Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 02/02/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2026, proposto da
AS DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Bordeaux, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 8;
contro
Comune di Sorico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l’annullamento, previa sospensione
-del diniego di proroga del 26.11.2025 prot. 5497, richiesta in relazione alla ordinanza n. 1 del 26.9.2025 relativa alla rimessa in pristino e demolizioni di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, ordinanza notificata al signor AS DE in data 29.10.20025 e di ogni atto presupposto prodromico, connesso e conseguente, compresa la citata ordinanza di demolizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa SI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con dichiarazione resa in udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato, per conto del proprio assistito, che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso a seguito della adozione da parte del Comune di Sorico di un provvedimento con cui sono stati prorogati i termini per ottemperare all’ordinanza di demolizione n. 1/2025;
il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
sussistono giusti motivi – avuto riguardo alle peculiarità della vicenda – per disporre l’irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
SI CA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI CA | MA DA SS |
IL SEGRETARIO