Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10302 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
PUB LICA3.02 /0 2 4 O 7 L 3 L O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B , E 1 E 9 9 N 1 - O TE SUPREMA DI CASSAZIONE I 1 LA Z 1 Ogge.to - A 1 R T Senzioni cu S 0 1 I G SEZIONE PRIMA CIVILE 4 E min utive 3 R A N D (vick. Cod. Sta..) 6 E 4 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T "Carrilassational N T E I S B E A R.G.N. 21730/99 Presidente Dott. Angelo GRIECO Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron. 27304 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud. 08/03/2002 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA RITA SURANO, FRANCESCO PIROCCHI, ELENA SAVASTA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
RI RA;
- intimata avverso la sentenza n. 4607/99 del Giudice di pace di 2002 MILANO, depositata il 04/08/99; 561 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 08/03/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Con atto di citazione del 1997, la signora RI AR conveniva in giudizio il Comune di Milano avanti al giudice di pace di Milano chiedendo, in via prelimi- nare, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'at- to amministrativo n. 183932904 recante l'iscrizione a ruolo della somma di £ 610.400 relativa a sanzioni per infrazioni al codice della strada, e di tutti gli atti connessi e presupposti, e, nel merito, condannarsi la P.A. a restituire alla medesima attrice, la somma di £ 610.400, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. A fondamento della domanda l'attrice deduceva: 1) che le era stata recapitata, con modalità ed in data imprecisata, cartella di pagamento recante l'iscri zione a ruolo dell'importo suddetto, che ella, al fine di evitare l'esecuzione forzata, aveva provveduto a pa- gare in data 10/6/97; 2) di non aver mai ricevuto la notifica dei processi verbali di accertamento e conte- stazione delle infrazioni, precedenti necessariamente l'iscrizione a ruolo;
3) che l'iscrizione a ruolo in questione doveva comunque ritenersi nulla e di nessun 2 1/7 effetto per il fatto di essere avvenuta ben oltre il termine di decadenza assegnato all'ente impositore per procedere all'iscrizione dei proventi afferenti l'ap- plicazione delle sanzioni amministrative. Il Comune di Milano, costituitosi, contestava la pretesa dell'attrice sia nel merito che nel rito, dedu- cendo, in particolare, in via preliminare, l'inammissi- bilità dell'eccezione relativa alla decadenza dal- l'iscrizione a ruolo, e, nel merito, 1' infondatezza della domanda, attesa la regolare notifica dei verbali di accertamento. Il giudice di pace, con sentenza del 10 giugno 1999-4/8/99 accoglieva la domanda dell'attrice, rite- nendo fondata l'eccezione di decadenza da essa solleva- ta ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle disposi- zioni in tema di imposte dirette approvato con d. P. R. n. 602/73 (prevedente che l'iscrizione a ruolo debba avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo) espressamente richiamato, in tema di sanzioni ammini- strative, dall'art. 27 della legge n. 689/81, e ciò at- teso che rispetto a dei verbali di accertamento in que- stione, divenuti definitivi al più tardi nel 1995, la consegna dei ruoli avvenuta in data 10/3/97, doveva ri- tenersi tardiva. 3 Il giudice di pace dichiarava, più in particolare, di condividere la tesi secondo la quale non abbia ra- gione di essere, ai fini dell'operatività della disci- plina di cui all'art. 17 del d. P. R. n. 602/73 in rela- zione a sanzioni irrogate per la violazione di norme del codice della strada, la distinzione fra riscossione di tributi veri e propri, e riscossione di crediti sca- dall'applicazione di sanzioni ammini- turenti invece strative. Il giudice di pace, infine, disattendeva le ecce- zioni formulate dal Comune solo in sede di note conclu- sive, e relative ad un dedotto difetto di giurisdizione (e comunque di competenza) di esso giudice. Ricorreva per cassazione, con ricorso notificato il 12/11/99 il Comune di Milano, sulla base di 2 moti- vi. Non controricorreva la RI. Investendo, in parte, il II motivo profili con- nessi ad un dedotto difetto giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso perveniva alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, le quali di- chiaravano l'infondatezza di un tal profilo del ricor- SO, escludendo qualsiasi giurisdizione del giudice am- ministrativo e rimettevano la causa al Primo Presidente per l'assegnazione a una sezione semplice. 4 All'esito di ciò, il procedimento è pervenuto, in- fine, alla cognizione di questa sezione, in ordine ai residui profili del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudiziale si presenta l'esame dei profili del II motivo del ricorso, rimasti estranei alla cognizione delle Sezioni Unite, con i quali il ricorrente, in via subordinata rispetto al prospettato difetto di giuri- sdizione del giudice ordinario, deduce VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 18/10/1995 N. 432 CONVERTITO IN L. N. 534 DEL 20/12/1995, e sottolinea, al riguardo, come in ogni caso il giudice di pace non avrebbe considerazione la sua incompetenza apreso in debita conoscere di una controversia nella quale, lungi dal venire in discussione i contenuti di una mera azione di rimborso, la domanda svolta dalla RI si sarebbe, in realtà, indirizzata a conseguire l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità di una cartella esatto- riale avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa, ed, essendo comunque mirata a vedere dichiarata la intervenuta decadenza di esso Comune di Milano dalla facoltà di iscrizione a ruolo dell'impor- to, avrebbe investito direttamente una materia sottratta allaquella delle sanzioni amministrative competenza di esso Giudice di Pace in virtù dell'avve- 5 nuta all'epoca modificazione dell'art. 7, terzo comma c.p.c. ad opera della 1. 20/12/1995, n. 534, at- tributiva della relativa competenza al PR (regime poi nuovamente, in parte, invertito, solo con il d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507, introduttivo dell'art. 22 bis della legge n. 689/81). Orbene, neanche sotto tale aspetto il II motivo può trovare ingresso, posto al riguardo, si rende assorbente il rilievo per che, al di là dei profili attinenti al merito, in sé, cui - della tesi sviluppata in ordine alla effettiva natura dell'azione svolta dalla RI, la quale, a dire del ricorrente, identificherebbe i contenuti di una vera e propria opposizione а sanzione amministrativa (tema che, sotto altro profilo, verrà affrontato in sede di - quanto, in sé, alla comunque de- esame del I motivo) dotta, originaria incompetenza del giudice di Pace, la lettura degli atti (pienamente consentita in questa se- de, dato il tipo di censura sollevato), consente di ri- levare, come, quali che fossero appunto la natura e l'oggetto effettivi della controversia introdotta dalla RI, il Comune di Milano abbia solo in sede di note conclusive del 30/3/99 (e perciò del tutto tardivamente rispetto al regime delle decadenze fissato dall'art. 38 c.p.c.), sollevato un tal profilo di supposta incompe- 6 conoscere delle domande tenza del Giudice di Pace а conformemente al già af- della RI, con il che fermato principio (vedi per tutte Cass. 24/11/99, n. 13055) secondo il quale il regime di cui all'art. 38 c.p.c. opera anche allorchè vertasi nelle ipotesi in cui 1' eccezione sia tesa a far valere la avvenuta violazione di norme attinenti a competenze di tipo fun- zionale si è determinato il definitivo radicamento di ogni competenza а conoscere nel Giudice di Pace di Milano. Non miglior sorte me- rita il I motivo, con il quale il ricorrente, lamentan- do FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, PER INAPPLICABILITA DELL'ART. 17, 3° COMMA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLEA STRADA, deduce l'erroneità а suo dire delle conclusioni tratte dal giudicante in ordine al- l'applicabilità, anche alla fattispecie portata al suo esame, del termine di decadenza fissato dall'art. 17 del d. P. R. n. 602/73. Il motivo in questione si rivela, in- fatti, del tutto inammissibile alla luce della natura dell'azione introdotta dalla RI innanzi al giudice di Pace di Milano (un' azione che aveva programmatica- mente a suo oggetto, non già un'opposizione a sanzione 7 amministrativa in senso proprio, rivolta all'annulla- mento della stessa, ma il mero rimborso dell' importo di £ 610.400 versato dalla medesima RI al Comune di Milano sulla base di una cartella esattoriale, della quale si deduceva l'illegittimità per la tardività del- la iscrizione a ruolo, e perciò per profili attinenti alla mera esecuzione della pretesa con essa fatta vale- re); azione che, in ragione del valore della controver- sia, conferisce più che mai, alla pronuncia adottata dal Giudice di Pace di Milano, i connotati della sen- tenza di mera equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma c.p.c., i quali rendono - pertanto del tutto inammissibili censure (quale quella sollevata in questa sede, relativamente all'interpretazione ed all'applica- zione offerta, dal giudicante, dell'art. 17, 3° comma del d. P. R. n. 602/73) che attengano alla mera violazio- ne di una norma di legge sostanziale. Il ricorso va pertanto rigettato. Nessuna pronuncia occorre, peraltro, assumere in ordine alle spese processuali, non essendosi la intima- ta costituita in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della I se- zione Civile della Suprema Corte di Cassazione 1'8 mar- 8 zo 2002. Il consigliere estensore Onofrid ipa diA nti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 2002 # 16 IL CANCELLIERE 9 RG. 21736/99 Il Presidente ( ngelo Griego e c i s IL CANCELLIERE Luisa Passinetti