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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25857 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: richiesta somme - rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pozzuoli Parte_1
(NA), alla Via Anfiteatro Flavio n. 11 (P. IVA: , in persona del P.IVA_1
suo legale rapp.te pro tempore, sig. rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_2
RT NA (c.f. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla Via Celle 2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la DA. ha chiesto accertarsi e Pt_3
condannarsi l' al pagamento delle somme indebitamente Controparte_1
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 1 di 7 decurtate a titolo di “sconto tariffario” su prestazioni specialistiche erogate negli anni 2012 e 2013, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. La ricorrente ha dedotto che l' , pur avendo registrato e pagato Controparte_2
le fatture, ha operato una riduzione in applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006, disposizione – secondo la prospettazione attorea – di efficacia temporalmente limitata al triennio 2007–2009.
A sostegno delle proprie istanze il ricorrente deduceva che, autorizzata ex art. 8 quater del D.Lgs. n.30/12/1992 n. 502, alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, per gli anni 2012 e 2013, aveva sottoscritto in Pozzuoli con l' contratti in linea con le Controparte_1
previsioni di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, che produceva.
Nell'ambito degli accordi stipulati la società ricorrente provvedeva all'erogazione di prestazioni sanitarie a fronte delle quali emetteva le fatture indicate specificatamente nel ricorso e che qui si abbiano per richiamate e
Cont trascritte. Assumeva, inoltre, che l' di riferimento protocollava le citate fatture che, poi, annotava nelle sue contabilità di bilancio, anche così riconoscendosi debitrice delle relative somme, giusti i principi affermati da
Cass. 32935/2018; Cass. 3383/2005; Cass. 20892/2008). In più le fatture emesse (all. da 3 a 15 della produzione di parte ricorrente), venivano remunerate dall' , ma con l'applicazione / decurtazione di Controparte_1
somme a titolo di "sconto" tariffario, ex art. 1, comma 796, lett. o), legge n.
296/2006 e, cioè, in base all'applicazione di una specifica norma che come non andava applicata.
Riferiva il ricorrente, all'uopo che “ …omissis…. l'azienda sanitaria, avvalendosi della sua posizione di contraente pubblica (forte), dopo avere
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 2 di 7 verificato l'esatto espletamento di tutte le dedotte prestazioni sanitarie, pretendeva che le fatture venissero emesse e ad essa trasmesse (per essere annotate nelle sue contabilità), con l'indicazione di importi che dovevano contemplare immancabilmente lo sconto tariffario di cui sopra. Orbene, proprio a causa delle intransigenti determinazioni assunte dall'azienda
(benché palesemente errate), la ricorrente, al solo fine di poter rapidamente giovarsi di liquidità, indispensabili per l'esercizio della sua attività (e così per scongiurare un fermo della sua attività, con conseguente decozione dell'esercizio di impresa), si vide costretta ad emettere le fatture
(per le prestazioni già espletate) proprio al "netto" dello “sconto”, praticamente imposto dalla debitrice e calcolato, per giunta, secondo unilaterali determinazioni dell'azienda medesima, ferma nel considerare applicabile la norma sopra citata, anche oltre il triennio 2007 - 2009.”
Il consolidato orientamento e il tenore letterale della norma depongono nel senso che l'efficacia temporale della disposizione di cui all'art. di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e, così, del c.d. sconto) risulta limitata al solo triennio dal 2007 al 2009.
La Suprema Corte, infatti, con sentenza n. 10582/2018, proprio sul presupposto del carattere temporaneo della disciplina (sulla scorta di Corte
Cost. n. 94/2009), ne ha escluso l'applicabilità con riguardo alle prestazioni espletate dopo l'anno 2009 (per tutte: Corte di Appello di Napoli, nn.
2862/18, 1360/18, 357/18, 272/18 - Trib. Napoli n. 3482/2019).
Di conseguenza per le prestazioni espletate nel corso del 2012, a fronte del pagamento delle somme portate dalle fatture sopra richiamate (all. da 3 a 12), per un importo pari a complessivi € 408.049,57, l' ha Controparte_2
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 3 di 7 corrisposto, solo un acconto, pari ad € 326.438,46, restando pertanto debitrice della differenza pari ad € 81.611,11. Per le prestazioni espletate nel corso del
2013, a fronte del pagamento delle somme portate dalle fatture sopra richiamate (all. da 13 a 15), per un importo pari a complessivi € 111.756,89,
l' ha corrisposto, solo un acconto, pari ad € 96.388,45, Controparte_2
restando pertanto debitrice della differenza pari ad € 15.368,44. La ricorrente, pertanto, ritenendosi creditrice di dette somma oltre interessi moratori, ex d. lgs. 231/2002, da maggiorarsi delle percentuali espressamente previste dall'art. 7, comma 6, del contratto tra le parti proponeva ricorso in esame.
Cont Non si costituiva in giudizio l' resistente benchè ritualmente vocata in giudizio.
La domanda è stata correttamente proposta in quanto riguarda prestazioni di servizi sanitari accreditati e richiesta di pagamento di corrispettivi dovuti da
Cont un'Azienda sanitaria locale ( , quindi e, pertanto, trattasi materia civile ordinaria (obbligazione contrattuale), non rientrante nella giurisdizione amministrativa, in quanto non si controverte sull'an o sulle condizioni dell'accreditamento, ma sul quantum del rapporto sinallagmatico già in essere. La giurisdizione è quindi del giudice ordinario per controversie relative a somme dovute a titolo di prestazioni sanitarie erogate in convenzione. (ex multis: Cass. SS.UU. n. 27446/2018). Inoltre lo “sconto tariffario” dopo il 2009 è mera questione di adempimento contrattuale, non di potere autoritativo. (ex multis: Cass. n. 22439/2022; Cass. n. 10582/2018).
In merito alla competenza territoriale del giudice adito si rileva che l'art. 18
c.p.c. stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha la sede (per le persone giuridiche e le PA: sede principale o ufficio territoriale
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 4 di 7 dell'obbligazione). L ha sede legale in Frattamaggiore Controparte_1
(NA). Pertanto, il foro naturale del convenuto è il Tribunale di Napoli Nord.
Tuttavia, la competenza territoriale va valutata con riferimento alla data di instaurazione del rapporto e alla localizzazione dell'obbligazione: se la prestazione è stata eseguita in strutture accreditate ricadenti nel territorio del
Tribunale di Napoli (es. Pozzuoli, Ischia, Procida), il foro dell'adempimento ex art. 20 c.p.c. può radicare la competenza presso il Tribunale di Napoli, come nel caso in esame. Si ritiene, pertanto, che il Tribunale di Napoli è competente per decidere.
Nel merito della domanda esaminati gli atti di causa e la documentazione versata nel fascicolo telematica, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica contabile su richiesta della parte ricorrenye. Il nominato CTU dott.
con propria relazione definitiva del 10/03/2025 accertava: 1) lo Per_1
Cont
“sconto tariffario” trattenuto dall' per le annualità 2012–2013 nella misura complessiva di € 64.441,83 (€ 49.073,39 per il 2012 ed € 15.368,44 per il 2013); 2) gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, calcolati sino al
20/02/2025, per complessivi € 63.285,28 (€ 47.515,02 per il 2012 ed €
15.770,26 per il 2013); per un totale dovuto di € 127.727,11.
Il metodo seguito dal C.T.U. è stato illustrato con riferimento ai mastrini contabili, agli estratti bancari e alle fatture, anche per il periodo gennaio– aprile 2012 in cui la decurtazione fu operata in sede di pagamento. (si veda pag.
5-8 della Relazione CTU definitiva 10/03/2025)
All'esito dell'accertamento va richiamato, in relazione all'inapplicabilità dello “sconto tariffario” ex art. 1, comma 796, lett. o) l. 296/2006 alle prestazioni successive al 31 dicembre 2009, il principio consolidato che la
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 5 di 7 previsione introdotta dalla legge finanziaria 2007 abbia carattere eccezionale e temporalmente limitato al triennio 2007–2009. La Corte di cassazione ha affermato che la disciplina non è applicabile alle prestazioni rese dopo il
2009, valorizzando anche la natura contingente della misura come evidenziata dalla Corte Costituzionale (Cass., sez. III, 3 maggio 2018, n.
10582; Corte cost., 7 aprile 2009, n. 94) oltre numerosa giurisprudenza di
Cont merito e di legittimità. Ne consegue che le decurtazioni operate dall' sulle prestazioni 2012–2013 risultano prive di base normativa.
In riferimento, invece, agli interessi moratori va detto che per le transazioni concluse entro il 31/12/2012 si applica la maggiorazione del 7% rispetto al tasso di riferimento, mentre per le transazioni dal 01/01/2013 opera la disciplina come modificata dal d.lgs. 192/2012 (maggiorazioni progressive sino a +8 punti dal settimo mese): criteri recepiti dal C.T.U. e conformi al d.lgs. 231/2002. La ricostruzione degli scaglioni e delle scadenze (acconti all'85% e saldi secondo i termini contrattuali) è congrua e non specificamente smentita da prova contraria.
La relazione definitiva del 10/03/2025 è coerente, logicamente motivata e ancorata a documenti contabili in atti;
le osservazioni tecniche di parte ricorrente ne confermano il metodo. In difetto di rilievi sostanziali del resistente, il Tribunale fa proprie le conclusioni del C.T.U., che vengono richiamate ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dl valore dei minimi tariffari considerate l'attività professionale svolta e l'assenza delle difese averse.
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità delle decurtazioni operate dall' a titolo di “sconto tariffario” sulle prestazioni 2012– Controparte_1
2013;
2) per l'effetto, condanna l' a pagare in favore della Controparte_1 Pt_1
a somma di €.127.727,11 - come dettagliata in motivazione - oltre
[...]
ulteriori interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 successivi sino al saldo;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
della ricorrente, che si distraggono in favore del procuratore antistatario avv.
RT NA, nella misura di €.4.500,00 oltre rimborso forfettario 15% sui compensi liquidati, IVA e CpA come per legge, oltre al rimborso di
€.406,50 (per contributo unificato di €.379,50 e diritti di cancelleria per
€.27,00);
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. e Controparte_1
la condanna al rimborso in favore della ricorrente di quelle anticipate, come da documentazione in atti, pari a complessivi € 11.165,04 (fatt. n. 11/2024: €
634,00; fatt. n. 23/2024: € 4.821,44; fatt. n. 24/2025: € 5.709,60).
Così deciso in Napoli, 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25857 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: richiesta somme - rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pozzuoli Parte_1
(NA), alla Via Anfiteatro Flavio n. 11 (P. IVA: , in persona del P.IVA_1
suo legale rapp.te pro tempore, sig. rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_2
RT NA (c.f. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla Via Celle 2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la DA. ha chiesto accertarsi e Pt_3
condannarsi l' al pagamento delle somme indebitamente Controparte_1
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 1 di 7 decurtate a titolo di “sconto tariffario” su prestazioni specialistiche erogate negli anni 2012 e 2013, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. La ricorrente ha dedotto che l' , pur avendo registrato e pagato Controparte_2
le fatture, ha operato una riduzione in applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006, disposizione – secondo la prospettazione attorea – di efficacia temporalmente limitata al triennio 2007–2009.
A sostegno delle proprie istanze il ricorrente deduceva che, autorizzata ex art. 8 quater del D.Lgs. n.30/12/1992 n. 502, alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, per gli anni 2012 e 2013, aveva sottoscritto in Pozzuoli con l' contratti in linea con le Controparte_1
previsioni di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, che produceva.
Nell'ambito degli accordi stipulati la società ricorrente provvedeva all'erogazione di prestazioni sanitarie a fronte delle quali emetteva le fatture indicate specificatamente nel ricorso e che qui si abbiano per richiamate e
Cont trascritte. Assumeva, inoltre, che l' di riferimento protocollava le citate fatture che, poi, annotava nelle sue contabilità di bilancio, anche così riconoscendosi debitrice delle relative somme, giusti i principi affermati da
Cass. 32935/2018; Cass. 3383/2005; Cass. 20892/2008). In più le fatture emesse (all. da 3 a 15 della produzione di parte ricorrente), venivano remunerate dall' , ma con l'applicazione / decurtazione di Controparte_1
somme a titolo di "sconto" tariffario, ex art. 1, comma 796, lett. o), legge n.
296/2006 e, cioè, in base all'applicazione di una specifica norma che come non andava applicata.
Riferiva il ricorrente, all'uopo che “ …omissis…. l'azienda sanitaria, avvalendosi della sua posizione di contraente pubblica (forte), dopo avere
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 2 di 7 verificato l'esatto espletamento di tutte le dedotte prestazioni sanitarie, pretendeva che le fatture venissero emesse e ad essa trasmesse (per essere annotate nelle sue contabilità), con l'indicazione di importi che dovevano contemplare immancabilmente lo sconto tariffario di cui sopra. Orbene, proprio a causa delle intransigenti determinazioni assunte dall'azienda
(benché palesemente errate), la ricorrente, al solo fine di poter rapidamente giovarsi di liquidità, indispensabili per l'esercizio della sua attività (e così per scongiurare un fermo della sua attività, con conseguente decozione dell'esercizio di impresa), si vide costretta ad emettere le fatture
(per le prestazioni già espletate) proprio al "netto" dello “sconto”, praticamente imposto dalla debitrice e calcolato, per giunta, secondo unilaterali determinazioni dell'azienda medesima, ferma nel considerare applicabile la norma sopra citata, anche oltre il triennio 2007 - 2009.”
Il consolidato orientamento e il tenore letterale della norma depongono nel senso che l'efficacia temporale della disposizione di cui all'art. di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e, così, del c.d. sconto) risulta limitata al solo triennio dal 2007 al 2009.
La Suprema Corte, infatti, con sentenza n. 10582/2018, proprio sul presupposto del carattere temporaneo della disciplina (sulla scorta di Corte
Cost. n. 94/2009), ne ha escluso l'applicabilità con riguardo alle prestazioni espletate dopo l'anno 2009 (per tutte: Corte di Appello di Napoli, nn.
2862/18, 1360/18, 357/18, 272/18 - Trib. Napoli n. 3482/2019).
Di conseguenza per le prestazioni espletate nel corso del 2012, a fronte del pagamento delle somme portate dalle fatture sopra richiamate (all. da 3 a 12), per un importo pari a complessivi € 408.049,57, l' ha Controparte_2
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 3 di 7 corrisposto, solo un acconto, pari ad € 326.438,46, restando pertanto debitrice della differenza pari ad € 81.611,11. Per le prestazioni espletate nel corso del
2013, a fronte del pagamento delle somme portate dalle fatture sopra richiamate (all. da 13 a 15), per un importo pari a complessivi € 111.756,89,
l' ha corrisposto, solo un acconto, pari ad € 96.388,45, Controparte_2
restando pertanto debitrice della differenza pari ad € 15.368,44. La ricorrente, pertanto, ritenendosi creditrice di dette somma oltre interessi moratori, ex d. lgs. 231/2002, da maggiorarsi delle percentuali espressamente previste dall'art. 7, comma 6, del contratto tra le parti proponeva ricorso in esame.
Cont Non si costituiva in giudizio l' resistente benchè ritualmente vocata in giudizio.
La domanda è stata correttamente proposta in quanto riguarda prestazioni di servizi sanitari accreditati e richiesta di pagamento di corrispettivi dovuti da
Cont un'Azienda sanitaria locale ( , quindi e, pertanto, trattasi materia civile ordinaria (obbligazione contrattuale), non rientrante nella giurisdizione amministrativa, in quanto non si controverte sull'an o sulle condizioni dell'accreditamento, ma sul quantum del rapporto sinallagmatico già in essere. La giurisdizione è quindi del giudice ordinario per controversie relative a somme dovute a titolo di prestazioni sanitarie erogate in convenzione. (ex multis: Cass. SS.UU. n. 27446/2018). Inoltre lo “sconto tariffario” dopo il 2009 è mera questione di adempimento contrattuale, non di potere autoritativo. (ex multis: Cass. n. 22439/2022; Cass. n. 10582/2018).
In merito alla competenza territoriale del giudice adito si rileva che l'art. 18
c.p.c. stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha la sede (per le persone giuridiche e le PA: sede principale o ufficio territoriale
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 4 di 7 dell'obbligazione). L ha sede legale in Frattamaggiore Controparte_1
(NA). Pertanto, il foro naturale del convenuto è il Tribunale di Napoli Nord.
Tuttavia, la competenza territoriale va valutata con riferimento alla data di instaurazione del rapporto e alla localizzazione dell'obbligazione: se la prestazione è stata eseguita in strutture accreditate ricadenti nel territorio del
Tribunale di Napoli (es. Pozzuoli, Ischia, Procida), il foro dell'adempimento ex art. 20 c.p.c. può radicare la competenza presso il Tribunale di Napoli, come nel caso in esame. Si ritiene, pertanto, che il Tribunale di Napoli è competente per decidere.
Nel merito della domanda esaminati gli atti di causa e la documentazione versata nel fascicolo telematica, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica contabile su richiesta della parte ricorrenye. Il nominato CTU dott.
con propria relazione definitiva del 10/03/2025 accertava: 1) lo Per_1
Cont
“sconto tariffario” trattenuto dall' per le annualità 2012–2013 nella misura complessiva di € 64.441,83 (€ 49.073,39 per il 2012 ed € 15.368,44 per il 2013); 2) gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, calcolati sino al
20/02/2025, per complessivi € 63.285,28 (€ 47.515,02 per il 2012 ed €
15.770,26 per il 2013); per un totale dovuto di € 127.727,11.
Il metodo seguito dal C.T.U. è stato illustrato con riferimento ai mastrini contabili, agli estratti bancari e alle fatture, anche per il periodo gennaio– aprile 2012 in cui la decurtazione fu operata in sede di pagamento. (si veda pag.
5-8 della Relazione CTU definitiva 10/03/2025)
All'esito dell'accertamento va richiamato, in relazione all'inapplicabilità dello “sconto tariffario” ex art. 1, comma 796, lett. o) l. 296/2006 alle prestazioni successive al 31 dicembre 2009, il principio consolidato che la
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 5 di 7 previsione introdotta dalla legge finanziaria 2007 abbia carattere eccezionale e temporalmente limitato al triennio 2007–2009. La Corte di cassazione ha affermato che la disciplina non è applicabile alle prestazioni rese dopo il
2009, valorizzando anche la natura contingente della misura come evidenziata dalla Corte Costituzionale (Cass., sez. III, 3 maggio 2018, n.
10582; Corte cost., 7 aprile 2009, n. 94) oltre numerosa giurisprudenza di
Cont merito e di legittimità. Ne consegue che le decurtazioni operate dall' sulle prestazioni 2012–2013 risultano prive di base normativa.
In riferimento, invece, agli interessi moratori va detto che per le transazioni concluse entro il 31/12/2012 si applica la maggiorazione del 7% rispetto al tasso di riferimento, mentre per le transazioni dal 01/01/2013 opera la disciplina come modificata dal d.lgs. 192/2012 (maggiorazioni progressive sino a +8 punti dal settimo mese): criteri recepiti dal C.T.U. e conformi al d.lgs. 231/2002. La ricostruzione degli scaglioni e delle scadenze (acconti all'85% e saldi secondo i termini contrattuali) è congrua e non specificamente smentita da prova contraria.
La relazione definitiva del 10/03/2025 è coerente, logicamente motivata e ancorata a documenti contabili in atti;
le osservazioni tecniche di parte ricorrente ne confermano il metodo. In difetto di rilievi sostanziali del resistente, il Tribunale fa proprie le conclusioni del C.T.U., che vengono richiamate ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dl valore dei minimi tariffari considerate l'attività professionale svolta e l'assenza delle difese averse.
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità delle decurtazioni operate dall' a titolo di “sconto tariffario” sulle prestazioni 2012– Controparte_1
2013;
2) per l'effetto, condanna l' a pagare in favore della Controparte_1 Pt_1
a somma di €.127.727,11 - come dettagliata in motivazione - oltre
[...]
ulteriori interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 successivi sino al saldo;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
della ricorrente, che si distraggono in favore del procuratore antistatario avv.
RT NA, nella misura di €.4.500,00 oltre rimborso forfettario 15% sui compensi liquidati, IVA e CpA come per legge, oltre al rimborso di
€.406,50 (per contributo unificato di €.379,50 e diritti di cancelleria per
€.27,00);
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. e Controparte_1
la condanna al rimborso in favore della ricorrente di quelle anticipate, come da documentazione in atti, pari a complessivi € 11.165,04 (fatt. n. 11/2024: €
634,00; fatt. n. 23/2024: € 4.821,44; fatt. n. 24/2025: € 5.709,60).
Così deciso in Napoli, 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.25857/2022 - sentenza pagina 7 di 7