Articolo 6 della Legge 2 febbraio 1974, n. 26
Articolo 5
Versione
19 marzo 1974
Art. 6.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461 , dalla legge 24 maggio 1967, n. 451 , dalla legge 30 maggio 1970, n. 379 , e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430 , convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594 , sono autorizzati ulteriori limiti di impegno annuali di lire 4.500 milioni per l'anno 1974, di lire 5.600 milioni per l'anno 1975 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1976.
Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 marzo 1974