Decreto cautelare 11 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 17 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 13/01/2022, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00008/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01896/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2021, proposto dalla Azienda Speciale Consortile Ambito A04, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LE, via SS. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Dell'Isola e Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Grottolella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a – del decreto presidenziale n. 149 dell'11.11.2021, con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto la nomina, “in attuazione della D.G.R.C. n. 462 del 19/10/2021”, dei componenti della Commissione ad acta;
b - della delibera di G.R.C. n. 462 del 19.10.2021, successivamente conosciuta, con la quale è stato disposto il commissariamento dell'Azienda Consortile Ambito A04, ai sensi dell'art. 47 LR n. 11/2017;
c – ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 499088 dell'01.10.2021;
d - ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 468143 del 22.09.2021, con la quale è stata chiesta integrazione documentale;
e - ove e per quanto occorra, della delibera di G.R.C. n. 334 del 20.07.2021, recante l'“avvio procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 47 L.R. n. 11/2007”;
f – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto sussistente il fumus boni juris , sia in ragione del superamento dell’eccezione di difetto di costituzione della ricorrente in quanto quest’ultima ha prodotto il Verbale di deliberazione n. 3 del 10.12.202, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile Ambito A04, sia in ragione del fatto che, alla luce delle difese della ricorrente, non appaiono infondate le dedotte censure di difetto di istruttoria e difetto di motivazione, come peraltro già delibato in sede cautelare da questo Tribunale in occasione del pregresso ricorso proposto dal solo Comune di Avellino;
Valutato sussistente il periculum in mora , in ragione del pregiudizio irreversibile che deriverebbe dal concreto insediamento della Commissione ad acta;
Ritenuto che il presente ricorso è strettamente connesso a quello contrassegnato con RG 1652/21 vertente sulla stessa vicenda per cui è causa, e che è opportuno che tale ricorso e quello per cui è causa vengano discussi nella stessa udienza per la trattazione del merito;
compensate le spese della fase cautelare in ragione della controvertibilità delle questioni oggetto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato, compensa le spese, e fissa per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 12 ottobre 2022, onerando la Segreteria di curare gli adempimenti necessari per la trattazione nella stessa udienza anche del ricorso RG 1621/2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO