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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 25/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente-est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 381/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GHISIGLIERI FRANCESCO, come da procura in Parte_1
APPELLANTE contro
APPALTI rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza 14.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata, revocare il de tivo n. 689/2018 emesso dal Tribunale di Sassari in data 23 luglio 2018 e notificato alla in data 24 luglio 2018 p ioni di opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 motivi di app are e dichiarare che non è creditrice di alcuna somma nei CP_1 confronti dell'esponente; confermare la s ata nella parte in cui ha accertato la presenza di vizi e difetti nei lavori eseguiti da per la cui eliminazione sono stati riconosciuti CP_1
a credito di euro 4.955,22 e conseguentemente condannare a pagare a la Pt_1 Pt_1 somma di 4. oltre interessi moratori ex art. 1284 Iv comma valutazione ia dalla domanda al saldo;
spese di CTU integralmente a carico di , con vittoria di esborsi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”;
pagina 1 di 6 per la parte appellata: “1) adversis reiectis;
2) respingersi l'appello perché infondato in fatto e diritto, ed in via preliminare inammissibile, con conferma della sentenza impugnata;
3) il tutto previa ammissione, ove ritenuto necessario delle restanti prove indicate nelle memorie ex art. 183, 6°comma n. 2 e 3 in atti rispettivamente del 04.12.2019 e del 17.12.2019, e dell'istanza ex art. 210 cpc nei confronti del Comune di Olbia;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della società (d'ora in poi, per Controparte_2 brevità, solo “ ), il Tribunale di Sassari emetteva il decreto n. 689/2018, con il quale CP_1 ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 91.000,00 per le Parte_1 lavorazioni eseguite presso il cantiere del Comune di Olbia, relative alla demolizione della rampa di svincolo del “Rio Siligheddu”. Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso tale decreto, chiedendone la Parte_1 revoca, asserendo l'inesistenza del credito azionato per avere già interamente versato alla CP_1 quanto pattuito con contratto di sub appalto stipulato in data 22.6.2017. Chiedeva, altresì, in riconvenzione, la condanna della al pagamento in suo favore delle CP_1 somme necessarie per l'eliminazione dei vizi presentati dai lavori dalla stessa eseguiti (“alcuni dei fissaggi alla parete del cavidotto relativo alla rete di pubblica illuminazione hanno ceduto”). Deduceva, quindi, di aver stipulato con la società il contratto di subappalto in data CP_1
22.6.2017 avente oggetto quattro lavorazioni, ma negava l'esecuzione da parte dell'opposta di ulteriori lavori e, per l'effetto, l'esistenza della fattura azionata. Rilevava, altresì, di avere concluso con la controparte un ulteriore contratto di nolo a freddo di attrezzature di cui alla fattura n. 26/2017 del 7 settembre 2017 per l'importo di € 36.966 e alla fattura n. 32/2017 del 30 ottobre 2017 per l'importo di € 25.559,00, fatture da lei regolarmente onorate.
Si costituiva la società contestando le ragioni dell'opposizione, evidenziando di avere CP_1 prodotto in fase monitoria il computo metrico di assestamento del 5.10.2017 predisposto dal committente del Comune, relativo alla specifica delle lavorazioni aggiuntive da lei eseguite, per l'importo complessivo di € 91.000. Affermava anche di aver provveduto, al fine dell'esecuzione delle predette lavorazioni, all'acquisto ed alla fornitura di materiali di cui alle allegate fatture. Evidenziava, altresì, di avere concluso con la società opponente un contratto di nolo a freddo portato dalle già menzionate fatture (nn. 26/2017 e 32/2017), per la realizzazione di tutte le lavorazioni, ma che tutti i macchinari (di cui al contratto in questione) erano stati esclusivamente utilizzati dagli operai della sulle predette circostanze deduceva prova CP_1 testimoniale. Il tribunale istruiva la causa documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, non ammettendo, invece, le prove testimoniali dedotte. Con sentenza n. 886/2022, pubblicata in data 8.9.2022, revocava l'emesso decreto e condannava la a pagare alla società Parte_1
pagina 2 di 6 la minor somma di euro 86.004,78 (detratto l'importo indicato dal ctu per l'eliminazione CP_1 dei vizi). Così deciso, compensava tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto, ponendo la restante parte a carico dell'opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando, con un unico ed Parte_1 articolato motivo, l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza in capo a di un CP_1 credito per lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle subappaltate, nonché, comunque, la nullità dello stesso contratto (di subappalto) per violazione dell'art. 118 comma 11 del Dtl 163, n. 12.
Con decreto inaudita altera parte questa Corte ha sospeso in via provvisoria l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, confermando, poi, tale provvedimento con ordinanza datata 15.12.2022. Inoltre, con successiva ordinanza sono state ammesse ed espletate le prove testimoniali come dedotte. All'udienza del 14.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISONE L'appello è infondato per le ragioni che seguono. Le prove documentali già agli atti, nonché quelle testimoniali assunte nel presente grado di giudizio, dimostrano che la società appellata ha eseguito tutte le lavorazioni di cui alla fattura azionata. Agli atti:
-il contratto con cui la riceveva in appalto i lavori di demolizione della rampa di Parte_1 svincolo sul Rio Siligheddu in Olbia, per la somma di € 585.900,71, dal Comune di Olbia;
- le ricevute di spesa prodotte della per tali lavori (solo) per un importo di € 8.334,99; Parte_1
- il computo metrico di assestamento emesso in data 5.10.2017 dal Direttore dei Lavori (Ing.
), in cui sono indicate le opere asseritamente eseguite dalla identiche Persona_1 CP_1 nella loro descrizione, quantità e prezzi, rispetto a quelle indicate nella fattura azionata;
-i contratti di nolo a freddo tra la e la società per il complessivo importo di € Parte_1 CP_1
65.525,00;
- le buste paga che attestano la presenza in cantiere, nonché le ore di lavoro prestate dai dipendenti della CP_1
- la dichiarazione di conformità dell'impianto della pubblica illuminazione, che attesta il “nuovo impianto”, e non il mero “ampliamento” dello stesso, posto che la appellata non si limitava alla sola realizzazione di un by pass della linea elettrica come (invece) indicato nel contratto di subappalto. Anche i testi escussi in sede di gravame confermavano l'esecuzione dei lavori da parte della società creditrice.
pagina 3 di 6 In particolare, la teste precisava che anche i mezzi noleggiati erano usati Testimone_1 dagli operai della ed escludeva che in cantiere vi fossero altre imprese per la realizzazione CP_1 delle opere aggiuntive. Nello stesso senso il teste che riferiva che le opere erano Tes_2 state realizzate dalla sia con mezzi di sua proprietà, sia con mezzi presi a noleggio a freddo CP_1
(cfr. verbale ud. 19.01.2024), nonché il teste (direttore tecnico della che Tes_3 CP_1 confermava la realizzazione delle opere dei cui al decreto da parte della società appellata. In particolare, non emergono interessi personali di entrambi i testi tali da rendere la loro dichiarazione inattendibile e/o tali da comprometterne la capacità a deporre. Viceversa, i testi e , che pur riferivano della presenza di un'altra impresa Tes_4 Tes_5 Tes_6 nel cantiere, la “DEMOLSCAVI”, non indicavano, nello specifico, le lavorazioni ad essa subappaltate. Inoltre, da un mero confronto dello stato di assestamento finale come prodotto, emerge che la sommatoria delle singole voci delle demolizioni non è coincidente neppure con l'importo del subappalto autorizzato alla seconda impresa che è, infatti, di soli € 20.000,00. Seppure, invero, nel cantiere risulta attestata e documentata la presenza di due imprese ( CP_1 con un subappalto autorizzato di €11.000,00 e Demolscavi con un subappalto autorizzato di € 20.000) l'istruttoria svolta ha dimostrato la esecuzione dei lavori aggiuntivi da parte della prima impresa, lavori neppure contestati, nella loro esistenza, dalla che, peraltro, non Parte_1 produceva né il giornale dei lavori né il registro di contabilità del cantiere. Pertanto, provata l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura (il computo metrico, le buste paga, la dichiarazione di conformità dell'impianto, i contratti di nolo delle attrezzatture), era quindi onere dell'opponente allegare (eventuali) circostanze estintive o modificative dei tali fatti. Onere, invero, non assolto né tramite prova documentale (la produceva ricevute di Parte_1 spesa nel cantiere per soli circa € 8.000,00) né tramite prova orale. Avendo, quindi, la società creditrice assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 e stante, viceversa, la mancata allegazione di qualsivoglia prova contraria, il primo motivo di doglianza deve essere rigettato senza necessità di ammettere gli ulteriori mezzi istruttori domandati, in subordine, da parte appallata.
Quale secondo motivo di doglianza, l'appellante ha reiterato l'eccezione di nullità del subappalto per violazione dell'art. 118 comma 11 del Dtl n.163 n.12, già sollevata davanti al primo giudice e da esso respinta in quanto tardiva. Tale eccezione, sollevata per la prima volta con la memoria di cui all'art. 183 6° comma n.
1. risulta, infatti, tardiva. In ogni caso, stante l'orientamento della giurisprudenza di merito qui condiviso, è errata l'identificazione tra la pretesa nullità del subappalto nella parte non autorizzata e la contrarietà all'ordine pubblico (v. Corte Appello Bari 09.06.2020, n. 917): non ogni violazione è contraria all'ordine pubblico, ma solo quella che riguardi un valore fondante dell'ordinamento in un determinato momento storico, nella configurazione data dalla giurisprudenza costituzionale, ordinaria e sovranazionale (Cass. civ. SU nr. 12193/19). Il contrasto all'infiltrazione della
pagina 4 di 6 criminalità organizzata nell'economia e nella P.A., che costituisce la ratio dell'art. 21 l. 646/82, è certamente un valore fondante del nostro ordinamento;
in concreto, tuttavia, la contrarietà all'ordine pubblico può ravvisarsi solo quando il controllo della P.A. sia impedito o gravemente ostacolato, laddove nella specie i requisiti soggettivi venivano comunque verificati […]. Anche la dedotta nullità, peraltro, appare dubbia, se si considera che per la Suprema Corte
“l'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere pubbliche di concederle in subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità competente, si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o servizi e non ad ogni contratto genericamente derivato, sebbene concernente prestazioni strumentali o accessorie all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è obbligato in proprio nei confronti del committente, atteso che una diversa interpretazione limiterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente l'ambito applicativo del subappalto in contrasto con la normativa comunitaria che lo ritiene strumento idoneo a favorire la concorrenza” (v. Cass., 2015, n. 7752). La stessa Cassazione Penale chiarisce che “non integra il reato previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 la condotta di chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede le stesse in subappalto in misura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo, in quanto la disposizione mira non tanto a tutelare la mera regolarità nell'esecuzione dell'appalto, ma ad evitare che, attraverso il subappalto o il cottimo non autorizzati, i lavori vengano eseguiti da imprese che, per i loro legami con le organizzazioni criminali, non avrebbero potuto esserne aggiudicatarie” (Cass. Pen., 2013, n. 12821). A ciò si aggiunga la circostanza che il diritto eurounitario, e, in particolare, l'art. 71 della Direttiva n. 2014/24/UE, osta a una normativa nazionale che vieti in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell'appalto pubblico, cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori e che non lasci alcuno spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore. Nel caso di specie, risulta, che la Stazione Appaltante aveva già verificato i requisiti di legge della subappaltatrice e ciò nella fase in cui aveva espressamente autorizzato il contratto di subappalto nella misura del 2% (così come richiesto) della somma complessiva appaltata.
Per le ragioni di cui sopra la sentenza gravata deve essere integralmente confermata e le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 52.001-260.000, valori medi), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sassari n. 886/2022 pubblicata il 08.09.2022;
pagina 5 di 6 - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della appellata che liquida in complessivi euro 14.317,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari, 25.06.2025
Il presidente Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente-est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 381/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GHISIGLIERI FRANCESCO, come da procura in Parte_1
APPELLANTE contro
APPALTI rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza 14.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata, revocare il de tivo n. 689/2018 emesso dal Tribunale di Sassari in data 23 luglio 2018 e notificato alla in data 24 luglio 2018 p ioni di opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 motivi di app are e dichiarare che non è creditrice di alcuna somma nei CP_1 confronti dell'esponente; confermare la s ata nella parte in cui ha accertato la presenza di vizi e difetti nei lavori eseguiti da per la cui eliminazione sono stati riconosciuti CP_1
a credito di euro 4.955,22 e conseguentemente condannare a pagare a la Pt_1 Pt_1 somma di 4. oltre interessi moratori ex art. 1284 Iv comma valutazione ia dalla domanda al saldo;
spese di CTU integralmente a carico di , con vittoria di esborsi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”;
pagina 1 di 6 per la parte appellata: “1) adversis reiectis;
2) respingersi l'appello perché infondato in fatto e diritto, ed in via preliminare inammissibile, con conferma della sentenza impugnata;
3) il tutto previa ammissione, ove ritenuto necessario delle restanti prove indicate nelle memorie ex art. 183, 6°comma n. 2 e 3 in atti rispettivamente del 04.12.2019 e del 17.12.2019, e dell'istanza ex art. 210 cpc nei confronti del Comune di Olbia;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della società (d'ora in poi, per Controparte_2 brevità, solo “ ), il Tribunale di Sassari emetteva il decreto n. 689/2018, con il quale CP_1 ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 91.000,00 per le Parte_1 lavorazioni eseguite presso il cantiere del Comune di Olbia, relative alla demolizione della rampa di svincolo del “Rio Siligheddu”. Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso tale decreto, chiedendone la Parte_1 revoca, asserendo l'inesistenza del credito azionato per avere già interamente versato alla CP_1 quanto pattuito con contratto di sub appalto stipulato in data 22.6.2017. Chiedeva, altresì, in riconvenzione, la condanna della al pagamento in suo favore delle CP_1 somme necessarie per l'eliminazione dei vizi presentati dai lavori dalla stessa eseguiti (“alcuni dei fissaggi alla parete del cavidotto relativo alla rete di pubblica illuminazione hanno ceduto”). Deduceva, quindi, di aver stipulato con la società il contratto di subappalto in data CP_1
22.6.2017 avente oggetto quattro lavorazioni, ma negava l'esecuzione da parte dell'opposta di ulteriori lavori e, per l'effetto, l'esistenza della fattura azionata. Rilevava, altresì, di avere concluso con la controparte un ulteriore contratto di nolo a freddo di attrezzature di cui alla fattura n. 26/2017 del 7 settembre 2017 per l'importo di € 36.966 e alla fattura n. 32/2017 del 30 ottobre 2017 per l'importo di € 25.559,00, fatture da lei regolarmente onorate.
Si costituiva la società contestando le ragioni dell'opposizione, evidenziando di avere CP_1 prodotto in fase monitoria il computo metrico di assestamento del 5.10.2017 predisposto dal committente del Comune, relativo alla specifica delle lavorazioni aggiuntive da lei eseguite, per l'importo complessivo di € 91.000. Affermava anche di aver provveduto, al fine dell'esecuzione delle predette lavorazioni, all'acquisto ed alla fornitura di materiali di cui alle allegate fatture. Evidenziava, altresì, di avere concluso con la società opponente un contratto di nolo a freddo portato dalle già menzionate fatture (nn. 26/2017 e 32/2017), per la realizzazione di tutte le lavorazioni, ma che tutti i macchinari (di cui al contratto in questione) erano stati esclusivamente utilizzati dagli operai della sulle predette circostanze deduceva prova CP_1 testimoniale. Il tribunale istruiva la causa documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, non ammettendo, invece, le prove testimoniali dedotte. Con sentenza n. 886/2022, pubblicata in data 8.9.2022, revocava l'emesso decreto e condannava la a pagare alla società Parte_1
pagina 2 di 6 la minor somma di euro 86.004,78 (detratto l'importo indicato dal ctu per l'eliminazione CP_1 dei vizi). Così deciso, compensava tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto, ponendo la restante parte a carico dell'opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando, con un unico ed Parte_1 articolato motivo, l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza in capo a di un CP_1 credito per lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle subappaltate, nonché, comunque, la nullità dello stesso contratto (di subappalto) per violazione dell'art. 118 comma 11 del Dtl 163, n. 12.
Con decreto inaudita altera parte questa Corte ha sospeso in via provvisoria l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, confermando, poi, tale provvedimento con ordinanza datata 15.12.2022. Inoltre, con successiva ordinanza sono state ammesse ed espletate le prove testimoniali come dedotte. All'udienza del 14.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISONE L'appello è infondato per le ragioni che seguono. Le prove documentali già agli atti, nonché quelle testimoniali assunte nel presente grado di giudizio, dimostrano che la società appellata ha eseguito tutte le lavorazioni di cui alla fattura azionata. Agli atti:
-il contratto con cui la riceveva in appalto i lavori di demolizione della rampa di Parte_1 svincolo sul Rio Siligheddu in Olbia, per la somma di € 585.900,71, dal Comune di Olbia;
- le ricevute di spesa prodotte della per tali lavori (solo) per un importo di € 8.334,99; Parte_1
- il computo metrico di assestamento emesso in data 5.10.2017 dal Direttore dei Lavori (Ing.
), in cui sono indicate le opere asseritamente eseguite dalla identiche Persona_1 CP_1 nella loro descrizione, quantità e prezzi, rispetto a quelle indicate nella fattura azionata;
-i contratti di nolo a freddo tra la e la società per il complessivo importo di € Parte_1 CP_1
65.525,00;
- le buste paga che attestano la presenza in cantiere, nonché le ore di lavoro prestate dai dipendenti della CP_1
- la dichiarazione di conformità dell'impianto della pubblica illuminazione, che attesta il “nuovo impianto”, e non il mero “ampliamento” dello stesso, posto che la appellata non si limitava alla sola realizzazione di un by pass della linea elettrica come (invece) indicato nel contratto di subappalto. Anche i testi escussi in sede di gravame confermavano l'esecuzione dei lavori da parte della società creditrice.
pagina 3 di 6 In particolare, la teste precisava che anche i mezzi noleggiati erano usati Testimone_1 dagli operai della ed escludeva che in cantiere vi fossero altre imprese per la realizzazione CP_1 delle opere aggiuntive. Nello stesso senso il teste che riferiva che le opere erano Tes_2 state realizzate dalla sia con mezzi di sua proprietà, sia con mezzi presi a noleggio a freddo CP_1
(cfr. verbale ud. 19.01.2024), nonché il teste (direttore tecnico della che Tes_3 CP_1 confermava la realizzazione delle opere dei cui al decreto da parte della società appellata. In particolare, non emergono interessi personali di entrambi i testi tali da rendere la loro dichiarazione inattendibile e/o tali da comprometterne la capacità a deporre. Viceversa, i testi e , che pur riferivano della presenza di un'altra impresa Tes_4 Tes_5 Tes_6 nel cantiere, la “DEMOLSCAVI”, non indicavano, nello specifico, le lavorazioni ad essa subappaltate. Inoltre, da un mero confronto dello stato di assestamento finale come prodotto, emerge che la sommatoria delle singole voci delle demolizioni non è coincidente neppure con l'importo del subappalto autorizzato alla seconda impresa che è, infatti, di soli € 20.000,00. Seppure, invero, nel cantiere risulta attestata e documentata la presenza di due imprese ( CP_1 con un subappalto autorizzato di €11.000,00 e Demolscavi con un subappalto autorizzato di € 20.000) l'istruttoria svolta ha dimostrato la esecuzione dei lavori aggiuntivi da parte della prima impresa, lavori neppure contestati, nella loro esistenza, dalla che, peraltro, non Parte_1 produceva né il giornale dei lavori né il registro di contabilità del cantiere. Pertanto, provata l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura (il computo metrico, le buste paga, la dichiarazione di conformità dell'impianto, i contratti di nolo delle attrezzatture), era quindi onere dell'opponente allegare (eventuali) circostanze estintive o modificative dei tali fatti. Onere, invero, non assolto né tramite prova documentale (la produceva ricevute di Parte_1 spesa nel cantiere per soli circa € 8.000,00) né tramite prova orale. Avendo, quindi, la società creditrice assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 e stante, viceversa, la mancata allegazione di qualsivoglia prova contraria, il primo motivo di doglianza deve essere rigettato senza necessità di ammettere gli ulteriori mezzi istruttori domandati, in subordine, da parte appallata.
Quale secondo motivo di doglianza, l'appellante ha reiterato l'eccezione di nullità del subappalto per violazione dell'art. 118 comma 11 del Dtl n.163 n.12, già sollevata davanti al primo giudice e da esso respinta in quanto tardiva. Tale eccezione, sollevata per la prima volta con la memoria di cui all'art. 183 6° comma n.
1. risulta, infatti, tardiva. In ogni caso, stante l'orientamento della giurisprudenza di merito qui condiviso, è errata l'identificazione tra la pretesa nullità del subappalto nella parte non autorizzata e la contrarietà all'ordine pubblico (v. Corte Appello Bari 09.06.2020, n. 917): non ogni violazione è contraria all'ordine pubblico, ma solo quella che riguardi un valore fondante dell'ordinamento in un determinato momento storico, nella configurazione data dalla giurisprudenza costituzionale, ordinaria e sovranazionale (Cass. civ. SU nr. 12193/19). Il contrasto all'infiltrazione della
pagina 4 di 6 criminalità organizzata nell'economia e nella P.A., che costituisce la ratio dell'art. 21 l. 646/82, è certamente un valore fondante del nostro ordinamento;
in concreto, tuttavia, la contrarietà all'ordine pubblico può ravvisarsi solo quando il controllo della P.A. sia impedito o gravemente ostacolato, laddove nella specie i requisiti soggettivi venivano comunque verificati […]. Anche la dedotta nullità, peraltro, appare dubbia, se si considera che per la Suprema Corte
“l'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere pubbliche di concederle in subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità competente, si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o servizi e non ad ogni contratto genericamente derivato, sebbene concernente prestazioni strumentali o accessorie all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è obbligato in proprio nei confronti del committente, atteso che una diversa interpretazione limiterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente l'ambito applicativo del subappalto in contrasto con la normativa comunitaria che lo ritiene strumento idoneo a favorire la concorrenza” (v. Cass., 2015, n. 7752). La stessa Cassazione Penale chiarisce che “non integra il reato previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 la condotta di chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede le stesse in subappalto in misura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo, in quanto la disposizione mira non tanto a tutelare la mera regolarità nell'esecuzione dell'appalto, ma ad evitare che, attraverso il subappalto o il cottimo non autorizzati, i lavori vengano eseguiti da imprese che, per i loro legami con le organizzazioni criminali, non avrebbero potuto esserne aggiudicatarie” (Cass. Pen., 2013, n. 12821). A ciò si aggiunga la circostanza che il diritto eurounitario, e, in particolare, l'art. 71 della Direttiva n. 2014/24/UE, osta a una normativa nazionale che vieti in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell'appalto pubblico, cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori e che non lasci alcuno spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore. Nel caso di specie, risulta, che la Stazione Appaltante aveva già verificato i requisiti di legge della subappaltatrice e ciò nella fase in cui aveva espressamente autorizzato il contratto di subappalto nella misura del 2% (così come richiesto) della somma complessiva appaltata.
Per le ragioni di cui sopra la sentenza gravata deve essere integralmente confermata e le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 52.001-260.000, valori medi), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sassari n. 886/2022 pubblicata il 08.09.2022;
pagina 5 di 6 - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della appellata che liquida in complessivi euro 14.317,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari, 25.06.2025
Il presidente Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6