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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, all'esito della udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 24.03.2025, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 988 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, nato ad [...], il [...] ed ivi res.te a Palma di Parte_1
Montechiaro in Via Rossi Ernesto n.46; rappr.to e difeso, dall'Avv. Placida Claudia Falsone presso il cui studio in Palma di Montechiaro via Lungomare Todaro n.5 elegge domicilio giusta procura in atti
(ATTORE/OPPONENTE)
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento in Piazza Metello n. 28
(CONVENUTA CONTUMACE)
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.03.2023 all' Controparte_1
, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di
[...] Parte_1 pagamento n. 291 2023 90006769 41/000, evocando a tal fine in giudizio l'
[...]
, con lo scopo di ottenere la dichiarazione della illegittimità della iscrizione CP_2 al ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione medesima per nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla, con qualsiasi utile statuizione, sia l'intimazione di pagamento che la cartella di pagamento;
per l'effetto inibire una qualsivoglia azione esecutiva promuovenda dall' , decadenza del Controparte_3 diritto a riscuotere. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Premette l'attore/opponente in fatto che con l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9000676941/000 notificata in data 14.02.2023 l'Agente per la riscossione ha richiesto al ricorrente il pagamento di spese processuali, comprensivo di interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese, per un totale di €. 2712,61.
L'opponente afferma di essere stato reso edotto della pretesa solo in data 14.02.2023 tramite la notifica della intimazione di pagamento n.295 2022 90081722 69/000, in realtà mai preceduta dalla prodromica notifica della rispettiva cartella di pagamento.
Eccepisce l'opponente la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, con la conseguenza della inesistenza e/o illegittimità della iscrizione a ruolo per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria (trattandosi di recupero spese di giustizia risalenti agli anni 2002 e 2004).
Conseguentemente, l'opponente reputando illegittima la intimazione di pagamento per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione medesima per nullità e/o inesistenza della notifica della stessa cartella di pagamento, e ormai prescritta, ha introdotto il giudizio di opposizione che occupa.
L è rimasta contumace nonostante la regolarità delle Controparte_1 notifiche, di cui l'opponente ha accluso ricevute agli atti di causa.
Istruito il processo solo in via documentale, è stato posto in decisione all'udienza del 24.03.2025, fissata ex art 281 sexies cpc con termini per note conclusive.
In primo luogo, in mancanza della costituzione della convenuta, occorre verificare l'eccepita estinzione del debito per prescrizione.
Lamenta l'opponente la prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa creditoria contenuta nella intimazione impugnata.
L'intimazione contiene la cartella n. 29120050003287042000 notificata il 21/04/2005 di
€ 2.401,10 per spese processuali del 2004 (ente creditore il Tribunale di Agrigento) e la cartella n. 29120070002851322000 notificata il 24/04/2007 di € 249,53 per spese processuali del 2002 (ente creditore la Corte d'Appello di Palermo).
Assume l'opponente che nessuna delle due cartelle sarebbe stata regolarmente notificata e che pertanto i relativi crediti ivi rivendicati si sarebbero prescritti.
Ebbene, in base alla ripartizione dell'onere della prova gravava sull'
[...]
la dimostrazione della interruzione della prescrizione;
tuttavia non Controparte_4 costituendosi la convenuta ha mancato di fornire in giudizio la detta prova.
Il diritto alla riscossione delle spese processuali, come del resto tutti gli atti processuali, si prescrive nel termine ordinario ex art. 2946 cc di dieci anni e nel medesimo termine si
Pag. 2 di 3 prescrivono le cartelle emesse per la riscossione delle spese processuali. Tenuto conto del fatto che i debiti risalgono al 2002 e al 2004 e che le cartelle sono state notificate nel
2005 e nel 2007, in mancanza di prova di atti interruttivi, il diritto rivendicato dall' con la intimazione impugnata notificata nel 2023 non può Controparte_1 non considerarsi prescritto.
L'accoglimento della eccezione di prescrizione determina l'estinzione del diritto preteso con la intimazione impugnata e con le sottostanti cartelle che quindi vanno annullate.
Pertanto alla luce delle succinte esposte motivazioni, facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, l'opposizione va accolta con il favore delle spese legali, da liquidarsi tenendo in considerazione della mancata costituzione dell' e da distrarsi in favore del procuratore Controparte_1 dell'opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, accoglie l'opposizione; conseguentemente annulla l'intimazione l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90006769 41/000, e le cartelle sottese. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali nella misura di € 400,00, oltre spese generali ed oneri, da liquidarsi in favore del procuratore costituito.
Agrigento, 24.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, all'esito della udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 24.03.2025, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 988 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, nato ad [...], il [...] ed ivi res.te a Palma di Parte_1
Montechiaro in Via Rossi Ernesto n.46; rappr.to e difeso, dall'Avv. Placida Claudia Falsone presso il cui studio in Palma di Montechiaro via Lungomare Todaro n.5 elegge domicilio giusta procura in atti
(ATTORE/OPPONENTE)
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento in Piazza Metello n. 28
(CONVENUTA CONTUMACE)
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.03.2023 all' Controparte_1
, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di
[...] Parte_1 pagamento n. 291 2023 90006769 41/000, evocando a tal fine in giudizio l'
[...]
, con lo scopo di ottenere la dichiarazione della illegittimità della iscrizione CP_2 al ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione medesima per nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla, con qualsiasi utile statuizione, sia l'intimazione di pagamento che la cartella di pagamento;
per l'effetto inibire una qualsivoglia azione esecutiva promuovenda dall' , decadenza del Controparte_3 diritto a riscuotere. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Premette l'attore/opponente in fatto che con l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9000676941/000 notificata in data 14.02.2023 l'Agente per la riscossione ha richiesto al ricorrente il pagamento di spese processuali, comprensivo di interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese, per un totale di €. 2712,61.
L'opponente afferma di essere stato reso edotto della pretesa solo in data 14.02.2023 tramite la notifica della intimazione di pagamento n.295 2022 90081722 69/000, in realtà mai preceduta dalla prodromica notifica della rispettiva cartella di pagamento.
Eccepisce l'opponente la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, con la conseguenza della inesistenza e/o illegittimità della iscrizione a ruolo per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria (trattandosi di recupero spese di giustizia risalenti agli anni 2002 e 2004).
Conseguentemente, l'opponente reputando illegittima la intimazione di pagamento per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione medesima per nullità e/o inesistenza della notifica della stessa cartella di pagamento, e ormai prescritta, ha introdotto il giudizio di opposizione che occupa.
L è rimasta contumace nonostante la regolarità delle Controparte_1 notifiche, di cui l'opponente ha accluso ricevute agli atti di causa.
Istruito il processo solo in via documentale, è stato posto in decisione all'udienza del 24.03.2025, fissata ex art 281 sexies cpc con termini per note conclusive.
In primo luogo, in mancanza della costituzione della convenuta, occorre verificare l'eccepita estinzione del debito per prescrizione.
Lamenta l'opponente la prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa creditoria contenuta nella intimazione impugnata.
L'intimazione contiene la cartella n. 29120050003287042000 notificata il 21/04/2005 di
€ 2.401,10 per spese processuali del 2004 (ente creditore il Tribunale di Agrigento) e la cartella n. 29120070002851322000 notificata il 24/04/2007 di € 249,53 per spese processuali del 2002 (ente creditore la Corte d'Appello di Palermo).
Assume l'opponente che nessuna delle due cartelle sarebbe stata regolarmente notificata e che pertanto i relativi crediti ivi rivendicati si sarebbero prescritti.
Ebbene, in base alla ripartizione dell'onere della prova gravava sull'
[...]
la dimostrazione della interruzione della prescrizione;
tuttavia non Controparte_4 costituendosi la convenuta ha mancato di fornire in giudizio la detta prova.
Il diritto alla riscossione delle spese processuali, come del resto tutti gli atti processuali, si prescrive nel termine ordinario ex art. 2946 cc di dieci anni e nel medesimo termine si
Pag. 2 di 3 prescrivono le cartelle emesse per la riscossione delle spese processuali. Tenuto conto del fatto che i debiti risalgono al 2002 e al 2004 e che le cartelle sono state notificate nel
2005 e nel 2007, in mancanza di prova di atti interruttivi, il diritto rivendicato dall' con la intimazione impugnata notificata nel 2023 non può Controparte_1 non considerarsi prescritto.
L'accoglimento della eccezione di prescrizione determina l'estinzione del diritto preteso con la intimazione impugnata e con le sottostanti cartelle che quindi vanno annullate.
Pertanto alla luce delle succinte esposte motivazioni, facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, l'opposizione va accolta con il favore delle spese legali, da liquidarsi tenendo in considerazione della mancata costituzione dell' e da distrarsi in favore del procuratore Controparte_1 dell'opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, accoglie l'opposizione; conseguentemente annulla l'intimazione l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90006769 41/000, e le cartelle sottese. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali nella misura di € 400,00, oltre spese generali ed oneri, da liquidarsi in favore del procuratore costituito.
Agrigento, 24.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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