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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2432 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. SIMONA VARGIU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato Giba in data 28/06/1973, CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: a) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto dalla Signora ed il Signor Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale della Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) Stabilire che non sia dovuto alcun assegno dalle parti, né per il mantenimento dei figli, né a favore dell'uno o dell'altro dei coniugi;
c) Con il favore delle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/04/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 21/12/2002, e che dall'unione coniugale sono nati i figli CP_1 Per_1
(29/03/1999), e (22/01/2003), che i coniugi si sono separati consensualmente con omologa Per_2
del 7/06/2018, ha chiesto che il tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi.
Il convenuto è rimasto contumace.
Comparsa davanti al giudice delegato nell'udienza del 27/11/2024, la ricorrente ha confermato la ininterrotta separazione dei coniugi, dichiarando di abitare con uno dei figli, e lavorare come badante.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione alla data dell'introduzione del giudizio di divorzio erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi.
In assenza di domanda non v'è luogo a provvedere in ordine ai rapporti economico patrimoniali fra le parti.
Le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come in epigrafe composto, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Narzole (Cuneo), fra coniugi nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
GIBA in data 28/06/1973, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte I, anno 2002 - Comune di NARZOLE);
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 8/04/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti