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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
Commentario • 1
- 1. Dire “fai schifo” sui social è diffamazione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2024, n. 17042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17042 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. DARIO PICCIOINI, in sostituzione dell'avv. SALVATORE SPINELLO, per la parte civile, che chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. FRANCESCO ALBERGHINA per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. EQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 17042 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di diffamazione aggravata. In particolare, l'imputato, ex vice-sindaco del Comune di Piazza Armerina, era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 595, commi terzo e quarto, cod.pen., per aver offeso la reputazione di Antonino RA, sindaco in carica del medesimo Comune, in quanto, in un'intervista postata in data 26 maggio 2019 sul profilo del social Facebook della giornalista Raffaella Motta (concorrente nel reato), aveva offeso la reputazione del predetto RA. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta il AT ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NC DR RG, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 599 cod. pen. A fondamento della prima parte del motivo il ricorrente assume che le decisioni di merito ne hanno erroneamente affermato la responsabilità penale non considerando che la sua condotta doveva ritenersi scriminata dall'art. 51 cod. pen., poiché egli si era limitato ad esercitare il diritto di critica politica rispetto ad un proprio "avversario", esponente del partito contrapposto, usando toni pacati, a seguito di un evento preciso, ossia l'aumento del 5% delle indennità degli amministratori e delle tasse comunali, avvenuto con una determina poco precedente. Talché le espressioni utilizzate si collocherebbero in detto contesto di critica politica, volto a far emergere che il RA aveva mentito rispetto agli interventi a favore dei più bisognosi "promessi" nel corso della campagna elettorale. Rileva inoltre l'imputato, nella seconda parte del motivo proposto, che neppure era stata applicata l'esimente della provocazione ex art. 599 cod. pen. poiché l'intervista che egli aveva rilasciato era una "risposta" a quella resa il giorno precedente dallo stesso NN, che lo aveva duramente criticato sia per l'attività svolta come vice-sindaco che rispetto alla sua attività lavorativa, evidenziando sarcasticamente che non si comprendeva che lavoro facesse avendo così tanto tempo libero a disposizione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per non essere stato ritenuto il fatto di particolare tenuità sia in relazione alla condotta che al danno arrecato, considerato che si trattava di frasi pronunciate nell'ambito dell'aspra critica politica che caratterizzava la cittadina in quel periodo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. All'esame dei motivi, occorre premettere che la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, RI e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Tale delibazione che il giudice di legittimità può e deve compiere anche quanto al profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Fabi, cit.). 2. Ebbene, ciò posto, occorre considerare che, come si evince dal capo di imputazione, il TI è stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione aggravata in danno di TO CA, all'epoca dei fatti sindaco di Piazza Almerina, per aver postato su un profilo Facebook un'intervista nella quale, tra l'altro, affermava che egli era "bugiardo e incapace", "o è uno che nasconde e quindi imbroglia i cittadini, o veramente incapace", "non ha alcuna professionalità", "invito il sindaco RA ...a non fare il fannullone ...lui mi sa che è ancora un cocco di mamma che viene accompagnato nella sua professione, nelle aule di tribunale;
famoso più per i suoi brindisi per lo champagnino che per la sua professionalità", "stiamo mantenendo un sindaco a 2.037,00 euro al mese per fare il dissesto, non è capace di gestire alcun problema ....questi vogliono campare a spese del Comune, questa è la verità questa è la realtà della città di Piazza Armerina nelle mani di Nino RA". In particolare, la decisione impugnata ha ritenuto che le espressioni utilizzate fossero prive, pur nel contesto della situazione finanziaria e di dissesto nella quale versava il Comune di Piazza Arnnerina, della necessaria continenza, finendo per risolversi in espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti della persona dell'offesa. 3. Alla luce di quanto sinora premesso il primo motivo è fondato, con valenza assorbente sul secondo. Vi è infatti che la pronuncia impugnata ha omesso di contestualizzare i termini utilizzati al lume delle due circostanze evocate come esimente dal TI, ossia dell'esercizio del diritto di critica politica nonché dell'aver rilasciato, appena il giorno precedente, il CA a propria volta pubbliche dichiarazioni estremamente critiche nei confronti dell'esponente del partito contrapposto. I presupposti del delitto di diffamazione devono essere infatti vagliati con peculiare rigore alla luce del diritto alla libera manifestazione del pensiero che, ai sensi dell'art. 21 Cost., è riconosciuta nel nostro ordinamento e ciò vieppiù nell'ambito di determinati contesti nei quali la critica può assumere, entro certi limiti, anche le sembianze di un attacco personale. In particolare, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 02; Sez. 5, n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430 - 01). D'altronde, in materia di diffamazione a mezzo stampa o, come nel caso sottoposto a giudizio, con «altro mezzo di pubblicità», il diritto di critica politica consentito, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori, non deve comunque essere avulso da un nucleo di verità (Sez. 5, n. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). Questi presupposti ricorrono nel caso in esame, perché il ricorrente, a fronte della notizia veritiera dell'aumento dell'indennità di carica nella misura del 5% disposto per i componenti della giunta comunale, nell'intervista per cui è processo ha criticato innanzi tutto il sindaco CA, esponente del partito opposto al suo, per impegnarsi troppo poco nello svolgimento del proprio incarico istituzionale pur lautamente compensata, utilizzando espressioni come fannullone, cocco di mamma, persona dedita a bere lo "champagnino" e simili. Per altro verso ha definito "bugiardo" lo stesso CA, perché in campagna elettorale aveva promesso interventi a favore dei più bisognosi e aveva poi destinato l'aumento delle imposte piuttosto all'incremento delle indennità di carica. Ebbene, queste espressioni non possono considerarsi certo un attacco personale in danno della persona offesa, ma sono semplicemente frasi colorite, e e dal tono aspro e "ad impatto" verso gli elettori, che costituiscono talora l'essenza della dialettica politica. Talché, considerando, poi, che anche il CA il giorno precedente aveva utilizzato espressioni colorite nei confronti del ricorrente e di aspra critica del suo operato nella medesima cittadina in qualità di vice-sindaco, i fatti ascritti non costituiscono reato perché possono essere ricondotti nell'alveo della previsione di cui all'art. 51 cod. pen., da inserirsi in un più ampio dibattito politico in corso nel contesto nel quale operavano l'imputato e la persona offesa. In proposito non va trascurato che il "diritto di critica" si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere;
di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, perché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (tra le tante, Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). La critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (si veda in tal senso Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284). Indubbiamente occorre rispettare il requisito della "continenza" delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione, ma, nella valutazione di tale requisito non si può prescindere dal considerare le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651), il lessico (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282), la modalità espositiva e il tenore del linguaggio (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Morelli, Rv. 250218; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Feltri, Rv. 237248). Occorre poi tener presente che, ferma l'esigenza di evitare gratuite ed immotivate aggressioni, il diritto di critica consente l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). Occorre, peraltro, considerare il significato che le espressioni assumono nel contesto comune, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, ,A per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961). Tanto è più vero quando si verte dell'uso di social networks, dove è frequente l'uso di espressioni forti in chiave di immediato e poco meditato commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite solo laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep. 2023, Simone, Rv. 284044). In caso contrario si può incorrere nella violazione dei principi che la giurisprudenza interna ha stabilito, in ossequio di quella della Corte di Strasburgo sull'art. 10 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che richiede la più ampia tutela e protezione della libertà di espressione, specie quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubblico (si veda, in materia, Corte EDU, AN RD e ES ES da UZ c. Portogallo, 24/09/2019). 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con la formula assolutoria qui di seguito indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma il 4 aprile 2024 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. DARIO PICCIOINI, in sostituzione dell'avv. SALVATORE SPINELLO, per la parte civile, che chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. FRANCESCO ALBERGHINA per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. EQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 17042 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di diffamazione aggravata. In particolare, l'imputato, ex vice-sindaco del Comune di Piazza Armerina, era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 595, commi terzo e quarto, cod.pen., per aver offeso la reputazione di Antonino RA, sindaco in carica del medesimo Comune, in quanto, in un'intervista postata in data 26 maggio 2019 sul profilo del social Facebook della giornalista Raffaella Motta (concorrente nel reato), aveva offeso la reputazione del predetto RA. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta il AT ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NC DR RG, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 599 cod. pen. A fondamento della prima parte del motivo il ricorrente assume che le decisioni di merito ne hanno erroneamente affermato la responsabilità penale non considerando che la sua condotta doveva ritenersi scriminata dall'art. 51 cod. pen., poiché egli si era limitato ad esercitare il diritto di critica politica rispetto ad un proprio "avversario", esponente del partito contrapposto, usando toni pacati, a seguito di un evento preciso, ossia l'aumento del 5% delle indennità degli amministratori e delle tasse comunali, avvenuto con una determina poco precedente. Talché le espressioni utilizzate si collocherebbero in detto contesto di critica politica, volto a far emergere che il RA aveva mentito rispetto agli interventi a favore dei più bisognosi "promessi" nel corso della campagna elettorale. Rileva inoltre l'imputato, nella seconda parte del motivo proposto, che neppure era stata applicata l'esimente della provocazione ex art. 599 cod. pen. poiché l'intervista che egli aveva rilasciato era una "risposta" a quella resa il giorno precedente dallo stesso NN, che lo aveva duramente criticato sia per l'attività svolta come vice-sindaco che rispetto alla sua attività lavorativa, evidenziando sarcasticamente che non si comprendeva che lavoro facesse avendo così tanto tempo libero a disposizione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per non essere stato ritenuto il fatto di particolare tenuità sia in relazione alla condotta che al danno arrecato, considerato che si trattava di frasi pronunciate nell'ambito dell'aspra critica politica che caratterizzava la cittadina in quel periodo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. All'esame dei motivi, occorre premettere che la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, RI e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Tale delibazione che il giudice di legittimità può e deve compiere anche quanto al profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Fabi, cit.). 2. Ebbene, ciò posto, occorre considerare che, come si evince dal capo di imputazione, il TI è stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione aggravata in danno di TO CA, all'epoca dei fatti sindaco di Piazza Almerina, per aver postato su un profilo Facebook un'intervista nella quale, tra l'altro, affermava che egli era "bugiardo e incapace", "o è uno che nasconde e quindi imbroglia i cittadini, o veramente incapace", "non ha alcuna professionalità", "invito il sindaco RA ...a non fare il fannullone ...lui mi sa che è ancora un cocco di mamma che viene accompagnato nella sua professione, nelle aule di tribunale;
famoso più per i suoi brindisi per lo champagnino che per la sua professionalità", "stiamo mantenendo un sindaco a 2.037,00 euro al mese per fare il dissesto, non è capace di gestire alcun problema ....questi vogliono campare a spese del Comune, questa è la verità questa è la realtà della città di Piazza Armerina nelle mani di Nino RA". In particolare, la decisione impugnata ha ritenuto che le espressioni utilizzate fossero prive, pur nel contesto della situazione finanziaria e di dissesto nella quale versava il Comune di Piazza Arnnerina, della necessaria continenza, finendo per risolversi in espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti della persona dell'offesa. 3. Alla luce di quanto sinora premesso il primo motivo è fondato, con valenza assorbente sul secondo. Vi è infatti che la pronuncia impugnata ha omesso di contestualizzare i termini utilizzati al lume delle due circostanze evocate come esimente dal TI, ossia dell'esercizio del diritto di critica politica nonché dell'aver rilasciato, appena il giorno precedente, il CA a propria volta pubbliche dichiarazioni estremamente critiche nei confronti dell'esponente del partito contrapposto. I presupposti del delitto di diffamazione devono essere infatti vagliati con peculiare rigore alla luce del diritto alla libera manifestazione del pensiero che, ai sensi dell'art. 21 Cost., è riconosciuta nel nostro ordinamento e ciò vieppiù nell'ambito di determinati contesti nei quali la critica può assumere, entro certi limiti, anche le sembianze di un attacco personale. In particolare, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 02; Sez. 5, n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430 - 01). D'altronde, in materia di diffamazione a mezzo stampa o, come nel caso sottoposto a giudizio, con «altro mezzo di pubblicità», il diritto di critica politica consentito, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori, non deve comunque essere avulso da un nucleo di verità (Sez. 5, n. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). Questi presupposti ricorrono nel caso in esame, perché il ricorrente, a fronte della notizia veritiera dell'aumento dell'indennità di carica nella misura del 5% disposto per i componenti della giunta comunale, nell'intervista per cui è processo ha criticato innanzi tutto il sindaco CA, esponente del partito opposto al suo, per impegnarsi troppo poco nello svolgimento del proprio incarico istituzionale pur lautamente compensata, utilizzando espressioni come fannullone, cocco di mamma, persona dedita a bere lo "champagnino" e simili. Per altro verso ha definito "bugiardo" lo stesso CA, perché in campagna elettorale aveva promesso interventi a favore dei più bisognosi e aveva poi destinato l'aumento delle imposte piuttosto all'incremento delle indennità di carica. Ebbene, queste espressioni non possono considerarsi certo un attacco personale in danno della persona offesa, ma sono semplicemente frasi colorite, e e dal tono aspro e "ad impatto" verso gli elettori, che costituiscono talora l'essenza della dialettica politica. Talché, considerando, poi, che anche il CA il giorno precedente aveva utilizzato espressioni colorite nei confronti del ricorrente e di aspra critica del suo operato nella medesima cittadina in qualità di vice-sindaco, i fatti ascritti non costituiscono reato perché possono essere ricondotti nell'alveo della previsione di cui all'art. 51 cod. pen., da inserirsi in un più ampio dibattito politico in corso nel contesto nel quale operavano l'imputato e la persona offesa. In proposito non va trascurato che il "diritto di critica" si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere;
di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, perché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (tra le tante, Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). La critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (si veda in tal senso Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284). Indubbiamente occorre rispettare il requisito della "continenza" delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione, ma, nella valutazione di tale requisito non si può prescindere dal considerare le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651), il lessico (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282), la modalità espositiva e il tenore del linguaggio (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Morelli, Rv. 250218; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Feltri, Rv. 237248). Occorre poi tener presente che, ferma l'esigenza di evitare gratuite ed immotivate aggressioni, il diritto di critica consente l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). Occorre, peraltro, considerare il significato che le espressioni assumono nel contesto comune, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, ,A per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961). Tanto è più vero quando si verte dell'uso di social networks, dove è frequente l'uso di espressioni forti in chiave di immediato e poco meditato commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite solo laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep. 2023, Simone, Rv. 284044). In caso contrario si può incorrere nella violazione dei principi che la giurisprudenza interna ha stabilito, in ossequio di quella della Corte di Strasburgo sull'art. 10 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che richiede la più ampia tutela e protezione della libertà di espressione, specie quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubblico (si veda, in materia, Corte EDU, AN RD e ES ES da UZ c. Portogallo, 24/09/2019). 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con la formula assolutoria qui di seguito indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma il 4 aprile 2024 Il Consigliere Estensore