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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2024, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6278/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6278/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PANNUZZO FRANCESCO
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CASTIGLIONE VINCENZO
CONVENUTO
All'udienza del 21.12.2023 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore in epigrafe riferiva che nel mese di aprile 2010 si era rivolto alla convenuta al fine di essere assistito nel procedimento civile Rg n. 1433/2010 pendente innanzi al Tribunale di Catania nel quale pagina 1 di 6 aveva chiesto la risoluzione di un contratto di affitto di azienda per inadempimento;
Parte_2
deducendo che con sentenza n 4088/2013 era stato condannato dal Tribunale di Catania al pagamento dell'importo di € 13.067,00 oltre accessori a titolo di canoni di affitto nonché di € 4696,12 per spese legali, allegava l'inadempimento professionale della convenuta, che costituendosi oltre il termine di cui all'art. 416 cpc, era incorsa nelle decadenze processuali con inammissibilità delle richieste istruttorie e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio; rilevava che a causa di ciò non aveva potuto svolgere le proprie difese e richiedere alla sig.ra la restituzione dell'importo di € 10.000,00 versata a titolo di Pt_2 caparra, né dimostrare la mancanza ab origine delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'attività economica di bar , né richiedere il conseguenziale risarcimento del danno. Allegando poi il proprio diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale provocato dall'inadempimento della professionista convenuta da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 25.000,00, chiedeva ritenersi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'Avv. e condannarla al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in € 4.696,12 per spese legali, € 13.067,00 per canoni di affitto di azienda, € 10.000,00 a titolo di caparra ed € 25.000,00 per danni morali ed esistenziali, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. eccependo l'infondatezza della domanda e deducendo di aver Controparte_1 conosciuto l'attore nel mese di giugno 2010 per il tramite dell'avv. penalista CA Tomaselli che lo assisteva per vicende penali, precisando che nella detta occasione lo stesso si era limitato a sottoscrivere l'istanza di gratuito patrocinio, riferendo di non aver corrisposto i canoni di affitto perché la sig.ra non aveva trasferito la licenza commerciale;
deduceva, ancora, di aver informato Pt_2
l'attore della necessità di documentare le affermazioni utili per la difesa in giudizio, ma che lo stesso si era poi reso irreperibile sino al 15.9.2010 allorquando era stato contattato telefonicamente per il tramite dell'avv. Tomaselli, invitato nuovamente a fornire i documenti necessari ed avvertito che la costituzione sarebbe dovuta avvenire entro il 18.9.2010; riferiva di essere riuscita ad incontrare l'attore quando i termini erano ormai scaduti, suggerendogli di avanzare eventuali richieste risarcitorie in separato giudizio e che solo durante tale incontro, lo stesso aveva labialmente riferito di aver ottenuto la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in data 10.5.2010 e che l'attività non avrebbe potuto essere esercitata per carenza dei requisiti igienico sanitari previsti. Riferiva di aver appreso soltanto in udienza per il tramite dell'avvocato che rappresentava la sig.ra che Pt_2
l'attore aveva chiuso l'attività commerciale nel mese di luglio 2010 senza consegnare l'immobile e che pagina 2 di 6 non si era opposta all'emissione di ordinanza di rilascio ma che l'attore, non condividendo la strategia difensiva di richiedere il risarcimento in separato ed autonomo giudizio, aveva revocato il mandato.
Eccepiva dunque l'infondatezza della domanda, deducendo che l'attore non aveva trasmesso la documentazione necessaria evidenziando che dalla richiesta di sub ingresso depositata dall'attore al in data 8.2.2010, emergeva che la mancata voltura dell'attività commerciale Org_1 derivava non da inadempienze della sig.ra bensì da colpa dell'attore che, pur avendo Pt_2
sottoscritto il relativo contratto di affitto di azienda già in data 09.09.2008, aveva provveduto alla presentazione della richiesta di voltura solo nel febbraio 2010 (dopo oltre un anno dall'inizio dell'attività commerciale e dopo essersi reso moroso, per circa tre mensilità, per canoni di locazione non corrisposti).
Allegando la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e, ribadendo che la tardiva costituzione in giudizio era dipesa da fatto ascrivibile all'attore , eccepiva l'infondatezza della richiesta risarcitoria e chiedeva il rigetto di ogni domanda e, in subordine, accertarsi che l'attore aveva contribuito a cagionare il danno, diminuendo l'importo del risarcimento richiesto, con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
La causa, istruita documentalmente e per il tramite della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 21.12.2023, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
11213 del 09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte pagina 3 di 6 di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità ha cosi affermato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
pagina 4 di 6 01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale, mentre non altrettanto può dirsi in ordine agli ulteriori presupposti della domanda risarcitoria.
È documentato e non contestato che la convenuta si sia costituita oltre i termini di cui all'art. 416 cpc, incorrendo nelle decadenze istruttorie ivi previste;
nel corso del presente giudizio, tuttavia, sono stati escussi i testi Tomaselli CA e ed ha trovato conferma quanto narrato dall'avv. Testimone_1
, ovvero che nel corso del primo incontro con l'attore, avvenuto nel mese di giugno 2010 venne CP_1 soltanto sottoscritta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che successivamente l'attore si rese irreperibile e non consegnò nei termini la documentazione necessaria per formulare tempestive istanze istruttorie;
nessuna informazione di segno contrario è emersa invece dall'escussione del teste Tes_2
citata da parte attrice.
[...]
Tenuto conto delle circostanze, non imputabili alla convenuta, che hanno determinato la tardiva costituzione ed esaminando la comparsa di costituzione che la stessa ha depositato nel giudizio iscritto al RG n. 1433/2010, non è dato ravvisare alcun inadempimento, ove si consideri che proprio per evitare di incorrere in una pronuncia di merito che avrebbe precluso una successiva azione, la convenuta ha svolto attività difensiva senza domandare in via riconvenzionale la restituzione del deposito cauzionale ed il risarcimento del danno.
Tutto ciò premesso ed in ogni caso, l'odierno attore nulla ha allegato e provato nel presente procedimento al fine effettuare una prognosi circa l'astratta fondatezza delle domande che a suo dire non sono state coltivate per responsabilità professionale della convenuta.
Ed infatti, pur non essendo contestato da parte dell'attore il mancato pagamento dei canoni di locazione
( che ha dato luogo alla pronunzia di risoluzione per inadempimento), nulla è stato provato o chiesto di provare nel presente procedimento circa l'effettivo esborso in favore della sig.ra di € Pt_2
10.000,00 a titolo di deposito cauzionale, ( potendosi ritenere accertato soltanto il pagamento di €
5000,00); nulla è stato allegato e provato nel presente procedimento circa l'assenza ab origine delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività economica di bar, né circa il danno che lo stesso assume di aver patito a causa del comportamento della locatrice, laddove, al contrario, non è oggetto di contestazione che lo stesso sia rimasto nella detenzione dell'immobile – nonostante l'emissione di ordinanza di rilascio – sino al marzo 2011, rilasciando il bene a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
pagina 5 di 6 Non vi è prova, pertanto, che anche ove la convenuta si fosse tempestivamente costituita, si sarebbe potuta coltivare con successo la domanda di restituzione del deposito cauzionale pari ad € 10.000,00, né tantomeno quella di inadempimento della locatrice e di risarcimento del danno.
In tale contesto, la condanna dell'attore al pagamento dei canoni di locazione e delle spese di lite, non costituiscono in alcun modo frutto di inadempimento della convenuta, bensì logica conseguenza della morosità dell'attore e della soccombenza nel relativo procedimento giudiziario.
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 applicabile nelle controversie di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 7616,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.5.2024
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6278/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PANNUZZO FRANCESCO
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CASTIGLIONE VINCENZO
CONVENUTO
All'udienza del 21.12.2023 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore in epigrafe riferiva che nel mese di aprile 2010 si era rivolto alla convenuta al fine di essere assistito nel procedimento civile Rg n. 1433/2010 pendente innanzi al Tribunale di Catania nel quale pagina 1 di 6 aveva chiesto la risoluzione di un contratto di affitto di azienda per inadempimento;
Parte_2
deducendo che con sentenza n 4088/2013 era stato condannato dal Tribunale di Catania al pagamento dell'importo di € 13.067,00 oltre accessori a titolo di canoni di affitto nonché di € 4696,12 per spese legali, allegava l'inadempimento professionale della convenuta, che costituendosi oltre il termine di cui all'art. 416 cpc, era incorsa nelle decadenze processuali con inammissibilità delle richieste istruttorie e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio; rilevava che a causa di ciò non aveva potuto svolgere le proprie difese e richiedere alla sig.ra la restituzione dell'importo di € 10.000,00 versata a titolo di Pt_2 caparra, né dimostrare la mancanza ab origine delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'attività economica di bar , né richiedere il conseguenziale risarcimento del danno. Allegando poi il proprio diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale provocato dall'inadempimento della professionista convenuta da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 25.000,00, chiedeva ritenersi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'Avv. e condannarla al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in € 4.696,12 per spese legali, € 13.067,00 per canoni di affitto di azienda, € 10.000,00 a titolo di caparra ed € 25.000,00 per danni morali ed esistenziali, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. eccependo l'infondatezza della domanda e deducendo di aver Controparte_1 conosciuto l'attore nel mese di giugno 2010 per il tramite dell'avv. penalista CA Tomaselli che lo assisteva per vicende penali, precisando che nella detta occasione lo stesso si era limitato a sottoscrivere l'istanza di gratuito patrocinio, riferendo di non aver corrisposto i canoni di affitto perché la sig.ra non aveva trasferito la licenza commerciale;
deduceva, ancora, di aver informato Pt_2
l'attore della necessità di documentare le affermazioni utili per la difesa in giudizio, ma che lo stesso si era poi reso irreperibile sino al 15.9.2010 allorquando era stato contattato telefonicamente per il tramite dell'avv. Tomaselli, invitato nuovamente a fornire i documenti necessari ed avvertito che la costituzione sarebbe dovuta avvenire entro il 18.9.2010; riferiva di essere riuscita ad incontrare l'attore quando i termini erano ormai scaduti, suggerendogli di avanzare eventuali richieste risarcitorie in separato giudizio e che solo durante tale incontro, lo stesso aveva labialmente riferito di aver ottenuto la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in data 10.5.2010 e che l'attività non avrebbe potuto essere esercitata per carenza dei requisiti igienico sanitari previsti. Riferiva di aver appreso soltanto in udienza per il tramite dell'avvocato che rappresentava la sig.ra che Pt_2
l'attore aveva chiuso l'attività commerciale nel mese di luglio 2010 senza consegnare l'immobile e che pagina 2 di 6 non si era opposta all'emissione di ordinanza di rilascio ma che l'attore, non condividendo la strategia difensiva di richiedere il risarcimento in separato ed autonomo giudizio, aveva revocato il mandato.
Eccepiva dunque l'infondatezza della domanda, deducendo che l'attore non aveva trasmesso la documentazione necessaria evidenziando che dalla richiesta di sub ingresso depositata dall'attore al in data 8.2.2010, emergeva che la mancata voltura dell'attività commerciale Org_1 derivava non da inadempienze della sig.ra bensì da colpa dell'attore che, pur avendo Pt_2
sottoscritto il relativo contratto di affitto di azienda già in data 09.09.2008, aveva provveduto alla presentazione della richiesta di voltura solo nel febbraio 2010 (dopo oltre un anno dall'inizio dell'attività commerciale e dopo essersi reso moroso, per circa tre mensilità, per canoni di locazione non corrisposti).
Allegando la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e, ribadendo che la tardiva costituzione in giudizio era dipesa da fatto ascrivibile all'attore , eccepiva l'infondatezza della richiesta risarcitoria e chiedeva il rigetto di ogni domanda e, in subordine, accertarsi che l'attore aveva contribuito a cagionare il danno, diminuendo l'importo del risarcimento richiesto, con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
La causa, istruita documentalmente e per il tramite della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 21.12.2023, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
11213 del 09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte pagina 3 di 6 di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità ha cosi affermato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
pagina 4 di 6 01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale, mentre non altrettanto può dirsi in ordine agli ulteriori presupposti della domanda risarcitoria.
È documentato e non contestato che la convenuta si sia costituita oltre i termini di cui all'art. 416 cpc, incorrendo nelle decadenze istruttorie ivi previste;
nel corso del presente giudizio, tuttavia, sono stati escussi i testi Tomaselli CA e ed ha trovato conferma quanto narrato dall'avv. Testimone_1
, ovvero che nel corso del primo incontro con l'attore, avvenuto nel mese di giugno 2010 venne CP_1 soltanto sottoscritta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che successivamente l'attore si rese irreperibile e non consegnò nei termini la documentazione necessaria per formulare tempestive istanze istruttorie;
nessuna informazione di segno contrario è emersa invece dall'escussione del teste Tes_2
citata da parte attrice.
[...]
Tenuto conto delle circostanze, non imputabili alla convenuta, che hanno determinato la tardiva costituzione ed esaminando la comparsa di costituzione che la stessa ha depositato nel giudizio iscritto al RG n. 1433/2010, non è dato ravvisare alcun inadempimento, ove si consideri che proprio per evitare di incorrere in una pronuncia di merito che avrebbe precluso una successiva azione, la convenuta ha svolto attività difensiva senza domandare in via riconvenzionale la restituzione del deposito cauzionale ed il risarcimento del danno.
Tutto ciò premesso ed in ogni caso, l'odierno attore nulla ha allegato e provato nel presente procedimento al fine effettuare una prognosi circa l'astratta fondatezza delle domande che a suo dire non sono state coltivate per responsabilità professionale della convenuta.
Ed infatti, pur non essendo contestato da parte dell'attore il mancato pagamento dei canoni di locazione
( che ha dato luogo alla pronunzia di risoluzione per inadempimento), nulla è stato provato o chiesto di provare nel presente procedimento circa l'effettivo esborso in favore della sig.ra di € Pt_2
10.000,00 a titolo di deposito cauzionale, ( potendosi ritenere accertato soltanto il pagamento di €
5000,00); nulla è stato allegato e provato nel presente procedimento circa l'assenza ab origine delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività economica di bar, né circa il danno che lo stesso assume di aver patito a causa del comportamento della locatrice, laddove, al contrario, non è oggetto di contestazione che lo stesso sia rimasto nella detenzione dell'immobile – nonostante l'emissione di ordinanza di rilascio – sino al marzo 2011, rilasciando il bene a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
pagina 5 di 6 Non vi è prova, pertanto, che anche ove la convenuta si fosse tempestivamente costituita, si sarebbe potuta coltivare con successo la domanda di restituzione del deposito cauzionale pari ad € 10.000,00, né tantomeno quella di inadempimento della locatrice e di risarcimento del danno.
In tale contesto, la condanna dell'attore al pagamento dei canoni di locazione e delle spese di lite, non costituiscono in alcun modo frutto di inadempimento della convenuta, bensì logica conseguenza della morosità dell'attore e della soccombenza nel relativo procedimento giudiziario.
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 applicabile nelle controversie di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 7616,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.5.2024
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 6 di 6