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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2722 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato COCCO FABIO e dall'avvocato SACCHET CARLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti: OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi e , alle seguenti CP_1 Parte_1
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi previsti per legge.
2. Affidare i figli minori e in via condivisa ai genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente e residenza presso la madre.
3. Assegnare in uso alla sig.ra la casa di residenza familiare sita in Montecchio CP_1
Precalcino (VI), via Andrea Palladio, 26, immobile in cui la sig.ra abiterà con entrambi i figli. CP_1
Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale prelevando i suoi effetti personali e Parte_1
a trasferire altrove la propria residenza entro il 10 settembre 2025, comunicando alla sig.ra il CP_1 suo nuovo indirizzo.
4. Disporre che il sig. veda e tenga con sé i figli secondo il calendario allegato al presente Pt_1 ricorso sub. doc. 13 e più precisamente con le seguenti modalità: e verranno prelevati Per_1 Per_2 dall'abitazione materna da parte del padre, a propria cura e spese, tutti i giovedì e venerdì pomeriggio, verso le 18.30. Nelle predette serate i figli consumeranno la cena e trascorreranno la notte presso l'abitazione paterna. Il venerdì mattina il padre accompagnerà a scuola, mentre vi si Per_2 Per_1 recherà con i mezzi pubblici, ed il sabato mattina il padre accompagnerà e , Per_1 Per_2 quest'ultimo a settimane alterne, presso l'abitazione materna entro le ore 10.00. trascorrerà Per_1 tutti i weekend presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda invece, i weekend verranno Per_2 mensilmente gestiti come di seguito: settimane 1 e 3: resterà presso l'abitazione materna dalle Per_2
10.00 della mattina fino a dopo cena. Il padre, a propria cura e spese, preleverà dall'abitazione Per_2 materna entro le ore 20.30 del sabato. Il minore trascorrerà con il padre la notte del sabato e l'intera giornata della domenica, per essere poi riaccompagnato da parte del papà presso l'abitazione materna entro le 20.30 della domenica sera. settimane 2 e 4: resterà presso l'abitazione paterna l'intera Per_2 giornata del sabato, notte compresa, e della domenica. La domenica sera, dopo cena, il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna entro le 20.30. Il suindicato schema di visita non subirà variazioni durante le vacanze, festività nazionali e/o locali e/o ponti, ad eccezione di quanto segue: la Vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno entrambi i figli staranno con un genitore, mentre trascorreranno con l'altro genitore il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno. Nel 2025 i minori trascorreranno la Vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno con il padre, con la madre invece il giorno di
Natale ed il primo giorno del 2026. Il periodo delle vacanze pasquali sarà suddiviso tra i genitori come segue: dal venerdì al giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno di Pasquetta sino all'ultimo giorno delle vacanze con l'altro genitore. Pasqua 2026 con il padre. Alternati di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e di Natale. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con entrambi i figli due settimane, consecutive o non, in periodo/i da comunicarsi reciprocamente entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di sovrapposizione dei periodi, ad anni dispari sceglierà il padre, ad anni pari sceglierà la madre. Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al suddetto calendario, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori.
5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata nella consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Allo scopo esclusivo di tutelare il benessere psico-fisico dei minori, nonché di assicurare loro un corretto sviluppo, i genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei figli con gradualità, e solo in presenza di una stabile relazione sentimentale, gli eventuali nuovi partners. Essi si impegnano, in particolare, a non permettere la compresenza e/o i pernotti tra i nuovi partners ed i figli per un tempo significativo.
6. Disporre che il sig. concorra al mantenimento dei minori e Parte_1 Persona_1
corrispondendo alla sig.ra entro il 10° giorno di ciascun mese, a mezzo Persona_2 CP_1 bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima, un assegno mensile complessivo pari ad € 700,00
(€ 350,00 per ciascun figlio). Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, cui si rimanda. Le predette spese dovranno essere mensilmente comunicate all'altro genitore alla fine di ciascun mese e dovranno essere rimborsate, eseguita l'eventuale compensazione, entro il 10° giorno del mese successivo.
7. Assegno unico ed universale per figli a carico e detrazioni fiscali per l'intero alla sig.ra . CP_1
8. Definitivamente assegnare le auto familiari secondo i titoli di proprietà, ed in particolare l'Audi
A4 targata EN023RM alla sig.ra e la Volkswagen Golf targata BE579DR al sig. CP_1 [...]
. Ciascuno dovrà pagare in via esclusiva le tasse automobilistiche, le spese di Parte_1 manutenzione e di assicurazione relative al proprio veicolo, oltre che le eventuali contravvenzioni e/o danni provocati dall'utilizzo dei rispettivi mezzi.
9. I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto dei figli minori.
10. Spese e competenze legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MONTECCHIO PRECALCINO (VI) in data 12/06/1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Montecchio
Precalcino (VI), via Andrea Palladio, 26 in favore di quale genitore convivente con i CP_1 figli minori;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli minori.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti CP_1 Parte_1 in matrimonio in MONTECCHIO PRECALCINO (VI) in data 12/06/1999 con atto trascritto al n. 9, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTECCHIO PRECALCINO
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello