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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 9534/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
, con il patrocinio degli avv.ti NERI LIVIO, Parte_1
GUARISO ALBERTO, VENINI LORENZO e VALICENTI CAROLINA
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, CP_1 elettivamente domiciliato in Via M. E G. Savare', n. 1 Milano, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Milano
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
1/3
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa eventuale dichiarazione di illegittimità del provvedimento dell'Ufficio Prestazioni , CP_1
sede di Brescia, del 2 maggio 2023 (rif. pratica 0007020000),
a) accertare e dichiarare il diritto della signora Parte_1
a ottenere, ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, dal Fondo di Garanzia
[...] istituito presso l il pagamento della prestazione previdenziale CP_1
corrispondente al TFR maturato alle dipendenze di Controparte_3
e, per l'effetto,
b) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento in favore della signora ella somma Parte_1 lorda di € 7.640,72, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta.
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalla data del dovuto al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva , con il deposito di memoria, con cui chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare per i motivi esposti in atti: per quanto sopra esposto e dedotto dichiarare cessata la materia del contendere rigettando ogni altra domanda perché infondata in fatto e diritto con la compensazione delle spese del giudizio”.
Stante la congiunta richiesta dei procuratori delle parti, alla luce dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il 12/04/2023, disposto da con la CP_1
comunicazione del 12/09/2024, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti del presente giudizio.
2/3 Al fine della liquidazione delle spese, unico aspetto su cui la causa proseguiva, chiedendo parte ricorrente la liquidazione in suo favore, mentre parte convenuta instava per la compensazione, deve osservarsi che l CP_1
ha provveduto nei termini esposti alla definizione in via amministrativa in data successiva all'instaurazione del processo ma in data ampiamente anteriore rispetto all'odierna udienza.
Alla luce di quanto precede, le spese di lite devono essere liquidate in favore di parte ricorrente e poste a carico dell' previa compensazione CP_1
per un mezzo, in considerazione del comportamento processuale di CP_1
l'ente previdenziale deve essere quindi condannato al pagamento delle spese di lite residue liquidate come da dispositivo, già operata la compensazione predetta, tenuto conto del valore di causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara la cessazione della materia del contendere. Dichiara la compensazione delle spese di lite per un mezzo e condanna al pagamento delle spese di lite residue liquidate CP_1
nella misura di euro 900,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, già operata la compensazione predetta, con distrazione in favore dei difensori di parte opponente. Sentenza esecutiva.
Milano, 04/02/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
3/3