Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2267/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/5/2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ARIANNA SIRACUSA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Catania (CT), via Canfora n.135, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Pietrasanta, in via XX Settembre, n. 4 alla IG.ra , nell'interesse dei figli, ivi stabilmente conviventi, fino a quando gli stessi non avranno Pt_1 raggiunto l'autosufficienza economica;
2) Il canone d'affitto della casa coniugale continuerà ad essere versato dalla IG.ra , già Pt_1 intestataria del relativo contratto, la quale provvederà alla voltura dell'utenza della luce, attualmente intestata al IG. ; Pt_2
3) il IG. s'impegna a provvedere entro il mese di settembre del 2024 al trasferimento della Pt_2 propria residenza presso altra abitazione, diversa dalla casa coniugale;
ER
4) Confermare l'affidamento dei figli, e , congiuntamente ad entrambi i genitori, e il ER2 diritto del padre di vederli e tenerli con sé tutte le volte che vorrà, e comunque per almeno due pomeriggi la settimana, il tutto secondo tempi e modalità suscettibili di essere variati in relazione agli orari e alle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, oltre che alle eIGenze lavorative dei coniugi, sempre previo congruo preavviso;
5) Le parti concordano, inoltre, che il IG. avrà diritto di tenere con sé i minori a settimane Pt_2 alterne dalle ore 12:00 del sabato alle ore 07:00 del lunedì; durante le vacanze estive per 2 settimane,
1
7 giorni durante le vacanze di Natale, (alternando, anno per anno, il giorno di Natale con quello di
Capodanno); per tre giorni nel periodo pasquale (alternando, anno per anno, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo);
6) I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori i loro rispettivi compleanni e avranno, inoltre, diritto di partecipare alle ricorrenze di ciascun ramo genitoriale, oltre che di avere rapporti IGnificativi con i familiari di entrambi i genitori;
7) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno di essi, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Le decisioni su questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, cioè a titolo esemplificativo quelle relative alla salute, all'educazione, all'istruzione, verranno assunte dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
8) Confermare il contributo di mantenimento che il IG. verserà in favore dei figli nella Pt_2 complessiva somma di € 500,00 mensili (€. 250,00 cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. L'assegno sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese;
9) Confermare che il IG. si obbliga, altresì, a contribuire alle spese straordinarie, non legate Pt_2 alle prevedibili e quotidiane eIGenze di vita dei figli, occorrende per motivi scolastici (come ad esempio, gite e tasse scolastiche, strumenti di studio, etc.), per attività sportive e per motivi sanitari, ivi incluse le spese non coperte dal SSN vigente, nella misura del 50%. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di richiesta scritta avanzata dall'altro ( whatsApp, sms, e-mail, ecc.) dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro-quota entro i quindici giorni successivi. Ai fini dell'individuazione del carattere di straordinarietà della spesa, le parti rinviano al Protocollo D'intesa per le spese extra assegno IGlato dal Tribunale di Lucca;
.
10) Confermare che i coniugi reciprocamente rinunciano a formulare richiesta di mantenimento reciproco e/o di alimenti, e ciò in considerazione della autonoma capacità reddituale degli stessi;
11) I ricorrenti s'impegnano a comunicare eventuali variazioni della propria residenza e/o domicilio.
A tal fine si prestano consenso reciproco al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, per motivi di lavoro e/o turismo, sia per sé stessi e sia per i figli ER
e ; ER2
12) Confermare che l'Assegno Unico, percepito in via esclusiva dalla IG.ra , anche per il futuro Pt_1 verrà dalla stessa richiesto e percepito nella misura del 100%;
13) I finanziamenti ad oggi aperti con AL e OM intestati alla IG.ra continueranno Pt_1 ad essere pagati da entrambe le parti nelle percentuali concordate, sino all'estinzione degli stessi;
14) I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale tra loro, e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di rito della sentenza di divorzio».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Catania (CT) il 3/4/2008, dal quale sono nati i due figli ER (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno ER2 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Catania (CT) in data 3/4/2008, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania (CT) all'Atto Numero 33, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2008;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Catania (CT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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