TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1834 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 01.12.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. MIZZAU ELISABETTA Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. DENNETTA TERESA CP_1
RESISTENTE nonché contro
, con gli avv.ti IERO LUCA e Controparte_2
ON PA
RESISTENTE
* * *
OGGETTO: pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Attribuzione, con riguardo alla pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite di
, deceduto in data 10.03.2025: a) della quota pari al 70% alla resistente sig.ra Persona_1
; b) della quota pari al 30% a favore della ricorrente;
CP_1 Parte_1
1 2) Ordine all' di corrispondere, a far data dal 1.4.2025, alla ricorrente e alla resistente le CP_3 somme di spettanza corrispondenti alle attribuzioni indicate al punto 1);
3) Disporsi che la resistente abbia a restituire all le somme che l' dovrà CP_3 Controparte_4 pagare alla ricorrente sig.ra , in forza di quanto concordato tra le parti, dal 1.4.2025 Parte_1 fino alla messa a regime della pensione suddivisa come da accordo di cui sopra;
4) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Con ricorso depositato in data 09.07.2025, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando che:
- con sentenza n. 649/2010, passata in giudicato in data 20.10.2011, il Tribunale di Udine aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 1987 tra la ricorrente e il sig. , riconoscendole un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili, salva Persona_1 rivalutazione in base agli indici Istat;
- in data 05.12.2009, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra ; Per_1 CP_1
- in data 10.03.2025, il sig. decedeva, senza lasciare alcun testamento. Per_1
Tanto premesso, la sig. chiedeva il riconoscimento, in suo favore, del diritto ad una quota Pt_1 della pensione di reversibilità dell'ex marito, sig. , essendo la stessa destinataria Persona_1 di un assegno divorzile, oltre al pagamento degli arretrati a far data dalla morte del sig. , con Per_1 contestuale ordine all' di procedere al pagamento alle aventi diritto secondo le rispettive CP_3 quote.
La sig.ra si è costituita regolarmente in giudizio, esponendo, anzitutto, di essere priva di CP_1 reddito e di non avere possibilità di reperire un'occupazione lavorativa a causa della sua età anagrafica. La stessa riferiva di vivere solo grazie alla pensione di reversibilità del defunto marito pari ad euro 1.583,00 mensili e di dover, peraltro, con la stessa, far fronte a diverse esposizioni debitorie contratte dal sig. . Per_1
Alla luce di un tanto, la resistente chiedeva l'attribuzione, in suo favore, di una quota pari all'80% della pensione di reversibilità del marito o di quella, anche diversa, ritenuta di giustizia, tenuto conto della durata del loro rapporto (ben 21 anni di convivenza), delle sue precarie condizioni economiche e dell'esigua entità dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge.
Anche l' si è costituito regolarmente in giudizio, chiarendo che, a partire dal 01.04.2025, è CP_3 stata erogata alla sig.ra la pensione di reversibilità del defunto marito, nella misura di euro CP_1
2.037,88 mensili lordi. L' ha domandato, nell'ipotesi di accoglimento della domanda CP_2 attorea, la condanna della sig.ra alla restituzione in proprio favore della somma dovuta, a CP_1 titolo di arretrati, alla sig.ra . Pt_1
2 II) Alla prima udienza dd. 18.11.2025, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice, hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
III) Ebbene, il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
IV) Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) con riguardo alla pensione di reversibilità di , deceduto in data Persona_1
10.03.2025, attribuisce una quota pari al 70% della medesima pensione alla resistente, sig.ra , e una quota pari al 30% in favore della ricorrente, sig.ra ; CP_1 Parte_1
2) ordina all' di corrispondere, a far data dal 01.04.2025, alla ricorrente e alla resistente CP_3 le somme di spettanza corrispondenti alle attribuzioni indicate al punto 1);
3) dispone che la resistente abbia a restituire all' le somme che l' CP_3 Controparte_4 dovrà pagare alla ricorrente, sig.ra , in forza di quanto concordato tra le parti, Parte_1 dal 01.04.2025 fino alla messa a regime della pensione suddivisa come da accordo di cui sopra;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
3