Versione
15 febbraio 1980
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22 maggio 1984
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Art. 11. Perdita totale o parziale dell'organo superstite
Quando il militare o il civile, gia' affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito pensione privilegiata ordinaria per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari per causa di servizio, venga a perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo superstite.
((Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica))
Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .
Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo, quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea al servizio avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale e' stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di servizio.
Quando il militare o il civile, gia' affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito pensione privilegiata ordinaria per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari per causa di servizio, venga a perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo superstite.
((Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica))
Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .
Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo, quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea al servizio avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale e' stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di servizio.
Giurisprudenza • 1
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- motivazione apparente·
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- art. 2697 c.c.·
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- pensione privilegiata·
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- rinvio per acquisizione documenti·
- art. 111 Cost.·
- diritto di difesa·
- art. 1 d.l. 453/1993·
- art. 74 R.D. 1038/1933·
- onere della prova