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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18007 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI^ CIVILE in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al n. 17008/2023 del R.G.A.C.,
TRA
- (P.IVA ), con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Benedetto Croce n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Amministratore Unico, Dott.ssa (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
RI CA (C.F. PEC C.F._2
, fax 06.3221007), presso il cui Email_1
studio, sito in Roma, alla Via degli Scipioni n. 267 è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
- (p.iva ), in persona della Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante Sig.ra corrente in Roma ed ivi CP_2
elettivamente domiciliata alla Via Corrado Parona 113, presso lo studio dell'Avv. Andrea Baffoni ( ), che la rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata su foglio separato (PEC:
); - opposta - Email_2 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Roma in data 1.4.2024 n. 4097/2024 (n.r.g. 8191/2024);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 1.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
Esponeva l'opponente che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28.2.2024, la aveva chiesto la condanna della al Controparte_1 Parte_1
pagamento di euro 66.080,89, importo relativo alle fatture elettroniche n. 1322 del 31.10.2023 di euro 28.207,60, compresa IVA, n. 1442 del
29.11.2023 di euro 14.617,55, compresa IVA, n. 3 del 10.01.2024 di euro
23.255,64, compresa IVA;
- con decreto ingiuntivo telematico n. 4097/2024, emesso in data
01.04.2024 e depositato in data 02.04.2024, il Tribunale Ordinario di
Roma ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente la somma Pt_1
di Euro 66.080,89, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedura, liquidate in Euro 1.630,00 per compensi ed Euro 406,50 per costi di iscrizione, oltre accessori di legge e il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo PEC in data 3.4.2024;
- la pretesa creditoria si palesava infondata ed invero, con contratto sottoscritto in data 17.02.2023, la aveva affidato alla Pt_1
lo svolgimento dell'attività di smistamento, Controparte_1
trasporto e recapito di invii postali e relative attività ausiliarie nell'ambito del pluriennale rapporto di partnership con la Nexive S.p.a.
(oggi ); Controparte_3 - in data 01.07.2020 la Nexive S.p.A. aveva trasferito alla
[...]
il ramo d'azienda relativo ai servizi di recapito postale, CP_4
stampa, digitali, compresi i relativi contratti esistenti e, in data
29.01.2021, ai sensi dell'art. 75 del D.L. 14.8.2020, Controparte_3
n. 104 e s.m.i., aveva acquistato la totalità del capitale sociale della titolare a sua volta del 100% del capitale sociale Controparte_5
della Controparte_4
- il predetto contratto, sottoscritto e trasmesso dalla in CP_1
data 17.02.2023, all'esito di negoziazione tra le parti, prevedeva altresì
n. 11 allegati, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, tutti trasmessi dalla Postadoc in data 26.01.2023;
- il contratto tra e prevedeva: Pt_1 CP_1
i) una decorrenza contrattuale dal 20.2.2023 al 30.9.2023, con previsione di rinnovo automatico di anno in anno per i primi due anni, salvo disdetta da inviarsi da ciascuna parte con un preavviso di almeno sessanta giorni (cfr. art. 3.1. “DECORRENZA E DURATA DEL
CONTRATTO”);
ii) l'utilizzo di applicativi informatici forniti da e da Pt_1 CP_4
(cfr. art. 4.7.3. “REQUISITI INFORMATICI E TERMINALI
ADDETTI”: “L'Operatore nell'espletamento dell'Attività si impegna ad utilizzare ed a far utilizzare dai propri addetti unicamente gli applicativi informatici forniti da e installati su terminali di Pt_1 CP_4
proprietà dell'Operatore, le cui caratteristiche sono analiticamente indicate nell'Allegato “10””);
iii) le modalità di determinazione del corrispettivo (cfr. art. 6.1.1.
“CORRISPETTIVI”: “I corrispettivi per le Attività di cui all'Art. 2, determinati in funzione delle logiche di calcolo di cui all'Allegato 3
(“Scheda Operatore”), si applicheranno secondo le decorrenze ivi indicate;
detti corrispettivi si intendono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri/spese comunque connesse alle stesse, ivi incluse, a titolo meramente indicativo, eventuali spese di viaggio e trasferta e si considerano quindi fissi ed invariabili per l'intero periodo di validità contrattuale”; iv) le modalità di rendicontazione dell'attività eseguita dall'Operatore
(cfr. art. 6.2.1. “RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE,
PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”: “In relazione alle attività svolte dall'Operatore di cui all'art. 2, entro il ventesimo (20) giorno lavorativo di ogni mese essendo in Pt_1
grado di monitorare la prestazione dell'Attività attraverso il Sistema
Informatico, invierà all'Operatore un rendiconto (di seguito, il
“Rendiconto”) contenente le seguenti informazioni, con riferimento al mese antecedente: ➢dettaglio delle Attività prestate con specifiche circa il rispetto o meno della tempistica di cui all'Allegato 1 e
2;➢corrispettivo, cosi come definiti nell'Allegato 3, spettante all'Operatore per la prestazione dell'Attività”);
v) tempi e modalità di fatturazione da parte dell'Operatore (cfr. art. 6.2.1.: “L'Operatore, una volta ricevuto il Rendiconto, provvederà all'emissione della fattura per il corrispettivo a lui dovuto da così come indicato nel Rendiconto, entro il giorno successivo Pt_1
dal ricevimento del rendiconto”; cfr. art. 6.2.2.: “L'Operatore provvederà ad emettere alla fine di ogni mese una fattura unica riepilogativa dei servizi effettuati nel corso dello stesso mese”); vi) tempi e modalità di pagamento delle fatture (cfr. art. 6.2.1. “Il pagamento di ciascuna fattura emessa dall'Operatore e ricevuta da ai sensi del presente Contratto sarà effettuato da Pt_1
secondo le tempistiche sottoindicate, purché l'Operatore Pt_1 abbia provveduto ad emetterla in base a quanto previsto dall'art.
6.2.2. del Contratto”; art. 6.2.3.: “I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario o postale, con accredito sul conto corrente indicato, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data fattura della prestazione del servizio previa verifica del corretto e completo adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dell'Operatore, come specificato nel successivo paragrafo 6.3.”); vii) la necessità di documentare ed attestare la regolarità contributiva, assicurativa e fiscale da parte dell'Operatore, sia al momento di esecuzione di ciascun pagamento (cfr. art. 6.3. “REGOLARITÀ
RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E FISCALE”: provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti Pt_1
all'Operatore solo previa esibizione, da parte di quest'ultima, di dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante ex DPR 445/2000
e s.m.i. attestante l'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La dichiarazione dovrà attestare che ogni altro onere previsto come obbligatorio in favore del personale adibito alle Attività è stato correttamente eseguito. Ai fini dei controlli inerenti alla eventuale responsabilità solidale prima di ogni pagamento, potrà Pt_1
richiedere copia dei cedolini quietanzati degli addetti alle Attività, e comunque dovrà fornire la documentazione di cui all'Allegato 8 “Elenco
Controllo e Caricamento documenti” e dichiarare di aver correttamente ed interamente corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Dovrà inoltre essere acquisito regolare D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), in corso di validità secondo la normativa in vigore”; “Il pagamento sarà inoltre subordinato, laddove applicabile la norma, alla consegna, nei modi e nei termini ivi previsti, della documentazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), convertito in legge.”), sia al momento della cessazione del rapporto per qualsiasi motivo (cfr. art. 6.3. “Analoga documentazione a quella di cui sopra, attestante l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell'Operatore, anche alla scadenza o alla cessazione per qualsivoglia motivo del presente
Contratto”); viii) la previsione di penali da applicarsi al corrispettivo maturato (cfr. art. 4.1. “MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLE
ATTIVITÀ”: “Postadoc provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, ivi inclusa la contestazione e l'applicazione di eventuali penali in modo da assicurarne la regolare esecuzione delle Attività nei tempi/standard qualitativi delle singole Attività, in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, alle condizioni previste nell'Allegato 1, nell'Allegato 2, nell'Allegato 3”; cfr. art. 20.1. “PENALI – ESECUZIONE IN DANNO”:
“L'Operatore è obbligato ad assicurare la regolare, corretta e puntuale esecuzione delle Attività di cui al presente Contratto. In caso di inadempimento e/o disservizi, potrà applicare all'Operatore Pt_1
le penali riportate nell'Allegato 2 fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore”); ix) le modalità di determinazione e applicazione delle predette penali
(cfr. art. 6.1. “CORRISPETTIVI”: “ai Corrispettivi, come definiti nell'Allegato 3 (“Scheda Operatore”), si applica la tabella Bonus/Malus, i cui parametri e metodologia di calcolo sono descritti nell'Allegato 2
(“Gestione qualità – Penali “)”.
- la collaborazione tra le parti proseguiva sino al 15.10.2023, allorquando ogni rapporto veniva definitivamente a cessare per intervenuto recesso esercitato dalla mediante comunicazione a mezzo PEC del CP_1
18.9.2023;
- a tale comunicazione replicava la con PEC del 29.9.2023, Pt_1
contestandone integralmente il contenuto, e segnalando che “al fine di procedere con i conteggi di fine rapporto, codesta Spett.le Società è tenuta a fornire, ai sensi e per gli effetti dell'art.
6.3 del Contratto, apposita dichiarazione del Legale Rappresentante redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000, attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei vostri dipendenti, nonché attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, confermando che ogni altro onere previsto come obbligatorio in favore del vostro personale sia stato correttamente eseguito”, con richiesta di trasmissione di “copia dei cedolini quietanzati di tutti gli addetti all'attività”;
- con PEC del 13.10.2023 la Trasportiamo trasmetteva:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 con firma analogica non autenticata e priva di esplicito riferimento all'avvenuto pagamento dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza
05.01.2024; - disposizioni di bonifico relative a spettanze retributive dei propri dipendenti sino al mese di agosto 2023, sfornite delle relative buste paga.
- in data 03.11.2023 trasmetteva il rendiconto relativo Pt_1
all'attività espletata nel mese di settembre 2023 e in data 07.11.2023 veniva trasmessa dalla la fattura elettronica n. 1322 del CP_1
31.10.2023, relativa al mese di settembre 2023, per un importo pari ad euro 28.207,60, compresa IVA;
- in data 28.11.2023 veniva trasmesso da il rendiconto relativo Pt_1
all'attività espletata nel mese di ottobre 2023, ultimo mese di attività
e in data 30.11.2023 veniva trasmessa dalla la fattura CP_1
elettronica n. 1442 del 29.11.2023, relativa al mese di ottobre 2023, per un importo pari ad euro 14.617,55, compresa IVA;
- tale fattura veniva prontamente contestata dalla Postadoc in data
05.12.2023, in quanto non conforme al rendiconto inviato, con contestuale richiesta di emissione di una nota di credito e riemissione della fattura corretta secondo gli importi rendicontati;
- successivamente, in data 13.01.2024, in via del tutto arbitraria ed unilaterale, la trasmetteva alla un'ulteriore CP_1 Pt_1
fattura, la n. 3 del 10.1.2024, per l'importo di euro 23.255,64, compresa
IVA, la cui emissione non era mai stata autorizzata dalla né Pt_1
risultava corrispondere ad alcun rendiconto o proforma dalla stessa inviato, recante la seguente causale: “Rimettiamo fattura per differenza di consegne effettuate per Vs. ordine e conto nel periodo maggio /ottobre 2023” e con PEC del 17.1.2024 la provvedeva Pt_1
pertanto a contestare immediatamente l'emissione della predetta fattura;
- nonostante le contestazioni, nessuna nota di credito veniva mai emessa dalla , né con riferimento alla fattura n. 1442 del CP_1
29.11.2023, per la quale non risultava contabilizzato il bonus/malus, né con riferimento alla fattura n. 3 del 10.1.2023, relativa ad attività non risultanti dalla rendicontazione inviata;
- inoltre, al momento previsto per l'esecuzione del pagamento dell'unica fattura non contestata, la n. 1322 del 30.10.2023, non risultava adeguatamente attestata la regolarità retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale della , dimostrandosi insufficiente la CP_1
documentazione trasmessa in data 13.10.2023 e ciononostante, in data
18.02.2024 la provvedeva a depositare ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo;
- la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto era dunque infondata, in quanto la fattura n. 1322 del 30.10.2023 di euro
28.207,60, risulta allo stato non esigibile, non risultando adeguatamente attestata la regolarità retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale che deve sussistere - per espressa previsione contrattuale - al momento del pagamento del corrispettivo e che deve riferirsi a tutto il periodo di attività contrattuale sino all'avvenuta cessazione della stessa e con specifico riferimento alla mensilità oggetto di fatturazione;
la fattura
n. 1442 del 29.11.2023 di euro 14.617,55, anch'essa non esigibile per le medesime motivazioni, risulta oltretutto prontamente contestata dalla poiché non conforme alla rendicontazione trasmessa: Pt_1
detta fattura, infatti, non tiene conto della decurtazione per il bonus/malus applicata dalla committente , vano essendo rimasto CP_4
ogni sollecito volto alla emissione di una nota di credito e alla riemissione di una fattura rettificata;
la fattura n. 3 del 10.1.2024 di euro
23.255,64, emessa unilateralmente dalla senza alcuna CP_1 autorizzazione, è stata anch'essa prontamente ed integralmente contestata, in quanto relativa a pretese lavorazioni mai eseguite né risultanti dai dati informatici emergenti dalla rendicontazione fornita dalla committente principale;
CP_4
così concludeva l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare la inesigibilità e/o insussistenza del credito vantato dalla con le fatture elettroniche n. Parte_3
1322 del 31.10.2023, n. 1442 del 29.11.2023 e n. 3 del
10.01.2024 per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e, per
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n.
4097/2024 (R.G. n. 8191/2024) emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 01.04.2024 e depositato in data 02.04.2024;
- rigettare ogni avversa domanda promossa dalla Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista di prova;
- con condanna di parte opposta al pagamento di compensi e spese del giudizio.
Si costituiva la contestando gli assunti attorei, Controparte_1
contestando quanto ex adverso premesso, dedotto e concluso perché infondato in fatto ed in diritto, evidenziando come l'opposizione risultasse, già da una semplice e superficiale lettura, infondata, ripetitiva e pretestuosa, evidenziando come la opposta avesse integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni mentre, al contrario la opponente poneva in essere non solo una serie di contestazioni infondate e standardizzate al solo scopo di differire i dovuti pagamenti, ma aveva anche, strumentalmente, omesso ogni riscontro alle repliche o ai solleciti di pagamento o di chiarimento promossi dalla odierna parte opposta, evidenziando che, malgrado con missiva si desse atto che allo stato soltanto la fattura n. 1322 risultava pagabile, nessun pagamento interveniva, inoltre la dichiarazione sostitutiva richiesta, contrariamente a quanto affermato, riportava la firma e faceva riferimento ai pagamenti effettuati, le buste paga, inoltre, erano state inviate tutte con relative contabili dei pagamenti effettuati ai dipendenti, ancora, la lamentata nota di credito non era mai stata emessa in quanto la effettuava diversi solleciti per Controparte_1
mancate spedizioni fatturate, solleciti rimasti privi di riscontro e, dopo vari solleciti di mancate spedizioni fatturate e a cui non ha avuto mai riscontro da parte della provvedeva ad emettere fatture Parte_1
per differenza avendo la stessa richiesto alla Parte_1 CP_1
degli estratti di barcode di pacchi lavorati, ma senza alcun esito,
[...]
contrariamente a quanto affermato al punto 1.12 da parte opponente, la documentazione richiesta dalla era stata inviata Parte_1
regolarmente e qualora avessero avuto bisogno di documenti specifici avrebbero dovuto farne esplicita richiesta, ancora, al momento dell'invio della pec datata 27/09 da parte della il era regolare e, Pt_1 CP_6
qualora la avesse avuto bisogno del nuovo poteva Parte_1 CP_6
richiederlo, cosa non accaduta, e sarebbe stato inviato regolarmente, evidenziando la pretestuosità e infondatezza delle eccezioni sulle rispettive fatture oggetto del decreto ingiuntivo, rilevando l'intervenuto riconoscimento del debito relativo alla fattura n. 1322, chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e deduzione ex adverso respinte, • Concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà al Decreto
Ingiuntivo n. 4097/2024, nel procedimento iscritto al Rg n.
8191/2024;
• In ogni caso e nel merito, accertata la legittimazione ed il diritto della rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 4097/2024, nel procedimento iscritto al Rg n.
8191/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 1.4.2024, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alle premesse
• accertare e dichiarare, confermando il suddetto decreto ingiuntivo, che la è debitrice della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 66.080,89 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
Con vittoria di spese di giustizia ed esborsi del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la decisione all'udienza del 1.12.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ed in detta udienza trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle fatture n. 1322 del 31.10.2023 di euro 28.207,60, iva compresa e n. 1442 del 29.11.2023 di euro 14.617,55, iva compresa, avendo le parti dichiarato, all'udienza del 30.6.2025, di aver transatto la lite in relazione a tali due crediti, rimanendo pertanto in discussione soltanto la pretesa vantata dall'opposta in monitorio relativamente alla fattura n. 3 del 10.01.2024 per l'importo di euro 23.255,64, iva compresa. Quanto alla detta fattura, giova rilevare che all'esito delle risultanze probatorie acquisite in atti, non è stata raggiunta adeguata prova della sussistenza del credito portato dalla predetta fattura.
Manca invero la prova che le lavorazioni fatturate abbiano riguardato attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle effettuate nel medesimo periodo, già fatturate e saldate dalla Postadoc.
La fattura in esame reca invero la causale “Rimettiamo fattura per differenza di consegne effettuate per Vs. ordine e conto nel periodo maggio/ottobre 2023” e dalla documentazione versata in atti può ricavarsi che le spedizioni eseguite nel periodo in oggetto erano state rendicontate e già fatturate.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che il monitoraggio e il tracciamento dell'attività affidata all'operatore, avveniva attraverso utilizzo di applicativi informatici forniti dalla stessa e, Pt_1
attraverso la tracciatura informatica di tutte le spedizioni, la committente principale (ora era di CP_4 Controparte_7
conseguenza in grado di elaborare per ciascun mese il dettaglio di tutte le spedizioni effettivamente eseguite per ogni filiale, e quindi di indicare i rispettivi barcode in un file Excel, dal quale era possibile estrarre il dato relativo a ciascuna filiale.
Per i mesi da maggio ad ottobre 2023, risulta che tutte le spedizioni indicate dalla Committente principale , presenti all'interno del CP_4
sistema informatico di tracciamento, erano state integralmente considerate e riconosciute da nella propria rendicontazione Pt_1
mensile inviata alla , la quale aveva provveduto alla CP_1
fatturazione delle spedizioni eseguite.
Parte opposta non ha fornito al giudicante elementi tali da far ritenere che vi siano state ulteriori spedizioni oltre quelle concordate, fatturate e liquidate, mancando la relativa rendicontazione e le risultanze del sistema di tracciamento informatico, come avvenuto per le altre fatture.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle fatture nn.
1322/2023 e 1442/2023 e va rigettata la domanda della CP_1
in relazione al pagamento della fattura n. 3/2024.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) revoca il decreto ingiuntivo n. 4097/2024 emesso dal Tribunale di
Roma in data 1.4.2024;
-) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa portata nelle fatture nn. 1322/2023 e 1442/2023;
-) rigetta la domanda di condanna al pagamento della fattura n. 3/2024;
-) compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 23.12.2025. Il Giudice