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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 683 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. BARBARA GHEZZI
[...]
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, decidendo in via definitiva sul ricorso di Parte_1 respinta ogni contraria istanza e conclusione, accertato e dichiarato che il signor Controparte_1 occupa oggi senza un titolo valido ed efficace l'unità immobiliare oggi di pro Pt_1
Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15 così
[...] ato al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori: Foglio 75, particella 1506 sub 8 cat A4 classe 5, vani 3,5 Rendita catastale 187,99 in quanto il comodato senza termine di durata intercorso tra dante causa della ricorrente e il rsistnete Persona_1 CP_1 deve ritenersi risolto con la morte del comodante alla data del 10.10.2022
[...]
1 Voglia per l'effetto, condannare nato a [...] - Marocco il 1.1.1982 ( Controparte_1 cf. ) e sgombero da sé, persone e cose l'immobile sito C.F._1
Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della proprietaria , erede legittima di Parte_1 [...]
fissando contestualmente la data di esec cio;
Per_1 ndannare altresì il Sig a risarcire alla ricorrente tutti i danni Controparte_1 patrimoniali patiti e patendi nella misura che sarà provata in esito al presente giudizio e/ o determinati in base a giudizio di equità in forza del periodo di occupazione senza titolo dell'immobile sulla scorta di una equa indennità di occupazione commisurata alla permanenza nell'immobile dalla morte del de cuius (ottobre 2022) fino al termine dell'effettivo rilascio Con vittoria di spese competenze e onorari del presente procedimento maggiorati del 15% per spese forfettarie, oltre Iva e cap se dovuti per legge, e con condanna alla refusione a favore della ricorrente delle spese del procedimento di Mediazione sostenute, e con condanna del convenuto alle sanzioni di cui agli art 8 e/o 12 bis del Dlgs 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo Con sentenza esecutiva ex lege Con ogni consequenziale pronuncia”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio onde sentirlo condannare al rilascio Controparte_1
dell'immobile sito nel Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della
Chiesa n 15, occupato senza titolo, fissando contestualmente la data per il rilascio, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto:
di essere sorella di nato a [...] il [...]; Persona_1
che il fratello, di stato civile celibe, è deceduto in data 10/10/2022 senza lasciare testamento e pertanto alla sua morte si è aperta successione legittima;
che la ricorrente è unica chiamata all'eredità;
che tra i beni relitti dal fratello defunto risulta la casa di abitazione, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, ovvero un immobile sito in Comune di
2 Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15 così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori: Foglio 75, particella 1506 sub 8 cat A4 classe 5, vani 3,5 Rendita catastale 187,99;
che ha presentato all'Agenzia delle Entrate dichiarazione di Parte_1
successione e richiesta di voltura catastale per l'immobile caduto in successione;
che dopo la morte del fratello la ricorrente ha appreso che nell'appartamento di cui trattasi dalla medesima ereditato, aveva preso la residenza il Sig
[...]
nato a [...] – Marocco, il quale tuttavia non aveva alcun CP_1
titolo da esibire in virtù del quale giustificare l'occupazione dell'immobile dopo la morte del fratello;
che vanamente era stato intimato il rilascio dell'immobile ed altrettanto vanamente era stata intrapresa la mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo.
§1.2 – Nella contumacia del resistente, istruita come in atti, previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 11 aprile 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – E' fondata la domanda di rilascio, mentre è infondata la domanda risarcitoria.
§3. – La innegabilmente legittimata attiva in qualità di proprietaria, per Pt_1
aver acquistato mortis causa l'immobile occupato, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 1 – 5 fasc. ricorrente), avendo compiuto atti (dichiarazione successione, voltura catastale, domanda di rilascio) che, unitariamente considerati, importano irrefutabilmente accettazione tacita dell'eredità devolutagli dal fratello.
Parimenti dimostrata è l'attualità dell'occupazione dell'immobile per cui è causa da parte del resistente, senza alcun titolo, come fatto palese dalle dichiarazioni di
[...]
, suffragate dalla mancata comparizione del resistente per rendere Parte_2
l'interrogatorio formale deferitogli, con gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
3 Il resistente va pertanto condannato all'immediato rilascio, occupando l'immobile senza alcun titolo.
§4. – In ordine alla domanda risarcitoria, corre l'obbligo di considerare che sul punto specifico, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659 e 33645 del
15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Analoga prova deve essere fornita in caso di contumacia, atteso che il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può operare, non essendo il resistente costituito.
Nessuna specifica dimostrazione sulle concrete possibilità di godimento diretto o indiretto perdute a motivo dell'occupazione è stata fornita.
Da qui, il rigetto della domanda risarcitoria.
§3. – Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca – integrata dall'accoglimento (solo) di alcuni tra i capi di domanda proposti – devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accertata l'occupazione senza titolo, condanna all'immediato Controparte_1
rilascio, libero da persone o cose, dell'immobile sito nel Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15.
- Rigetta la domanda risarcitoria.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 683 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. BARBARA GHEZZI
[...]
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, decidendo in via definitiva sul ricorso di Parte_1 respinta ogni contraria istanza e conclusione, accertato e dichiarato che il signor Controparte_1 occupa oggi senza un titolo valido ed efficace l'unità immobiliare oggi di pro Pt_1
Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15 così
[...] ato al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori: Foglio 75, particella 1506 sub 8 cat A4 classe 5, vani 3,5 Rendita catastale 187,99 in quanto il comodato senza termine di durata intercorso tra dante causa della ricorrente e il rsistnete Persona_1 CP_1 deve ritenersi risolto con la morte del comodante alla data del 10.10.2022
[...]
1 Voglia per l'effetto, condannare nato a [...] - Marocco il 1.1.1982 ( Controparte_1 cf. ) e sgombero da sé, persone e cose l'immobile sito C.F._1
Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della proprietaria , erede legittima di Parte_1 [...]
fissando contestualmente la data di esec cio;
Per_1 ndannare altresì il Sig a risarcire alla ricorrente tutti i danni Controparte_1 patrimoniali patiti e patendi nella misura che sarà provata in esito al presente giudizio e/ o determinati in base a giudizio di equità in forza del periodo di occupazione senza titolo dell'immobile sulla scorta di una equa indennità di occupazione commisurata alla permanenza nell'immobile dalla morte del de cuius (ottobre 2022) fino al termine dell'effettivo rilascio Con vittoria di spese competenze e onorari del presente procedimento maggiorati del 15% per spese forfettarie, oltre Iva e cap se dovuti per legge, e con condanna alla refusione a favore della ricorrente delle spese del procedimento di Mediazione sostenute, e con condanna del convenuto alle sanzioni di cui agli art 8 e/o 12 bis del Dlgs 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo Con sentenza esecutiva ex lege Con ogni consequenziale pronuncia”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio onde sentirlo condannare al rilascio Controparte_1
dell'immobile sito nel Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della
Chiesa n 15, occupato senza titolo, fissando contestualmente la data per il rilascio, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto:
di essere sorella di nato a [...] il [...]; Persona_1
che il fratello, di stato civile celibe, è deceduto in data 10/10/2022 senza lasciare testamento e pertanto alla sua morte si è aperta successione legittima;
che la ricorrente è unica chiamata all'eredità;
che tra i beni relitti dal fratello defunto risulta la casa di abitazione, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, ovvero un immobile sito in Comune di
2 Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15 così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori: Foglio 75, particella 1506 sub 8 cat A4 classe 5, vani 3,5 Rendita catastale 187,99;
che ha presentato all'Agenzia delle Entrate dichiarazione di Parte_1
successione e richiesta di voltura catastale per l'immobile caduto in successione;
che dopo la morte del fratello la ricorrente ha appreso che nell'appartamento di cui trattasi dalla medesima ereditato, aveva preso la residenza il Sig
[...]
nato a [...] – Marocco, il quale tuttavia non aveva alcun CP_1
titolo da esibire in virtù del quale giustificare l'occupazione dell'immobile dopo la morte del fratello;
che vanamente era stato intimato il rilascio dell'immobile ed altrettanto vanamente era stata intrapresa la mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo.
§1.2 – Nella contumacia del resistente, istruita come in atti, previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 11 aprile 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – E' fondata la domanda di rilascio, mentre è infondata la domanda risarcitoria.
§3. – La innegabilmente legittimata attiva in qualità di proprietaria, per Pt_1
aver acquistato mortis causa l'immobile occupato, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 1 – 5 fasc. ricorrente), avendo compiuto atti (dichiarazione successione, voltura catastale, domanda di rilascio) che, unitariamente considerati, importano irrefutabilmente accettazione tacita dell'eredità devolutagli dal fratello.
Parimenti dimostrata è l'attualità dell'occupazione dell'immobile per cui è causa da parte del resistente, senza alcun titolo, come fatto palese dalle dichiarazioni di
[...]
, suffragate dalla mancata comparizione del resistente per rendere Parte_2
l'interrogatorio formale deferitogli, con gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
3 Il resistente va pertanto condannato all'immediato rilascio, occupando l'immobile senza alcun titolo.
§4. – In ordine alla domanda risarcitoria, corre l'obbligo di considerare che sul punto specifico, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659 e 33645 del
15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Analoga prova deve essere fornita in caso di contumacia, atteso che il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può operare, non essendo il resistente costituito.
Nessuna specifica dimostrazione sulle concrete possibilità di godimento diretto o indiretto perdute a motivo dell'occupazione è stata fornita.
Da qui, il rigetto della domanda risarcitoria.
§3. – Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca – integrata dall'accoglimento (solo) di alcuni tra i capi di domanda proposti – devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accertata l'occupazione senza titolo, condanna all'immediato Controparte_1
rilascio, libero da persone o cose, dell'immobile sito nel Comune di Capannori (LU) frazione Santa Margherita Via della Chiesa n 15.
- Rigetta la domanda risarcitoria.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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