CA
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
RG Nr. 105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2 settembre 2024
Da
(C.F: ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] assistito, rappresentato e difeso, per mandato allegato alla busta telematica del ricorso RG n.354/2022 Tribunale di Udine, dall'Avvocato Emanuele
Zanarello (C.f. ) , del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Niccolò C.F._2
Tommaseo n. 15, ed elettivamente domiciliato presso il “domicilio digitale” PEC: ove si dichiara di voler ricevere le notificazioni, gli Email_1
avvisi e le comunicazioni appellante
Contro
, Controparte_1
(C.F. ) in persona della Commissaria Liquidatrice dott.ssa P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Della Picca (C.F.: ; fax: CodiceFiscale_3
0432/507806, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio di questa in vicolo Repetella n. 16 a Udine, come da procura apposta a margine di copia stampata del presente atto ed allegata, sottoscritta digitalmente per autentica, alla presente memoria. appellata
appello avverso la sentenza n. 104/2024 (N. 354/2022 R.G.), pronunciata dal tribunale di Udine in data 29.04.24 e non notificata
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1. DICHIARARE LA NULLITA' DELLA SENTENZA n. 104/2024 pubbl. il 29/04/2024 RG n.
354/2022 Tribunale di Udine qui impugnata, /o /o RIFORMARSI CP_3 CP_4
la sentenza n. 104/2024 pubbl. il 29/04/2024 RG n. 354/2022 Tribunale di Udine Giudice Dott.ssa
Marina Vitulli qui impugnata, e conseguentemente
2) ACCERTARE che la retribuzione utile al calcolo del tfr del sig. ammontava ad euro Parte_1
1.916,91 parametrata sul 5° livello ccnl applicato
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità – nullità – inefficacia della delibera di esclusione da socio in quanto i fatti contestati non sussistono per l'effetto
4) ANNULLARE la delibera di esclusione da socio
5) CONDANNARE la (P.IVA: al RIPRISTINO Controparte_5 P.IVA_1
del rapporto di lavoro del lavoratore ed al pagamento di tutte le mensilità dalla data dell'esclusione ex art
1218 cc.
6) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 10 maggio 2022 e per l'effetto.
7) CONDANNARE -ex art 3 legge 23/2015- la società Controparte_5
(P.IVA: ) alla reintegra sul posto di lavoro sul posto di lavoro ed al pagamento di una P.IVA_1
indennità risarcitoria fino al limite di 12 mensilità ; oppure
8) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 10 maggio 2022 e per l'effetto
9) CONDANNARE -ex art 3 legge 23/2015- la (P.IVA: Controparte_5
) al pagamento dell'indennità risarcitoria compresa tra le 6 e le 36 mensilità che -atteso P.IVA_1 il numero di dipendenti e l'anzianità di lavoro- dovrà essere pari a 15 mensilità per un importo di euro
28.753,65 (1916,91 x 15) , oppure 10) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 10 maggio 2022 e per l'effetto 11)
CONDANNARE -ex art. 8 l. 604/1966- la società (P.IVA: Controparte_5
) al pagamento dell'indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità che atteso il P.IVA_1 numero di dipendenti e l'anzianità di lavoro dovrà essere pari a 4 mensilità per un totale di euro 7.667,64
1916,91 x 4). IN OGNI CASO 12) Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio maggiorate del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte appellata:
NEL MERITO: dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso in appello e confermarsi la sentenza numero 104/2024 del Tribunale di Udine, per motivi di cui in atti.
Compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine all'esito dell'istruttoria orale e documentale, rigettava l'impugnazione proposta da avverso il licenziamento disciplinare Parte_1
intimatogli in data 4 maggio 2022 dalla società cooperativa di cui era stato Parte_2
lavoratore dipendente dal 16.6.21 come operaio livello 6j del CCnl trasporto merci e spedizioni e di cui successivamente diveniva socio lavoratore nel mese di febbraio 2022. Il giudice rigettava anche l'impugnazione proposta dal lavoratore avverso la contestuale delibera di esclusione da socio con il favore delle spese di lite.
Il giudice del lavoro riteneva provata la condotta contestata al lavoratore in data 5.04.22 e consistente nell'aver sottratto trenta forme di formaggio e aver falsamente segnato e attestato sul terminale lo scarico della merce.
In particolare il tribunale, ai fini della prova, valorizzava l'ammissione del ricorrente che anche in giudizio aveva riconosciuto di aver lasciato la merce per cui è causa sul camion;
evidenziava che in ragione delle testimonianze assunte era del pari provato che la merce fosse pervenuta nel magazzino e scaricata integralmente in via telematica dall'interessato anche se poi un bancale di quelli formalmente pervenuti non era mai giunto a destinazione.
La condotta tenuta dal lavoratore emergeva anche dai filmati visionati dai testimoni che avevano confermato di aver visto lo caricare il bancale con il transpallet e trasportarlo all'interno del Parte_1
camion anzicchè portalo nel magazzino ST. Condotta ad avviso del giudicante grave, penalmente rilevante, sufficiente a giustificare il recesso immediato dal rapporto di lavoro operato dalla cooperativa che, in ragione delle previsioni statutarie contenute nell'art. 12 lett. e), gli comunicava anche l'esclusione diretta dalla compagine sociale.
Ad avviso del primo giudice anche l'impugnazione avverso la delibera di esclusione era infondata poiché il provvedimento era fondato e motivato proprio in ragione del contestuale atto di recesso.
2. Avverso la sentenza proponeva appello lo che instava per la riforma integrale della Parte_1 sentenza e l'accoglimento delle richieste formulate in primo grado.
Si costituiva la società cooperativa in liquidazione giudiziale che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3. La causa subiva un primo rinvio per incompatibilità di un consigliere componente del Collegio lavoro;
indi all'udienza del 10 gennaio 2025 era rinviata su richiesta della parte appellante.
Alla successiva udienza di data 27 marzo 2025, mutato il relatore in ragione dell'immissione del nuovo consigliere lavoro della Corte di Appello di Trieste, la causa era discussa oralmente e decisa dalla Corte come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per non avere il giudice disposto l'interruzione del giudizio a seguito della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa;
insta quindi per la rimessione del processo al primo grado in ragione della norma di cui all'art. 354 c.p.c.
Con secondo motivo contesta la ritenuta fondatezza del fatto eccependo che il giudice aveva valorizzato soltanto alcune deposizioni orali e in particolare quella resa dai testimoni e Tes_1
i quali avevano riferito che era compito del lavoratore attestare con il lettore ottico la Tes_2
corrispondenza tra quanto risultante dalla lettura automatica e dal borderò del mezzo e i colli effettivamente pervenuti e scaricati nel magazzino, pur ammettendo che il colle, mai giunto al cliente, era rimasto sul camion ed era stato portato via dall' autista di cui non si avevano più notizie ( se non che era stato allontanato dalla committente ST).
Ad avviso dell'appellante la società non aveva provato la sussistenza di circostanze gravi precise e concordanti che consentissero di confermare che lo avesse trafugato la merce;
quello che Parte_1
era stato provato è che il lavoratore aveva confermato come pervenuti a magazzino i prodotti caseari tramite il lettore ottico che, per quanto emerso da altre deposizioni non correttamente valorizzate dal primo giudice, avrebbe potuto indicare anche erroneamente dati diversi da quelli reali;
d'altra parte nessuno aveva sporto denunzia di furto, né era stato provato come lo avrebbe sottratto le Parte_1
merci considerato che i filmati della committente ST, visionati dai testimoni e Tes_3 Tes_4 non erano stati prodotti in giudizio e il giudice non ne aveva ordinato l'esibizione.
La merce era rimasta sul camion ed era uscita con esso;
d'altra parte i colleghi di lavoro avevano confermato che nel caso di errore del sistema e se non c'era corrispondenza tra merci presenti e merci destinate a rimanere in magazzino, l'operatore doveva rimettere la merce sul camion- se il mezzo doveva proseguire- perché sicuramente destinata ad altri.
Solo la aveva negato che il sistema potesse dare un segnale di errore. Tes_1
Secondo l'appellante neppure la falsificazione era stata provata considerato che nella sostanza l'operatore si era limitato ad utilizzare il lettore ottico.
Con ulteriore motivo eccepiva la genericità di contestazione e l'impossibilità di difesa da parte del lavoratore;
nonché la sproporzione della sanzione ritenuto che in precedenza non aveva subito alcuna sanzione;
trattasi eventualmente di mera negligenza perché l'unica mancanza accertata era al più non aver verificato le ragioni di errore del lettore ottico e non aver avvisato alcuno dei propri superiori (
d'altra parte il turno era notturno e non c'erano soggetti presenti).
Quindi al più lo avrebbe dovuto subire una sanzione conservativa di sospensione ( cfr. art. Parte_1
32 codice disciplinare); secondo l'appellante non gli era imputabile alcun furto poiché la merce era stata portata via dall'autista del camion e non da lui.
Concludeva per l'illegittimità del recesso, il diritto alla indennità economica in ipotesi di mancata riammissione nella compagine sociale;
indennità compresa tra 6-36 mensilità o in estremo subordine da 2,5 a 6 mensilità
5. La cooperativa in liquidazione nel costituirsi in appello eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità; nel merito contestava il primo motivo richiamando l'art. 143 del codice della crisi che prevede la prosecuzione della lite nella sede concorsuale soltanto per le controversie patrimoniali non per quelle costitutive come l'impugnazione di licenziamento. Osservava la società che la liquidazione coatta è diversa dalla liquidazione giudiziale e che gli artt. 303 e 294 del decreto legislativo n. 14/19 non richiamano la norma di cui all'art. 143 comma terzo che prevede l'interruzione automatica del processo.
In ogni caso eccepiva il difetto di interesse del lavoratore che non era stato leso nel diritto di difesa;
l'unico soggetto che avrebbe potuto dolersi della mancata interruzione è la cooperativa che invece si
è costituita ritualmente in giudizio al fine di ottenere la conferma della sentenza di primo grado.
Evidenziava la società che la domanda di reintegra non è più coltivabile poichè il lavoratore non ha contestato la sentenza nel punto in cui il giudice ha rigettato l'impugnazione della delibera di esclusione. Quindi la tutela concedibile allo in ipotesi di accoglimento dell'appello, avrebbe potuto Parte_1
essere soltanto di contenuto risarcitorio.
Nel merito l'appellata contrastava l'appello ritenendo provata la condotta del dipendente che di notte, profittando della mansione di magazziniere, aveva concorso nel furto in quanto aveva indotto la società- con la lettura del codice a barre- a confidare nello scarico corretto della merce quando invece non era così.
Lo aveva spinto la merce all'interno del camion che poi era uscito dai luoghi di pertinenza Parte_1
della società.
La società contrastava l'eccepita genericità della contestazione;
valorizzava la fraudolenza della condotta perché l'interessato aveva fatto in modo che i dati risultanti dalla documentazione letta automaticamente non fossero più reali.
Evidenziava che lo scarico e la conferma che i dati scaricati con lettore ottico corrispondessero ai bancali e i colli rinvenuti fisicamente dall'operatore sul camion, erano stati confermati dai testimoni
( vedi circostanza 10 ammessa da tutti i testimoni anche a prova contraria); circostanza che emergeva anche dall' “ok “su doc. 3 e dal “ddt” ( vedi doc. 4).
I testimoni avevano confermato anche i filmati delle telecamere che lo ritraevano nel ricaricare sul camion i colli mancanti ( 30).
Osservava l'appellata che se la merce non doveva essere scaricata perché destinata diversamente, la pistola ( lettore ottico), di regola evidenzia che non sia possibile scaricare la merce.
Né peraltro lo aveva segnalato problemi sullo scarico al responsabile che era Parte_1 CP_6
presente in turno.
Assumeva pertanto la gravità della condotta sufficiente a fondare il recesso ( d'altra parte il valore della merce sottratta era oltre 2500 euro).
6. Il proposto appello va rigettato siccome infondato per le assorbenti e dirimenti ragioni di seguito declinate.
In via preliminare e di rito va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
L'eccezione va disattesa;
come è noto a fronte della riforma dell'art. 342 c.p.c. ad opera del legislatore nel 2012 nel testo di cui al Dl 83/12, conv. in legge 134/12 e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2017 n. 27199, l'obbligo di specificità nel giudizio di appello che mantiene la natura di “ revisio prioris instatiae”, non può tradursi nell'obbligo per l'appellante di adozione di formule sacramentali la cui mancanza impedisca al giudice collegiale adito di esaminare la domanda della parte. Tuttavia vige l'obbligo sostanziale dell'appellante di indicare le parti della decisione impugnata non condivise e le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno della propria richiesta di riforma, sì da porre la controparte nella condizione di potersi difendere ed al Collegio di comprendere in modo compiuto le ragioni di contrasto devolute alla propria cognizione.
7. Nel caso di specie l'appellante ha contestato la decisione per ragioni processuali e di merito osservando che avrebbe errato il giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provata e grave la condotta disciplinarmente contestata allo Parte_1
8. Trattasi di ragioni chiare al Collegio ed anche alla controparte che – come si evince da una mera lettura della memoria di costituzione- si è difesa compiutamente su tutte le censure dimostrando di comprendere pienamente le ragioni dell'appello.
Pertanto l'eccezione preliminare di rito va rigettata siccome infondata.
9. Superata l'eccezione preliminare deve essere esaminato il primo motivo di appello di nullità della sentenza.
In primo grado la causa era stata promossa nei confronti della cooperativa che in corso di causa, prima della decisione finale, in data 2 febbraio 2024 era stata posta in stato di liquidazione coatta amministrativa.
A quel punto il ricorrente – in sede di discussione- aveva insistito per la prosecuzione della lite avanti al giudice del lavoro trattandosi di controversia di natura costitutiva la cui cognizione rimaneva nella competenza esclusiva del giudice adito ( cfr. Cass. 12833/20, note discussione sub. Doc. 4 parte appellante).
Per contro la controparte aveva eccepito l'improseguibilità della lite per sopravvenuta improcedibilità
( cfr. Cass. 17327/12 e 19271/13, doc.5 parte appellante).
Il giudice di primo grado aveva ritenuto procedibile comunque il ricorso trattandosi di controversia che permaneva nella competenza del giudice del lavoro “in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita. Così anche la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “In ipotesi di riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative,
spettando al primo (quale giudice del rapporto), le controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore,
in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua
qualificazione e qualità, dirette ad ottenere pronunce di mero accertamento ovvero costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro” (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 22/08/2022, n. 25055). “( sentenza impugnata).
10.Il Collegio, fermo restando che la liquidazione coatta amministrativa non è causa di cessazione della competenza esclusiva del giudice del lavoro per i giudizi di impugnazione di licenziamento ( cfr. da ultimo Cass. 27796/24), osserva che la nullità della sentenza rilevata dall'appellante è nullità di natura relativa. Trattasi di vizio processuale che ex art. 157 c.p.c. può essere sollevato esclusivamente dalla parte nel cui interesse è posto;
nel caso di specie la cooperativa per la quale il legislatore ha previsto l'interruzione del giudizio quale strumento processuale idoneo a garantire il diritto di difesa che potrebbe essere pregiudicato dalla carenza di rappresentanza processuale sopravvenuta.
Pertanto trattasi di mancanza e vizio che non può essere rilevato dalle altre parti che – come nel caso di specie il ricorrente in primo grado- non sono state in alcun modo pregiudicate dal prosieguo della lite ( cfr. in tal senso e in tema Cass. 24762/07; 24025/09; 15031/16; 17199/16).
L'appellante non ha quindi l'interesse a far valere la nullità; inoltre ritenuto che la norma di cui all'art. 354 c.p.c. impone una interpretazione rigorosa dei casi di rimessione del giudizio al primo grado ( cfr. tra le altre Cass. 30969/23), l'eccezione sollevata dalla parte appellante con il primo motivo di appello va rigettata.
11.Gli altri motivi di appello attengono al merito e possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi;
motivi da rigettare in quanto infondati.
Il licenziamento era stato applicato dalla società a seguito della contestazione disciplinare del seguente tenore:”… La presente per contestarLe , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 legge 20 maggio 1970 n.300 nonché dell'art32 CCNL Logistica e Trasporti che presso il cantiere della ST
Italia s.p.a. Filiale di VILLAFRANCA PADOVANA Via Mestrino n.47, ove Lei è addetto allo scarico ed alla movimentazione merci: in data 19/03/2022, durante il turno dalle ore 1:00 alle ore 8:30, verso le ore 5:30 Lei era intento allo scarico del mezzo semirimorchio targato FE809ES: in tale frangente ha evitato accuratamente di scaricare parte della spedizione identificata con il N° di posizione 210221035200 del ed esattamente pz 30 contenuti CP_7 Parte_3
In un pallet contenenti formaggi, ben visibile all'interno del mezzo, ed anzi, ha spinto tale merce in fondo al camion, ripartito poi con i predetti pezzi ancora all'interno; successivamente, ha falsamente indicato sul gestionale, tramite l'apposito lettore, il regolare arrivo della predetta spedizione che invece non è stata scaricata per intero. Tale merce non è poi mai giunta al destinatario Parte_4
Via Brigata Mazzini ,14 36016 THIENE (VI). Il costo del carico mancante pari ad Euro 2.584,06 verrà addebitato dalla committente ST Italia s.p.a. alla scrivente. La committente ha, Inoltre, segnalato che vi sono stati numerosi altri ammanchi nei mesi precedenti, riferibili alle spedizioni a
Lei affidate, ammanchi per i quali ci riserviamo le opportune verifiche. Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare le giustificazioni che Vorrà presentare nel termine di 10 giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione. Vista la gravità dei fatti oggetto della presente contestazione, viene disposta la Sua sospensione cautelare dal lavoro con decorrenza immediata Ci riserviamo, in ogni caso, dì quantificare e richiedere il risarcimento dei danni a Lei imputabili, Distinti saluti”.
11.1.Il primo giudice aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore osservando quanto segue:”… La sussistenza dei fatti contestati deve ritenersi provata a mezzo in particolare delle prove testimoniali assunte. 5.1 Si deve premettere quanto all'affissione del codice disciplinare che la teste ha confermato l'affissione del codice disciplinare su una bacheca Tes_1 che si trova all'entrata nei pressi della timbratura e che tale codice era stato affisso da lei stessa;
l'affissione è stata confermata anche dal teste La circostanza non è, tuttavia, rilevante Tes_3
posto che “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione”
(ex multis, Cassazione civile sez. lav., 14/04/2022, n. 12321). 5.2 Quanto all'episodio del 19.03.2022 si deve evidenziare che è pacifico e, ancor più, ammesso dallo stesso ricorrente, il fatto che il bancale di formaggi sia stato lasciato sul camion e non sia stato quindi scaricato. In ordine alla procedura di scarico merce i testi escussi e hanno affermato che ad ogni camion in arrivo è Tes_1 Tes_2
abbinato un borderò telematico nel quale risultano i prodotti da scaricare (cap.6 memoria resistente); e che a lettura del codice avvenuta, sul terminale dell'addetto compaiono tutte le posizioni da scaricare, colorate di giallo (Cap.8). I due testi hanno inoltre confermato che una volta confermato il numero di colli, la posizione del bancale sul terminale da giallo passa al colore verde
(cap.11). I medesimi testi hanno dichiarato che al termine della sparatura, se è stata effettuata la lettura di tutti i bancali segnati sul borderò e confermata la presenza di tutti i colli previsti, tutte le posizioni risulteranno verdi sul terminale dell'operatore (cap.12). La teste ha confermato Tes_1 che nel caso in cui si rilevi l'impossibilità nella lettura dei codici a barre dei bancali l'addetto è tenuto a scaricare fisicamente la merce dal camion mettendola da parte e ad avvertire immediatamente la committenza, in persona del Responsabile ST di turno presente al momento. In nessun caso il terminale degli operatori addetti allo scarico mostra un messaggio con la dicitura
“errore”. Tale messaggio non esiste nelle funzionalità del terminale (cap.18 e 19). I testi , Tes_1
e hanno riferito che il ricorrente aveva scaricato telematicamente il bancale e Tes_3 Tes_4
aveva indicato il numero dei colli presenti in quanto la merce risultava correttamente arrivata in magazzino;
tuttavia, il bancale non era mai arrivato a destinazione. Quanto poi alle riprese delle telecamere, i testi e hanno dichiarato di averle visionate;
il teste in Tes_3 Tes_4 Tes_3
particolare ha dichiarato che in tale video si vedeva il ricorrente “che provvedeva alla lettura del codice a barre dei bancali, poi si è visto che veniva fatta la lettura della merce presente e sul lato sinistro del camion era rimasto un bancale, nonostante la sua presenza desse anche fastidio per lo scarico. A fine scarico, si vede che questo bancale viene sollevato con il transpallet elettrico e invece che essere portato in magazzino viene sollevato e portato in fondo al camion. Era il sig. Parte_1
che operava con il transpallet e si vede poi che all'uscita esce con il transpallet senza trasportare nessun pallet. Nel video si vede solo il sig. ” L'episodio contestato al ricorrente deve Parte_1
ritenersi sufficientemente provato dalle deposizioni dei testi escussi che paiono attendibili;
le circostanze di luogo poi, come emerse dall'istruttoria, sono tali da comprovare che il dipendente avesse voluto effettivamente trafugare la merce e non, come invece sostiene parte ricorrente, semplicemente sottrarsi allo scarico della stessa perché il lettore del codice a barre era andato in stato di errore. Si osserva infatti che la merce risulta scaricata solo se l'operatore, oltre a sparare il bar code del bancale, conferma sul terminale il numero di colli presenti;
quindi il ricorrente ha confermato lo scarico, ed infatti la merce risultava sul programma correttamente arrivata in magazzino, pur non essendovi di fatto pervenuta. Non può esservi stato neppure un fraintendimento circa la destinazione della merce, posto che l'operatore, tramite le indicazioni sul borderò, sa esattamente se un camion va scaricato per intero o se parte della merce deve proseguire il viaggio.
E'inoltre emerso che la pistola non permette di scaricare merce non destinata a quel magazzino;
così risulta anche dalla deposizione dei testi e . E' poi pacifico che il lavoratore non ha Tes_2 Tes_5
segnalato eventuali difficoltà o dubbi a colleghi o al responsabile di turno, come invece era necessario fare secondo le dichiarazioni rese dai testi , e . Il fatto che il Tes_5 Tes_6 Tes_2
lavoratore si sia appropriato di beni della società siti nei luoghi dove esercita l'attività lavorativa, senza pagarne il prezzo, a prescindere dal rilievo penale della condotta, risulta particolarmente grave non soltanto dal punto di vista oggettivo (essendo state violate le regole di buona fede, correttezza e diligenza sul luogo di lavoro), ma anche dal punto di vista soggettivo (perché tale comportamento denota un evidente intento fraudolento, volto ad ottenere un vantaggio personale, approfittando delle condizioni di tempo e di luogo discendenti dall'esecuzione della prestazione lavorativa). Come tale, è legittimo il licenziamento per giusta causa comminato per l'acclarato furto della merce. “( sentenza di primo grado).
12. La motivazione è condivisa dal Collegio.
In primo luogo la circostanza che il bancale per cui è causa- contenente 30 kg di formaggi destinati alla sia rimasto sul camion e sia uscito pertanto dal magazzino di transito insieme al Parte_4
veicolo è stato ammesso dallo stesso ricorrente in primo grado1 . Parte ricorrente in primo grado assumeva che la società non avrebbe provato che il lavoratore avesse falsamente indicato a gestionale l'arrivo della merce che invece non era stata scaricata per intero , poiché lo scarico a gestionale sarebbe avvenuto automaticamente con il lettore ottico ( pistola bar code), che nel caso di specie avrebbe dato un messaggio di errore che avrebbe impedito di scaricare tutto il formaggio presente nel camion e destinato al cliente sopra indicato.
Criticava in particolare la sentenza nel punto in cui il giudice aveva valorizzato soltanto alcune deposizioni testimoniali e non quelle dei propri colleghi che avevano confermato la possibilità di errore da parte del lettore ottico.
13. Trattasi di censura che non ha pregio: i testimoni valorizzati dal giudice ( e Tes_1 Tes_3 hanno confermato che la procedura di scarico da parte dell'operatore- che nel turno notturno del 19 marzo era esclusivamente lo – consisteva non nella mera lettura delle merce tramite la Parte_1
pistola bar code, ma nella verifica tramite il borderò di bordo della quantità di merce presente nel camion da scaricare;
in particolare il numero di colli che dovrebbero essere presenti nel bancale e che l'operatore deve attestare visivamente se presenti confermandone manualmente la quantità indicata, oppure attestare la presenza di quantità inferiore2.
E' stato poi confermato che la pistola del lettore ottico non consente di scaricare merce che non sia destinata al magazzino ( cfr. deposizione e ). Tes_2 Tes_6
13.1.Inoltre, come si evince dal doc. 3 di parte appellata, l'interessato aveva spuntato con un “ ok” il numero dei pallet ( 2 per colli 52) di provenienza dal Caseificio Pietro Vallet.
Tuttavia è egualmente provato che alla di NE ( cliente destinatario della spedizione Pt_4
operata dalla ST presso il cui magazzino in Padova prestava attività quel giorno lo , il 21 Parte_1
marzo 2022 non erano pervenuti 30 pezzi di formaggio del valore di euro 2584,06 ( cfr. doc. 4 parte appellata).
13.2.E' poi provato che quella mattina nessuna segnalazione di eventuali errori da parte del lettore ottico erano stati comunicati dallo al proprio responsabile, né tanto meno al personale ST,, Parte_1
nonostante tale fosse la prassi seguita dagli operatori in ipotesi di errore ( cfr. dep. ; ; Tes_2 Tes_1
e ). Tes_3 Tes_6
13.3.I testimoni escussi ( e hanno confermato di aver visionato i filmati delle Tes_3 Tes_4 telecamere della ST ( di cui la società aveva chiesto l'esibizione in causa), da cui si evinceva che lo
prima che il camion ripartisse, aveva sollevato il bancale che si trovava a terra sul lato Parte_1
sinistro del camion e lo aveva riposto all'interno del fondo del camion. Il mezzo era poi ripartito con all'interno anche questo bancale che nell'assunto della società conteneva i 30 pezzi di formaggio mancante.
14. Trattasi di prove dirette e di circostanze che sono univoche e concordanti e consentono pertanto di ritenere provata la condotta in contestazione.
Né questo Collegio ritiene plausibile l'ipotesi difensiva dell'appellante secondo cui lo a Parte_1
fronte di un errore e impossibilità di scaricare tutta la merce in quanto non era in grado di comprendere se destinata integralmente al magazzino ST di Padova oppure dovesse proseguire, avesse ricaricato il bancale sul camion in quanto destinato a raggiungere altro cliente.
Infatti il ha dichiarato che il camion finiva lì la corsa e la ST di Padova non lo aveva Tes_4
ricaricato per altra destinazione3.
15. Residua la valutazione della gravità della condotta.
A dispetto della mancanza di denuncia penale trattasi di condotta penalmente rilevante quanto meno sotto il profilo del concorso nella condotta- insieme all'autista uscito dal magazzino con la merce mancante- di sottrazione della merce, con un danno per il cliente e conseguentemente per la società incaricata di recapitare l'intero ordine, che nella spedizione comprendeva anche il bancale mancante al destinatario finale.
Né appare configurabile nel caso di specie una mera negligenza o inosservanza delle procedure ( cfr. art. 32 lettera b), idonea a giustificare la sanzione conservativa della mera sospensione dal servizio ( cfr. doc. 9 parte appellante).
Fermo restando che il furto rientra tra le condotte tipizzate dalle parti sociali quali fattispecie di licenziamento per giusta causa, comunque lo UN nel caso di specie ha posto in essere un comportamento che denota un intento fraudolento avendo profittato della propria funzione per creare una situazione di apparente regolarità della consegna. Condotta agevolata anche dal fatto che durante il turno notturno – per di più di sabato- l'appellante era l'unico soggetto impegnato nel servizio di scarico e il numero di lavoratori responsabili sia per conto della cooperativa che della ST era ridotto rispetto all'ordinarietà del turno diurno.
Il valore del bene sottratto- d'altra parte - non è certo insignificante come evidenziato anche dalla parte appellata ( circa 2500 euro). Pertanto trattasi di condotta idonea e sufficiente a giustificare per la sua gravità la cessazione immediata del rapporto.
16. Parte appellante non ha impugnato in modo specifico la sentenza nel punto in cui il primo giudice ha rigettato l'impugnazione della delibera di esclusione del socio.
Trattasi di capo di sentenza passato in giudicato.
17. L'appello va quindi rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante; liquidate in ragione del valore indeterminabile della causa secondo i criteri medi di cui al dm 55/14 e ss. modificazioni per le fasi di studio, introduzione del giudizio e discussione, in assenza di attività istruttoria.
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 6946,00 oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Punto 13 del ricorso :”… Che, pertanto, il lavoratore dopo aver letto accuratamente le istruzioni che apparivano sul terminale (errore appunto) spostava la merce all'interno del camion e non provvedeva allo scarico.”. 2 In particolare i testimoni menzionati confermavano la seguente circostanza:”.. 10. Ad ogni lettura di codice, i dati vengono caricati automaticamente sul gestionale di magazzino e sul terminale compare a video l'indicazione del numero di colli che dovrebbe contenere il bancale appena “letto”; l'operatore deve verificare visivamente la presenza fisica dei colli e confermare manualmente la quantità indicata, oppure indicare una quantità inferiore se rileva la mancanza di uno o più colli nel bancale;
anche eventuali colli danneggiati devono essere segnalati.”. 3 Si legge in particolare nella sua deposizione quanto segue:” possono partire vuoti o anche proseguire con merce, ma i carichi sono divisi dalle barre di carico; nel caso di specie il mezzo doveva andare via vuoto perché finiva la giornata a Villafranca, ciò lo ho verificato”.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2 settembre 2024
Da
(C.F: ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] assistito, rappresentato e difeso, per mandato allegato alla busta telematica del ricorso RG n.354/2022 Tribunale di Udine, dall'Avvocato Emanuele
Zanarello (C.f. ) , del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Niccolò C.F._2
Tommaseo n. 15, ed elettivamente domiciliato presso il “domicilio digitale” PEC: ove si dichiara di voler ricevere le notificazioni, gli Email_1
avvisi e le comunicazioni appellante
Contro
, Controparte_1
(C.F. ) in persona della Commissaria Liquidatrice dott.ssa P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Della Picca (C.F.: ; fax: CodiceFiscale_3
0432/507806, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio di questa in vicolo Repetella n. 16 a Udine, come da procura apposta a margine di copia stampata del presente atto ed allegata, sottoscritta digitalmente per autentica, alla presente memoria. appellata
appello avverso la sentenza n. 104/2024 (N. 354/2022 R.G.), pronunciata dal tribunale di Udine in data 29.04.24 e non notificata
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1. DICHIARARE LA NULLITA' DELLA SENTENZA n. 104/2024 pubbl. il 29/04/2024 RG n.
354/2022 Tribunale di Udine qui impugnata, /o /o RIFORMARSI CP_3 CP_4
la sentenza n. 104/2024 pubbl. il 29/04/2024 RG n. 354/2022 Tribunale di Udine Giudice Dott.ssa
Marina Vitulli qui impugnata, e conseguentemente
2) ACCERTARE che la retribuzione utile al calcolo del tfr del sig. ammontava ad euro Parte_1
1.916,91 parametrata sul 5° livello ccnl applicato
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità – nullità – inefficacia della delibera di esclusione da socio in quanto i fatti contestati non sussistono per l'effetto
4) ANNULLARE la delibera di esclusione da socio
5) CONDANNARE la (P.IVA: al RIPRISTINO Controparte_5 P.IVA_1
del rapporto di lavoro del lavoratore ed al pagamento di tutte le mensilità dalla data dell'esclusione ex art
1218 cc.
6) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 10 maggio 2022 e per l'effetto.
7) CONDANNARE -ex art 3 legge 23/2015- la società Controparte_5
(P.IVA: ) alla reintegra sul posto di lavoro sul posto di lavoro ed al pagamento di una P.IVA_1
indennità risarcitoria fino al limite di 12 mensilità ; oppure
8) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 10 maggio 2022 e per l'effetto
9) CONDANNARE -ex art 3 legge 23/2015- la (P.IVA: Controparte_5
) al pagamento dell'indennità risarcitoria compresa tra le 6 e le 36 mensilità che -atteso P.IVA_1 il numero di dipendenti e l'anzianità di lavoro- dovrà essere pari a 15 mensilità per un importo di euro
28.753,65 (1916,91 x 15) , oppure 10) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 10 maggio 2022 e per l'effetto 11)
CONDANNARE -ex art. 8 l. 604/1966- la società (P.IVA: Controparte_5
) al pagamento dell'indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità che atteso il P.IVA_1 numero di dipendenti e l'anzianità di lavoro dovrà essere pari a 4 mensilità per un totale di euro 7.667,64
1916,91 x 4). IN OGNI CASO 12) Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio maggiorate del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte appellata:
NEL MERITO: dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso in appello e confermarsi la sentenza numero 104/2024 del Tribunale di Udine, per motivi di cui in atti.
Compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine all'esito dell'istruttoria orale e documentale, rigettava l'impugnazione proposta da avverso il licenziamento disciplinare Parte_1
intimatogli in data 4 maggio 2022 dalla società cooperativa di cui era stato Parte_2
lavoratore dipendente dal 16.6.21 come operaio livello 6j del CCnl trasporto merci e spedizioni e di cui successivamente diveniva socio lavoratore nel mese di febbraio 2022. Il giudice rigettava anche l'impugnazione proposta dal lavoratore avverso la contestuale delibera di esclusione da socio con il favore delle spese di lite.
Il giudice del lavoro riteneva provata la condotta contestata al lavoratore in data 5.04.22 e consistente nell'aver sottratto trenta forme di formaggio e aver falsamente segnato e attestato sul terminale lo scarico della merce.
In particolare il tribunale, ai fini della prova, valorizzava l'ammissione del ricorrente che anche in giudizio aveva riconosciuto di aver lasciato la merce per cui è causa sul camion;
evidenziava che in ragione delle testimonianze assunte era del pari provato che la merce fosse pervenuta nel magazzino e scaricata integralmente in via telematica dall'interessato anche se poi un bancale di quelli formalmente pervenuti non era mai giunto a destinazione.
La condotta tenuta dal lavoratore emergeva anche dai filmati visionati dai testimoni che avevano confermato di aver visto lo caricare il bancale con il transpallet e trasportarlo all'interno del Parte_1
camion anzicchè portalo nel magazzino ST. Condotta ad avviso del giudicante grave, penalmente rilevante, sufficiente a giustificare il recesso immediato dal rapporto di lavoro operato dalla cooperativa che, in ragione delle previsioni statutarie contenute nell'art. 12 lett. e), gli comunicava anche l'esclusione diretta dalla compagine sociale.
Ad avviso del primo giudice anche l'impugnazione avverso la delibera di esclusione era infondata poiché il provvedimento era fondato e motivato proprio in ragione del contestuale atto di recesso.
2. Avverso la sentenza proponeva appello lo che instava per la riforma integrale della Parte_1 sentenza e l'accoglimento delle richieste formulate in primo grado.
Si costituiva la società cooperativa in liquidazione giudiziale che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3. La causa subiva un primo rinvio per incompatibilità di un consigliere componente del Collegio lavoro;
indi all'udienza del 10 gennaio 2025 era rinviata su richiesta della parte appellante.
Alla successiva udienza di data 27 marzo 2025, mutato il relatore in ragione dell'immissione del nuovo consigliere lavoro della Corte di Appello di Trieste, la causa era discussa oralmente e decisa dalla Corte come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per non avere il giudice disposto l'interruzione del giudizio a seguito della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa;
insta quindi per la rimessione del processo al primo grado in ragione della norma di cui all'art. 354 c.p.c.
Con secondo motivo contesta la ritenuta fondatezza del fatto eccependo che il giudice aveva valorizzato soltanto alcune deposizioni orali e in particolare quella resa dai testimoni e Tes_1
i quali avevano riferito che era compito del lavoratore attestare con il lettore ottico la Tes_2
corrispondenza tra quanto risultante dalla lettura automatica e dal borderò del mezzo e i colli effettivamente pervenuti e scaricati nel magazzino, pur ammettendo che il colle, mai giunto al cliente, era rimasto sul camion ed era stato portato via dall' autista di cui non si avevano più notizie ( se non che era stato allontanato dalla committente ST).
Ad avviso dell'appellante la società non aveva provato la sussistenza di circostanze gravi precise e concordanti che consentissero di confermare che lo avesse trafugato la merce;
quello che Parte_1
era stato provato è che il lavoratore aveva confermato come pervenuti a magazzino i prodotti caseari tramite il lettore ottico che, per quanto emerso da altre deposizioni non correttamente valorizzate dal primo giudice, avrebbe potuto indicare anche erroneamente dati diversi da quelli reali;
d'altra parte nessuno aveva sporto denunzia di furto, né era stato provato come lo avrebbe sottratto le Parte_1
merci considerato che i filmati della committente ST, visionati dai testimoni e Tes_3 Tes_4 non erano stati prodotti in giudizio e il giudice non ne aveva ordinato l'esibizione.
La merce era rimasta sul camion ed era uscita con esso;
d'altra parte i colleghi di lavoro avevano confermato che nel caso di errore del sistema e se non c'era corrispondenza tra merci presenti e merci destinate a rimanere in magazzino, l'operatore doveva rimettere la merce sul camion- se il mezzo doveva proseguire- perché sicuramente destinata ad altri.
Solo la aveva negato che il sistema potesse dare un segnale di errore. Tes_1
Secondo l'appellante neppure la falsificazione era stata provata considerato che nella sostanza l'operatore si era limitato ad utilizzare il lettore ottico.
Con ulteriore motivo eccepiva la genericità di contestazione e l'impossibilità di difesa da parte del lavoratore;
nonché la sproporzione della sanzione ritenuto che in precedenza non aveva subito alcuna sanzione;
trattasi eventualmente di mera negligenza perché l'unica mancanza accertata era al più non aver verificato le ragioni di errore del lettore ottico e non aver avvisato alcuno dei propri superiori (
d'altra parte il turno era notturno e non c'erano soggetti presenti).
Quindi al più lo avrebbe dovuto subire una sanzione conservativa di sospensione ( cfr. art. Parte_1
32 codice disciplinare); secondo l'appellante non gli era imputabile alcun furto poiché la merce era stata portata via dall'autista del camion e non da lui.
Concludeva per l'illegittimità del recesso, il diritto alla indennità economica in ipotesi di mancata riammissione nella compagine sociale;
indennità compresa tra 6-36 mensilità o in estremo subordine da 2,5 a 6 mensilità
5. La cooperativa in liquidazione nel costituirsi in appello eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità; nel merito contestava il primo motivo richiamando l'art. 143 del codice della crisi che prevede la prosecuzione della lite nella sede concorsuale soltanto per le controversie patrimoniali non per quelle costitutive come l'impugnazione di licenziamento. Osservava la società che la liquidazione coatta è diversa dalla liquidazione giudiziale e che gli artt. 303 e 294 del decreto legislativo n. 14/19 non richiamano la norma di cui all'art. 143 comma terzo che prevede l'interruzione automatica del processo.
In ogni caso eccepiva il difetto di interesse del lavoratore che non era stato leso nel diritto di difesa;
l'unico soggetto che avrebbe potuto dolersi della mancata interruzione è la cooperativa che invece si
è costituita ritualmente in giudizio al fine di ottenere la conferma della sentenza di primo grado.
Evidenziava la società che la domanda di reintegra non è più coltivabile poichè il lavoratore non ha contestato la sentenza nel punto in cui il giudice ha rigettato l'impugnazione della delibera di esclusione. Quindi la tutela concedibile allo in ipotesi di accoglimento dell'appello, avrebbe potuto Parte_1
essere soltanto di contenuto risarcitorio.
Nel merito l'appellata contrastava l'appello ritenendo provata la condotta del dipendente che di notte, profittando della mansione di magazziniere, aveva concorso nel furto in quanto aveva indotto la società- con la lettura del codice a barre- a confidare nello scarico corretto della merce quando invece non era così.
Lo aveva spinto la merce all'interno del camion che poi era uscito dai luoghi di pertinenza Parte_1
della società.
La società contrastava l'eccepita genericità della contestazione;
valorizzava la fraudolenza della condotta perché l'interessato aveva fatto in modo che i dati risultanti dalla documentazione letta automaticamente non fossero più reali.
Evidenziava che lo scarico e la conferma che i dati scaricati con lettore ottico corrispondessero ai bancali e i colli rinvenuti fisicamente dall'operatore sul camion, erano stati confermati dai testimoni
( vedi circostanza 10 ammessa da tutti i testimoni anche a prova contraria); circostanza che emergeva anche dall' “ok “su doc. 3 e dal “ddt” ( vedi doc. 4).
I testimoni avevano confermato anche i filmati delle telecamere che lo ritraevano nel ricaricare sul camion i colli mancanti ( 30).
Osservava l'appellata che se la merce non doveva essere scaricata perché destinata diversamente, la pistola ( lettore ottico), di regola evidenzia che non sia possibile scaricare la merce.
Né peraltro lo aveva segnalato problemi sullo scarico al responsabile che era Parte_1 CP_6
presente in turno.
Assumeva pertanto la gravità della condotta sufficiente a fondare il recesso ( d'altra parte il valore della merce sottratta era oltre 2500 euro).
6. Il proposto appello va rigettato siccome infondato per le assorbenti e dirimenti ragioni di seguito declinate.
In via preliminare e di rito va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
L'eccezione va disattesa;
come è noto a fronte della riforma dell'art. 342 c.p.c. ad opera del legislatore nel 2012 nel testo di cui al Dl 83/12, conv. in legge 134/12 e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2017 n. 27199, l'obbligo di specificità nel giudizio di appello che mantiene la natura di “ revisio prioris instatiae”, non può tradursi nell'obbligo per l'appellante di adozione di formule sacramentali la cui mancanza impedisca al giudice collegiale adito di esaminare la domanda della parte. Tuttavia vige l'obbligo sostanziale dell'appellante di indicare le parti della decisione impugnata non condivise e le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno della propria richiesta di riforma, sì da porre la controparte nella condizione di potersi difendere ed al Collegio di comprendere in modo compiuto le ragioni di contrasto devolute alla propria cognizione.
7. Nel caso di specie l'appellante ha contestato la decisione per ragioni processuali e di merito osservando che avrebbe errato il giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provata e grave la condotta disciplinarmente contestata allo Parte_1
8. Trattasi di ragioni chiare al Collegio ed anche alla controparte che – come si evince da una mera lettura della memoria di costituzione- si è difesa compiutamente su tutte le censure dimostrando di comprendere pienamente le ragioni dell'appello.
Pertanto l'eccezione preliminare di rito va rigettata siccome infondata.
9. Superata l'eccezione preliminare deve essere esaminato il primo motivo di appello di nullità della sentenza.
In primo grado la causa era stata promossa nei confronti della cooperativa che in corso di causa, prima della decisione finale, in data 2 febbraio 2024 era stata posta in stato di liquidazione coatta amministrativa.
A quel punto il ricorrente – in sede di discussione- aveva insistito per la prosecuzione della lite avanti al giudice del lavoro trattandosi di controversia di natura costitutiva la cui cognizione rimaneva nella competenza esclusiva del giudice adito ( cfr. Cass. 12833/20, note discussione sub. Doc. 4 parte appellante).
Per contro la controparte aveva eccepito l'improseguibilità della lite per sopravvenuta improcedibilità
( cfr. Cass. 17327/12 e 19271/13, doc.5 parte appellante).
Il giudice di primo grado aveva ritenuto procedibile comunque il ricorso trattandosi di controversia che permaneva nella competenza del giudice del lavoro “in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita. Così anche la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “In ipotesi di riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative,
spettando al primo (quale giudice del rapporto), le controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore,
in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua
qualificazione e qualità, dirette ad ottenere pronunce di mero accertamento ovvero costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro” (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 22/08/2022, n. 25055). “( sentenza impugnata).
10.Il Collegio, fermo restando che la liquidazione coatta amministrativa non è causa di cessazione della competenza esclusiva del giudice del lavoro per i giudizi di impugnazione di licenziamento ( cfr. da ultimo Cass. 27796/24), osserva che la nullità della sentenza rilevata dall'appellante è nullità di natura relativa. Trattasi di vizio processuale che ex art. 157 c.p.c. può essere sollevato esclusivamente dalla parte nel cui interesse è posto;
nel caso di specie la cooperativa per la quale il legislatore ha previsto l'interruzione del giudizio quale strumento processuale idoneo a garantire il diritto di difesa che potrebbe essere pregiudicato dalla carenza di rappresentanza processuale sopravvenuta.
Pertanto trattasi di mancanza e vizio che non può essere rilevato dalle altre parti che – come nel caso di specie il ricorrente in primo grado- non sono state in alcun modo pregiudicate dal prosieguo della lite ( cfr. in tal senso e in tema Cass. 24762/07; 24025/09; 15031/16; 17199/16).
L'appellante non ha quindi l'interesse a far valere la nullità; inoltre ritenuto che la norma di cui all'art. 354 c.p.c. impone una interpretazione rigorosa dei casi di rimessione del giudizio al primo grado ( cfr. tra le altre Cass. 30969/23), l'eccezione sollevata dalla parte appellante con il primo motivo di appello va rigettata.
11.Gli altri motivi di appello attengono al merito e possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi;
motivi da rigettare in quanto infondati.
Il licenziamento era stato applicato dalla società a seguito della contestazione disciplinare del seguente tenore:”… La presente per contestarLe , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 legge 20 maggio 1970 n.300 nonché dell'art32 CCNL Logistica e Trasporti che presso il cantiere della ST
Italia s.p.a. Filiale di VILLAFRANCA PADOVANA Via Mestrino n.47, ove Lei è addetto allo scarico ed alla movimentazione merci: in data 19/03/2022, durante il turno dalle ore 1:00 alle ore 8:30, verso le ore 5:30 Lei era intento allo scarico del mezzo semirimorchio targato FE809ES: in tale frangente ha evitato accuratamente di scaricare parte della spedizione identificata con il N° di posizione 210221035200 del ed esattamente pz 30 contenuti CP_7 Parte_3
In un pallet contenenti formaggi, ben visibile all'interno del mezzo, ed anzi, ha spinto tale merce in fondo al camion, ripartito poi con i predetti pezzi ancora all'interno; successivamente, ha falsamente indicato sul gestionale, tramite l'apposito lettore, il regolare arrivo della predetta spedizione che invece non è stata scaricata per intero. Tale merce non è poi mai giunta al destinatario Parte_4
Via Brigata Mazzini ,14 36016 THIENE (VI). Il costo del carico mancante pari ad Euro 2.584,06 verrà addebitato dalla committente ST Italia s.p.a. alla scrivente. La committente ha, Inoltre, segnalato che vi sono stati numerosi altri ammanchi nei mesi precedenti, riferibili alle spedizioni a
Lei affidate, ammanchi per i quali ci riserviamo le opportune verifiche. Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare le giustificazioni che Vorrà presentare nel termine di 10 giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione. Vista la gravità dei fatti oggetto della presente contestazione, viene disposta la Sua sospensione cautelare dal lavoro con decorrenza immediata Ci riserviamo, in ogni caso, dì quantificare e richiedere il risarcimento dei danni a Lei imputabili, Distinti saluti”.
11.1.Il primo giudice aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore osservando quanto segue:”… La sussistenza dei fatti contestati deve ritenersi provata a mezzo in particolare delle prove testimoniali assunte. 5.1 Si deve premettere quanto all'affissione del codice disciplinare che la teste ha confermato l'affissione del codice disciplinare su una bacheca Tes_1 che si trova all'entrata nei pressi della timbratura e che tale codice era stato affisso da lei stessa;
l'affissione è stata confermata anche dal teste La circostanza non è, tuttavia, rilevante Tes_3
posto che “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione”
(ex multis, Cassazione civile sez. lav., 14/04/2022, n. 12321). 5.2 Quanto all'episodio del 19.03.2022 si deve evidenziare che è pacifico e, ancor più, ammesso dallo stesso ricorrente, il fatto che il bancale di formaggi sia stato lasciato sul camion e non sia stato quindi scaricato. In ordine alla procedura di scarico merce i testi escussi e hanno affermato che ad ogni camion in arrivo è Tes_1 Tes_2
abbinato un borderò telematico nel quale risultano i prodotti da scaricare (cap.6 memoria resistente); e che a lettura del codice avvenuta, sul terminale dell'addetto compaiono tutte le posizioni da scaricare, colorate di giallo (Cap.8). I due testi hanno inoltre confermato che una volta confermato il numero di colli, la posizione del bancale sul terminale da giallo passa al colore verde
(cap.11). I medesimi testi hanno dichiarato che al termine della sparatura, se è stata effettuata la lettura di tutti i bancali segnati sul borderò e confermata la presenza di tutti i colli previsti, tutte le posizioni risulteranno verdi sul terminale dell'operatore (cap.12). La teste ha confermato Tes_1 che nel caso in cui si rilevi l'impossibilità nella lettura dei codici a barre dei bancali l'addetto è tenuto a scaricare fisicamente la merce dal camion mettendola da parte e ad avvertire immediatamente la committenza, in persona del Responsabile ST di turno presente al momento. In nessun caso il terminale degli operatori addetti allo scarico mostra un messaggio con la dicitura
“errore”. Tale messaggio non esiste nelle funzionalità del terminale (cap.18 e 19). I testi , Tes_1
e hanno riferito che il ricorrente aveva scaricato telematicamente il bancale e Tes_3 Tes_4
aveva indicato il numero dei colli presenti in quanto la merce risultava correttamente arrivata in magazzino;
tuttavia, il bancale non era mai arrivato a destinazione. Quanto poi alle riprese delle telecamere, i testi e hanno dichiarato di averle visionate;
il teste in Tes_3 Tes_4 Tes_3
particolare ha dichiarato che in tale video si vedeva il ricorrente “che provvedeva alla lettura del codice a barre dei bancali, poi si è visto che veniva fatta la lettura della merce presente e sul lato sinistro del camion era rimasto un bancale, nonostante la sua presenza desse anche fastidio per lo scarico. A fine scarico, si vede che questo bancale viene sollevato con il transpallet elettrico e invece che essere portato in magazzino viene sollevato e portato in fondo al camion. Era il sig. Parte_1
che operava con il transpallet e si vede poi che all'uscita esce con il transpallet senza trasportare nessun pallet. Nel video si vede solo il sig. ” L'episodio contestato al ricorrente deve Parte_1
ritenersi sufficientemente provato dalle deposizioni dei testi escussi che paiono attendibili;
le circostanze di luogo poi, come emerse dall'istruttoria, sono tali da comprovare che il dipendente avesse voluto effettivamente trafugare la merce e non, come invece sostiene parte ricorrente, semplicemente sottrarsi allo scarico della stessa perché il lettore del codice a barre era andato in stato di errore. Si osserva infatti che la merce risulta scaricata solo se l'operatore, oltre a sparare il bar code del bancale, conferma sul terminale il numero di colli presenti;
quindi il ricorrente ha confermato lo scarico, ed infatti la merce risultava sul programma correttamente arrivata in magazzino, pur non essendovi di fatto pervenuta. Non può esservi stato neppure un fraintendimento circa la destinazione della merce, posto che l'operatore, tramite le indicazioni sul borderò, sa esattamente se un camion va scaricato per intero o se parte della merce deve proseguire il viaggio.
E'inoltre emerso che la pistola non permette di scaricare merce non destinata a quel magazzino;
così risulta anche dalla deposizione dei testi e . E' poi pacifico che il lavoratore non ha Tes_2 Tes_5
segnalato eventuali difficoltà o dubbi a colleghi o al responsabile di turno, come invece era necessario fare secondo le dichiarazioni rese dai testi , e . Il fatto che il Tes_5 Tes_6 Tes_2
lavoratore si sia appropriato di beni della società siti nei luoghi dove esercita l'attività lavorativa, senza pagarne il prezzo, a prescindere dal rilievo penale della condotta, risulta particolarmente grave non soltanto dal punto di vista oggettivo (essendo state violate le regole di buona fede, correttezza e diligenza sul luogo di lavoro), ma anche dal punto di vista soggettivo (perché tale comportamento denota un evidente intento fraudolento, volto ad ottenere un vantaggio personale, approfittando delle condizioni di tempo e di luogo discendenti dall'esecuzione della prestazione lavorativa). Come tale, è legittimo il licenziamento per giusta causa comminato per l'acclarato furto della merce. “( sentenza di primo grado).
12. La motivazione è condivisa dal Collegio.
In primo luogo la circostanza che il bancale per cui è causa- contenente 30 kg di formaggi destinati alla sia rimasto sul camion e sia uscito pertanto dal magazzino di transito insieme al Parte_4
veicolo è stato ammesso dallo stesso ricorrente in primo grado1 . Parte ricorrente in primo grado assumeva che la società non avrebbe provato che il lavoratore avesse falsamente indicato a gestionale l'arrivo della merce che invece non era stata scaricata per intero , poiché lo scarico a gestionale sarebbe avvenuto automaticamente con il lettore ottico ( pistola bar code), che nel caso di specie avrebbe dato un messaggio di errore che avrebbe impedito di scaricare tutto il formaggio presente nel camion e destinato al cliente sopra indicato.
Criticava in particolare la sentenza nel punto in cui il giudice aveva valorizzato soltanto alcune deposizioni testimoniali e non quelle dei propri colleghi che avevano confermato la possibilità di errore da parte del lettore ottico.
13. Trattasi di censura che non ha pregio: i testimoni valorizzati dal giudice ( e Tes_1 Tes_3 hanno confermato che la procedura di scarico da parte dell'operatore- che nel turno notturno del 19 marzo era esclusivamente lo – consisteva non nella mera lettura delle merce tramite la Parte_1
pistola bar code, ma nella verifica tramite il borderò di bordo della quantità di merce presente nel camion da scaricare;
in particolare il numero di colli che dovrebbero essere presenti nel bancale e che l'operatore deve attestare visivamente se presenti confermandone manualmente la quantità indicata, oppure attestare la presenza di quantità inferiore2.
E' stato poi confermato che la pistola del lettore ottico non consente di scaricare merce che non sia destinata al magazzino ( cfr. deposizione e ). Tes_2 Tes_6
13.1.Inoltre, come si evince dal doc. 3 di parte appellata, l'interessato aveva spuntato con un “ ok” il numero dei pallet ( 2 per colli 52) di provenienza dal Caseificio Pietro Vallet.
Tuttavia è egualmente provato che alla di NE ( cliente destinatario della spedizione Pt_4
operata dalla ST presso il cui magazzino in Padova prestava attività quel giorno lo , il 21 Parte_1
marzo 2022 non erano pervenuti 30 pezzi di formaggio del valore di euro 2584,06 ( cfr. doc. 4 parte appellata).
13.2.E' poi provato che quella mattina nessuna segnalazione di eventuali errori da parte del lettore ottico erano stati comunicati dallo al proprio responsabile, né tanto meno al personale ST,, Parte_1
nonostante tale fosse la prassi seguita dagli operatori in ipotesi di errore ( cfr. dep. ; ; Tes_2 Tes_1
e ). Tes_3 Tes_6
13.3.I testimoni escussi ( e hanno confermato di aver visionato i filmati delle Tes_3 Tes_4 telecamere della ST ( di cui la società aveva chiesto l'esibizione in causa), da cui si evinceva che lo
prima che il camion ripartisse, aveva sollevato il bancale che si trovava a terra sul lato Parte_1
sinistro del camion e lo aveva riposto all'interno del fondo del camion. Il mezzo era poi ripartito con all'interno anche questo bancale che nell'assunto della società conteneva i 30 pezzi di formaggio mancante.
14. Trattasi di prove dirette e di circostanze che sono univoche e concordanti e consentono pertanto di ritenere provata la condotta in contestazione.
Né questo Collegio ritiene plausibile l'ipotesi difensiva dell'appellante secondo cui lo a Parte_1
fronte di un errore e impossibilità di scaricare tutta la merce in quanto non era in grado di comprendere se destinata integralmente al magazzino ST di Padova oppure dovesse proseguire, avesse ricaricato il bancale sul camion in quanto destinato a raggiungere altro cliente.
Infatti il ha dichiarato che il camion finiva lì la corsa e la ST di Padova non lo aveva Tes_4
ricaricato per altra destinazione3.
15. Residua la valutazione della gravità della condotta.
A dispetto della mancanza di denuncia penale trattasi di condotta penalmente rilevante quanto meno sotto il profilo del concorso nella condotta- insieme all'autista uscito dal magazzino con la merce mancante- di sottrazione della merce, con un danno per il cliente e conseguentemente per la società incaricata di recapitare l'intero ordine, che nella spedizione comprendeva anche il bancale mancante al destinatario finale.
Né appare configurabile nel caso di specie una mera negligenza o inosservanza delle procedure ( cfr. art. 32 lettera b), idonea a giustificare la sanzione conservativa della mera sospensione dal servizio ( cfr. doc. 9 parte appellante).
Fermo restando che il furto rientra tra le condotte tipizzate dalle parti sociali quali fattispecie di licenziamento per giusta causa, comunque lo UN nel caso di specie ha posto in essere un comportamento che denota un intento fraudolento avendo profittato della propria funzione per creare una situazione di apparente regolarità della consegna. Condotta agevolata anche dal fatto che durante il turno notturno – per di più di sabato- l'appellante era l'unico soggetto impegnato nel servizio di scarico e il numero di lavoratori responsabili sia per conto della cooperativa che della ST era ridotto rispetto all'ordinarietà del turno diurno.
Il valore del bene sottratto- d'altra parte - non è certo insignificante come evidenziato anche dalla parte appellata ( circa 2500 euro). Pertanto trattasi di condotta idonea e sufficiente a giustificare per la sua gravità la cessazione immediata del rapporto.
16. Parte appellante non ha impugnato in modo specifico la sentenza nel punto in cui il primo giudice ha rigettato l'impugnazione della delibera di esclusione del socio.
Trattasi di capo di sentenza passato in giudicato.
17. L'appello va quindi rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante; liquidate in ragione del valore indeterminabile della causa secondo i criteri medi di cui al dm 55/14 e ss. modificazioni per le fasi di studio, introduzione del giudizio e discussione, in assenza di attività istruttoria.
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 6946,00 oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Punto 13 del ricorso :”… Che, pertanto, il lavoratore dopo aver letto accuratamente le istruzioni che apparivano sul terminale (errore appunto) spostava la merce all'interno del camion e non provvedeva allo scarico.”. 2 In particolare i testimoni menzionati confermavano la seguente circostanza:”.. 10. Ad ogni lettura di codice, i dati vengono caricati automaticamente sul gestionale di magazzino e sul terminale compare a video l'indicazione del numero di colli che dovrebbe contenere il bancale appena “letto”; l'operatore deve verificare visivamente la presenza fisica dei colli e confermare manualmente la quantità indicata, oppure indicare una quantità inferiore se rileva la mancanza di uno o più colli nel bancale;
anche eventuali colli danneggiati devono essere segnalati.”. 3 Si legge in particolare nella sua deposizione quanto segue:” possono partire vuoti o anche proseguire con merce, ma i carichi sono divisi dalle barre di carico; nel caso di specie il mezzo doveva andare via vuoto perché finiva la giornata a Villafranca, ciò lo ho verificato”.