro, neppure l'attrezzatura minuta, non comperavano i materiali da costruzione che impiegavano, e tutto ciò dall'attrezzatura anche minuta di cantiere fino ai materiali, era di proprietà di che provvedeva T_ agli acquisti e metteva il tutto a disposizione dei lavoratori, a titolo gratuito. Gli stessi lavoratori non possedevano neppure il generatore, la cucina per il cantiere, il bagno di cantiere, anche questi appartenenti a anche questi messi a T_ disposizione a titolo gratuito. E' poi emerso ed è parimenti incontestato che gli stessi lavoratori seguivano un orario giornaliero di 8 al giorno, dal lunedì al venerdì, oltre 4 ore al sabato mattina, ed erano pagati con un compenso fisso a giornata, per le giornate lavorative svolte. E' ancora emerso, ugualmente incontestato, che aveva messo a disposizione di T_
, un pulmino Mercedes per recarsi al lavoro ed accompagnare sul Parte_3 cantiere , nonché un appartamento a titolo gratuito, nel quale P_ [...]
non pagava neppure le utenze, che venivano pagate da come pure Parte_3 T_ la benzina del furgone necessario per i trasporti. E' infine emerso ed è incontestato che era a dare le disposizioni sul Persona_3 lavoro ad , dallo stesso elevato a Capocantiere, che Parte_3 R_ trasmetteva poi tali disposizioni a CA Ion. Tale circostanze, nel loro insieme e nella loro sinergia, comportano la qualificazione in termini di subordinazione, piuttosto che di autonomia, delle modalità esecutive delle prestazioni lavorative rese dagli stessi e , in quanto sono Parte_3 P_ indicative di una totale assenza di capacità organizzativa e di effettiva autonomia dei prestatori d'opera, la totale assenza pagina 6 di 8 di qualsivoglia pur minimo investimento in macchinari ed attrezzature in relazione all'indicato cantiere, nonché la totale assenza di qualunque rischio di economico e giuridico di impresa. In buona sostanza, i suddetti e , si sono limitati a Parte_3 P_ mettere a disposizione di le proprie energie psicofisiche in esecuzione di T_ quanto richiesto dal committente, ricevendone in cambio il compenso concordato cori il committente.
In particolare, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, i lavoratori sopra indicati, hanno eseguito le indicazioni del committente senza sopportare né un rischio giuridico, consistente nel mancato raggiungimento del risultato pattuito, né economico, dato dalla mancata copertura dei costi rispetto al compenso ricevuto. Si è trattato in buona sostanza di una mera locatio operarum anziché di una locatio operis che sostanzia il lavoro autonomo. Infine, ad colorandum, dalle fature emesse dai suddetti e Pt_3 Parte_3 P_
, hanno evidenziato una quasi sostanziale monocommittenza di entrambi rispetto a
[...]
. Parte_2
Circa la domanda subordinata svolta dalla società ricorrente, inerente il trasferimento della contribuzione versata dai singoli lavoratori nella gestione artigiani, vi è un palese difetto di legittimazione attiva della medesima società ricorrente. E' parimenti infondata la domanda subordinata della società ricorrente, inerente la rideterminazione delle sanzioni, qualificando la fattispecie quale omissione contributiva e no evasione contributiva. Sul punto osserva il Tribunale che secondo il costante insegnamento della Suprema corte di Cassazione, si realizza la fattispecie della omissione, nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, mentre si realizza la diversa fattispecie dell'evasione, quando il datore di lavoro omette di denunciare agli enti previdenziali i rapporti di lavoro in essere e le relative retribuzioni( Cass. N°29272/2022, N°21831/2022). Pertanto vengono respinte le domande svolte da contro l' e l' T_ CP_1 CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali a favore di ciascuno degli Enti convenuti. Gli accessori seguono come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro l' e l' T_ CP_1 CP_2
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore dell' e dell' T_ CP_1 CP_2 liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali a favore dell' ed in Euro CP_1
3.000,00 per compensi professionali a favore dell' CP_2
Gli accessori seguono come per legge. pagina 7 di 8 Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 15-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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