Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 473/2024 RGA avverso la sentenza n. 316/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 19.03.2024, non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/03/2025; promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Dal Bo, Salvatore Di Gesù e Cecilia Fazio, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Giulio Zanfanti, sito in (40122) Bologna,
Via dell'Abbadia n. 6; appellante;
contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Tomassoli Filippo e Garattoni
Gianfrancesco, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto
n.° 134; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
8.3.23, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la Controparte_1 [...]
Controparte_2
(“ ”) esponendo di essere titolare di trattamento pensionistico (pensione di CP_3 vecchiaia) erogato dalla predetta . Pt_1
Ciò premesso, lamentava che sulla suddetta pensione, così come su quelle di tutti i suoi iscritti, la aveva applicato una trattenuta per contributo di solidarietà, decurtando Pt_1 mensilmente l'assegno di pensione. Assumeva che tali prelievi erano illegittimi, in quanto l'atto amministrativo (regolamento della ), con cui la riduceva unilateralmente l'importo della prestazione, non Pt_1 Pt_1 poteva incidere sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento in essere, e che il Regolamento della , non essendo un atto con forza di legge, non poteva imporre una riduzione Pt_1 della pensione già maturata e in pagamento.
Richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze Cass. nn.
26102/2014, 26229/2014, Cass. n. 11792/2005 – Cass. 25029/2009; Cass. 25212/09 –
Cass. n. 25235/10; Cass. 8847/2011; Cass. 13067/2012; Cass. 1314/2014, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione
Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON Controparte_1
PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
CP_3
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il
21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. Pt_1
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Controparte_2
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la
[...] Parte_1 pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza CONDANNARE La Controparte_2 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a
[...] tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso
[...] avversario ai sensi dell'ex art. 443 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente non aveva esperito,
2 prima dell'introduzione del presente giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, non avendo presentato alla Controparte_2 alcuna richiesta di restituzione del contributo di solidarietà, né il ricorso amministrativo, ai sensi degli artt. 57 e ss. Regolamento Unitario della per contestare la legittimità Pt_1 del contributo di solidarietà e richiederne la restituzione.
Nel merito, affermava la legittimità delle trattenute effettuate a titolo di contributo di solidarietà, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, ed eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea di declaratoria di “non operabilità” della detrazione del contributo di solidarietà “per il futuro”. In ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti vantati dal ricorrente.
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;
nel merito: in via principale: respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il periodo precedente al
03.08.2018, o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo
Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, anteriori al 03.08.2013; - ancora in subordine: dichiarare inammissibile la richiesta di non operabilità del contributo di solidarietà per il futuro;
- sempre in subordine, anche a prescindere dalle sollevate eccezioni di improcedibilità della domanda e di prescrizione quinquennale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della
[...]
per quanto interessa nella presente sede, accertata e dichiarata CP_2 comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di solidarietà ex art. 24, CP_1 co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal Dott. CP_1
a tale titolo per gli anni 2012 e 2013.” Spese rifuse. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 19.3.2024, che aveva svolgimento da remoto, all'esito della discussione orale, veniva decisa con sentenza contestuale. (…)>>. In particolare, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. n.
316/2024 R.S., così statuendo: “(…) - accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla Controparte_2 sulla pensione di a titolo di contributo di solidarietà; - condanna la Controparte_1
3 alla restituzione, Controparte_2 in favore del ricorrente, di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal
3.8.2013, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €. 43,00 per esborsi ed €. 3.291,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. (…)”. Con la predetta pronuncia, il Giudice a quo, in estrema sintesi, ha accolto il ricorso di dichiarando l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla in punto di Controparte_1 Pt_1 contributo di solidarietà e condannando l'Ente alla restituzione degli importi trattenuti a tale titolo. Il Tribunale di Bologna è pervenuto a tali conclusioni richiamando in gran parte i precedenti di legittimità espressi sul punto e affermando che: 1) l'eccezione di improcedibilità è infondata in quanto l'art. 443 c.p.c. fa riferimento al mancato esperimento di procedure previste da norme di legge;
2) in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono una trattenuta (nella specie un contributo di solidarietà) su un trattamento che si già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore;
3) esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore;
4) l'imposizione del “contributo di solidarietà” risulta incompatibile anche con la nuova disciplina, cosicché anche le deliberazioni in materia assunte a partire dal 2007, risultano illegittime;
5) il diritto alla liquidazione degli importi non sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale ma alla prescrizione decennale e per l'effetto nel caso di specie a decorrere dal 3.8.2013, data di notifica del libello introduttivo del giudizio, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme trattenute a partire da tale data;
6) la declaratoria di illegittimità delle trattenute investe le delibere della nel Pt_1 complesso e quindi tutte le trattenute disposte, che ove operate devono essere restituite, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con ricorso depositato telematicamente in data 26/07/2024, la
[...] ha spiegato appello nei Parte_2 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(… )per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere
4 integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. poiché infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del Dott. di restituzione delle CP_1 somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla Controparte_2 per il periodo precedente al 3.08.2018;
- sempre in subordine: anche a prescindere dalla sollevata eccezione di prescrizione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn.
4/2008, 3/2013 e 32 Avv. Daniela Dal Bo 10/2017 della Controparte_2 per quanto interessa nella presente sede, accertata e dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di solidarietà ex art. 24, co. 24, lett. b), D.L., n. CP_1
201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal Dott. a tale titolo per gli anni 2012 CP_1
e 2013;
- ancora in subordine: limitare il computo degli interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott. a partire dal 3.08.2023; Con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
La appellante, in particolare, ha censurato la gravata sentenza sulla scorta di quattro Pt_1 motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il prelievo Controparte_2 operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott. in virtù delle CP_1 delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017”, “II. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013”; “III. Sempre in subordine. Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute”; “IV. Sempre in subordine. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove la sentenza impugnata ha ravvisato la decorrenza degli interessi dalle singole scadenze. Difetto di motivazione”.
Con gli spiegati motivi di gravame, la odierna appellante, ha veicolato in questa Pt_1 sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni e le eccezioni già svolte nel giudizio a quo.
5 Il dott. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni già vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base della documentazione già prodotta in giudizio dalle parti in causa.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c. sollevata in prime cure dalla odierna appellante, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata Pt_1 specificamente impugnata in questa sede.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che il primo ed il secondo motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi inerendo la questione della legittimità del contributo di solidarietà chiesto in restituzione dal sig. Controparte_1
Fuor di luogo appaiono dette censure in punto di violazione/falsa applicazione della normativa della sentenza del Tribunale di Bologna, laddove la stessa, in applicazione dei criteri di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ha argomentato che: “(…) Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha disatteso le difese proposte anche in questa sede dalla resistente (ex plurimis Cass. n. 4348/2023, Cass. ord. n. Pt_1
3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre precedenti).
Assume la di aver esercitato, nell'introdurre il contributo di Controparte_2 solidarietà per cui è causa, i poteri normativi alla stessa attribuiti dal Legislatore in quanto Ente previdenziale privatizzato ai sensi del D. Lgs. n. 509/1994 e dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, anche così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006, norma che attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio. Precisa che, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, la
[...] aveva - ed ha - il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti CP_2 finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola. Deduce che la legittimità del contributo di solidarietà sarebbe a maggior ragione evidente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, con cui il Legislatore, al fine di porre fine al dibattito emerso in dottrina ed in giurisprudenza e quindi al contrasto che è derivato sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 1, co. 763, L. n. 206/2006, ne ha dato un'interpretazione autentica, chiarendo che i provvedimenti regolamentari assunti dalle Casse previdenziali private ed approvati dai vigilanti prima del 1.01.2007 “si CP_4
6 intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Sennonché tali argomentazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione, non apportano ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti
(cfr., da ultimo, Cass. n. 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n.
28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione
è riservata al legislatore”. Pertanto, deve essere affermata l'illegittimità delle trattenute oggetto di causa e la resistente va condannata alla loro restituzione. (…)” (cfr. Pt_1 pagg.
5-6 della sentenza impugnata); trattasi dei principi, ribaditi dalla Cassazione con le pronunce n. 3683 e 4263/2023 emesse nei confronti di cui questa Corte intende CP_3 dare seguito in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema Corte.
La riproduzione, ex art. 118 d.a.c.p.c., della sentenza della Suprema Corte n. 603/2019 – massimata nel senso che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti che introducano la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti – dà comunque risposta singulatim agli stessi argomenti qui riproposti da in particolare con riguardo all'esegesi dell'evoluzione del quadro CP_3 normativo, come segue:
“1. Con il primo motivo, dopo aver rilevato che le sentenze di questa Corte di cassazione
Cass. civ. n. 25029 del 2009 e Cass. civ. n. 25030 del 2009 e Cass. civ. n. 53 del 2015 relative al contributo di solidarietà previsto per il periodo 2009-2013 non possono condurre alla conferma del principio ivi espresso in quanto non coerenti con la successiva evoluzione normativa, la denuncia violazione del D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in Pt_1 combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima;
della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nel testo vigente L. n. Pt_1
296 del 2006, ex art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; del D.L.
n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011; degli artt. 3 e dell'art. 38
Cost..
2. Con ulteriore motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 147 del
7 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 in relazione all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , in ragione delle finalità di copertura Pt_1 assicurativa, di mutualità e solidarietà sottesa all'attività della stessa in favore degli iscritti che l'interpretazione criticata pregiudica.
In sostanza, con i motivi esposti, la ricorrente rileva che nella fattispecie non era in discussione il principio del pro rata inteso quale tendenziale corrispondenza tra contributi e prestazioni ovvero come severa protezione delle situazioni in via di maturazione. Il contributo di solidarietà rappresentava un prelievo su trattamenti pensionistici già maturati non incidendo, pertanto, sulle aspettative degli assicurati e sul loro affidamento.
Osserva che a seguito del processo di privatizzazione la legge aveva sempre riconosciuto alle tutti i poteri normativi e gestionali per porre in essere le misure idonee a Pt_3 prevenire situazioni di squilibrio finanziario nel rispetto del principio di solidarietà intercategoriale e intergenerazionale ed in applicazione di tali poteri la aveva Pt_1 introdotto un contributo di solidarietà, temporalmente limitato, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio finanziario del sistema.
Il contributo aveva rappresentato un rimedio contro la crisi finanziaria del sistema pensionistico.
Nel 1991 la aveva introdotto il sistema di calcolo retributivo con la conseguenza Pt_1 che anche il controricorrente aveva potuto usufruire di un trattamento pensionistico di gran lunga superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati. Con il regolamento del 2004 la aveva adottato il sistema contributivo, ma Pt_1 la necessità di continuare ad applicare fino al 2004 il sistema retributivo non aveva determinato l'auspicato riequilibrio finanziario con la conseguente necessità di introdurre il contributo fondato su una chiara ratio consistente nella necessità di superare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la a fronte del riconoscimento ad Pt_1 alcuni iscritti di trattamenti pensionistici di gran lunga superiori ai contributi versati.
Circa la natura del contributo ha sottolineato la natura temporanea del prelievo, la misura predeterminata dello stesso e l'assoggettamento al pagamento solo dei pensionati che avevano beneficiato del calcolo della pensione con il sistema retributivo.
Deduce che la svolge una funzione pubblica dovendo fornire i mezzi previdenziali Pt_1 ed assistenziali in regime di mutualità di categoria;
è tenuta alla stabilità di bilancio ed autofinanziamento e, per perseguire la funzione pubblica nel rispetto della stabilità di bilancio, è stata dotata di potere normativo che deve rispettare i limiti imposti dalla
Costituzione.
Il principio di autonomia, la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio sono stati ribaditi anche nella L. n. 335 del 1995 che riconosce alle Casse tutti i poteri di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine ribadito nel testo attualmente in vigore della norma. Ne consegue che la ha Pt_1
8 legittimamente adottato il contributo di solidarietà quale intervento straordinario, limitato nel tempo, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio di bilancio.
5. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente.
Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma
4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad Pt_1 introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. Civ. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto
"anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D. Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L.
n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli
"destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni
9 legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni CP_2 collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate",
a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.
Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e
26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma
28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 509 del 1994, art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto l'o risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale
10 - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa (Cass. Civ. n. 25212/2009) che Controparte_2
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di
11 determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass. Civ. n.
6702/2016, Cass. Civ. ord. n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non Pt_1 già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(Corte Cost. sentenza n. 178 del 2000; Corte Cost. ordinanza n. 22 del 2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo
12 di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non Pt_1 vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486,
(ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte”. Il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nel precedente appena riportato, che risponde puntualmente alle argomentazioni contenute nel gravame.
Si ritiene soltanto di aggiungere, quanto alla portata dell'art. 24, co. 24, del D.l. n. 201 / 2011, che la norma invocata dall'appellante non può essere intesa – attesi gli imprescindibili riferimenti temporali della sua efficacia e le condizioni eccezionali dell'applicazione del prelievo sulle pensioni (inerzia delle Casse e non approvazione dei provvedimenti adottati da parte dei Ministeri vigilanti) – come espressione di un principio generale in grado di legittimare le contestate delibere oggetto di causa ovvero suscettibile di applicazione analogica in fattispecie di illegittimità dei provvedimenti adottati ovvero legittimante un minor prelievo fondato su titolo giuridico diverso rispetto a quello azionato
(cfr. in questo senso Corte App. Milano, sez. lav., 04.03.2021, n. 72).
Conclusivamente sul punto va rilevato con la Cassazione (ord. n. 18566 / 2022) che “le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla .. non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura”.
In ragione di quanto sopra esposto (in senso conforme si veda, inter alia, la sentenza di questa Corte di Appello n. 738/2024, depositata il 20/12/2024), il primo ed il secondo motivo di gravame vanno respinti.
Parimenti infondato appare il terzo motivo di gravame, con cui è stata coltivata in questa sede l'eccezione di prescrizione quinquennale già formulata dall'odierna appellante in prime cure, puntualmente disattesa dal Giudice a quo.
Ed invero, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di
13 cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscosse con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla
[...]
secondo il quale «Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle CP_2 prestazioni della ), presuppongono la liquidità e la esigibilità del credito. Pt_1
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione.
Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n.
2563).
In sostanza, «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è Pt_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (cfr.,
Cass. S.L. sent. n. 31527/2022).
Ciò posto, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente concluso sul punto il proprio ragionamento logico-giuridico affermando che: “Nel caso in esame, vanno quindi considerati prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato a ritroso dal
3.8.2023, data di notifica del ricorso introduttivo.”. Conclusivamente sul punto, richiamati i summenzionati precedenti anche ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c., va rilevato con la Cassazione (ord. n. 36002 / 2022) che le ulteriori argomentazioni svolte da “non pongono elementi di valutazione effettivamente CP_3 nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la "adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente" e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017)”.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione anche del terzo motivo di gravame.
La difesa di parte appellante sostiene, infine, con il quarto motivo di impugnazione, che gli interessi sulle somme eventualmente riconosciute da restituire al Dott. Controparte_1 non possano decorrere dal momento di ciascun prelievo, bensì dal 03.08.2023 e cioè dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
In realtà, ad avviso della Corte gli interessi de quibus decorrono dal momento di ciascun prelievo, come statuito sul punto dal Giudice a quo.
14 Al riguardo, si richiama l'ormai consolidato principio secondo il quale “gli interessi legali, con la rivalutazione monetaria, costituiscono una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo,
l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (per tutte vedasi Cass,
Sez. VI, n. 16814 del 24/6/2019; Cass. n. 2563/2016; Cass. n. 18558/2014; Cass. n.
12023/2003).
Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che “… dall'affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito …” (per tutte vedasi Cass. S.U. n. 6928/2018). Pertanto, la odierna appellante è tenuta alla restituzione in favore del Dott. Pt_1 CP_1 delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali dal dì del dovuto e cioè dal momento di ciascun prelievo sino al soddisfo e cioè al saldo definitivo.
Pe questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa dalla
[...]
l'appello va rigettato. Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza, trattandosi di “doppia conforme”, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri ex D.m. n. 55 / 2014 s.m.i., tenuto conto, ex art. 4, co.1, del già evidenziato carattere seriale del contenzioso in esame.
Ricorrono in capo all'appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 316/2024 R.S.;
[...]
- condanna alla refusione a favore di e per esso dei procuratori CP_3 Controparte_1 antistatari, delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.473,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.03.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
15