Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 647/2023 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
con il patrocinio degli avv.ti CARPITELLA VITO, TABELLINI CARLO e TABEL-
[...]
LINI LUCA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
), (C.F. e (C.F. C.F._2 CP_4 P.IVA_2 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. BENEDETTI ALBERTO. C.F._3
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ) e (C.F. ), CP_6 C.F._4 CP_7 P.IVA_3 quali soci subentranti nei rapporti giuridici già facenti capo alla C.F. Controparte_8
1
APPELLATI CONTUMACI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 267/2023 del Tribunale di Pisa pubblicata il 22/02/2023.
CONCLUSIONI
In data 10 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma:
a. riformare la Sentenza Impugnata e, in particolare:
1. il capo che, in accoglimento della domanda principale attorea, ha dichiarato “inope- ranti ed inefficaci le obbligazioni e le garanzie prestate dagli attori in appendice alle polizze nr. 663.00A0013210 e nr. 663.71.515836”;
2. il capo che ha revocato l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in data 27 maggio 2014;
3. il capo che, in accoglimento della domanda restitutoria degli attori, ha condannato l'odierna concludente a restituire agli attori medesimi la somma di Euro 156.576,97, ol- tre interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza a quello dell'effettivo paga- mento;
4. il capo che ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'odierna concludente;
e, in- fine
5. i capi che hanno condannato l'odierna concludente alle spese di lite incluse quelle “re- lative al procedimento cautelare”;
b. per l'effetto: respingere tutte le domande attoree;
previa, ove d'uopo, rimessione dell'odierna concludente in termini per la produzione dei documenti di cui alla pagina
30 dell'atto di appello, dichiarare tenuti e condannare CP_2 Controparte_5
e a tenere integralmente indenne e manlevata essa stessa conclu- CP_3 CP_4
2 dente e, quindi, a rimborsarle l'importo di Euro 201.543,00, che essa ha versato al
[...]
, oltre interessi di mora semestralmente composti dal dì della domanda Parte_2 giudiziale (anche ex art. 1224 c.c., al tasso più elevato tra quello legale ex art. 1284 4° comma e quello medio riconosciuto dai titoli di stato emessi dalla repubblica italiana con scadenza annuale, tempo per tempo vigenti) e spese, anche successive occorrende;
c. dichiarare tenuti e condannare e CP_2 Controparte_5 CP_3 [...]
a rimborsare alla concludente l'importo di Euro 33.234,89 da essa pagato loro in CP_4 esecuzione delle Sentenza Impugnata a titolo di spese di lite relative al giudizio di pri- mo grado ed al procedimento cautelare in corso di causa di sequestro preventivo,
l'importo di Euro 3.115,22 dalla stessa versato loro a titolo di spese di lite relative alla fase monitoria, sì come liquidate in sede di emissione di Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., nonchè l'importo di Euro 4.567,00 versato loro a titolo di rimborso delle spese di regi- strazione della medesima Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., e così complessivi Euro
40.917,11, oltre interessi di mora semestralmente composti dal dì della domanda giudi- ziale (anche ex art. 1224 c.c., al tasso più elevato tra quello legale ex art. 1284 4° com- ma e quello medio riconosciuto dai titoli di stato emessi dalla repubblica italiana con scadenza annuale, tempo per tempo vigenti);
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase ex art. 186 ter c.p.c..”
Per la parte appellata – appellante incidentale CP_2 CP_9
e :
[...] CP_4 Controparte_5
“in via preliminare, dichiarare inammissibile per violazione dell'art. 342 nr. 3 cpc l'impugnativa proposta da;
nel merito, a. rigettare perché infondati - Parte_1 per quanto esposto in narrativa- i motivi di appello e la domanda riconvenzionale pro- posta da;
b. in accoglimento dell'appello incidentale, riformare in parte Parte_1 qua la sentenza nr. 267/2023 del 22.02.2023 (R.G. n. 3430/2013) notificata in data
24.02.2023 emessa nel procedimento promosso dai signori CP_2 CP_5
(in proprio ed in qualità di legale rappresentante della G & S srl) ed
[...] CP_3 nei confronti della e della e per l'effetto condannare Parte_1 CP_8
al pagamento a favore dei signori e degli interessi le- Parte_1 Parte_3 CP_3
3 gali sulla somma di € 156.576,97 oggetto della restituzione disposta con la sentenza di primo grado, da calcolarsi sulle 26 rate di € 6.022,19 da essi corrisposte a Pt_1 mensilmente a favore di a partire dal 10.07.2014; in via subordinata, in denegata ipo- tesi di accoglimento -totale o parziale- dei motivi di gravame principale: c. accertare e dichiarare nulle e/o abusive e/o vessatorie le clausole contrattuali prestate dai sigg.ri
(in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante CP_2 Controparte_5 della G & A srl) ed favore della convenuta (già CP_3 Parte_1 [...]
) in appendice alle polizze nr. 663.00A0013210 e nr. 663.71.515836 Controparte_1 contratte da con la e -per l'effetto- l'insussistenza del Controparte_1 CP_8 diritto ad esercitare azione di rivalsa/regresso nei confronti degli odierni attori per quanto essa abbia versato e/o ritenuto di versare a favore del , con Controparte_10 ogni consequenziale pronuncia di legge;
in via ulteriormente subordinata: d. accertare e dichiarare che gli attori sono tenuti a garantire la convenuta nei limiti della somma di € 108.043, 00; in ogni caso, e. accertare e dichiarare il diritto degli attori a far vale- re il beneficio della preventiva escussione della nei confronti della Mae- Parte_1 strale srl;
in rilievo, f. condannare e/o ed il sig. a CP_8 CP_11 CP_6 procurare la liberazione degli attori per la somma che fossero dichiarati tenuti a corri- spondere in esecuzione degli obblighi di cui alle appendici alle polizze nr.
663.00A0013210 e nr. 663.71.515836 mediante pagamento diretto a ov- Parte_1 vero, in regresso, g. dichiarare l'obbligo di e/o di e del sig. CP_8 CP_11 indenne gli attori da ogni somma che fossero tenuti a versare in esecu- CP_6 zione degli obblighi di cui alle appendici alle polizze nr. 663.00A0013210 e nr.
663.71.515836 e condannarla al pagamento della somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi decorrenti dalla data di pagamento al dì del saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , - in Parte_4 Controparte_5 proprio e quale legale rappresentante della G & A S.r.l.- e convenivano davan- CP_3
4 ti al Tribunale di Pisa la e la espo- Controparte_1 Controparte_8 nendo:
- che si era costituita garante della a favo- Controparte_1 Controparte_8 re del in relazione agli obblighi urbanistici connessi alla demolizione e Controparte_10 ricostruzione di un albergo (contributo costo di costruzione ed esecuzione delle opere oggetto di convenzione urbanistica: polizze n. 663/00A0013210 in data 14 dicembre
2015 e n. 663/71/515836 in data primo agosto 2005);
- che gli attori si erano resi a loro volta garanti della società per i diritti di CP_8 rivalsa che sarebbero sorti in capo a nel caso di escussione delle po- Controparte_1 lizze, come da appendici di co-obbligazione;
- che le sopra indicate polizze avevano – rispettivamente - validità biennale e trien- nale;
- di aver ricevuto in data 27 giugno 2013 diffida ad istanza della Controparte_12 prodromica all'esercizio di azione di rivalsa in conseguenza del paga-
[...] mento da parte della compagnia assicurativa di euro 201.543,00 a seguito della escus- sione delle polizze da parte del Controparte_10
Parte attrice sosteneva che le garanzie attivate dalla compagnia Controparte_12 erano inefficaci perché da tempo cessate;
che eventuali proroghe di validità
[...] delle fideiussioni non sarebbero valide e ad essa opponibili perché contrarie alle norme a tutela dei consumatori e non specificamente approvate ex art. 1341 cc.; sosteneva altresì che la garanzia prestata a mezzo polizza nr. 66/71/515836 doveva essere limitata all'importo delle somme dovute a titolo di costo di costruzione, ovvero al solo importo di euro 108.750,oo, non comprendere gli importi a titolo di sanzioni e che, comunque, la avrebbe dovuto preventivamente escutere l'obbligato prin- Controparte_1 cipale, ovvero la società Controparte_8
Si costituiva in giudizio contestando tutto quan- Controparte_1 to ex adverso dedotto, e chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea e, in via ri- convenzionale, la condanna degli attori al rimborso di quanto, nel frattempo, aveva pa- gato al in forza delle due polizze, ovvero l'importo di euro 201.543,00, Controparte_10 maggiorato di interessi e spese. Inoltre, formulava istanza ex art. 186 ter c.p.c. affinché il
5 Tribunale ingiungesse agli attori di pagare l'importo di euro 201.543,00, oltre interessi e spese.
In corso di causa veniva emessa ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. con la quale era ingiunto in solido agli attori di pagare alla la Controparte_1 somma di euro 152.250,00, oltre interessi e spese in relazione agli importi di cui alla po- lizza n. 663.71.515836.
La rimaneva contumace, anche dopo la notifica della domanda ri- Controparte_8 convenzionale.
Istruita la causa con prove documentali, il Tribunale con sentenza n. 267/2023 pubblicata il 17/02/2023 così statuiva:
“DICHIARA, in accoglimento alla domanda principale attorea, inoperanti e inef- ficaci le obbligazioni e le garanzie prestate dagli attori in appendice alle polizze nr.
663.00A0013210 e nr. 663.71.515836;
REVOCA l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa da questo Tribunale il
27.05.2014;
ACCOGLIE la domanda restitutoria di parte attrice;
NA, per l'effetto, parte convenuta alla restituzione in favore di parte at- trice della somma di euro € 156.576,97 oltre interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza a quello dell'effettivo pagamento;
DICHIARA assorbite le ulteriori domande spiegate da parte attrice;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_13
[...]
NA parte convenuta al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 18.028,80 a titolo di compensi e in euro 668,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso Forf. del 15%, IVA e CPA come per legge;
NA parte convenuta al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice delle spese di lite relative al procedimento cautelare che si liqui- dano in euro 4.031,00 a titolo di compensi e in euro 379,50 a titolo di esborsi, oltre rimborso Forf. del 15%, IVA e CPA come per legge;
6 DICHIARA compensate le spese di lite tra parte attrice e la convenuta contumace
Controparte_8
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“[…] venendo al caso di specie, spetta dunque a questo Giudice rilevare che con l'appendice per dichiarazione di coobbligazione alla polizza fideiussoria n.
66371515836 e con atto di coobbligazione in calce alla polizza n. 66300A0013210 gli at- tori hanno assunto solidamente, ai sensi degli artt. 1292 e 1944 cc, gli obblighi ed oneri che incombevano sul debitore principale, in dipendenza della stipula- Controparte_8 zione delle polizze cit., obbligandosi, in particolare, a tenere indenne la Compagnia as- sicuratrice “da ogni pagamento che essa dovesse effettuare in relazione alla suindicata polizza fideiussoria, senza alcuna eccezione e su semplice richiesta”.
In entrambi i documenti si legge inoltre che “I coobbligati dichiarano espressa- mente di conoscere e accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza al- la quale il presente atto di coobbligazione si riferisce..” e, in particolare, “riconoscono che la garanzia loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventua- li Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza e ciò senza che siano necessarie ulteriori firme di coob- bligazione su eventuali appendici di proroga del contratto garantito o formalità di al- tro genere” (docc.11 e 12 Fasc. parte convenuta).
Ebbene, così richiamati i punti salienti dei negozi stipulati tra le parti in giudizio, può affermarsi che ben potrebbero gli stessi qualificarsi quali fidejussioni di regresso, in quanto nonostante la pattuizione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, numerosi sono i riferimenti alla situazione relativa al rapporto sotto- stante, sintomi di una relazione di accessorietà (“ai sensi degli artt. 1292 e 1944 cc…in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata”; “I coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce..”; la garanzia loro pre- stata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza e ciò senza che siano necessarie ulteriori firme di coobbligazione su eventuali
7 appendici di proroga del contratto garantito o formalità di altro genere” ). Tuttavia ben sostenibile sarebbe anche la sua diversa natura, potendo constatare che nel corpo dei due negozi in questione oltre alla pattuizione della clausola solve et repete, vi è un'espressa rinuncia “ai diritti che.. agli attori …perverrebbe dagli articoli 1950 1952
1955 1956 1957 cc.”; facendo così protendere per una autonoma relazione tra le obbli- gazioni sottese al rapporto garantito e di garanzia.
Tanto osservato, si rileva che se avvallando la tesi di parte attrice si giunge a ri- tenere, senza dubbio, sussistente in capo agli attori la legittimazione a proporre l'eccezione di inoperatività della garanzia per effetto dell'inoperatività della polizza
(Cfr. art 1945 cc); lo stesso può dirsi anche nell'ipotesi di adesione alla tesi avversa.
In tal caso, la legittimazione in capo agli attori persisterebbe infatti per due ordi- ni di ragioni.
In primis perché l'eccezione – così come formulata dagli attori – sembra riguar- dare non il rapporto principale bensì la validità ed efficacia della propria garanzia prestata, la cui durata è desumibile per relationem.
In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere riferito al rapporto garantito e dunque quale eccezione relativa l'inoperatività delle polizze fideiussorie per scadenza della loro durata, si osserva che la giurisprudenza, in un caso con tratti similari quello di cui trattasi, ha affermato che “se la garanzia viene prestata esclusivamente in rap- porto all'adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato
(mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sol- levare nei confronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia”(Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31956).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, dunque, anche avvallando la tesi qualificatoria convenuta, andrebbe riconosciuta la legittimazione a sollevare detta ec- cezione da parte degli attori, dal momento che l'eccepita inoperatività della polizza comporterebbe la liberazione del garante.
Tanto chiarito, entrando nel merito della questione, occorre interrogarsi sull'operatività o meno della polizza assicurativa, e per l'effetto della garanzia presta- ta, al momento dell'escussione da parte di Controparte_1
8 […]il periodo di tempo cui si riferiscono gli attori, menzionato nel frontespizio di polizza, è “l'arco temporale preso in considerazione al fine della quantificazione del premio di polizza”, essendo invece il termine di efficacia della garanzia “disciplinato dalla parte in premessa in polizza,” ove si legge “La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente degli oneri ed obblighi di cui sopra, libera- zione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle CGA”, nonché “dall'art. 1 delle CGA e da- gli artt. 4 della polizza n. 515839 e 5 della polizza n. 00A0013210”, rubricato “Durata” che recita “la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio in caso di maggior durata”.
Donde, la vigenza delle Polizze ed il persistere della loro efficacia, al momento dell'escussione.
[…] Ebbene, tanto la clausola riportata nella premessa di entrambe le polizze, ai sensi della quale la garanzia “ha efficacia fino al momento della liberazione del con- traente dagli obblighi ed oneri di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art
4 delle condizioni generali di Assicurazione” che l'art 1 delle condizioni generali di assi- curazione “Delimitazione della garanzia” in ragione del quale la garanzia è "operante fino alla liberazione del contraente” non possono essere interpretate nel senso prospet- tato dall'ente assicuratore di una perdurante efficacia della polizza fino alla liberazione del creditore.
In ossequio ai principi sopraenunciati, infatti, al fine di desumere la durata della garanzia esterna, le clausole cit. non possono che essere lette congiuntamente al conte- nuto delle ulteriori condizioni generali, di quanto riportato nel frontespizio circa la du- rata e le date indicate quali inizio e termine dell'effetto della polizza e, infine, di quanto stabilito nelle clausole degli atti di coobbligazione in calce.
Rileva, dunque, osservare che il frontespizio della polizza fideiussoria n.
66371515836 indica espressamente una durata di anni 3, specificando tanto la data di effetto del negozio (01.08.2005) che la data di termine (02.08.2008); parimenti il fron- tespizio relativo la polizza n. 66300A0013210 riporta una durata di anni 2 con effetti a partire dal 14.12.2005 e termine al 14.12.2007.
9 Prevedendo i contratti espressamente un termine di durata, non si può prescinde- re da questa indicazione contrattuale con la conseguenza che quest'ultimi devono esse- re interpretati come dotati di un'efficacia temporale limitata.
[…] A favore di tale interpretazione si prestano – contrariamente a quanto asseri- to dalla convenuta – l'art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione della polizza n.
66300A0013210 e l'art. 3 della polizza n. 66371515836 ove si stabilisce che “Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società … In caso di maggior du- rata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5 [o art. 4], esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio…”
Dalla lettura di quest'ultimi si deduce infatti che il calcolo del premio è effettuato in base alla durata degli obblighi e oneri e assunti, e quindi rispettivamente 2 anni e 3 anni;
che in caso di minor durata, e dunque liberazione del contraente prima degli an- ni indicati, il premio calcolato sulla base di essi e già acquisito dall'ente resterà tale e, infine, che nell'ipotesi avversa di maggior durata, e quindi proroga del negozio, sarà dovuto un supplemento di premio.
Tale ricostruzione trova conferma già nel frontespizio ove al di sotto del riquadro
“Durata” si rinviene una sezione dedicata all'indicazione dell'importo delle rate, diffe- renziando quello dovuto in caso di “eventuali proroghe”, ma soprattutto nell'inserimento, tanto nell'appendice alla polizza n. 66371515836 che nell'atto di coob- bligazione alla polizza n. 66300A0013210, di una clausola di proroga tacita.
Aderendo, infatti, alla tesi prospettata dalla convenuta per la quale tanto le poliz- ze che i rispettivi atti di coobbligazione avrebbero avuto ab origine durata “fino al momento della liberazione del Contraente”, si finirebbe per svuotare di contenuto le suddette clausole e a non poterne giustificare la loro presenza.
Venendo, dunque, alla dibattuta clausola di cui in premessa e all'art. 1 condizioni generali di assicurazione di ambo le polizze, posta a fondamento della tesi di parte convenuta, si ritiene che vada intesa “come volta a consentire all'ente garantito la pos- sibilità di svincolare la garanzia anche anticipatamente rispetto alla scadenza del con-
10 tratto” nel caso in cui, quindi, la liberazione del debitore principale fosse avvenuta prima della scadenza contrattuale prevista […].
Non erano dunque più operative le garanzie prestate dagli odierni attori alla data dell'escussione da parte di dal momento che erano Controparte_1
a loro volta giunte a termine le obbligazioni relative il rapporto principale garantito.
A tal proposito, si precisa che non rileva nel caso di specie la presenza della clau- sola di proroga tacita negli atti di coobbligazione, dal momento che anche qualora fos- sero state in entrambi i casi validamente sottoscritte, la proroga del negozio è stata esclusa fermamente dallo stesso convenuto nei suoi scritti difensivi.
Concludendo, quindi, va ritenuta fondata la domanda spiegata in via principale da parte attrice dal momento che le garanzie prestate relative la polizza n.
66371515836 e n. 66300A0013210, al momento della loro escussione avvenuta il 27 giugno 2013, non erano più operative.
[…] Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare del sequestro, attinenti al rapporto processuale tra parte attrice e convenuta Controparte_1 seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano
[...] come da dispositivo che segue sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Si ritiene congruo, invece, compensare le spese di lite tra parte attrice e convenuta in ragione della contumacia di quest'ultima e dell'esito della controver- Controparte_8 sia.”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) il primo censurando il capo della sentenza impugnata che, in accoglimento della do- manda principale attorea, ha dichiarato “inoperanti ed inefficaci le obbligazioni e le ga- ranzie prestate dagli attori in appendice alle polizze nr. 663.00A0013210 e nr.
663.71.515836”;
2) il secondo censurando “il capo che ha revocato l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in da- ta 27 maggio 2014”;
11 3) il terzo censurando il “capo che, in accoglimento della domanda restitutoria dei
Coobbligati, ha condannato l'odierna concludente a restituire ai medesimi la somma di euro Euro 156.576,97, oltre interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza a quello dell'effettivo pagamento”;
4) il quarto censurando il “capo che ha rigettato la domanda riconvenzionale di
[...]
”; CP_14
5) il quinto censurando i “capi che hanno condannato l'odierna Esponente alle spese di lite incluse quelle “relative al procedimento cautelare””.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 che eccepivano, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei con- fronti della contestavano le censure mosse da parte appellante nei con- Controparte_8 fronti della sentenza impugnata e proponevano appello incidentale lamentando il man- cato riconoscimento da parte del Tribunale degli interessi sulla somma oggetto di resti- tuzione versata ratealmente a partire dal 10 luglio 2014.
Con ordinanza del 2 ottobre 2023 era disposta la “integrazione del contraddittorio nei confronti della ovvero dei soci subentranti nei rapporti giuridici fa- Controparte_8 centi capo alla suddetta società” a seguito di cancellazione dal registro delle imprese;
la citazione integrativa del contraddittorio era notificata a qua- CP_6 CP_7 li soci subentranti nei rapporti giuridici già facenti capo alla che rimane- Controparte_8 vano tuttavia contumaci.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. in data 10 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello principale è fondato.
12 3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infonda- ta: parte appellante ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza ogget- to di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata e specifi- cando le modifiche richieste, consentendo alla parte appellata di puntualmente espletare le relative difese ed alla Corte di cogliere la portata del gravame (vedi Cass. 13/12/2023
n.34969; Cass. 25/01/2023 n.2320).
4. I primi quattro motivi di appello principale possono essere trattati congiunta- mente stante la loro connessione.
4.1. Con il primo motivo parte appellante principale censura il “capo che, in acco- glimento della domanda principale attorea, ha dichiarato “inoperanti ed inefficaci le obbligazioni e le garanzie prestate dagli attori in appendice alle polizze nr.
663.00A0013210 e nr. 663.71.515836””, in sintesi deducendo che il percorso logico – ar- gomentativo seguito dal Tribunale sarebbe “…confuso, illogico nonché affetto da una molteplicità di errori, sia nella ricostruzione dei dati di fatto sia nell'applicazione delle norme di legge” sia per quanto riguarda la durata degli obblighi di garanzia contratti con le polizze per cui è causa sia con riferimento al termine di durata delle appendici di co- obbligazione. Sostiene altresì la parte che: “… entrambe le Polizze: (i) erano state con- tratte per costituire, come hanno costituito, le obbligazioni di garanzia dell'odierna
Esponente con una durata protraentesi fino alla completa liberazione di Maestrale dai suoi obblighi verso il (da comprovarsi nei termini considerati nelle CP CP
Polizze stesse); e, pertanto, (ii) erano valide, efficaci e vincolanti allorché il CP
le ha escusse.”; le appendici di co-obbligazione erano parimenti vincolanti e fonte
[...] di obbligo per i co-obbligati di rimborsare all'appellante quanto da essa pagato al _1
.
[...] CP
Con il secondo motivo parte appellante principale censura il “capo che ha revocato l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in data 27 maggio 2014”, in sintesi lamentando che “… stante la piena efficacia delle Polizze e delle Appendici di co-obbligazione quando sono state azionate, … nessuna ragione vi sarebbe stata per revocare quell'Ordinanza di In- giunzione”.
13 Con il terzo motivo la parte censura il “capo che, in accoglimento della domanda restitutoria dei Coobbligati, ha condannato l'odierna concludente a restituire ai mede- simi la somma di euro 156.576,97, oltre interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza a quello dell'effettivo pagamento”, in sintesi lamentando che “Ritenuta
l'efficacia delle Polizze e delle Appendici di co-obbligazione al momento della loro escussione e riformato il capo della Sentenza Impugnata che ha revocato l'Ordinanza
Ingiunzione, non v'è luogo per alcuna pronuncia di condanna a carico dell'odierna
Esponente”.
Con il quarto motivo la parte censura il “capo che ha rigettato la domanda ricon- venzionale di ”, in sintesi sostenendo che “Stante l'efficacia delle Polizze e Parte_1 delle Appendici di co-obbligazione al momento dell'escussione da parte del CP
, il Tribunale di Pisa avrebbe dovuto accertare il diritto dell'odierna Esponente
[...] ad ottenere dai Coobbligati il rimborso di quanto pagato al .” Controparte_10
I motivi sono fondati, nei limiti di seguito precisati, con riforma della sentenza im- pugnata.
4.2. ha rilasciato al Comune di due “polizze fideiussorie” Controparte_1 CP
a “cauzione e garanzia degli obblighi ed oneri derivanti da concessioni edilizie” ex art. 16 D.P.R. 165/2011 – TU edilizia, dietro versamento da parte della garantita CP_8 di un premio;
nelle polizze era specificato che la società assicurativa era tenuta al
[...] pagamento entro trenta giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del solo CP previo avviso al “Contraente” ( che “nulla potrà eccepire .. in merito al Controparte_8 pagamento”.
La “polizza fideiussoria” (o “assicurazione cauzionale”), costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, come chiarito dai giudici di legittimità “non mira a garantire l'adempimento dell'obbligazione principale, bensì a indennizzare il credito- re insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeter- minata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell'obbliga- zione principale. Di qui l'autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un al-
14 tro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione con- trattuale … (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, nonché, tra varie, 9 maggio
2019, n. 12228). […] In virtù del contratto autonomo di garanzia incorporato nella po- lizza fideiussoria, difatti, il garante non è tenuto con altri, ma neanche per altri al pa- gamento del debito, ovviamente, altrui, perché è tenuto per sé all'adempimento dell'ob- bligazione che scaturisce dal contratto stipulato e che ha contenuto diverso rispetto a quella originaria del debitore principale. Il rapporto autonomo di garanzia, difatti, si caratterizza morfologicamente proprio perché, a differenza della fideiussione, non sor- ge tra garante e creditore, ma tra garante e debitore, e ha oggetto diverso da quello del debito principale …….. laddove il creditore, che non è parte, né in senso sostanziale, né in senso formale della convenzione, si limita a beneficiarne degli effetti.” (v. Cass. Sez.
Unite, 10/07/2019, n.18520, 18521 e 18522; in termini, Cass., sez. un., 18 dicembre 2010
n. 3947; Sez. un., 16 gennaio 2023, n. 1125 e da ultimo Cass., Sez. I 21 dicembre 2023, n.
35668); "... la caratteristica dell'autonomia è propria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussione tipica: la differenza tra le due figure sta nel fatto che con la polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece il garante si impe- gna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale
(Cass. 6177/ 2020). Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussio- ne accessoria (Cass. sez. un. 3947/ 2010) Cass. Sez. VI-III, 3 dicembre 2020, n. 27619”, vedi anche Cass. Sez. V, 05/09/2024 n.23931).
Con riferimento a fattispecie analoga è stato ad esempio chiarito che la polizza fi- deiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto è efficace sino all'effettiva ul- timazione dei lavori, senza necessità di proroga rispetto alla durata inizialmente prevista
(v. Cass. sez. III, ordinanza 01/03/2024, n. 5527).
4.3. Nella fattispecie:
- sul frontespizio della polizza fideiussoria n. 663.71.515836 del primo agosto 2005
è previsto che “le polizze hanno efficacia fino al momento della liberazione del con-
15 traente dagli oneri e dagli obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione” (v. doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante principale);
- l'art. 4 delle sopra richiamate Condizioni, intitolato “Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio” stabilisce che “Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società: a)
l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svinco- lo, oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.” (v. condi- zioni sul retro della polizza, doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante principale);
- le condizioni particolari della suddetta polizza stabiliscono che “Il contratto non potrà essere estinto fino a quando l'originale non sarà restituito.” (v. condizioni parti- colari sul retro della polizza, doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante principale);
- nella polizza fideiussoria n. 663.00A0013210 del 14 dicembre 2005 viene stabilito che “La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente degli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle
Condizioni Generali di Assicurazione. Pertanto la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto fermo obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.” (v. doc. 3 fascicolo primo grado parte ap- pellante principale);
- l'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione di detta polizza stabilisce:
“Art.
4-Calcolo del premio-Durata-Supplementi di premio. – Il premio è calcolato in ba- se alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della “con- cessione” per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra le date in cui il
Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art.5,
e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre
16 decimi del premio annuo. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il
Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pa- gamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuto in via anticipata, nel- la misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.”
- l'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione di detta polizza stabilisce: “Art.
5 – Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio. – Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve conse- gnare alla Società: a) l'originale della polizza restituitole dal Comune Garantito con annotazione di svincolo, oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo re- stando che, ai fini dell'art. 3 detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto re- troattivo.”
- nell'atto di coobbligazione per la polizza n. 663.00A0013210, viene espressamen- te convenuto che la garanzia prestata avrà piena efficacia fino a quando la società assicu- rativa e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli ob- blighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga della sua durata,
e ciò senza che siano necessarie ulteriori firme di coobbligazione su eventuali appendici di proroga del contratto garantito o formalità di altro genere (v. doc. 4 fascicolo primo grado parte appellante principale):
- l'appendice n. UNO per dichiarazione di coobbligazione per la polizza n.
663.71.515836, contiene una simile pattuizione (v. doc. 5 fascicolo primo grado parte ap- pellante principale):
17 - i sopra indicati atti di coobbligazione prevedono l'obbligo dei garanti di pagare a prima richiesta, senza possibilità di sollevare eccezioni, tutte le somme richieste dalla Controparte_1
- tali previsioni sono state oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- il con lettere del 7 gennaio 2013 e 31 gennaio 2013 ha richie- Controparte_10 sto alla società i pagamenti degli importi di: i) euro 49.293,00 Controparte_8
(di cui euro 34.293,00 per monetizzazione parcheggi e euro 15.000,00 per con- tributo rifacimento viale della Vittoria), stabiliti dall'art. 1 della convenzione del
14 dicembre 2005, e ii) euro 125.250,00 per il contributo relativo al progetto di riqualificazione dell'albergo “Hotel Lido”, precisando che in difetto di pagamen- to entro i termine indicato il Comune “… procederà, senza ulteriore comunica- zione, all'avvio del procedimento per l'escussione delle polizze n. 515856, in da- ta 13.12.2005. e n. 515836 in data 01.08.2005, emesse dalla Controparte_1
a favore di questo Comune.” (v. docc. 6 fascicolo primo grado parte appellante principale);
- stante l'inadempimento della società il con lettera CP_8 Controparte_10 del 6 giugno 2013 ha richiesto alla il pagamento dei Controparte_1 sopra indicati importi (v. doc. 7 fascicolo primo grado parte appellante princi- pale);
- con comunicazione datata 27 giugno 2013 la invita- Controparte_1 va la società (obbligata principale) nonché i coobbligati Controparte_8 CP_5
18 , , e la società CP_5 CP_2 CP_3 Controparte_16
a procedere al diretto adempimento a favore del preci-
[...] Controparte_10 sando che in difetto la avrebbe dovuto provvedere al paga- Controparte_1 mento di quanto richiesto per esercitare poi immediatamente l'azione di rivalsa nei confronti dei coobbligati (v. doc. 9 fascicolo primo grado parte appellante principale);
- la società ha poi provveduto in data 7 novembre 2013 al pa- Controparte_1 gamento di quanto richiesto (v. distinte di pagamento, doc. 10 fascicolo primo grado parte appellante principale).
Tutto ciò considerato, non essendo mai avvenuta la liberazione del Contraente dal- la garanzia (con le modalità previste dalle condizioni generali sopra richiamate), sono da considerarsi operanti ed efficaci le polizze fideiussorie n. 663.00A0013210 e n.
663.71.515836 e conseguentemente le obbligazioni e le garanzie prestate dagli odierni appellati con gli atti di coobbligazione in appendice a tali polizze.
“La cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il ver- samento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente” (vedi Cass. 30/01/2019, n.2688); nella fattispecie in base alle previsioni in precedenza richiamate risulta evidente che la compagnia assicurativa as- sumeva nei confronti del terzo beneficiario l'obbligo incondizionato di Controparte_10 pagare gli importi indicati per un periodo di tempo indeterminato, ovvero “fino al mo- mento della liberazione del contraente” “dagli oneri e dagli obblighi” Controparte_8 correlati alla concessione (costo di costruzione) e convenzione edilizia “da comprovarsi ai sensi dell'art. 4”, ovvero con la restituzione dell'originale della polizza.
L'interpretazione del Tribunale secondo il quale le polizze fideiussorie cauzionali sarebbero venute a scadenza decorso il termine di due o tre anni è in aperto contrasto con il chiaro tenore testuale che indica tale periodo solo ai fini dell'iniziale calcolo del premio da versare parte della fermo comunque il diritto della compagnia Controparte_8
19 assicuratrice di esigere il versamento di ulteriori premi in caso di mancata liberazione
“da comprovarsi ai sensi dell'art. 4” e fermo il pieno diritto del terzo garantito
[...]
di escutere le somme dietro semplice richiesta scritta, indipendentemente dal CP versamento dei premi aggiuntivi.
(vedi art. 3 della polizza n. 663.71.515836 e la sovrapponibile disposizione dell'art. 4 dell'altra polizza)
In sostanza il Tribunale ha errato nel far coincidere la durata della garanzia con l'arco temporale considerato dalle parti per la liquidazione del premio iniziale dovuto al- la compagnia di assicurazione.
La contraente si era poi impegnata a versare all'impresa assicura- Controparte_8 trice, a semplice richiesta e senza eccezioni, tutte le somme da questa versate in forza della polizza fideiussoria, così anche gli odierni appellati, sottoscrivendo l'appendice di coobbligazione, avevano espressamente assunto gli obblighi ed oneri che incombevano all'obbligata principale, obbligandosi “a tenere indenne la Società e le eventuali Coassi- curatrici da ogni pagamento che esse effettuino o che siano chiamate ad effettuare in base alla polizza suindicata…….”.
4.4. Inoltre, con la sottoscrizione dell'atto di coobbligazione, gli odierni appellati riconoscevano che la garanzia da loro prestata avrebbe avuto piena efficacia fino a quan- do la società assicuratrice non fosse stata completamente liberata dagli obblighi derivan-
20 ti dalle polizze fideiussorie, anche nel caso di proroga della sua durata, e ciò senza che fossero necessarie ulteriori firme di coobbligazione su eventuali appendici di proroga del contratto garantito o altre formalità.
Tale pattuizione non è vessatoria e/o abusiva posto che ha ad oggetto la delimita- zione stessa dell'oggetto contrattuale ex art. 34 D.Lgs. 206/2005- Codice del Consumo, correlando semplicemente l'ambito temporale della coobbligazione alla obbligazione del debitore principale Parte_5
Per quanto riguarda l'eccezione degli odierni appellanti incidentali in merito
[...] alla asserita mancata prova del diritto di regresso rispetto alla somma di euro 49.293,00 indicata nella polizza n. 663.00A0013210, si rileva quanto segue:
- in effetti nella lettera con la quale il Comune di ha escusso le due polizze CP fideiussorie cauzionali è espressamente richiamata, con il corretto numero di riferimen- to, la “n.515836” (n. 663.71.515836 del primo agosto 2005 per l'importo di euro
152.250,00 relativo al “costo di costruzione”); per l'altra è invece indicato un numero non corrispondente (“n.515856”), ma è comunque specificato, il riferimento alla manca- ta esecuzione delle opere previste nella convenzione del 14 dicembre 2005 (e la polizza n.663.00A0013210 aveva in effetti ad oggetto la “esecuzione delle opere come richiesto dall'art. 2 della convenzione”).
Nonostante l'errata indicazione del numero, comunque il riferimento (oltre che al soggetto garantito: anche) alla data (14 dicembre 2005) ed all'oggetto Controparte_8
(inadempimento degli obblighi della convenzione) apparivano di per sé sufficienti per ri- tenere escussa anche la polizza n.663.00A0013210.
Il Tribunale in primo grado ha quindi errato nel limitare l'ordinanza ingiunzione ex
186 ter in corso di causa a favore della società assicurativa per il solo importo di euro
152.250,00 ritenendo che i documenti prodotti non avessero consentito “di affermare che il pagamento della somma di € 49.293 sia avvenuto in adempimento di una polizza fideiussoria garantita dagli odierni attori”.
In realtà era pacifico tra le parti che l'importo complessivo di € 201.543,00 escusso dal era riferito ad entrambe le polizze (vedi pag. 1 atto di citazione in Controparte_10 primo grado: “[...] a seguito degli accertamenti del caso, gli attori hanno avuto modo di
21 verificare che gli obblighi di cui ha fatto riferimento la compagnia con la nota sopra indicata (cfr quella del 27 giugno 2013), sono quelli che risulterebbero dalle polizze fi- deiussorie rispettivamente nr. 663/00A0013210 del 14.12.2005 e nr. 663/71/515836 del
01.08.2005 prestate a favore del a garanzia di impegni assunti dal- Controparte_10 la società […] in particolare, le fideiussioni, rilasciata al contraente Mae- CP_8 strale srl sono poste sia a garanzia dell'adempimento di obblighi ed oneri assunti da quest'ultima nei confronti del predetto nell'ambito ad un intervento denomi- CP nato “Hotel Lido” (quella per € 49.293,00, cfr doc. n.2) sia a garanzia degli oneri ac- cessori (recte “costo di costruzione”) derivanti dal rilascio del titolo abilitativo (quella per € 152250,00 cfr doc.n.3) per il medesimo intervento edilizio”.).
4.6. Infondata è anche l'eccezione riproposta dalla difesa degli appellati in merito alla limitazione dell'importo dovuto a seguito della escussione della polizza n.
663.71.515836 del primo agosto 2005 al solo “costo di costruzione” iniziale quantificato in concessione in € 108.750,00, con esclusione degli importi ulteriori a titolo di sanzioni: come già esposto la polizza fideiussoria costituiva una garanzia autonoma a prima ri- chiesta a favore del sino all'importo massimo convenuto di € 152.250,00, con CP correlato obbligo per il contraente (e per i coobbligati, senza alcun beneficio di CP_8 escussione) di rimborsare alla società assicuratrice “a semplice richiesta” e “con espres- sa rinunzia ad ogni e qualsiasi eccezione” “tutte le somme da questa versate” (vedi art. 6 della polizza).
5. L'accoglimento dell'appello principale per le ragioni esposte comporta di per sé il rigetto dell'appello incidentale, con il quale si deduce che “ avrebbe do- Parte_1 vuto essere condannata alla restituzione della somma di € 156.576,97 oltre interessi le- gali calcolati sulle 26 rate di € 6.022,19 corrisposte mensilmente a partire dal
10.07.2014” e “non dal giorno della pubblicazione della sentenza a quello dell'effettivo pagamento”.
6. La domanda degli appellati di “dichiarare l'obbligo di e/o di CP_8 [...]
e del sig. di tenere indenne gli attori da ogni somma che fossero CP_17 CP_6
22 tenuti a versare in esecuzione degli obblighi di cui alle appendici alle polizze nr.
663.00A0013210 e nr. 663.71.515836 e condannarli al pagamento della somma che do- vesse risultare dovuta, oltre interessi” non può trovare accoglimento.
La società è stata cancellata dal registro delle imprese (vedi visura Controparte_8 prodotta da parte appellante); secondo il disposto dell'art. 2495 c.c. “ferma restando l'e- stinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da que- sti riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
La società è quindi estinta;
quanto ai soci e CP_8 CP_11 CP_6 ferma la legittimazione passiva quali successori, ai fini dell'accoglimento della domanda era tuttavia necessaria la prova della effettiva percezione di somme a seguito del bilancio finale di liquidazione (vedi, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. Unite, 12/02/2025,
n.3625: “nel solco tracciato nel 2013, va poi qui ancora ribadito che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge sol- tanto da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio ("fino alla concor- renza", come si legge nell'art. 2495 cod. civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell'azione, come tale demandata alla prova della parte attri- ce: quella però non della legittimazione ma dell'interesse ad agire”).
7. Conclusivamente in riforma della sentenza di primo grado i signori Parte_6
, , nonché la società devono essere condannati
[...] Controparte_5 CP_3 CP_4 in solido al pagamento a favore di della somma di Controparte_18 euro 201.543,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le parti appellate devono poi essere condannate alla restituzione delle somme rice- vute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di pa- gamento al saldo (vedi tra le altre Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli in-
23 teressi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass 23/03/2010, n.6942; Cass. 17/12/2010 n. 25589).
8. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio tra parte appellante e gli appellati seguono la soc- combenza e si liquidano per il primo grado in € 14.103,00 (fase di studio € 2.552,00; fa- se introduttiva € 1.628,00; fase istruttoria € 5.670,00; fase decisionale € 4.253,00) e per il presente giudizio di appello in € 9.991,00 (fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva
€ 1.911,00; fase decisionale € 5.103,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da
[...] nei confronti di Parte_7 CP_2 CP_3 CP_4
e , appellanti incidentali, e nei confronti di Controparte_5 CP_7
e quali soci subentranti nei rapporti giuridici già facenti capo
[...] CP_6 alla appellati contumaci, avverso la sentenza n. 267/2023 del Tri- Controparte_8 bunale di Pisa pubblicata il 22/02/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale
IN RIFORMA della sentenza impugnata
24 - condanna in solido e CP_2 CP_3 CP_4 Parte_8
al pagamento a favore di di € 201.543,00, oltre inte-
[...] Parte_1 ressi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna e a re- CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 stituire a le somme ricevute in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- rigetta la domanda proposta da e CP_2 CP_3 CP_4 [...]
nei confronti di e quali soci suben- CP_5 CP_7 CP_6 tranti nei rapporti giuridici già facenti capo alla Controparte_8
- condanna e a rim- CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 borsare a e spese dei due gradi di giudizio, che liquida per Parte_1 il primo grado in € 14.103,00 e per il giudizio di appello in € 9.991,00, oltre 15% spe- se generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante inciden- tale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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