Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 71/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BALLASINI PIERANGELA
E
) rappresentato e difeso, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BALLASINI PIERANGELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1)-Ognuna delle parti, seppur libera di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, avrà comunque onere di comunicare all'altra il proprio recapito ed ogni eventuale trasferimento in ragione della presenza di figli minori.
2)-I figli e rimarranno affidati ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, all'istruzione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
Sabbioneta (MN) Via Piccola Atene 5, già casa famigliare e divenuta di proprietà esclusiva del sig. con l'acquisto della quota di proprietà della moglie in CP_1 adempimento dell'obbligazione in proposito assunta nell'ambito della separazione. 4)-La sig.ra potrà vedere i figli ogni qual volta vorrà e potrà tenerli Parte_1 con sé a fine settimana alternati con l'altro genitore dal venerdì pomeriggio dal suo rientro dal lavoro sino al lunedì mattina quando avrà ad accompagnarli a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso l'abitazione del padre;
qualora gli orari di lavoro non lo consentissero la medesima riaccompagnerà i figli la domenica sera entro le 22,00.
Nel fine settimana di spettanza del padre la sig.ra potrà tenere i figli con sé tre Pt_1 giorni infrasettimanali, ovvero due nel fine settimana di sua spettanza, dal suo rientro dal lavoro sino al mattino seguente quando avrà ad accompagnarli a scuola o presso la casa del marito.
Potrà inoltre tenerli con sé quindici giorni, anche non consecutivi , durante le vacanze estive, da preventivamente concordarsi fra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno in modo che non abbiano a sovrapporsi i periodi di rispettiva competenza, giorni sette durante le vacanze natalizie, cosicché le festività della Vigilia, di Natale, di S. Stefano, del fine anno, del Capodanno e dell'Epifania possano essere trascorse dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, pertanto dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, giorni tre durante le vacanze pasquali sempre con l'alternanza annuale fra i medesimi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e di quello del compleanno dei figli . Fatti in ogni caso salvi diversi accordi fra le parti impegnandosi le stesse a tenere massimamente in considerazione i desideri ed i bisogni dei figli.
5)-I genitori concordano di non determinare la corresponsione di alcun assegno per il mantenimento della prole essendo paritari i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e pressoché paritaria la rispettiva capacità economica, cosicchè ognuno provvederà al mantenimento dei figli direttamente. L'assegno unico universale continuerà ad essere interamente percepito dal padre mentre delle detrazioni fiscali i genitori beneficeranno in ragione del 50% per ciascuno.
6)-I genitori contribuiranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie necessarie per i figli nei termini di cui al Protocollo n. 1972/2024 U in data 28.05.2024 adottato da codesto Tribunale ai medesimi noto e dagli stessi sottoscritto.
7)-Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico avendo entrambi allo stato attuale redditi da attività lavorativa così da dirsi economicamente autosufficienti. La sig.ra è impiegata presso il Parte_1 Laboratorio Chimico Microbi di Asola (MN) con reddito netto annuo all'incirca di € 20.000,00 e il Sig. è magazziniere presso la Ergon Line di Viadana (MN) CP_1 con reddito netto annuo all'incirca di € 19.000,00 . 9)- Essendosi in questa sede di fatto riconfermate le stesse condizioni della separazione, avendo trovato facile applicazione, ma soprattutto in tema di frequentazioni il gradimento di e , i genitori, richiamato l'art. 473 bis. Per_1 Per_2
5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori. 10)-Spese del presente giudizio compensate fra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CASALMAGGIORE il 18/09/2010 ed ivi trascritto al numero 3, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2010
;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALMAGGIORE (CR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24.4.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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