Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Livorno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
– del provvedimento di cui al prot. -OMISSIS-, emesso ex artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. dalla Prefettura di Livorno in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con la quale si è disposto il divieto di detenzione di armi ed esplosivi in capo al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;
– della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, di cui al Prot. -OMISSIS-, emessa e dalla Prefettura di Livorno in data -OMISSIS-;
– del provvedimento di ritiro cautelativo delle armi, emesso in data -OMISSIS- dal Commissariato di P.S. di Rosignano OL (LI);
– nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di licenza di porto d’armi per uso sportivo dal 2012.
In data -OMISSIS-, il Commissariato di Polizia di Stato di Rosignano OL procedeva al ritiro cautelativo delle armi regolarmente denunciate in possesso del ricorrente, motivando tale decisione sulla base di non meglio specificati “dissidi familiari come da annotazione allegata del Vice Ispettore -OMISSIS-”; in particolare, si tratta di una relazione di servizio datata -OMISSIS- che dà atto della presentazione al Commissariato di Polizia di Stato di Rosignano OL del fratello del ricorrente sig. -OMISSIS--OMISSIS- che si dichiarava preoccupato (pur non avendo, intenzione, al momento, di sporgere formale querela) del comportamento “prepotente” tenuto dal fratello nei confronti del padre (affetto da tempo da importanti problematiche psichiatriche), a volte concretizzatisi anche in atti di violenza.
In data -OMISSIS-, il ricorrente presentava, a mezzo del proprio legale, un’istanza di accesso alla detta relazione di servizio (mai comunicatagli) ed a tutti gli atti del procedimento che aveva portato al ritiro cautelativo delle armi; il Commissariato di Polizia di Stato di Rosignano OL non riscontrava l’istanza di accesso, così come non riscontrata restava la successiva istanza del -OMISSIS- che continuava a lamentare il diniego di accesso e richiedeva il ritiro in autotutela del provvedimento di ritiro cautelare delle armi.
In data -OMISSIS-, la Prefettura di Livorno notificava al ricorrente la nota prot. n. -OMISSIS- che gli comunicava l’apertura di un procedimento finalizzato all’emissione di un divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.P.S., “atteso che, con comunicazione qui pervenuta in data -OMISSIS-, il Commissariato di P.S. di Rosignano OL (LI) ha comunicato di aver proceduto, in data -OMISSIS-, al ritiro cautelare delle armi e munizioni da Lei detenute per fondati motivi di un possibile abuso delle stesse da parte della S.V.”; il ricorrente presentava (in data-OMISSIS-) osservazioni nel procedimento, lamentando di non essere stato posto in grado di esercitare le proprie facoltà nel procedimento già a partire dal ritiro cautelare delle armi e di essere quindi costretto “a dover produrre una memoria di necessità completamente “al buio” … in quanto (risulta essere possibile) semmai, al più, solo ipotizzare quali mai siano le ragioni alla base del succitato dispiego di attività amministrative svolte (e in corso di svolgimento) nei suoi confronti”, non essendo, a questi fini, sufficiente il generico riferimento a “dissidi familiari” inserito nel verbale di ritiro cautelativo delle armi.
Con decreto -OMISSIS-, Area I prot. -OMISSIS- (notificato all’interessato il 28 novembre successivo), il VicePrefetto di Livorno faceva divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materiale esplodente; a base del provvedimento era sostanzialmente posto il ritiro cautelativo delle armi posto in essere dal Commissariato di Polizia di Stato di Rosignano OL in data -OMISSIS-, “reso necessario in quanto il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- – fratello di -OMISSIS- -OMISSIS- e Amministratore di sostegno del loro anziano padre –, in data -OMISSIS- si era presentato presso il Commissariato di P.S. di Rosignano OL per esternare la sua preoccupazione per il comportamento violento e prepotente nei confronti del padre invalido e convivente, dichiarando che già in passato -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe picchiato il padre procurandogli lesioni; per i suindicati fatti il Sig, -OMISSIS--OMISSIS- avrebbe presentato denuncia alla competente A.G., per poi ritirarla; il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, infatti, risulta essere già stato deferito alla competente A.G. per lesioni personali e percosse ai danni del padre, per fatti risalenti al 2 e 3 febbraio 2010”.
Il provvedimento di divieto di detenere armi era impugnato, unitamente agli atti prodromici (compreso il ritiro cautelare delle armi), da parte ricorrente che articolava censure di: 1) violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 10, nonché dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 1, comma 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) eccesso di potere per carenza dell’istruttoria e travisamento dei fatti, insufficienza e illogicità della motivazione e difetto di presupposti.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 27 febbraio 2025, n. 120, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente con le modalità previste dall’art. 55, 10° comma c.p.a., fissando l’udienza per le decisione del ricorso, “fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione resistente di non distruggere, nelle more della decisione del ricorso, le armi sequestrate al ricorrente”; disponeva altresì incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti consistenti nel deposito in giudizio “di copia della denuncia all’A.G. presentata dal fratello del ricorrente (e poi ritirata), da acquisirsi, se del caso, anche attraverso apposita richiesta ex art. 329, 2° comma c.p.a. (motivata sulla base della necessità di dover fornire una risposta alla presente istruttoria)”.
Le Amministrazioni resistenti non riscontravano l’ordine istruttorio della Sezione (limitandosi a depositare in giudizio la querela e la relativa successiva remissione riferite ai fatti del 2010, sempre citati dal provvedimento impugnato e non all’episodio del 2024) ed in data -OMISSIS-, il ricorrente comunicava l’avvenuta cessione delle armi (che erano consegnate al nuovo proprietario).
In data 16 dicembre 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Con riferimento al primo motivo di ricorso è già stato rilevato come il ricorrente abbia presentato istanza di accesso ai documenti già a partire da un momento successivo all’avvenuto ritiro delle armi e come tale istanza comprendesse anche la relazione di servizio “del Vice Ispettore -OMISSIS-” allegata al verbale di sequestro (ma mai comunicatagli), che probabilmente costituisce, anche alla luce degli esiti dell’istruttoria esperita dalla Sezione, l’atto più rilevante dell’istruttoria.
L’istanza di accesso (presentata in data -OMISSIS-), non è stata mai riscontrata, ma risulta essere stata sostanzialmente reiterata dal ricorrente nell’istanza di autotutela del -OMISSIS- e nelle osservazioni presentate nel procedimento presentate il-OMISSIS- che continuavano a lamentare il diniego di accesso e a rilevare come parte ricorrente fosse evidentemente costretta “a dover produrre una memoria di necessità completamente “al buio””, non essendo stata mai posta in grado di conoscere gli atti posti a base del procedimento.
Al di là della formalistica prospettazione dell’Amministrazione (che non attribuisce alcuna rilevanza alla presentazione dell’istanza al Commissariato di Polizia di Stato di Rosignano OL, ritenendosi tenuta a riscontrare solo le istanze presentate all’ufficio procedente), risulta quindi di immediata evidenza come i richiami dell’istanza di accesso contenuti nella memoria procedimentale del-OMISSIS- venissero, quanto meno, ad evidenziare la volontà attuale dell’interessato di prendere conoscenza degli atti del procedimento e come pertanto sussistesse la necessità di riscontrare tale istanza e solo successivamente procedere oltre nel procedimento, sulla base anche delle osservazioni presentate dal ricorrente dopo l’effettiva cognizione degli atti dell’istruttoria (osservazioni peraltro quanto mai necessarie in una fattispecie evidentemente problematica, come quella che ci occupa).
Siamo pertanto in presenza di una fattispecie in cui l’Amministrazione ha inteso procedere oltre, pur in un contesto in cui era evidente come il ricorrente non fosse in caso di esercitare realmente le proprie facoltà partecipative e tale evidente violazione non può essere certo esclusa dalle formalistiche considerazioni in ordine al presunto obbligo per il ricorrente di reiterare formalmente un’istanza di accesso che, in realtà, era già stata presentata in una precedente fase del procedimento (da ritenersi sostanzialmente unitario, visto il legame sussistente tra la già citata relazione di servizio, il successivo ritiro cautelare delle armi e la proposta agli Uffici competenti di adottare i provvedimenti restrittivi della detenzione delle armi).
La violazione delle facoltà partecipative del privato non può poi essere ritenuta ininfluente ai fini dell’esito dell’istruttoria, risultando evidente, da un lato, il contenuto elevatamente discrezionale del divieto di detenzione armi e come, dall’altro, il ricorrente avrebbe potuto dedurre circostanze (relative alle condizioni di salute del padre; alla contraddittorietà di comportamento del fratello; ecc.) essenziali per una corretta ricostruzione dei fatti e per il completamento di un’istruttoria che risulta ictu oculi manifestamente carente.
La risposta all’istruttoria esperita dalla Sezione con l’ordinanza 27 febbraio 2025, n. 120 ha, infatti, evidenziato come il fatto principale posto a base del provvedimento impugnato (la presunta presentazione, il -OMISSIS-, di una querela, poi ritirata, da parte del fratello del ricorrente per comportamenti violenti e prepotenti posti in essere nei confronti del padre), probabilmente non sussista per nulla (la querela e la relativa successiva remissione depositate in giudizio si riferiscono, infatti, a precedenti episodi del 2010 e non ai fatti del marzo 2024); ed in effetti, si tratterrebbe di una conclusione sostanzialmente in linea con quanto evidenziato nella già citata annotazione di servizio del Vice Ispettore Roberto Miola (come già detto, mai portata a conoscenza del ricorrente) che evidenziava la mancanza dell’intenzione del fratello del sig. -OMISSIS- di “sporgere formale querela” e non l’avvenuta presentazione dell’atto di attivazione del procedimento penale (come poi sostenuto dall’atto impugnato).
È pertanto del tutto mancata una qualche seria ricostruzione dei fatti del 2024, attraverso l’audizione delle persone a conoscenza degli eventi (primo, fra tutti il ricorrente) e l’approfondimento di alcune apparenti contraddizioni (il diverso atteggiamento del fratello che, in sede di procedimento avanti al Giudice tutelare, non ha contestato l’affidamento al ricorrente della sorveglianza del padre nel periodo notturno, in evidente contrasto con la “preoccupazione” precedentemente manifestata con riferimento ai comportanti violenti assunti nei confronti dell’infermo) e della problematica centrale relativa alle condizioni di salute del padre ed all’effettiva messa in opera di comportamenti violenti o prepotenti da parte del ricorrente.
Per di più, si tratta di una necessaria valutazione dell’eventuale possibilità che il ricorrente abusi delle armi che non è surrogata dal solo riferimento ai fatti del 2010 che sono già stati portati precedentemente a conoscenza di altro organo dell’Amministrazione dell’interno (docc. 7-9 del deposito di parte ricorrente) e non hanno impedito la concessione della licenza al porto delle armi; pur nella differenza delle sfere di competenza della Questura e della Prefettura, si tratta, con tutta evidenza, di fatti che non assumono certo valore automaticamente preclusivo dell’autorizzazione alla detenzione delle armi e che devono essere discrezionalmente valutati in un contesto che consideri le precedenti valutazioni positive operate dalla Questura di Livorno (in questo caso, evidenziando le specifiche circostanze idonee ad eventualmente legittimare una diversa conclusione, avuto riferimento agli interessi tutelati dal provvedimento impeditivo della detenzione delle armi rispetto alla licenza di porto dell’arma) ed il quadro di riferimento complessivo (che non può che investire anche gli episodi più recenti, da ricostruire nella reale estensione ed intensità in una prospettiva tesa ad evidenziare la presenza di un’eventuale situazione di pericolo derivante dalla detenzione delle armi).
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento dell’atto impugnato; l’accoglimento del ricorso importa poi l’obbligo dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento, nel pieno contraddittorio di parte ricorrente (e, quindi, previo riscontro dell’istanza di accesso e ostensione degli atti del procedimento) e sulla base di una nuova istruttoria tesa a completare le evidenti lacune istruttorie sopra richiamate.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto -OMISSIS-, Area I prot. -OMISSIS- del VicePrefetto di Livorno.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
LU LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | CA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.