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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIOLI Parte_1 C.F._1
ADRIANO elettivamente domiciliato in VIA CATRONELLA 160 50013 CAMPI BISENZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
FIRENZE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 99 d.p.r. 115/2002 impugna il decreto emesso, in data 27 Parte_1
settembre 2024, notificato nel domicilio eletto dall'imputato in data 10 ottobre 2024 a mezzo del quale, il Tribunale di Firenze – Prima Sezione Penale ha rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente in data 21.10.2022 nel procedimento penale n. r.g.n.r
1063/20 e r.g. Trib. 2584/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Firenze - Prima Sezione Penale. In particolare, il Giudice ha rilevato che “ con provvedimento emesso dal Giudice Dott. Fabio Frangini il
08.11.20222, comunicato alla parte con PEC del 09.11.2022, è stata richiesta l'integrazione dell'istanza con l'allegazione della copia del tesserino riportante il codice fiscale;
- letto il decreto di
pagina 1 di 4 assegnazione del fascicolo a questo Giudice, emesso dalla Presidente di Sezione il 31.07.2024; - dato atto che l'integrazione richiesta non è pervenuta;
Tanto premesso, rigetta L'istanza per l'ammissione patrocinio a spese dello Stato presentata da in relazione procedimento penale Parte_1
sopra indicato.
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, i requisiti indicati dall'art 79 DPR 155/2002 per l'ammissione al suddetto beneficio, sono stati rispettati dal beneficiario. La difesa ha osservato: che la mancanza del tesserino riportante il codice fiscale non può essere causa del rigetto;
che è riconosciuto il beneficio ai cittadini extracomunitario privi del codice fiscale;
che non è possibile una interpretazione restrittiva dei requisiti indicati dalla legge come presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di tutela di diritti costituzionalmente garantiti. La difesa ha concluso e ha chiesto che il Tribunale dichiari la illegittimità del decreto opposto, ammettendo l'imputato al beneficio richiesto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che la ratio della norma di cui all'art. 79 del D.P.R. è finalizzata ad agevolare al massimo il controllo del magistrato procedente sulla sussistenza dei presupposti del beneficio, con i necessari poteri istruttori che comprendono la possibilità di onerare le parti del deposito di documentazione idonea a consentire il controllo di quanto autocertificato.
Nel caso di specie, non essendo stata depositata la documentazione comprovante la correttezza del codice fiscale indicato dall'istante e non risultando sufficiente a tal fine quanto dichiarato dalla parte istante in ragione dei poteri di verifica e delle norme sopra richiamante, l'avvero ricorso dovrà essere respinto.
All'udienza del 30 gennaio 2025 è comparsa la parte ricorrente. Nessuno è comparso per il . CP_1
Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 6 marzo 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Si osserva che l'art. 79 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del codice fiscale. In sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti),
pagina 2 di 4 prevede espressamente che "l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4" - dello stesso D.P.R. - "con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.
Dalla lettura della norma si evince che – agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio – è sufficiente che il cittadino straniero, in luogo dell'indicazione del codice fiscale , fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero.
Sul punto si richiama la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione penale sez. IV – n.38751 del
3.10.2024 nonché l' Ordinanza della Corte Costituzionale (n. 144/2004) che decidendo sulla legittimità dell'art. 79 DPR n. 115/2002 ha rilevato che la lettura congiunta dell'art. 6 e dell'art. 4 del
DPR n. 605 del 1973 ha consentito di ritenere sufficiente per il cittadino straniero irregolare la sola indicazione del domicilio del paese estero " in sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria
l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che "l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4" - dello stesso D.P.R. -"con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero".(Ord. n. 144 del 2004)
In definitiva, nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto ad integrare l'istanza (il Giudice aveva richiesto con PEC del 9.11.2022 l'integrazione dell'istanza con l'allegazione della copia del tesserino riportante il codice fiscale) né ha indicato il domicilio all'estero, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata.
L'opposizione al decreto di rigetto dovrà pertanto essere respinta.
Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Spese compensate pagina 3 di 4 Firenze, 27 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Antonella Galano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIOLI Parte_1 C.F._1
ADRIANO elettivamente domiciliato in VIA CATRONELLA 160 50013 CAMPI BISENZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
FIRENZE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 99 d.p.r. 115/2002 impugna il decreto emesso, in data 27 Parte_1
settembre 2024, notificato nel domicilio eletto dall'imputato in data 10 ottobre 2024 a mezzo del quale, il Tribunale di Firenze – Prima Sezione Penale ha rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente in data 21.10.2022 nel procedimento penale n. r.g.n.r
1063/20 e r.g. Trib. 2584/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Firenze - Prima Sezione Penale. In particolare, il Giudice ha rilevato che “ con provvedimento emesso dal Giudice Dott. Fabio Frangini il
08.11.20222, comunicato alla parte con PEC del 09.11.2022, è stata richiesta l'integrazione dell'istanza con l'allegazione della copia del tesserino riportante il codice fiscale;
- letto il decreto di
pagina 1 di 4 assegnazione del fascicolo a questo Giudice, emesso dalla Presidente di Sezione il 31.07.2024; - dato atto che l'integrazione richiesta non è pervenuta;
Tanto premesso, rigetta L'istanza per l'ammissione patrocinio a spese dello Stato presentata da in relazione procedimento penale Parte_1
sopra indicato.
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, i requisiti indicati dall'art 79 DPR 155/2002 per l'ammissione al suddetto beneficio, sono stati rispettati dal beneficiario. La difesa ha osservato: che la mancanza del tesserino riportante il codice fiscale non può essere causa del rigetto;
che è riconosciuto il beneficio ai cittadini extracomunitario privi del codice fiscale;
che non è possibile una interpretazione restrittiva dei requisiti indicati dalla legge come presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di tutela di diritti costituzionalmente garantiti. La difesa ha concluso e ha chiesto che il Tribunale dichiari la illegittimità del decreto opposto, ammettendo l'imputato al beneficio richiesto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che la ratio della norma di cui all'art. 79 del D.P.R. è finalizzata ad agevolare al massimo il controllo del magistrato procedente sulla sussistenza dei presupposti del beneficio, con i necessari poteri istruttori che comprendono la possibilità di onerare le parti del deposito di documentazione idonea a consentire il controllo di quanto autocertificato.
Nel caso di specie, non essendo stata depositata la documentazione comprovante la correttezza del codice fiscale indicato dall'istante e non risultando sufficiente a tal fine quanto dichiarato dalla parte istante in ragione dei poteri di verifica e delle norme sopra richiamante, l'avvero ricorso dovrà essere respinto.
All'udienza del 30 gennaio 2025 è comparsa la parte ricorrente. Nessuno è comparso per il . CP_1
Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 6 marzo 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Si osserva che l'art. 79 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del codice fiscale. In sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti),
pagina 2 di 4 prevede espressamente che "l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4" - dello stesso D.P.R. - "con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.
Dalla lettura della norma si evince che – agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio – è sufficiente che il cittadino straniero, in luogo dell'indicazione del codice fiscale , fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero.
Sul punto si richiama la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione penale sez. IV – n.38751 del
3.10.2024 nonché l' Ordinanza della Corte Costituzionale (n. 144/2004) che decidendo sulla legittimità dell'art. 79 DPR n. 115/2002 ha rilevato che la lettura congiunta dell'art. 6 e dell'art. 4 del
DPR n. 605 del 1973 ha consentito di ritenere sufficiente per il cittadino straniero irregolare la sola indicazione del domicilio del paese estero " in sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria
l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che "l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4" - dello stesso D.P.R. -"con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero".(Ord. n. 144 del 2004)
In definitiva, nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto ad integrare l'istanza (il Giudice aveva richiesto con PEC del 9.11.2022 l'integrazione dell'istanza con l'allegazione della copia del tesserino riportante il codice fiscale) né ha indicato il domicilio all'estero, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata.
L'opposizione al decreto di rigetto dovrà pertanto essere respinta.
Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Spese compensate pagina 3 di 4 Firenze, 27 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Antonella Galano
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