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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2752/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2752/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 06/11/2025 nella causa n. 2752/2019 avente ad oggetto “lesione personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. PEDICINO ORAZIO ) C.F._2
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. CASTELLANO FRANCESCO
- convenuta - nonché
(C.F./P.IVA: ) e CP_2 C.F._3 [...]
(C.F./P.IVA: ) Pt_2 C.F._4
- contumaci - Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo che […] il giorno 22.05.2017, alle ore 11.00 circa, alla Via M. Lenzi del Comune di Avellino il veicolo Fiat Multipla tg. DJ523RH di proprietà di CP_2
e nell'occasione condotto da a causa di una imprudente
[...] Parte_2 ed errata manovra di retromarcia urtava la scala sulla quale in quel momento si trovava l'istante, che era intento ad effettuare dei lavori di manutenzione alla palazzina ove è domiciliato, facendogli perdere l'equilibrio e scaraventandolo rovinosamente al suolo da un'altezza di circa 2 metri;
a causa ed in conseguenza del violento impatto sull'asfalto l'istante veniva immediatamente Parte_1 refertato presso il Pronto Soccorso dell'O.C. “Moscati” di Avellino dove gli venivano diagnosticate “contusioni multiple con trauma facciale e frattura della
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parete e del pavimento dell'orbita sx;
frattura pluriframmentaria della parete laterale, mediale ed anteriore del seno mascellare di sx con emoseno frattura ossa nasali;
frattura distale del radio e del semianulare polso sx” con prognosi iniziale di
30 gg. s.c. ed immediato trasferimento presso l' di Benevento per ivi CP_3 essere sottoposto ad intervento chirurgico maxillo facciale ed ortopedico;
per la gravità delle lesioni riportate, successivamente alla dimissione della predetta struttura ospedaliera, lo stesso era costretto a sottoporsi ad una serie di controlli ed accertamenti clinici e specialistici fino alla completa guarigione clinica con postumi […] conveniva in giudizio la , compagnia di Controparte_1 assicurazione che […] all'epoca dei fatti garantiva per la R.C.A. il veicolo Fiat Multipla tg. DJ523RH responsabile dell'evento […], nonché CP_2
e , rispettivamente proprietario e conducente
[...] Parte_2 del veicolo interessato, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: […] a) accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto innanzi dichiarato e dedotto, la piena, unica ed esclusiva responsabilità del convenuto
, conducente del veicolo Fiat Multipla tg. DJ523RH nella Parte_2 verificazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto, e per tale causale, condannare la in pers. del suo l.r. p.t. ed i sigg.ri Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, ed ognuno nell'ambito delle
[...] Parte_2 rispettive qualità e responsabilità, al risarcimento delle lesioni personali patite e riportate in occasione del sinistro per cui è causa dall'istante per Parte_1
l'importo complessivo di € 143.658,00 così determinato: - Euro 133.074,00 per il
30% di danno biologico da I.P.; - Euro 4.074,00 per 48gg. di I.T.T. al 100%; Euro
2.940,00 per 40gg di I.T.P. al 75%; - Euro 1.960,00 per 40gg di I.T.P. al 50%; - Euro
980,00 per 40gg di I.T.P. al 25%; il tutto oltre al danno extrapatrimoniale (estetico, relazionale, alla capacità lavorativa spe3cifica, ecc. ...) nella misura e per gli importi che verranno documentati e specificati in corso di causa sulla scorta della documentazione medica e dalla relativa C.T.P. medico-legale che verranno allegate al presente atto ed esibite in giudizio con applicazione della percentuale di personalizzazione prevista dalle Tabelle di Milano;
c) subordinatamente per quella diversa somma che riterrà di determinare in sua giustizia l'On.le Tribunale adito anche alla luce di eventuale C.T.U. medico-legale della quale, fin da ora, si richiede l'ammissione. Con condanna, in ogni caso, al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla data del sinistro e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecutorietà come per legge. […].
Costituitasi in giudizio, la , nel contestare in Controparte_1 fatto e in diritto la domanda attorea, eccepiva […] 1) Improcedibilità e/o improponibilità della domanda per rifiuto di sottoporsi a visita medico-legale -
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Violazione artt. 148 co. 3 e 145 co. I, Codice delle Assicurazioni Private. … in quanto l'attore non si sottoponeva agli accertamenti medico legali richiesti dalla
Compagnia. Nello specifico il sig. veniva invitato - con nota fax del 20.7.17 Pt_1
(cfr. nota citata) inviata presso il difensore dell'attore - a presentarsi, presso lo studio del medico fiduciario designato, al fine di sottoporsi a visita medico-legale.
Nonostante l'invito regolarmente trasmesso e ricevuto, l'attore non si presentava presso lo studio del predetto Medico fiduciario. … L'azione per il risarcimento non può dunque essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, abbia impedito all'assicurazione di espletare le attività finalizzate alla formulazione della congrua offerta ex art. 148 cod. ass. 2) Nullità dell'atto introduttivo per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c. … Il sig. , Pt_1 nell'atto introduttivo, si limita a riferire che era intento ad effettuare lavori di manutenzione <presso la palazzina ove è domiciliato>>. Non viene fornito, invece, alcun elemento utile (quale ad esempio il numero civico della citata
“palazzina”) ad individuare quale fosse la palazzina in questione, i suoi confini, la tipologia dei lavori (se afferenti alla sua abitazione ovvero condominiali). Si tratta di elementi essenziali di cui non v'è menzione nel libello introduttivo. Sarà agevole per l'On. Tribunale riscontrare come una tale mancanza risulti particolarmente grave e lesiva del diritto di difesa della parte convenuta. Quest'ultima non è messa in condizione di poter prendere posizione e replicare puntualmente (attesa anche la non trascurabile circostanza che rispetto ad un evento di tanta portata non sia stato richiesto l'intervento delle Autorità) né di articolare eventuali mezzi di prova.
Le lacune evidenziate, inoltre, non consentono di poter stabilire il collegamento sicuro tra l'episodio narrato e le conseguenze dedotte in via di pretesa e finanche un'eventuale futura richiesta prova testimoniale, per i motivi anzidetti, risulterebbe essere del tutto inammissibile. … 2.1. Occorre evidenziare, inoltre, come la descrizione fatta da parte attorea, presenti delle lacune, sia sotto il profilo della dinamica sia della descrizione dei luoghi, tali da far ritenere che alcun nesso di causalità vi possa essere tra il sinistro e i danni lamentati la cui compatibilità sarà oggetto di richiesta di verifica. 3) Errata ricostruzione dei fatti di causa - infondatezza del fatto storico – assenza del nesso di causalità- in subordine concorso di colpa del danneggiato. … la tesi sostenuta dalla comparente risulta corroborata dalla stessa dichiarazione fornita dal danneggiato al momento dell'accesso al P.S. dell'Ospedale S.G. Moscati di Avellino. Il sig. , infatti, agli Pt_1 operatori del P.S. del predetto dichiarava che i motivi dell'accesso Parte_3 erano dovuti ad un <infortunio sul lavoro>> senza nulla aggiungere e senza operare alcun riferimento ad alcun impatto con autovettura. Peraltro, seppur si volesse considerare per un solo momento come ammessa (ma subito non concessa) la dinamica per come ex adverso rappresentata, non può non evidenziarsi che, in ogni caso, la pretesa attorea risulterebbe del tutto infondata. In
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effetti i lavori in cui sarebbe stato impegnato l'attore: a) avrebbero necessitato di opportuna segnalazione mediante delimitazione ben visibile della zona interessata dal posizionamento della scala;
b) il sig. avrebbe dovuto, inoltre, utilizzare le Pt_1 misure di sicurezza imposte in legge ivi compreso l'ancoraggio della scala su cui asserisce essersi trovato. Va senza dire che l'utilizzo delle misure di sicurezza avrebbe, senz'altro, se non evitato, sicuramente attutito le conseguenze dell'evento... 3.2.) In subordine e salvo gravame, nella denegata e francamente non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, non potrà negarsi che nella vicenda ricorre quantomeno un concorso dell'attore nella causazione del danno con la conseguenza che il risarcimento andrà conseguenzialmente ridotto in proporzione al grado di colpa imputabile allo stesso sig. . Anche a questo fine Pt_1 va ribadito come quest'ultimo abbia avuto consapevolezza dei rischi, accettandoli,
o avrebbe dovuto diligentemente rappresentarseli. Il posizionarsi su una scala (per effettuare lavori neppure autorizzati) senza l'adozione delle opportune ed obbligatorie misure di sicurezza, ben può integrare, ad avviso di questa difesa, il
“fatto colposo” richiesto dall'art. 1227 c.c. che non può essere circoscritto al solo ruolo attivo ma va ravvisato in qualsiasi forma di partecipazione al processo causale. … 4) Sul quantum debeatur e sul nesso di causalità. … il sig. , come Pt_1 già accennato, agli operatori del P.S. del Nosocomio dichiarava che i motivi dell'accesso fossero dovuti ad un <infortunio sul lavoro>> senza nulla aggiungere e senza operare alcun riferimento ad alcun impatto con autovettura. … questa difesa non può esimersi dall'evidenziare, in ordine al quantum debeatur,
l'arbitraria ed abnorme quantificazione delle lesioni asseritamente patite. … la deducente contesta espressamente la quantificazione dei danni operata CP_1 dall'attore il quale, lo si ripete, si è rifiutato finanche di sottoporsi a visita medico legale a seguito di formale invito ricevuto dal Professionista fiduciario incaricato dalla Compagnia. …. 4.1.) … nessun risarcimento per il presunto pregiudizio estetico, relazionale, alla capacità lavorative può essere riconosciuto. Infatti,
l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito.
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto - un'attività produttiva di reddito. … Nessuna prova è stata fornita sul punto dall'attore che si limita a riferire genericamente talune circostanze omettendo di documentarle. Quanto alle voci di danno diverse dal danno biologico e dalla ITT e
ITP va ricordato che esse non possono trovare giuridica ospitalità in quanto rientra nel concetto di danno biologico ogni sofferenza fisica o psichica provata dalla
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vittima, che di quel danno per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale… […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e di prove testimoniali, nonché a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata il 14/01/2025), dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi e , pur ritualmente citati (v. CP_2 Parte_2 ordinanza del 26/02/2025), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia alla stregua della questione - intrinsecamente di merito - attinente alla sostanziale inidoneità delle risultanze in atti a fondare il libero convincimento del Giudice in punto di accoglimento della domanda, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate, perché ontologicamente prive di reale impatto operativo. In tale prospettiva, infondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda risarcitoria proposta, le risultanze in atti non potendo considerarsi sufficienti, alla stregua di quanto ci si accinge ad esporre, ai fini del relativo accoglimento. Costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello
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di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Più nel dettaglio, è stato chiarito che anche la verifica dell'attendibilità della fonte di prova orale ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l'ordinamento processuale, all'interno della necessaria relazione -istituita nel percorso motivazionale della sentenza- tra "i fatti" come dimostrati dalle prove assunte e la "regola di diritto" alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente funzione" del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie (fatti secondari) ma ritenuti indispensabili a verificare "a monte" l'attendibilità della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costituivo. Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014), e non vi è dubbio che tale attività selettiva si estenda alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte-mezzo di prova (e dunque anche sulla effettiva idoneità del teste di riferire la verità) in quanto determinanti a formare il convincimento del Giudice sulla efficacia dimostrativa della stessa (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; vedi Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010) (v. testualmente in parte motiva Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017). In materia di prova testimoniale, invero, la Cassazione ha inteso precisare altresì che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016). Orbene, nella fattispecie in esame, connotata dalla sostanziale concordia dei soggetti escussi in corso di causa circa il verificarsi del sinistro (v. interrogatorio formale dell'attore, , all'udienza dell'11/06/2021, Parte_1 nonché deposizioni dei due testi di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
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escussi all'udienza dell'11/11/2021), diversi sono gli elementi che Per_1 appaiono minare sensibilmente la consistenza dell'efficacia dimostrativa della prova orale espletata, pregiudicando irrimediabilmente gli esiti di quella verifica "a monte" circa l'attendibilità della stessa a produrre la rappresentazione del fatto costituivo, in ogni caso spettante al Giudice - come da ultimo chiarito - nella formazione del proprio convincimento. Non può difatti non rilevarsi come le dichiarazioni raccolte siano essenzialmente esitate in una conferma onnicomprensiva ed assertiva della totalità dei capi, così come formulati (v. interrogatorio e deposizioni in atti), presentandosi per converso alquanto generiche o comunque lacunose in ordine a diversi (e tutt'altro che trascurabili) aspetti della vicenda, quali: il trasporto in ospedale del danneggiato, da entrambi i testi non riferito perché repentinamente allontanatisi, nonostante la natura alquanto rilevante delle lesioni verificatesi (v. deposizione teste : il a seguito della caduta ha riportato Testimone_1 Pt_1 lesioni al braccio sinistro e al volto ma non so se sia stato successivamente in ospedale perché io andai via;
v. deposizione teste È vero che ha Testimone_3 riportato lesioni al volto ed al braccio sinistro ma non so se sia stato trasportato in ospedale perché poco dopo ma me ne andrai anche perché ero in gravidanza); e le caratteristiche, anche per tratti essenziali, del veicolo investitore (v. deposizione teste , che oltre a confermare il capo sottopostogli, nulla ha Testimone_1 aggiunto sul punto;
v. deposizione teste , che pur avendo Testimone_3 confermato il capo in proposito sottopostogli, recante altresì la targa del veicolo investitore, ha poi dichiarato Non ricordo quale fosse il colore dell'auto investitrice né la targa). A tali equivoche risultanze deve, inoltre, sommarsi la dichiarata assenza di interventi delle forze dell'ordine sul posto, nemmeno riferite dai testi (v. ancora deposizione teste : non so se sia stato successivamente in Testimone_1 ospedale perché io andai via. Non mi risulta l'intervento di autorità quantomeno per il tempo che sono rimasto sul posto;
v. deposizione teste non Testimone_3 so se sia stato trasportato in ospedale perché poco dopo ma me ne andrai anche perché ero in gravidanza), nonostante i gravi danni lamentati alla persona. A soluzioni dissimili non potrebbero indurre, perché liberamente apprezzabili nei giudizi quali quello in esame, nemmeno le dichiarazioni rese nel modulo di al contumace, (v. modulo in atti). CP_2
Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e
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danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013, Rv. 625437; Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006), principio che va esteso anche alla confessione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n. 9520/07, n. 1680/08) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014). Altrettante, se non maggiori, perplessità destano poi: da un lato, il fatto che il medesimo danneggiato, pur debitamente invitato dalla Compagnia assicurativa di riferimento (v. convocazione in atti), non abbia, alquanto singolarmente, inteso sottoporsi alle visite mediche di rito;
dall'altro, il fatto che la documentazione medica depositata a sostegno della domanda, ivi compreso il verbale di ingresso al Pronto Soccorso di cui in atti, rechi dichiarazioni unilaterali del medesimo attore, tra loro del tutto discordanti.
, difatti, al momento della accettazione nel P.S. Parte_1 dell'AORN Moscati di Avellino (ore 11:39 del 22/05/2017) riferiva quale causale del sinistro un infortunio sul lavoro, dichiarando di essere caduto da un'altezza di circa due metri e non ricorda le circostanze del trauma, per poi, alle ore 12:37 sempre del 22/05/2017 “ritrattare” la citata versione, dichiarando di essere caduto da una scala a pioli di 2 metri circa di altezza e di non essersi infortunato in occasione di lavoro, sino a giungere alla versione “definitiva” delle alle ore 08:19 del 23/05/2017, giorno successivo, dicendo di essere stato travolto da un furgone in retromarcia mentre si trovava su una scala (v. verbale PS in atti). Al netto della considerazione secondo cui il veicolo investitore (id est: Fiat Multipla) non può considerarsi un autentico “furgone”, deve precisarsi come se è vero che Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022), è altrettanto vero che la discordanza, anche in quella sede, delle versioni riferite circa la dinamica dell'incidente, non può non assumere rilevanza nel presente giudizio. Considerato infatti che nei giudizi relativi a diritti c.d. eterodeterminati, quali quello in oggetto, giova al danneggiato la sola convincente dimostrazione che l'incidente si è sviluppato effettivamente e concretamente secondo la
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dinamica descritta in citazione (v. da ultimo, Cass. n. 17408/12), l'intrinseca ambiguità, o comunque non univocità, degli elementi probatori raccolti sul punto non potrebbe comunque considerarsi idonea - come accennato in apertura - a fondare il libero convincimento del Giudice circa l'effettiva fondatezza della domanda proposta. Dalla combinazione delle richiamate risultanze, quindi, emerge un inadeguato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c., dovendo, in punto di riparto dell'onus probandi, farsi menzione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Costituisce dato pretoriamente acquisito, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). A diverse conclusioni, infine, non potrebbero indurre nemmeno le risultanze di cui all'espletata CTU, le cui considerazioni in punto di compatibilità tra sinistro e lesioni riportate (v. relazione in atti) non appaiono in ogni caso idonee a colmare, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sin qui riportati, la riferita inadeguatezza e/o insufficienza del quadro probatorio raccolto in punto di effettiva verificazione del sinistro stesso, così come dedotto e descritto. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019).
10 Tribunale di Avellino n. 2752/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
A ben guardare, del resto, le riferite perplessità in punto di effettiva ricostruzione della dinamica del sinistro sono state fatte proprie anche dal medesimo CTU, che, nelle proprie conclusioni, ha rilevato [...] Tale tipo di lesività è compatibile con la dinamica dell'evento, così come riferita all'anamnesi. Tuttavia, si fa presente che al triage effettuato presso il PS dell'AORN Moscati “il paziente dichiara di essere caduto da un'altezza di circa due metri e non ricorda le circostanze del trauma” e viene riportata come causale “infortunio sul lavoro”; circa un'ora dopo, alle ore 12:37, sempre presso il medesimo PS, il sig. Pt_1 dichiara di essere “caduto da una scala a pioli di 2 metri di altezza. Dichiara di non essersi infortunato in occasione di lavoro”; infine, alle ore 21:13 dello stesso giorno, sempre ai Sanitari del PS del Moscati riferisce “… di essere stato travolto da un furgone in retromarcia mentre si trovava su di una scala”. È necessario, pertanto, approfondire in sedi diverse da quella medico-legale, la causale dell'evento, fermo restando che la lesività riportata è compatibile con la caduta da un'altezza, quale quella di una scala [...] (v. testualmente CTU in atti). Ad ogni modo, e ferma l'insufficienza e/o inadeguatezza degli elementi probatori sin qui descritti ed esaminati, non ci si può esimere dal rilevare come dalla documentazione riproducente i dati di registrazione del dispositivo satellitare presente sul veicolo, asseritamente danneggiante, Fiat Multipla tg. DJ523RH, emerga addirittura che lo stesso risultasse localizzato in un luogo assai distante (Montesarchio – BN) rispetto a quello (Avellino) indicato in citazione (v. documentazione AlfaEvolution Technology, datata 26/05/2021, e prodotta all'udienza dell'11/06/2021, e allegata altresì alle note del 26/02/2022, in cui tra l'altro si legge: il terminale era regolarmente attivo e funzionante. Non ci risulta la registrazione di alcun evento Crash compatibile con un evento reale. Si precisa che non vengono rilevati sinistri di lieve entità (accelerazione del veicolo inferiore a 1g,
1g=9,8 m/s2) o con il veicolo a quadro spento). Quanto alla predetta documentazione, comunque depositata oltre lo spirare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., ragioni di completezza impongono di sottolineare come, secondo condivisa giurisprudenza, è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006). Alla stregua di quanto precede, dunque, infondata si ritiene la domanda così come proposta, con il contestuale assorbimento, per le ragioni esposte in apertura, di ogni altra deduzione od eccezione, anche di rito, comunque sollevata
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o rilevabile, ivi comprese quelle concernenti le ulteriori risultanze documentali in punto di consistenza e gravità delle lesioni riportate dal danneggiato, in punto di quantum debeatur (v. documentazione medica in atti, CTP medico-legale allegata agli atti di parte e CTU espletata), presupponenti una - qui non avutasi - adeguata dimostrazione del verificarsi del sinistro medesimo, come dedotto e descritto. Da ultimo, le singolarità rilevate, anche circa le dichiarazioni fornite al Pronto Soccorso dall'attore, sul modulo CAI dal convenuto contumace, nonché dai testi escussi in corso di causa, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese
Il rigetto della domanda impone la condanna di parte attrice
[...]
alla rifusione in favore della convenuta costituitasi, Pt_1 CP_1
, delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle
[...] vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
A carico della medesima parte attrice dovranno per l'effetto porsi anche le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...]
e , rimasti contumaci, respinta o CP_2 Parte_2 comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore della parte convenuta Parte_1 costituitasi, , delle spese del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU espletata, così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
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manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 06/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2752/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 06/11/2025 nella causa n. 2752/2019 avente ad oggetto “lesione personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. PEDICINO ORAZIO ) C.F._2
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. CASTELLANO FRANCESCO
- convenuta - nonché
(C.F./P.IVA: ) e CP_2 C.F._3 [...]
(C.F./P.IVA: ) Pt_2 C.F._4
- contumaci - Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo che […] il giorno 22.05.2017, alle ore 11.00 circa, alla Via M. Lenzi del Comune di Avellino il veicolo Fiat Multipla tg. DJ523RH di proprietà di CP_2
e nell'occasione condotto da a causa di una imprudente
[...] Parte_2 ed errata manovra di retromarcia urtava la scala sulla quale in quel momento si trovava l'istante, che era intento ad effettuare dei lavori di manutenzione alla palazzina ove è domiciliato, facendogli perdere l'equilibrio e scaraventandolo rovinosamente al suolo da un'altezza di circa 2 metri;
a causa ed in conseguenza del violento impatto sull'asfalto l'istante veniva immediatamente Parte_1 refertato presso il Pronto Soccorso dell'O.C. “Moscati” di Avellino dove gli venivano diagnosticate “contusioni multiple con trauma facciale e frattura della
2 Tribunale di Avellino n. 2752/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
parete e del pavimento dell'orbita sx;
frattura pluriframmentaria della parete laterale, mediale ed anteriore del seno mascellare di sx con emoseno frattura ossa nasali;
frattura distale del radio e del semianulare polso sx” con prognosi iniziale di
30 gg. s.c. ed immediato trasferimento presso l' di Benevento per ivi CP_3 essere sottoposto ad intervento chirurgico maxillo facciale ed ortopedico;
per la gravità delle lesioni riportate, successivamente alla dimissione della predetta struttura ospedaliera, lo stesso era costretto a sottoporsi ad una serie di controlli ed accertamenti clinici e specialistici fino alla completa guarigione clinica con postumi […] conveniva in giudizio la , compagnia di Controparte_1 assicurazione che […] all'epoca dei fatti garantiva per la R.C.A. il veicolo Fiat Multipla tg. DJ523RH responsabile dell'evento […], nonché CP_2
e , rispettivamente proprietario e conducente
[...] Parte_2 del veicolo interessato, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: […] a) accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto innanzi dichiarato e dedotto, la piena, unica ed esclusiva responsabilità del convenuto
, conducente del veicolo Fiat Multipla tg. DJ523RH nella Parte_2 verificazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto, e per tale causale, condannare la in pers. del suo l.r. p.t. ed i sigg.ri Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, ed ognuno nell'ambito delle
[...] Parte_2 rispettive qualità e responsabilità, al risarcimento delle lesioni personali patite e riportate in occasione del sinistro per cui è causa dall'istante per Parte_1
l'importo complessivo di € 143.658,00 così determinato: - Euro 133.074,00 per il
30% di danno biologico da I.P.; - Euro 4.074,00 per 48gg. di I.T.T. al 100%; Euro
2.940,00 per 40gg di I.T.P. al 75%; - Euro 1.960,00 per 40gg di I.T.P. al 50%; - Euro
980,00 per 40gg di I.T.P. al 25%; il tutto oltre al danno extrapatrimoniale (estetico, relazionale, alla capacità lavorativa spe3cifica, ecc. ...) nella misura e per gli importi che verranno documentati e specificati in corso di causa sulla scorta della documentazione medica e dalla relativa C.T.P. medico-legale che verranno allegate al presente atto ed esibite in giudizio con applicazione della percentuale di personalizzazione prevista dalle Tabelle di Milano;
c) subordinatamente per quella diversa somma che riterrà di determinare in sua giustizia l'On.le Tribunale adito anche alla luce di eventuale C.T.U. medico-legale della quale, fin da ora, si richiede l'ammissione. Con condanna, in ogni caso, al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla data del sinistro e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecutorietà come per legge. […].
Costituitasi in giudizio, la , nel contestare in Controparte_1 fatto e in diritto la domanda attorea, eccepiva […] 1) Improcedibilità e/o improponibilità della domanda per rifiuto di sottoporsi a visita medico-legale -
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Violazione artt. 148 co. 3 e 145 co. I, Codice delle Assicurazioni Private. … in quanto l'attore non si sottoponeva agli accertamenti medico legali richiesti dalla
Compagnia. Nello specifico il sig. veniva invitato - con nota fax del 20.7.17 Pt_1
(cfr. nota citata) inviata presso il difensore dell'attore - a presentarsi, presso lo studio del medico fiduciario designato, al fine di sottoporsi a visita medico-legale.
Nonostante l'invito regolarmente trasmesso e ricevuto, l'attore non si presentava presso lo studio del predetto Medico fiduciario. … L'azione per il risarcimento non può dunque essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, abbia impedito all'assicurazione di espletare le attività finalizzate alla formulazione della congrua offerta ex art. 148 cod. ass. 2) Nullità dell'atto introduttivo per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c. … Il sig. , Pt_1 nell'atto introduttivo, si limita a riferire che era intento ad effettuare lavori di manutenzione <presso la palazzina ove è domiciliato>>. Non viene fornito, invece, alcun elemento utile (quale ad esempio il numero civico della citata
“palazzina”) ad individuare quale fosse la palazzina in questione, i suoi confini, la tipologia dei lavori (se afferenti alla sua abitazione ovvero condominiali). Si tratta di elementi essenziali di cui non v'è menzione nel libello introduttivo. Sarà agevole per l'On. Tribunale riscontrare come una tale mancanza risulti particolarmente grave e lesiva del diritto di difesa della parte convenuta. Quest'ultima non è messa in condizione di poter prendere posizione e replicare puntualmente (attesa anche la non trascurabile circostanza che rispetto ad un evento di tanta portata non sia stato richiesto l'intervento delle Autorità) né di articolare eventuali mezzi di prova.
Le lacune evidenziate, inoltre, non consentono di poter stabilire il collegamento sicuro tra l'episodio narrato e le conseguenze dedotte in via di pretesa e finanche un'eventuale futura richiesta prova testimoniale, per i motivi anzidetti, risulterebbe essere del tutto inammissibile. … 2.1. Occorre evidenziare, inoltre, come la descrizione fatta da parte attorea, presenti delle lacune, sia sotto il profilo della dinamica sia della descrizione dei luoghi, tali da far ritenere che alcun nesso di causalità vi possa essere tra il sinistro e i danni lamentati la cui compatibilità sarà oggetto di richiesta di verifica. 3) Errata ricostruzione dei fatti di causa - infondatezza del fatto storico – assenza del nesso di causalità- in subordine concorso di colpa del danneggiato. … la tesi sostenuta dalla comparente risulta corroborata dalla stessa dichiarazione fornita dal danneggiato al momento dell'accesso al P.S. dell'Ospedale S.G. Moscati di Avellino. Il sig. , infatti, agli Pt_1 operatori del P.S. del predetto dichiarava che i motivi dell'accesso Parte_3 erano dovuti ad un <infortunio sul lavoro>> senza nulla aggiungere e senza operare alcun riferimento ad alcun impatto con autovettura. Peraltro, seppur si volesse considerare per un solo momento come ammessa (ma subito non concessa) la dinamica per come ex adverso rappresentata, non può non evidenziarsi che, in ogni caso, la pretesa attorea risulterebbe del tutto infondata. In
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effetti i lavori in cui sarebbe stato impegnato l'attore: a) avrebbero necessitato di opportuna segnalazione mediante delimitazione ben visibile della zona interessata dal posizionamento della scala;
b) il sig. avrebbe dovuto, inoltre, utilizzare le Pt_1 misure di sicurezza imposte in legge ivi compreso l'ancoraggio della scala su cui asserisce essersi trovato. Va senza dire che l'utilizzo delle misure di sicurezza avrebbe, senz'altro, se non evitato, sicuramente attutito le conseguenze dell'evento... 3.2.) In subordine e salvo gravame, nella denegata e francamente non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, non potrà negarsi che nella vicenda ricorre quantomeno un concorso dell'attore nella causazione del danno con la conseguenza che il risarcimento andrà conseguenzialmente ridotto in proporzione al grado di colpa imputabile allo stesso sig. . Anche a questo fine Pt_1 va ribadito come quest'ultimo abbia avuto consapevolezza dei rischi, accettandoli,
o avrebbe dovuto diligentemente rappresentarseli. Il posizionarsi su una scala (per effettuare lavori neppure autorizzati) senza l'adozione delle opportune ed obbligatorie misure di sicurezza, ben può integrare, ad avviso di questa difesa, il
“fatto colposo” richiesto dall'art. 1227 c.c. che non può essere circoscritto al solo ruolo attivo ma va ravvisato in qualsiasi forma di partecipazione al processo causale. … 4) Sul quantum debeatur e sul nesso di causalità. … il sig. , come Pt_1 già accennato, agli operatori del P.S. del Nosocomio dichiarava che i motivi dell'accesso fossero dovuti ad un <infortunio sul lavoro>> senza nulla aggiungere e senza operare alcun riferimento ad alcun impatto con autovettura. … questa difesa non può esimersi dall'evidenziare, in ordine al quantum debeatur,
l'arbitraria ed abnorme quantificazione delle lesioni asseritamente patite. … la deducente contesta espressamente la quantificazione dei danni operata CP_1 dall'attore il quale, lo si ripete, si è rifiutato finanche di sottoporsi a visita medico legale a seguito di formale invito ricevuto dal Professionista fiduciario incaricato dalla Compagnia. …. 4.1.) … nessun risarcimento per il presunto pregiudizio estetico, relazionale, alla capacità lavorative può essere riconosciuto. Infatti,
l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito.
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto - un'attività produttiva di reddito. … Nessuna prova è stata fornita sul punto dall'attore che si limita a riferire genericamente talune circostanze omettendo di documentarle. Quanto alle voci di danno diverse dal danno biologico e dalla ITT e
ITP va ricordato che esse non possono trovare giuridica ospitalità in quanto rientra nel concetto di danno biologico ogni sofferenza fisica o psichica provata dalla
5 Tribunale di Avellino n. 2752/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
vittima, che di quel danno per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale… […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e di prove testimoniali, nonché a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata il 14/01/2025), dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi e , pur ritualmente citati (v. CP_2 Parte_2 ordinanza del 26/02/2025), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia alla stregua della questione - intrinsecamente di merito - attinente alla sostanziale inidoneità delle risultanze in atti a fondare il libero convincimento del Giudice in punto di accoglimento della domanda, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate, perché ontologicamente prive di reale impatto operativo. In tale prospettiva, infondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda risarcitoria proposta, le risultanze in atti non potendo considerarsi sufficienti, alla stregua di quanto ci si accinge ad esporre, ai fini del relativo accoglimento. Costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello
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di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Più nel dettaglio, è stato chiarito che anche la verifica dell'attendibilità della fonte di prova orale ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l'ordinamento processuale, all'interno della necessaria relazione -istituita nel percorso motivazionale della sentenza- tra "i fatti" come dimostrati dalle prove assunte e la "regola di diritto" alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente funzione" del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie (fatti secondari) ma ritenuti indispensabili a verificare "a monte" l'attendibilità della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costituivo. Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014), e non vi è dubbio che tale attività selettiva si estenda alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte-mezzo di prova (e dunque anche sulla effettiva idoneità del teste di riferire la verità) in quanto determinanti a formare il convincimento del Giudice sulla efficacia dimostrativa della stessa (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; vedi Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010) (v. testualmente in parte motiva Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017). In materia di prova testimoniale, invero, la Cassazione ha inteso precisare altresì che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016). Orbene, nella fattispecie in esame, connotata dalla sostanziale concordia dei soggetti escussi in corso di causa circa il verificarsi del sinistro (v. interrogatorio formale dell'attore, , all'udienza dell'11/06/2021, Parte_1 nonché deposizioni dei due testi di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
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escussi all'udienza dell'11/11/2021), diversi sono gli elementi che Per_1 appaiono minare sensibilmente la consistenza dell'efficacia dimostrativa della prova orale espletata, pregiudicando irrimediabilmente gli esiti di quella verifica "a monte" circa l'attendibilità della stessa a produrre la rappresentazione del fatto costituivo, in ogni caso spettante al Giudice - come da ultimo chiarito - nella formazione del proprio convincimento. Non può difatti non rilevarsi come le dichiarazioni raccolte siano essenzialmente esitate in una conferma onnicomprensiva ed assertiva della totalità dei capi, così come formulati (v. interrogatorio e deposizioni in atti), presentandosi per converso alquanto generiche o comunque lacunose in ordine a diversi (e tutt'altro che trascurabili) aspetti della vicenda, quali: il trasporto in ospedale del danneggiato, da entrambi i testi non riferito perché repentinamente allontanatisi, nonostante la natura alquanto rilevante delle lesioni verificatesi (v. deposizione teste : il a seguito della caduta ha riportato Testimone_1 Pt_1 lesioni al braccio sinistro e al volto ma non so se sia stato successivamente in ospedale perché io andai via;
v. deposizione teste È vero che ha Testimone_3 riportato lesioni al volto ed al braccio sinistro ma non so se sia stato trasportato in ospedale perché poco dopo ma me ne andrai anche perché ero in gravidanza); e le caratteristiche, anche per tratti essenziali, del veicolo investitore (v. deposizione teste , che oltre a confermare il capo sottopostogli, nulla ha Testimone_1 aggiunto sul punto;
v. deposizione teste , che pur avendo Testimone_3 confermato il capo in proposito sottopostogli, recante altresì la targa del veicolo investitore, ha poi dichiarato Non ricordo quale fosse il colore dell'auto investitrice né la targa). A tali equivoche risultanze deve, inoltre, sommarsi la dichiarata assenza di interventi delle forze dell'ordine sul posto, nemmeno riferite dai testi (v. ancora deposizione teste : non so se sia stato successivamente in Testimone_1 ospedale perché io andai via. Non mi risulta l'intervento di autorità quantomeno per il tempo che sono rimasto sul posto;
v. deposizione teste non Testimone_3 so se sia stato trasportato in ospedale perché poco dopo ma me ne andrai anche perché ero in gravidanza), nonostante i gravi danni lamentati alla persona. A soluzioni dissimili non potrebbero indurre, perché liberamente apprezzabili nei giudizi quali quello in esame, nemmeno le dichiarazioni rese nel modulo di al contumace, (v. modulo in atti). CP_2
Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e
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danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013, Rv. 625437; Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006), principio che va esteso anche alla confessione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n. 9520/07, n. 1680/08) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014). Altrettante, se non maggiori, perplessità destano poi: da un lato, il fatto che il medesimo danneggiato, pur debitamente invitato dalla Compagnia assicurativa di riferimento (v. convocazione in atti), non abbia, alquanto singolarmente, inteso sottoporsi alle visite mediche di rito;
dall'altro, il fatto che la documentazione medica depositata a sostegno della domanda, ivi compreso il verbale di ingresso al Pronto Soccorso di cui in atti, rechi dichiarazioni unilaterali del medesimo attore, tra loro del tutto discordanti.
, difatti, al momento della accettazione nel P.S. Parte_1 dell'AORN Moscati di Avellino (ore 11:39 del 22/05/2017) riferiva quale causale del sinistro un infortunio sul lavoro, dichiarando di essere caduto da un'altezza di circa due metri e non ricorda le circostanze del trauma, per poi, alle ore 12:37 sempre del 22/05/2017 “ritrattare” la citata versione, dichiarando di essere caduto da una scala a pioli di 2 metri circa di altezza e di non essersi infortunato in occasione di lavoro, sino a giungere alla versione “definitiva” delle alle ore 08:19 del 23/05/2017, giorno successivo, dicendo di essere stato travolto da un furgone in retromarcia mentre si trovava su una scala (v. verbale PS in atti). Al netto della considerazione secondo cui il veicolo investitore (id est: Fiat Multipla) non può considerarsi un autentico “furgone”, deve precisarsi come se è vero che Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022), è altrettanto vero che la discordanza, anche in quella sede, delle versioni riferite circa la dinamica dell'incidente, non può non assumere rilevanza nel presente giudizio. Considerato infatti che nei giudizi relativi a diritti c.d. eterodeterminati, quali quello in oggetto, giova al danneggiato la sola convincente dimostrazione che l'incidente si è sviluppato effettivamente e concretamente secondo la
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dinamica descritta in citazione (v. da ultimo, Cass. n. 17408/12), l'intrinseca ambiguità, o comunque non univocità, degli elementi probatori raccolti sul punto non potrebbe comunque considerarsi idonea - come accennato in apertura - a fondare il libero convincimento del Giudice circa l'effettiva fondatezza della domanda proposta. Dalla combinazione delle richiamate risultanze, quindi, emerge un inadeguato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c., dovendo, in punto di riparto dell'onus probandi, farsi menzione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Costituisce dato pretoriamente acquisito, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). A diverse conclusioni, infine, non potrebbero indurre nemmeno le risultanze di cui all'espletata CTU, le cui considerazioni in punto di compatibilità tra sinistro e lesioni riportate (v. relazione in atti) non appaiono in ogni caso idonee a colmare, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sin qui riportati, la riferita inadeguatezza e/o insufficienza del quadro probatorio raccolto in punto di effettiva verificazione del sinistro stesso, così come dedotto e descritto. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019).
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A ben guardare, del resto, le riferite perplessità in punto di effettiva ricostruzione della dinamica del sinistro sono state fatte proprie anche dal medesimo CTU, che, nelle proprie conclusioni, ha rilevato [...] Tale tipo di lesività è compatibile con la dinamica dell'evento, così come riferita all'anamnesi. Tuttavia, si fa presente che al triage effettuato presso il PS dell'AORN Moscati “il paziente dichiara di essere caduto da un'altezza di circa due metri e non ricorda le circostanze del trauma” e viene riportata come causale “infortunio sul lavoro”; circa un'ora dopo, alle ore 12:37, sempre presso il medesimo PS, il sig. Pt_1 dichiara di essere “caduto da una scala a pioli di 2 metri di altezza. Dichiara di non essersi infortunato in occasione di lavoro”; infine, alle ore 21:13 dello stesso giorno, sempre ai Sanitari del PS del Moscati riferisce “… di essere stato travolto da un furgone in retromarcia mentre si trovava su di una scala”. È necessario, pertanto, approfondire in sedi diverse da quella medico-legale, la causale dell'evento, fermo restando che la lesività riportata è compatibile con la caduta da un'altezza, quale quella di una scala [...] (v. testualmente CTU in atti). Ad ogni modo, e ferma l'insufficienza e/o inadeguatezza degli elementi probatori sin qui descritti ed esaminati, non ci si può esimere dal rilevare come dalla documentazione riproducente i dati di registrazione del dispositivo satellitare presente sul veicolo, asseritamente danneggiante, Fiat Multipla tg. DJ523RH, emerga addirittura che lo stesso risultasse localizzato in un luogo assai distante (Montesarchio – BN) rispetto a quello (Avellino) indicato in citazione (v. documentazione AlfaEvolution Technology, datata 26/05/2021, e prodotta all'udienza dell'11/06/2021, e allegata altresì alle note del 26/02/2022, in cui tra l'altro si legge: il terminale era regolarmente attivo e funzionante. Non ci risulta la registrazione di alcun evento Crash compatibile con un evento reale. Si precisa che non vengono rilevati sinistri di lieve entità (accelerazione del veicolo inferiore a 1g,
1g=9,8 m/s2) o con il veicolo a quadro spento). Quanto alla predetta documentazione, comunque depositata oltre lo spirare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., ragioni di completezza impongono di sottolineare come, secondo condivisa giurisprudenza, è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006). Alla stregua di quanto precede, dunque, infondata si ritiene la domanda così come proposta, con il contestuale assorbimento, per le ragioni esposte in apertura, di ogni altra deduzione od eccezione, anche di rito, comunque sollevata
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o rilevabile, ivi comprese quelle concernenti le ulteriori risultanze documentali in punto di consistenza e gravità delle lesioni riportate dal danneggiato, in punto di quantum debeatur (v. documentazione medica in atti, CTP medico-legale allegata agli atti di parte e CTU espletata), presupponenti una - qui non avutasi - adeguata dimostrazione del verificarsi del sinistro medesimo, come dedotto e descritto. Da ultimo, le singolarità rilevate, anche circa le dichiarazioni fornite al Pronto Soccorso dall'attore, sul modulo CAI dal convenuto contumace, nonché dai testi escussi in corso di causa, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese
Il rigetto della domanda impone la condanna di parte attrice
[...]
alla rifusione in favore della convenuta costituitasi, Pt_1 CP_1
, delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle
[...] vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
A carico della medesima parte attrice dovranno per l'effetto porsi anche le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...]
e , rimasti contumaci, respinta o CP_2 Parte_2 comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore della parte convenuta Parte_1 costituitasi, , delle spese del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU espletata, così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
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manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 06/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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