Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12188/2023 R.G.A.C.
Tribunale di NA
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/05/2025, alle ore 12.30, nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di NA, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/03/1999, residente a [...], rapp. e dif., giusta procura allegata separatamente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dall'Avv. DE SIERO BENITO (C.F. , elett.te dom.ta pres- C.F._2
so il suo studio al VIALE KENNEDY N. 50, PAL. ZIBELLA in SANTA MARIA
CAPUA VETERE. Il difensore dichiara di volere ricevere avvisi e/o comunica- zioni a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
RICORRENTE
E
P. IVA Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rapp. e dif. dall' Avvocatura Distrettuale del- P.IVA_1
lo Stato di NA (C.F. , presso cui domicilia alla VIA DIAZ C.F._3
N. 11, in OL (fax 0815525515, PEC .; Email_2
RESISTENTE
È presente l'Avv. De Siero Benito per parte ricorrente il quale si riporta alle me- morie già depositate e chiede la causa sia decisa.
Alle ore 12.35, terminata la discussione il Giudice autorizza le parti ad allontanar- si e si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 16,55 all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della
1
c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
2
N. …….................sent. N………………….R.G. N………………….cron. N…………………...rep. OGGETTO……………....
………………………….
…………………………. NOTIF. SENTENZA
…………………………. NOTIF. APPELLO
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, a definizione del procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c.ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12188/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSA-
BILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/03/1999, residente a [...], rapp. e dif., giusta procura allegata separatamente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dall'Avv. DE SIERO BENITO (C.F. , elett.te dom.ta pres- C.F._2
so il suo studio al VIALE KENNEDY N. 50, PAL. ZIBELLA in SANTA MARIA
CAPUA VETERE. Il difensore dichiara di volere ricevere avvisi e/o comunica- zioni a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
RICORRENTE
E
P. IVA Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rapp. e dif. dall' Avvocatura Distrettuale del- P.IVA_1
lo Stato di NA (C.F. , presso cui domicilia alla VIA DIAZ C.F._3
N. 11, in OL (fax 0815525515, PEC .; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto dispo- sto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato ai resistenti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il ricorrente, sig. , deduce- Parte_1
va che:
in data 02.03.2018, si sottoponeva presso la Casa di Cura Maria Rosa in Pompei
(Na), a spermiogramma che evidenziava una oligoastenozoospermia di grado me- dio. Sulla base di tale esame di laboratorio e consultatosi con il dott. , in Per_1 servizio presso la struttura convenuta, programmava un intervento di “varicoce- lectomia”;
in data 28.09.2018, il paziente veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirur- gico di legatura delle vene spermatiche a sinistra;
in data 30.09.2018 veniva dimesso con “prescrizione di terapia farmacologica e prossimo controllo dopo 7 giorni”, senza ulteriori e precise indicazioni per la pre- venzione e risoluzione di eventuali complicanze post-operatorie;
a tal fine, veniva fatto sottoscrivere al paziente un consenso informato ciclostilato, privo di adeguata informazione in ordine ai fattori di rischio e complicanze post- intervento;
subito dopo l'intervento, il sig. appariva dolorante ed insofferente;
Parte_1
in data 03.10.2018, presso il Policlinico sottoposto a visita ambulato- CP_1
riale dal dott. co-esecutore materiale dell'intervento assieme al dott. CP_2 Per_2
[...
, senza il rilascio di alcuna documentazione, gli veniva comunicato di una pro- babile “epididimite”;
non sortendo alcun miglioramento, dato il persistere della sintomatologia doloro- sa, in data 29.10.2018 effettuava una ecotomografia testicolare color doppler dove veniva evidenziato un “testicolo sinistro di dimensioni ridotte (28 mm 25 mm 21 mm;
volume stimato di 8 ml) con struttura disomogenea, ipoecogena centralmen- te. La vascolarizzazione risultava marcatamente ridotta con isolati spot al doppler.
L'epididimo risultava nella norma così come regolare risultava il plesso venoso”;
4
visto l'insuccesso della terapia antibiotica prescrittagli dai sanitari della struttura convenuta all'atto delle dimissioni, iniziava per il ricorrente un periodo di lunghe sofferenze ansiose-depressive;
in data 31.10.2018 si sottoponeva ad una visita psichiatrica presso il dott.
[...]
dove si evidenziava: una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva con Per_3 notevole componente neurovegetativa, deflessione del tono dell'umore, ansia psi- chica e somatica, insonnia, faticabilità, fragilità emotiva, irritabilità, episodi fre- quenti di tachicardia, sudorazione e gastralgia;
al controllo del 06.11.2018, presso lo studio del dott. , co-esecutore mate- Per_1 riale dell'intervento chirurgico, l'ecografia testicolare evidenziava “il flusso arte- rioso funicolare nella norma e una verosimile sofferenza vascolare da probabile sub-torsione dopo 48 ore dall'intervento” (come da messaggi whatsapp scambiati con il padre del giovane ): veniva prescritta la valutazione della funzionali- Pt_1
tà a 3 mesi;
in data 22.01.2019, veniva eseguita l'ecotomografia testicolare color doppler dove emergeva “testicolo sinistro ulteriormente ridotto di dimensioni (25 mm x 14 mmx12 mm;
volume stimato di 2,5 ml) con struttura disomogenea, di tessitura ipoecogena centralmente. La vascolarizzazione risultava quasi del tutto assente con isolati spot al doppler”;
in data 23.01.2019 veniva effettuata una visita di controllo presso lo studio del dott. con la diagnosi di “testicolo sinistro ulteriormente ridotto di Persona_4 volume”. Veniva prescritto, pertanto, lo spermiogramma e l'uroflussimetria;
al controllo psichiatrico del 24.04.2019 veniva posta diagnosi di “Sindrome ansiosa depressiva cronica”. Persistevano la deflessione del tono dell'umore,
l'ansia psichica e somatica, i sentimenti di auto svalutazione, di rovina e di colpa, episodi di angoscia con demoralizzazioni sul proprio vissuto ed insonnia. Al pa- ziente veniva raccomandato di continuare la psicoterapia già intrapresa, da ag- giungere alla terapia farmacologica in atto;
in data 26.11.2019, il controllo strumentale mediante ecotomografia testicolare color doppler, presso lo studio del Prof. metteva in evidenza un “ulte- Per_5
riore riduzione delle dimensioni del didimo sinistro;
si confermava la disomoge- neità della struttura del didimo,di tessitura ipoecogena. La rappresentazione della
5
vascolarizzazione risultava quasi assente con isolati spot al colo doppler. Il volu- me stimato era di 1.0 ml”;
in data 5.12.2019 veniva effettuata una visita chirurgica presso il dott. Persona_6
[..
con il seguente esito “presenza di una piccola formazione della grandezza di una nocciola, di consistenza piuttosto dura, riferibile al testicolo sinistro in sede ed in avanzata involuzione”. Inoltre, c'era la presenza di dilatazione venosa a sini- stra. Sulla base delle indagini strumentali prodotte e dell'esame obiettivo condot- to, il chirurgo consigliava l'asportazione del testicolo atrofico e la sua sostituzione protesica;
tali eventi, suffragati dalla documentazione sanitaria nonché dalla consulenza tecnica di parte a cura del Prof. dott. dimostravano chiaramen- Persona_7
te un errata assistenza/gestione del paziente soprattutto nel post operatorio oltre all'errato intervento chirurgico da parte dei sanitari della struttura convenuta;
appariva, pertanto, evidente la responsabilità della per imperizia, Controparte_3
negligenza e imprudenza dei propri sanitari, dal momento che una gestione corret- ta del paziente ma, soprattutto, una corretta esecuzione dell'intervento di varicoce- lectomia, avrebbe senz'altro evitato gli esiti invalidanti poi verificatosi;
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Giudice il risarcimento dei danni pa- trimoniali e non.
Si costituiva l' in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., la quale chiedeva al Giudice, previo espletamento di una rinnovata CTU, di rigettare l'avversa domanda siccome infondata, dopo varia attività e la formula- zione di una proposta conciliativa del Magistrato, la causa veniva rinviata all'udienza del 12 maggio 2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della
"res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurispru- denza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conse-
6
guire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbliga- zioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., disposizio- ne con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ. (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema dì responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi ap- pena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il con- tratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insor- genza dì nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza dì colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio
2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ri- badito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologica- mente rilevante (Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass.
7
Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
L'istante ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a pre- stazioni corrispettive (cosiddetto "contratto di spedalità"), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico del- la struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di even- tuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Civ., sez. III, 14 giu- gno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. Civ., sez.
III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). Per quanto riguarda, invece, i medici operanti presso la struttura sanitaria pubblica, si tratta di un'ipotesi di cd. "contatto sociale", da intendersi, come chiarito dalla dot- trina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rap- porto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diret- ti e specifici di lealtà, collaborazione e di salvaguardia dell'altrui sfera giuridica.
Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono: 1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddi- sfacente;
2) uno "status" professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista nell'ordinamento giuridico;
3)
l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd. "protetta" (cioè una profes- sione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr., all'uopo, l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente in- staurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legit- timità, quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta
(cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte
8
dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il ca- so della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32
Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rila- sciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sa- rà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera profes- sionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello
Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto ser- vizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur con- fermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in ob- blighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affi- damento, entrando in "contatto" con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che con- notano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere uni- ca da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla pre- stazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un con- tratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbli- gatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. civ., sez. III, pen. 10.4.1978, n. 4003,
Soccardo). Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servi- zio ospedaliero e quella dei dipendenti hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata
9
la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrat- tuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)" (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e para- medico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che li positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del Codice Civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno
(cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846);
e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr.
Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400). Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della conve- nuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della struttura sanitaria pubblica è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condi- cionis”. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologi- camente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni la- mentate dall'attore siano eziologicamente collegabili alla condotta del personale medico ausiliario della struttura sanitaria pubblica convenuta, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente
(prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a ge- nerare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fat-
10
tuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito ci- vile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal
Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una cau- salità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevan- te, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “conditio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta "prognosi postuma"), da ricondurre al momento della condotta e da ef- fettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle Se- zioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", men- tre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più pro- babile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità ma- teriale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verifi- catosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque,
11
necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logi- co - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata te- nuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe veri- ficato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va com- piuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di al- tri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore pos- sono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, a firma del Prof. Dott. e della Dott.ssa Per_8 Per_9
svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, R.G. n. 22404/2021, che ha
[...]
preceduto il presente giudizio di merito e depositata in Cancelleria in data
02.03.2023,ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, e che ha individuato la responsabilità dell' Controparte_1
[...
, nella produzione del danno iatrogeno.
I CCTTUU hanno ricostruito la vicenda che ci occupa affermando che “Nel caso dell'odierno ricorrente il giovane risultava portatore di un varicocele a sinistra privo di elementi sintomatologici documentati con moderata alterazione del qua- dro seminologico (come da esame dello sperma del 2 marzo 2018 eseguito presso
Casa di cura Maria Rosaria di Pompei con annotazione <<…conclusioni: oli- goastenozoospermia di grado medio >>. Nella cartella clinica e nei documenti medici pre-operatori manca qualsivoglia richiamo a sintomatologia mentre la cartella clinica relativa al ricovero del 28 settembre 2018 risulta inspiegabilmen- te priva dei parametri dell'esame obiettivo mentre risulta annotato qualche stral- cio di un esame ecografico di due anni prima del ricovero (27 settembre 2016) di cui viene laconicamente trascritto << plesso vascolare ectasico e tortuoso a sini- stra dopo ponzamento presenza di reflusso di circa 2° grado come da varicocele
II-III grado>>. Nulla è specificato circa l'ecostruttura e le dimensioni delle go- nadi e degli annessi, la presenza di versamento e le condizioni di vascolarizzazio-
12
ne della gonade controlaterale. E' di tutta evidenza che nel caso di cui si tratta si
è determinata una complicanza a carattere iatrogeno della procedura di varico- celectomia”.
I CCTTUU osservavano, inoltre, che “Lo stesso operatore dott. nella sua Per_1
concisa relazione versata in atti e relativa a esame ecocolor-doppler della gonade sinistra – pur nei limiti di un'indagine relazionata in maniera estremamente frammentaria e molto approssimativa – riporta che il quadro clinico ed ecografi- co individuabile a distanza di circa 40 giorni dall'atto operatorio era ascrivibile ad episodio ischemico da parziale torsione della gonade nell'immediato periodo post-chirurgico (48 ore). L'immagine ecografica disponibile esaminata dal prof. membro del Collegio peritale e specialista in Radiodiagnostica (Discipli- Per_8 na che include anche l'ecografia) - fa ricavare un'area ipoecogena endoparen- chimale con alcuni spots di vascolarizzazione periferica alla gonade oggetto dell'indagine. Questo “pattern”, con probabilità qualificata, può essere condotto
a lesione ischemica distrettuale. Tuttavia la diagnosi doveva essere avvalorata dallo studio completo color-doppler con quantizzazione dell'indice di resistività che avrebbe fornito un ulteriore parametro di conferma dell'ipotesi diagnostica a carattere ischemico (valore superiore della resistività a 0,75 considerato il range normale compreso tra 0,4 e 0.7). Comunque così come è evoluta la vicenda clini- ca è palese ed incontrovertibile che quale conseguenza dell'intervento, in stretta connessione temporale si determinava un danno ischemico ascrivibile in prima ipotesi a sub-torsione gonadica. La torsione del testicolo è evenienza che può de- terminarsi per anomala motilità della gonade (ipermotilità testicolare – testicolo retrattile). Nel caso subietto la complicanza poteva essere evitata se era valutata con cautela l'intera conformazione anatomo-clinica dello scroto e del suo conte- nuto, con attento esame clinico ed ecografico pre-operatorio onde prevenire la complicanza che in concreto si venne a determinare. L'evento chirurgico costituì per la gonade sede dell'ectasia venosa (varicocele) un momento traumatico che in presenza di una condizione di ipermobilità testicolare determinò l'evento tor- sione. Alla torsione seguivano poi i fenomeni di rimaneggiamento del parenchima ghiandolare fino all'esito ipotrofico che è documentato quale stabile nel tempo
13
mediante l' indagine ecografica del testicolo sinistro datata 2 febbraio 2021 (go- nade del volume di 1 cc con assi 13x5x7mm)”.
In base a queste premesse, i CCTTUU concludevano la propria relazione affer- mando che “L'atto chirurgico venne effettuato senza un adeguato inquadramento morfologico e funzionale delle gonadi infatti manca nella cartella clinica relativa al ricovero presso il reparto “Urologia” dell' l'esame obietti- Controparte_3
vo dei genitali esterni, risulta annotato in maniera del tutto parziale la relazione di esame ecografico scortale di circa due anni antecedente il ricovero (ecografia del 27 settembre 2016) senza alcuna specifica indicazione circa il flusso arterioso distrettuale, l'ecostruttura , morfologia e volume delle gonadi esplorate […]Il mancato corretto e adeguato inquadramento nosologico del caso avrebbe consen- tito di individuare fenomeni di ipermotilità della gonade sinistra ed altre condi- zioni cliniche predisponenti all'evento “torsione” del testicolo sinistro documen- tato nel periodo post-operatorio precoce con danno ischemico irreversibile e pro- gressivo fino all'avanzata ipotrofia della ghiandola lesa”.
In relazione all'inabilità temporanea i CTU precisavano che “Per quanto concer- ne la valutazione dell'invalidità temporanea, facendo ovviamente astrazione dal periodo di convalescenza atteso per un intervento di varicocelectomia non com- plicato, vi è da considerare l'allungamento del periodo di malattia ascrivibile alla fase algica più acuta conseguenza della torsione testicolare fino alla stabilizza- zione della condizione clinica nonché al periodo in cui si è concretizzata la neces- sità di controlli più ravvicinati di natura psichiatrica valutabile e pertanto, si pos- sono prevedere 60 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di ITP al 25% progressiva- mente a scalare ossia tutto il periodo necessario alla stabilizzazione clinica.”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra i CCTTUU in relazione alla misura del danno permanente affermavano che “Ai fini della valutazione del danno alla per- sona, va detto che allo stato residuano postumi anatomo-funzionali causalmente riferibili all'intervento di varicocelectomia eseguito presso l'AOU Federico II di
NA per varicocele di 2° grado associato a “oligoastenozoospermia di grado medio” complicato nell'immediato post-operatorio da torsione parziale della go- nade sede dell'atto chirurgico con conseguente danno ischemico a carattere evo- lutivo che determinava la graduale grave ipotrofia della gonade fino a giungere
14
al livello attuale di un mero vestigio ovvero di un residuo cicatriziale del volume di circa 1 cc. Tale quadro menomativo giustifica di per sè un tasso di danno per- manente alla persona nella misura del 7%. In tal senso si esprimono le “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in sede civilistica” (
[...]
, Milano, 2016; la Controparte_4 Controparte_5
valutazione medico legale del danno biologico in responsabilità civile. CP_6
, anno 2006 ) . Difatti la
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
voce di riferimento, nei due barèmes di riferimento è quella che considera la
“perdita anatomica e funzionale di un testicolo con funzionalità normale del con- trolaterale a seconda dell'età” che prevede un range di danno biologico rispetti- vamente dal 3 all'11% e dal 5 all'8%. Orbene atteso che, nel giovane Parte_1
è altamente probabile che il testicolo sinistro fosse di volume ridotto già in epoca pre-intervento, nonostante la giovane età, non potrà essere concesso il massimo valore tabellare. Inoltre vi è da dire che, l'inadeguata condotta dei sanitari dell' di NA, non ha comportato un peggioramento della funzio- CP_3
ne riproduttiva in quanto sia in fase pre-operatoria che post-operatoria è sempre emersa una oligoastenozoospermia di grado medio. Tale percentuale è già com- prensiva delle ripercussioni ordinarie sulla sfera psichica così come da indica- zione delle citate Linee Guida per la valutazione medico-legale pag. 515 SIMLA
2016.”.
In merito alle spese mediche, i CCTTUU affermavano che “I postumi sono su- scettibili di miglioramento mediante procedura di asportazione del residuo gona- dico sinistro e inmpianto di protesi cosmetica. Per quanto concerne il costo si tratta di procedura erogata dal di indole chirurgico-urologico e CP_11
lieve difficoltà. Intervento al cui esito il quadro menomativo comunque resta inva- riato”.
In merito al consenso informato i CCTTUU osservavano che “Dal punto di vista deontologico non si ritiene vi sia una carenza di informazione in quanto in atti ri- sulta il modulo relativo al consenso ai trattamenti propedeutici all'intervento chi- rurgico, opportunamente firmato dal paziente e dal medico, dal quale risulta la data in cui è stato somministrato il consenso, la tipologia d'intervento e le com- plicanze previste”.
15
Trattasi di conclusioni cui i CTU sono arrivati dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta della convenuta nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
Sul punto le conclusioni del nominato CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura del 7%.
Appare equo, altresì, riconoscere al sig. un periodo di parziale Parte_1
inabilità di giorni 60 al 50% ed un periodo di parziale inabilità di giorni 90 al
25%.
Passando alla quantificazione dei danni, si intendono integralmente richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di natura medico-legale affe- renti alla quantificazione del danno iatrogeno.
Quanto al criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, il Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento che prende le mosse dalle disposizioni normative che fanno capo al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 no- vembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (cd. legge Balduzzi) ed alla L. 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cu- re e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge Gelli-Bianco).
A tal fine - per quanto interessa la presenta controversia - il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno “biologi- co” secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D. Lgs. 7 settembre
16
2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private) che, come espressamente previsto dall'art. 138, comma 2, risponde “ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità” secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f).
La norma della legge “Balduzzi” è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo
2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge “Gelli Bianco” - con variazioni od integra- zioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescriziona- le ("4. Il danno (la legge Balduzzi specificava: "biologico") conseguente all'attivi- tà della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria (la legge Balduzzi si riferiva alla: "attività dell'esercente del- la professione sanitaria") è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e
139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").
La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsa- bilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal
Legislatore nella stessa norma (“Al fine di garantire il diritto delle vittime dei si- nistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...”: art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicu- rativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamen- to degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità
(Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP) rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente veri- ficabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concre- to, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona of- fesa il valore umano perduto.
17
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per po- stumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapporta- to all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona si reputa idoneo applicare alla fattispecie il secondo comma dell'art. 139 cod. ass. il quale dispone che “per danno biologico si intende la lesione tem- poranea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di ac- certamento medico-legale che esplica un “incidenza negativa sulle attività quoti- diane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipenden- temente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. CP_12
[..
, poi, il successivo terzo comma che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documen- tati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento ri- conosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art.139, co.1, lett. b) del D.L.vo n.209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento de- gli importi dei danni di lieve entità delle persona.
Pertanto, valutati i postumi permanenti, di tipo iatrogeno, nella misura del 7%
(sette per cento) questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (19 anni circa), ritiene questo giudicante di determinare il "quantum debeatur", all'attualità, per il danno iatrogeno residuato al sig. in € 12.032,13, oltre Parte_1
l'incremento nella misura del 20% , dovuto alla sofferenza soggettiva ed alle par-
18
ticolari condizioni del paziente ricavate secondo la presunzione dell' “id quod ple- rumque accidit” pari ad € 2.406,43.
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 55,24 si liquida in:
1) danno da ITP al 50% per 60 giorni pari ad € 1.657,20;
2) danno da ITP al 25% per 90 giorni pari ad € 1.242,90
A tali somme vanno aggiunte le spese mediche allegate regolarmente documentate da fattura e/o documentazione fiscale pari ad € 2.805,03.
Il totale dovuto pertanto è pari alla somma di € 20.143,69 già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lu- cro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere cal- colati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquida- zione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progres- sivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudi- cante reputa opportuno condannare la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favo- Controparte_1
re del sig. , degli interessi al tasso legale previsto dal codice Parte_1 civile, dalla data dell'evento dannoso (28.09.2018) sull'importo di € 20.143,69, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del (28.09.2018) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto -
19
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (28.09.2018) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva cor- responsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquida- ta a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pe- cuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sen- tenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n.
4030).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di appartenenza ai valori medi.
Le spese di atp vanno definitivamente poste a carico
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 12188/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
[...]
e Parte_2 Controparte_13
in persona del l.r.p.t. ogni contraria istanza disattesa così provve-
[...]
de:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, e per l'effetto condanna la Parte_1
parte resistente, Controparte_13
in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, in favore della
[...] parte ricorrente della somma complessiva di € 20.143,69; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(28.09.2018) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base
20
all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (28.09.2018) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(28.09.2018) e fino al momento della pubblicazione della presente deci- sione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
2. Condanna la resistente Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore del-
[...]
la parte ricorrente, dal momento della pubblicazione della presente senten- za e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra li- quidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
3. Condanna la resistente Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite
[...]
in favore della parte ricorrente, , che si liquidano Parte_1 in € 5.077,00 per onorari, oltre contributo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna la resistente Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della par-
[...]
te ricorrente , delle spese dell'ATP RG. n. Parte_1
22404/2021 che si liquidano in € 2.337,00 per onorari, oltre rimborso for- fettario per spese generali, iva e cpa;
5. Condanna la resistente Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese per la
[...]
CTU nell'ATP RG. n. 22404/2021.
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in NA, il 12/05/2025 ore 16,55
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digi-tale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato te- lematica-mente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
21