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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1514/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Gianluca Piemonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano,
Largo Augusto n. 1
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Ricorrente
contro
presso il Tribunale di Parma Controparte_1
Resistente in punto a: "mutamento sesso e rettifica attribuzione sesso nei registri dello stato civile"
Conclusioni
All'udienza del 30 gennaio 2025, il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, chiedeva che, previa Parte_1
comunicazione degli atti al PM a cura della Cancelleria, fosse accertato il proprio diritto di ottenere ai sensi dell'art. 1, Legge 164/1982 e art. 31, d. lgs. 150/2011, l'attribuzione di sesso femminile e che conseguentemente fosse disposta la rettifica del suo sesso anagrafico da maschile a femminile, con indicazione del nome , ordinando all'Ufficiale Parte_1
di Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla relativa annotazione.
1 Domandava, inoltre, di essere autorizzato a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente allegava di esternare la propria identità psico- sessuale come femmina a causa della percezione di un disturbo della propria identità di genere, dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica. Precisava di non avere remore a indossare un abbigliamento tipicamente femminile e a presentarsi in qualsiasi ambiente con il nome femminile tant'è che aveva già completato la Parte_1
procedura di cambio del genere e del nome nel proprio Paese di origine, ossia nella Repubblica dell'Ecuador. Allegava di essersi sottoposto ad indagini della personalità che avevano evidenziato una disforia di genere, come certificato dalla dott.ssa psicologa Persona_1
in servizio presso l'AUSL di Parma. Inoltre, da tempo aveva intrapreso una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso femminile ed era seguito dai medici endocrinologi in servizio presso l' i Parma. CP_2
Il ricorso veniva comunicato, a cura della Cancelleria, al PM in sede, che dichiarava di intervenire.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 celebrata innanzi al GI. ex art. 281 terdecies cpc, previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione conclusioni e delle memorie conclusionali.
*****
Ciò premesso in fatto, le domande spiegate da devono essere accolte, essendo Parte_1
univocamente emersa dalla documentazione allegata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che impedisce al ricorrente la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
La coscienza e la volontà della scelta, nonché la capacità di di assumere in Parte_1 piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso femminile e di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione del sesso, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui l'attore si è sottoposto non solo prima del processo, ma anche durante il presente giudizio.
Dalle risultanze dell'allegata perizia psicologica del 23/1/2019, redatta dalla Prof.ssa Per_1
, psicologa del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale dell'AUSL di Parma
[...]
((allegato sub doc. 3), emerge la diagnosi certa di disforia di genere.
L'ulteriore perizia medica endocrinologica in data 14 maggio 2019, a firma del Prof. Per_2
2 specialista in endocrinologia presso l'Università di Parma (doc. 4), attesta che il ricorrente si è sottoposto alla terapia ormonale estrogenica e antiandrogenica, intraprendendo così un percorso di femminilizzazione.
Nella successiva relazione dell'11/10/2024, a firma sempre della Prof.ssa emerge Persona_1 che l'interessato si identifica da tempo nel genere femminile e nel ruolo socio-culturale femminile, tant'è che sin dall'infanzia ha tentato il riallineamento al percepito genere di appartenenza tramite modifiche dell'abbigliamento e del proprio aspetto esteriore. Nella predetta relazione trova, pertanto, conferma la diagnosi di “Disforia di genere”. Nel corso delle visite di controllo, cui si è sottoposto , non sono emersi elementi psicopatologici di Parte_1
rilievo, in assenza di alterazioni maggiori a carico del temismo, del pensiero o della sensopercezione.
ha riportato ai sanitari i propri vissuti di disagio e di sofferenza inerenti alla Parte_1
percepita incongruenza tra genere assegnato e genere esperito e alle influenze in ambito interpersonale e burocratico. Nonostante i cambiamenti ottenuti con la terapia ormonale, persiste nel ricorrente il disagio dell'incongruenza anagrafica, fonte quotidiana di distress.
Solo il mutamento dei caratteri sessuali, tale da adattarli all'effettiva personalità, può dunque consentire al ricorrente il raggiungimento del pieno equilibrio psico-fisico e il superamento di una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e sofferenza, a causa dalla discrepanza tra il sesso attribuito alla nascita e la propria intima percezione.
Il Tribunale non può che riconoscere che l'esigenza manifestata da corrisponde Parte_1
ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di consentire all'attore di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere femminile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto. Infatti, come statuito dalla più recente giurisprudenza “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del
3 percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass. n. 15138/2015; v. anche Corte Cost. sent.
221/2015).
Conseguentemente deve essere disposta la rettificazione dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi
“femminile”, con conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione – nell'atto di nascita di e in Parte_1
ogni altro atto di stato civile occorrente- del sesso riattribuito e ciò a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico-chirurgico.
Quanto poi alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del genere, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In altri termini, l'autorizzazione del
Tribunale perde ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato. In tal caso, l'accesso ai trattamenti chirurgici è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte.
Nella fattispecie concreta si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché il ricorrente ha adeguatamente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici (terapia ormonale) e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Il processo di femminilizzazione di , che Parte_1
si protrae dal 2019, deve infatti ritenersi de facto irreversibile, in quanto frutto di una scelta seria, stabile e definitiva.
Alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento
4 chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più dell'autorizzazione giudiziale.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile. In questa sede, il Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto di ad accedere agli interventi chirurgici di Parte_1
affermazione di genere.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
AL (Ecuador) il 4/09/1995, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi “femminile”, con conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Parma di provvedere all'annotazione – nell'atto di nascita e in ogni altro atto di stato civile occorrente- del sesso riattribuito e ciò a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico- chirurgico;
2) DICHIARA l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile;
3) ACCERTA il diritto di ad accedere agli interventi Parte_1
chirurgici di affermazione di genere;
4) NULLA sulle spese.
5) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1514/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Gianluca Piemonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano,
Largo Augusto n. 1
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Ricorrente
contro
presso il Tribunale di Parma Controparte_1
Resistente in punto a: "mutamento sesso e rettifica attribuzione sesso nei registri dello stato civile"
Conclusioni
All'udienza del 30 gennaio 2025, il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, chiedeva che, previa Parte_1
comunicazione degli atti al PM a cura della Cancelleria, fosse accertato il proprio diritto di ottenere ai sensi dell'art. 1, Legge 164/1982 e art. 31, d. lgs. 150/2011, l'attribuzione di sesso femminile e che conseguentemente fosse disposta la rettifica del suo sesso anagrafico da maschile a femminile, con indicazione del nome , ordinando all'Ufficiale Parte_1
di Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla relativa annotazione.
1 Domandava, inoltre, di essere autorizzato a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente allegava di esternare la propria identità psico- sessuale come femmina a causa della percezione di un disturbo della propria identità di genere, dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica. Precisava di non avere remore a indossare un abbigliamento tipicamente femminile e a presentarsi in qualsiasi ambiente con il nome femminile tant'è che aveva già completato la Parte_1
procedura di cambio del genere e del nome nel proprio Paese di origine, ossia nella Repubblica dell'Ecuador. Allegava di essersi sottoposto ad indagini della personalità che avevano evidenziato una disforia di genere, come certificato dalla dott.ssa psicologa Persona_1
in servizio presso l'AUSL di Parma. Inoltre, da tempo aveva intrapreso una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso femminile ed era seguito dai medici endocrinologi in servizio presso l' i Parma. CP_2
Il ricorso veniva comunicato, a cura della Cancelleria, al PM in sede, che dichiarava di intervenire.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 celebrata innanzi al GI. ex art. 281 terdecies cpc, previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione conclusioni e delle memorie conclusionali.
*****
Ciò premesso in fatto, le domande spiegate da devono essere accolte, essendo Parte_1
univocamente emersa dalla documentazione allegata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che impedisce al ricorrente la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
La coscienza e la volontà della scelta, nonché la capacità di di assumere in Parte_1 piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso femminile e di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione del sesso, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui l'attore si è sottoposto non solo prima del processo, ma anche durante il presente giudizio.
Dalle risultanze dell'allegata perizia psicologica del 23/1/2019, redatta dalla Prof.ssa Per_1
, psicologa del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale dell'AUSL di Parma
[...]
((allegato sub doc. 3), emerge la diagnosi certa di disforia di genere.
L'ulteriore perizia medica endocrinologica in data 14 maggio 2019, a firma del Prof. Per_2
2 specialista in endocrinologia presso l'Università di Parma (doc. 4), attesta che il ricorrente si è sottoposto alla terapia ormonale estrogenica e antiandrogenica, intraprendendo così un percorso di femminilizzazione.
Nella successiva relazione dell'11/10/2024, a firma sempre della Prof.ssa emerge Persona_1 che l'interessato si identifica da tempo nel genere femminile e nel ruolo socio-culturale femminile, tant'è che sin dall'infanzia ha tentato il riallineamento al percepito genere di appartenenza tramite modifiche dell'abbigliamento e del proprio aspetto esteriore. Nella predetta relazione trova, pertanto, conferma la diagnosi di “Disforia di genere”. Nel corso delle visite di controllo, cui si è sottoposto , non sono emersi elementi psicopatologici di Parte_1
rilievo, in assenza di alterazioni maggiori a carico del temismo, del pensiero o della sensopercezione.
ha riportato ai sanitari i propri vissuti di disagio e di sofferenza inerenti alla Parte_1
percepita incongruenza tra genere assegnato e genere esperito e alle influenze in ambito interpersonale e burocratico. Nonostante i cambiamenti ottenuti con la terapia ormonale, persiste nel ricorrente il disagio dell'incongruenza anagrafica, fonte quotidiana di distress.
Solo il mutamento dei caratteri sessuali, tale da adattarli all'effettiva personalità, può dunque consentire al ricorrente il raggiungimento del pieno equilibrio psico-fisico e il superamento di una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e sofferenza, a causa dalla discrepanza tra il sesso attribuito alla nascita e la propria intima percezione.
Il Tribunale non può che riconoscere che l'esigenza manifestata da corrisponde Parte_1
ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di consentire all'attore di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere femminile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto. Infatti, come statuito dalla più recente giurisprudenza “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del
3 percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass. n. 15138/2015; v. anche Corte Cost. sent.
221/2015).
Conseguentemente deve essere disposta la rettificazione dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi
“femminile”, con conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione – nell'atto di nascita di e in Parte_1
ogni altro atto di stato civile occorrente- del sesso riattribuito e ciò a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico-chirurgico.
Quanto poi alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del genere, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In altri termini, l'autorizzazione del
Tribunale perde ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato. In tal caso, l'accesso ai trattamenti chirurgici è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte.
Nella fattispecie concreta si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché il ricorrente ha adeguatamente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici (terapia ormonale) e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Il processo di femminilizzazione di , che Parte_1
si protrae dal 2019, deve infatti ritenersi de facto irreversibile, in quanto frutto di una scelta seria, stabile e definitiva.
Alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento
4 chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più dell'autorizzazione giudiziale.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile. In questa sede, il Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto di ad accedere agli interventi chirurgici di Parte_1
affermazione di genere.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
AL (Ecuador) il 4/09/1995, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi “femminile”, con conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Parma di provvedere all'annotazione – nell'atto di nascita e in ogni altro atto di stato civile occorrente- del sesso riattribuito e ciò a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico- chirurgico;
2) DICHIARA l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile;
3) ACCERTA il diritto di ad accedere agli interventi Parte_1
chirurgici di affermazione di genere;
4) NULLA sulle spese.
5) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
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