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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause di lavoro iscritte ai nn. 432/2024, 434/2024 e 437/2024 R.G.L., riunite alla n. 437/2024, promosse da: in persona della procuratrice Avv. Parte_1
Daniela Lanticina, con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), Via Basento 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Villani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita 43, per procure in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], , CP_1 CP_2
residente in [...], , residente in Parte_2
Caluso, Via Marconi n. 81, tutti elettivamente domiciliati in Torino, Corso San Martino
n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Mario Mazziotti, Giuseppe Civale e Simona Peluso, che li rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procure in atti
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorsi depositato il 18.9.2024
Per gli appellati: come da memorie depositate il 31.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Con separati ricorsi, , e CP_1 CP_2 Parte_2 hanno agito in via monitoria davanti al Tribunale di Ivrea nei confronti dell'ex datore di lavoro Denver s.r.l. (di cui sono stati dipendenti fino al 31.3.2023, data dei loro licenziamenti), e (per Controparte_3 Controparte_4 brevità di seguito, anche soltanto “GL”), esponendo che la committente GL aveva concluso un contatto di appalto con per l'esecuzione di servizi Controparte_3
di trasporto e che, a sua volta, questa aveva concluso un contratto di appalto con
Denver s.r.l.; che da gennaio 2023 Denver s.r.l. non gli aveva più corrisposto le retribuzioni;
e di essere pertanto creditori delle retribuzioni (al netto di quanto pagato da dovute sino alla data del licenziamento, come risultanti dalle Controparte_3
buste paga, relative a ciascun lavoratore, di marzo 2023.
Il Tribunale, in accoglimento dei ricorsi, ha ingiunto in solido a Denver s.r.l.,
[...]
e GL di pagare ai ricorrenti, rispettivamente, euro 1.896,03 (decreto CP_3
ingiuntivo n. 232/2023) a , euro 5.195,74 (decreto ingiuntivo n. CP_1
233/2023) a , ed euro 5.486,99 (decreto ingiuntivo n. 238/2023) a CP_2
. Parte_2
2. I decreti ingiuntivi sono stati opposti da GL.
Il Tribunale, con sentenze n. 199/24 del 28.5.2024, n. 200/24 del 28.5.2024 e n.
418/2024 del 2.7.2024, emesse nei confronti da una parte di GL e, dall'altra, rispettivamente, di , e , ha CP_1 CP_2 Parte_2
respinto le opposizioni confermando i decreti ingiuntivi opposti.
Propone appello GL;
resistono gli appellati.
All'udienza del 20.2.2025, riuniti i tre procedimenti ai sensi dell'art. 151, 1° comma, disp. att. c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza deducendo di non essere mai stata committente di né di Denver s.r.l. poiché tra GL (titolare Controparte_3 esclusiva del marchio “GL”) e è intercorso un rapporto di Controparte_3
franchising, disciplinato dalla legge 129/2004, nel contesto del quale la società appellante, quale “franchisor” (o “affiliante”), si era limitata a concedere ai “franchisee”
(o “affiliati”), ossia ai corrieri, l'utilizzo della propria “formula commerciale” e i propri diritti di proprietà industriale in una determinata zona, dietro pagamento di una “royalty” sul fatturato, e che a sua volta il “franchisee” non aveva assunto l'obbligo di eseguire un servizio a favore di un committente, ma si era esclusivamente obbligata al
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pagamento di un corrispettivo a favore del “franchisor” al fine di poter usufruire della formula commerciale e dei diritti di proprietà industriale correlati al marchio di cui GL
è titolare.
L'appellante deduce che il Tribunale abbia erroneamente qualificato il contratto di franchising tra GL e come “contratto misto”, con elementi Controparte_3 propri anche dell'appalto, e che in particolare abbia erroneamente ritenuto che le clausole di detto contratto (artt. 4, 4.2, 5, 15, 4.7) siano sostanzialmente quelle di un contratto di appalto, traendo da ciò, altrettanto erroneamente, la conseguenza dell'applicabilità dell'art. 29 d. lgs. 276/2003.
Sostiene che il contratto di franchising, del tutto genuino, non presenti alcun elemento proprio dell'appalto, e che, anzi, le obbligazioni in esso previste e valorizzate dal
Tribunale ai fini della qualificazione del rapporto come (anche) di appalto, siano quelle tipiche del contratto di franchising come regolato dalla L. 129/2004.
Più precisamente, secondo l'appellante, il Tribunale, dopo avere dapprima ricondotto correttamente al franchising l'utilizzo, da parte del franchisee, dei mezzi e dei segni distintivi, ha invece travisato la natura delle altre obbligazioni, che, invece, sono del tutto coerenti con la fattispecie del franchising e non costituiscono obbligazioni
“ulteriori” rispetto ad esso. In particolare:
- l'obbligazione della licenziataria di svolgere imprenditorialmente attività di trasporto
(art. 4) non è ulteriore rispetto al contratto di affiliazione commerciale, in quanto nel franchising il franchisee svolge nell'ambito della propria zona l'attività attinente all'oggetto del contratto, che, nel caso specifico del marchio GL, è attività di trasporto;
- l'esclusiva non è prevista a beneficio di GL, ma è invece una clausola a tutela del franchisee;
- la previsione di un target annuale e di una penale nel caso di mancato raggiungimento di esso (art. 5) è anch'essa del tutto compatibile con il franchising e anzi si tratta di elementi previsti dalla normativa dell'Unione Europea;
- anche la clausola sub 4.2, secondo cui nel caso di inadempimenti di
[...]
potrà intraprendere direttamente per conto proprio l'attività di Controparte_5
trasporto nella zona della licenziataria, è una clausola usualmente inserita nei contratti di franchising;
- la facoltà in capo a GL di sostituirsi a (prevista a pag. 13 dell'allegato E del CP_6 contratto) è un'azione prevista a tutela del marchio;
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- la clausola 4.7 dell'allegato E, relativa al divieto di assumere personale che lavora o ha lavorato nei 18 mesi precedenti presso un'altra sede, non è indice di un'ingerenza di GL nei confronti delle società licenziatarie in relazione alla gestione degli aspetti lavoristici tra la società licenziataria e i suoi dipendenti ma è volta a prevenire episodi di concorrenza sleale tra i licenziatari.
Osserva l'appellante che, in base a detti elementi, mancano nelle previsioni contrattuali gli elementi tipici dell'appalto (in primo luogo la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore) e resta assai vago l'oggetto stesso dell'appalto, ossia i servizi di trasporto che si sarebbe impegnata ad eseguire su commessa Controparte_3 di GL. Sostiene che, in ogni caso, qualora si ravvisassero i tratti distintivi dell'appalto, la disciplina dell'appalto non potrebbe essere applicata dovendosi applicare, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina del contratto prevalente nell'ambito del contratto “misto” e quindi la sola disciplina relativa al contratto di franchising non potendosi considerare prevalente il contratto di trasporto o di appalto di servizi di trasporto non essendo definiti i contenuti essenziali di un simile contratto.
4. Pur essendo in buona parte condivisibili le osservazioni dell'appellante sulla compatibilità delle clausole del contratto intercorso tra GL e Controparte_3 con il franchising come definito dall'art. 1 comma 1 L. 129/2004 (“L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica
e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”),
l'appello è comunque infondato.
4.1. Le obbligazioni che Denver s.r.l. si è assunta in favore di Controparte_3
(e quindi in via mediata nei confronti di GL) rientrerebbero nel contratto di servizi di logistica definito dall'art. 1677 bis c.c., ma, nel caso di specie, esse si inseriscono nella peculiare formula commerciale, ossia nel contratto di franchising oggi tipizzato mediante la definizione di cui alla norma appena citata.
Di per sé il rapporto di franchising si differenzia nettamente dall'appalto ed è incompatibile con esso: il franchisee non organizza affatto in modo autonomo la propria attività, in quanto l'imposizione, da parte del franchisor, di segni distintivi, di
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marchi, dello standard qualitativo, delle modalità di organizzazione e di svolgimento dell'attività imprenditoriale del franchisee, è proprio la caratteristica tipica del contratto di franchising.
Le clausole menzionate dal Tribunale, da cui si evince la mancanza di autonomia del franchisee (committente di Denver s.r.l.), del tutto conformi al Controparte_3
tipo contrattuale del franchising, non sono pertanto indicative di una causa ulteriore del contratto (quella dell'appalto), né, quindi, della configurabilità di un contratto “misto”.
Anzi, poiché l'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., richiede l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei mezzi per lo svolgimento del servizio appaltato, il tipo contrattuale dell'appalto deve ritenersi incompatibile con il franchising, nel quale, al contrario, il soggetto che si assume l'obbligazione di eseguire il servizio ha margini di autonomia in relazione alle modalità esecutive pressoché nulli.
Pertanto, in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 29 d. lgs. 276/2003, non essendo in discussione la validità e la genuinità del contratto di franchising, non potrebbe affermarsi la responsabilità solidale di GL per i debiti di Denver s.r.l. nei confronti dei propri dipendenti.
4.2. Tuttavia, come chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare l'applicabilità dell'art. 29, 2° comma, d. lgs. 276/2003 è necessario effettuare non un'analisi giuridica ma un'analisi economica del rapporto contrattuale.
Con riferimento all'applicabilità dell'art. 29, 2° comma, cit. al contratto di subfornitura la Corte Costituzionale ha infatti chiarito che, se è vero che la corresponsabilità del committente costituisce un'eccezione al principio della responsabilità per fatto proprio, tipico della responsabilità civile, essa costituisce invece la regola nelle ipotesi di lavoro indiretto, “ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente (…) è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” con la conseguenza che “la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
In considerazione di detta ratio, secondo la Corte Costituzionale l'eventuale esclusione della subfornitura dalla garanzia predisposta dall'art. 29, 2° comma, d. lgs. 276/2003 si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tenendo conto che nel caso della subfornitura, “le esigenze di tutela dei dipendenti (…) sarebbero da considerare
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ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto” e ciò “in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro” (Corte Cost. n. 254/2017).
La responsabilità solidale ex art. 29, dunque, non dipende dal tipo negoziale adottato bensì dal concreto assetto degli interessi in gioco;
in tal senso, come accennato, per verificare l'applicabilità dell'art. 29 non va effettuata un'analisi giuridica ma un'analisi economica del rapporto commerciale, all'esito della quale andrà affermata la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 in tutti i casi di decentramento e/o frazionamento dell'attività di impresa, in cui, cioè, il committente (in senso lato) si avvantaggia in modo indiretto della prestazione dei lavoratori dipendenti della società che svolge il servizio. Ciò a maggiore ragione quando il datore di lavoro si trovi in una situazione di strutturale debolezza cui si accompagna il rischio di un abbassamento di tutela dei diritti dei lavoratori.
Questi principi sono affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a contratti atipici, diversi dall'appalto, cfr., recentemente, Cass. 26881/2024: “Al contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in forza del quale il titolare dell'impresa cede la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altro soggetto, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo, è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione ratione temporis vigente, se dall'analisi del regolamento contrattuale, intesa a verificare l'interesse economico concreto che sorregge l'operazione, è possibile evincere un'ipotesi di decentramento
e dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa”.
Secondo la S.C. non rileva tanto l'esatta qualificazione del contratto, quanto l'accertamento se si sia verificato o meno un meccanismo di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare un'applicazione della garanzia di cui all'art. 29 cit.:
“Sotto questo profilo, un ruolo importante nella verifica da svolgere riveste la individuazione dell'interesse economico concreto, di una parte contrattuale rispetto all'altra, sotteso alla realizzata operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa: interesse da valutarsi avendo riguardo ad una eventuale sussistenza di una situazione di “dipendenza economica” e di assunzione di un maggior “rischio di impresa”, nel senso che deve essere accertato se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi
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delle parti sia eccessivo essendo il contraente che lo subisce privo di valide scelte alternative economiche sul mercato (…) “All'esito di tale riscontro può, quindi, essere accertato quale delle due parti contrattuali sia stata maggiormente interessata all'operazione commerciale e quindi assodare la eventualità della sussistenza di un decentramento produttivo sintomatico di una dissociazione tra contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione del dipendente che richieda l'applicabilità analogica dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003” (Cass. 26881/2024 cit.).
4.3. Nel rapporto di franchising il franchisee – pur essendo dal punto di vista giuridico autonomo nella gestione del personale, potendo scegliere chi assumere e potendo decidere quanti dipendenti assumere - è però del tutto privo di autonomia produttiva, poiché, come già osservato, utilizza i segni distintivi del franchisor ed è tenuto ad organizzare la propria impresa secondo le indicazioni di questo.
Nella specifica fattispecie per cui è causa il franchisee in forza Controparte_3
del contratto, è tenuto ad a offrire il servizio di trasporto seguendo le condizioni economiche decise da GL, nella zona da questa definita, con i tempi e secondo le modalità stabilite da GL, avvalendosi dei mezzi e delle strutture decise da GL e con l'obbligo di operare con le altre sedi GL, ed è vincolato da un patto di non concorrenza sia durante la vigenza del contratto che alla cessazione dello stesso.
Dunque, da una parte le possibilità di guadagno di dipendono Controparte_3 dalla sua permanenza all'interno del “Gruppo GL”, e, dall'altra, GL trae indirettamente vantaggio dalle prestazioni fornite dai lavoratori considerato che sono questi ultimi ad eseguire l'attività di trasporto che costituisce proprio l'oggetto dell'attività di impresa offerto, utilizzando il know how di GL e i suoi segni distintivi.
Ricorre pertanto una situazione di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa tale da giustificare – come ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra citata -
l'applicazione della garanzia di cui all'art. 29 cit..
Quindi GL è responsabile, in solido con Denver s.r.l., datore di lavoro degli appellati,
e con franchisee e committente di Denver s.r.l., per i crediti Controparte_3
retributivi dei lavoratori appellati.
5. Alla luce delle superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed escludono la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, gli appelli devono essere respinti.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori, in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva svolta e alla riunione dei procedimenti. Per le fasi di studio e introduttiva, anteriori alla riunione, spettano pertanto gli importi di euro 536 per la fase di studio e di euro 536 per la fase introduttiva per le posizioni di e (essendo applicabile, in considerazione del valore delle cause, lo CP_1 CP_2
scaglione fino a euro 5.200), e gli importi di euro 1.134 per la fase di studio e di euro
921 per la fase introduttiva per la posizione di (in questo caso lo scaglione Pt_2
applicabile è quello relativo alle cause di valore tra euro 5.200 e euro 26.000), e, per la fase decisoria, successiva alla riunione, spetta l'importo di euro 1.911 con l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014.
Non si applica l'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 poiché i collegamenti ipertestuali non consentono la navigazione all'interno dell'atto, essendo essi inseriti esclusivamente nell'indice delle memorie di costituzione (cfr. Cass. 21365/2023).
Al rigetto degli appelli consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge gli appelli;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 7.256,60, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore di difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20/02/2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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