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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/06/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 915/2022 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CIUCCIOMEI NAZZARENO,
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2022 la contestava quando Parte_1
ritenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100019 del
22/12/2021, notificato dall il 23.12.2021. L riprendendo gli CP_1 CP_1
pagina 1 di 12 esiti di un precedente verbale unico di accertamento e notificazione (n.
2019004786/T01 del 10/07/2020, relativo al periodo 1/6/2018-31/5/2020, notificato dall e giudizialmente impugnato con separato ricorso), CP_2
riteneva che la ricorrente, titolare delle posizioni P.A.T. 22337608
(autonomi avesse superato artigiani) istituita dal 24/2/2016 per la socia
[...]
(assicurata alla voce 5212) e per i dipendenti dell'unità locale Parte_2
di Mombaroccio (PU), via Villagrande n. 243, per quanto riguarda la posizione matr. , avrebbe superato i limiti dimensionali CP_2 P.IVA_1
previsti dalla legge 443/1985, sicché dovevano essere operate variazioni di inquadramento dal settore artigiano al settore industria (cfr. pp.
3-4 del verbale) con cessazione delle polizze artigiane, compensando il credito con le somme richieste a seguito del verbale impugnato. Ciò in quanto, nel periodo compreso tra il 20/6/2018 e il 31/12/2019, secondo la resistente
, sarebbe risultato non genuino il rapporto di lavoro dei dipendenti CP_1
assunti dalla e impiegati presso la sede legale ed operativa Controparte_3
della poiché in luogo dell'appalto convenuto si sarebbe in realtà Parte_1
realizzata una somministrazione illecita di manodopera in relazione a 9 dipendenti che avrebbero operato, in periodi diversi, presso la sede legale di
Mombaroccio. L imputava alla ricorrente i suddetti rapporti di lavoro. CP_1
Ciò determinava la variazione di inquadramento della ricorrente anche ai fini
CP_1
La ricorrente contestava questa ricostruzione. Il contratto di appalto concluso dalla ricorrente con la era regolare, seppure Controparte_3
caratterizzato, come legittimo, dallo svolgimento da parte dell'appaltatrice di attività all'interno dei locali della committente e con attrezzature di quest'ultima. Si trattava di un appalto cd. labour intensive, finalizzato a pagina 2 di 12 soddisfare uno specifico bisogno produttivo della committente (servizio di Con arredo parte nautica), priva di personale specializzato. La era una società preesistente all'appalto che aveva una propria struttura operativa. Era vero che l'organizzazione e la direzione dei dipendenti non facevano capo al sig.
, essendo in realtà svolte dal sig. Parte_3 Parte_4
Con amministratore di fatto e da , entrambi dipendenti . Controparte_4
Inoltre, poiché i provvedimenti di variazione dell'inquadramento previdenziale, per principio generale, avevano effetto solo ex tunc, a tutto concedere il nuovo inquadramento poteva essere considerato solo a partire dal periodo di paga in corso al luglio 2020, data di notifica del verbale del
10.07.2020, con il quale per la prima volta è stata comunicata la variazione dal settore artigianato al settore industria.
Infine, l'istante contestava la documentazione prodotta in data 08.05.2020, fosse inidonea a provare le trasferte dei dipendenti CP_5 Org_1 Per_1
e Org_2
L si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando l'esito del CP_1
giudizio avente ad oggetto la pretesa contributiva dell afferente il CP_2
medesimo verbale di accertamento posto a base della pretesa dell CP_1
***
La contestazione principale della inerente il suo inquadramento Parte_1
assicurativo, pone i medesimi problemi esaminati nel giudizio rg. 99/2021, definito con la sentenza n. 129/2022, confermata dalla Corte d'appello di
Ancona, con sentenza n. 126 del 17.04.2024.
Nel presente giudizio sono stati acquisiti i verbali istruttori della causa rg.
99/2021. Appare quindi pertinente riportare le parti più rilevanti della sentenza pagina 3 di 12 con la quale il tribunale ha deciso la precedente controversia con l che CP_2
sono le seguenti, in neretto.
“Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha condotto ad esiti condivisi circa gli elementi distintivi fra appalto e somministrazione illecita di manodopera, giungendo a delineare gli indicatori da rilevare ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie. Carattere centrale è rivestito dal potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto: se esso viene in concreto esercitato dal soggetto appaltatore si rinviene un genuino appalto mentre se l'esercizio è posto in essere direttamente dal committente si versa in una somministrazione illecita di manodopera. Si può, pertanto, pacificamente ammettere di non essere in presenza di un genuino contratto di appalto se l'organizzazione del lavoro non è effettuata dall'appaltatore in autonomia e con gestione a proprio rischio, traducendosi il suo apporto solamente in una mera prestazione lavorativa, senza una concreta organizzazione volta al conseguimento di un risultato produttivo autonomo. La deposizione di Testimone_1
offre elementi di riscontro alla tesi dell secondo cui CP_2 Parte_4
di fatto amministrava entrambe le società. Il teste,
[...]
Con amministratore della , rappresenta il sig. non Parte_4
quale suo dipendente (quale formalmente era) bensì quale titolare della società appaltatrice (“Abbiamo sempre lavorato nel medesimo capannone che era di proprietà del Sig. , titolare della .”) Parte_4 Pt_1
che impartiva per il committente le indicazioni sui lavori da svolgere (“Il
Sig. ci dava delle indicazioni sulle commesse da svolgere;
ad Parte_4
esempio ci dava indicazioni sull'ordine di priorità dei mobili da assemblare”) e con il quale egli si rapportava alla stregua di una pagina 4 di 12 controparte contrattuale (“Ero io che mi rapportavo con e Parte_4
Con non gli altri dipendenti della ”). Anche si riferisce al Testimone_2 [...]
come al titolare della (“Per essere assunto in Controparte_6 Pt_1
Con
ho parlato con che era il titolare della ”) Parte_4 Pt_1
Con oltre che come gestore di fatto della (“è stato lui a propormi di andare Con Con a lavorare per la;
io non ho mai parlato con il titolare della che all'inizio non conoscevo. Della retribuzione e del livello di inquadramento ho parlato con ”). Queste dichiarazioni avvalorano Parte_4
Con la tesi dell' secondo cui e fossero “la stessa cosa” ossia CP_2 Pt_1
che, oltre lo schermo formale costituito dalle due distinte società, esse fossero in realtà entità facenti capo ai medesimi soggetti, CP_6
e . Le ulteriori dichiarazioni raccolte in sede
[...] Controparte_7
ispettiva ne danno ulteriore e univoca conferma, poiché evidenziano come amministratrice formale della , dopo la Controparte_7 Pt_1
partenza del padre gli sia subentrata nella gestione del personale Parte_4
Con della . A tale riguardo si premette che i risultati dell'attività ispettiva sono utilizzabili nel presente procedimento (Cass. Sez. L, Sentenza n.
9251/2010:” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.”). Si consideri a tal fine la Con deposizione di dipendente dal 20.06.2048 al Testimone_2
pagina 5 di 12 08.03.2019 che ha dichiarato di essere stato diretto dalla titolare della società ricorrente ben prima di essere stato assunto da essa (“Invece
[...]
da Novembre 2018 non l'ho più visto, mi è stato detto Parte_4
che era all'estero per lavoro. Da tale data lo sostituisce la figlia che è Pt_2
attualmente la titolare”). Il potere “direttivo” esercitato dalla Parte_5
Con
sul personale della è se possibile ancor più evidente nelle
[...]
dichiarazioni di che, nel periodo di nostro interesse, ha Tes_3
Con lavorato solo per (dal 08.11.2018 al 31.01.2020) quando non era più presente (“Invece da novembre Controparte_6 Parte_4
2018 non l'ho più visto, mi è stato detto che era all'estero per lavoro. Da tale data lo sostituisce la figlia che è attualmente la titolare”). La Pt_2
direzione sostanzialmente indifferenziata del personale dipendente delle due società emerge infine dalle dichiarazioni di Testimone_4
Con (assunta in dal 20.06 al 31.08.2018 e da il 30.09.2018 (“Ho Pt_1
iniziato a lavorare per la ditta con sede a Org_3
Mondolfo….dall'ottobre 2017 in ditta ci sono stati problemi dovuti alla crisi, a tal ragione uno dei soci, , avendo preso accordi Controparte_4
con (che gestiva la nella sede di Controparte_8 Parte_1
Mombaroccio in quanto la figlia si occupava della sede Trend a Pt_2
Schieppe) e con un certo hanno proposto a noi dipendenti di venire Per_2
assunti dalla , dalla quale sono stata assunta nella metà CP_3
di giugno 2018.…. A novembre 2018, mi ha proposto di Controparte_8
passare alla TREND dicendomi che presso tale ditta occorreva aumentare il numero dei disegnatori tecnici. Così, sia io che Parte_6
dopo essere state licenziate così come da accordi presi con Parte_4
siamo state assunte dalla . Di fatto tutti
[...] CP_9
pagina 6 di 12 continuiamo a svolgere lo stesso lavoro, negli stessi locali, con le stesse attrezzature, con la stessa retribuzione e livello, che svolgevamo per TH...
Attualmente e già da dicembre 2018 lavoro per la TREND nella sede di
Schieppe. Invece quando lavoravo presso i capannoni a Mombaroccio
(fino a novembre 2018) sempre per la , lì mio punto di riferimento Pt_1
era lui infatti, mi dava le direttive, a lui mi Parte_4
rivolgevo se mi dovevo assentare. La figlia fino a novembre 2018 era Pt_2
a Schieppe, poi da tale data, cioè quando sono andata io a Schieppe, è andata a Mombaroccio”. Sulla base di questi elementi istruttori il carattere non genuino del contratto di appalto consegue alla dimostrata sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società, facenti capo ai (padre e figlia), che risultano essere gli effettivi datori CP_6
Con di lavoro dei dipendenti formalmente in forza alla . Quest'ultima, e il suo formale titolare, ha svolto la funzione di mera somministratrice di manodopera, effettivamente diretta dagli amministratori (formali e di fatto) della . Inconferente il richiamo operato da parte ricorrente Pt_1
a pag. 12 del proprio ricorso, secondo il quale la parte amministrativo- Con contabile della gestione fosse del tutto autonoma e separata rispetto a quella della , in quanto tale elemento, se sprovvisto della Pt_1
necessaria organizzazione dell'attività lavorativa, non è autonomamente idoneo a configurare un genuino appalto di servizi, come stabilito anche da recente Cassazione (ord. 12807/2020), “in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del
2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale pagina 7 di 12 ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente”. Tale assunto risulta confermato anche da una pronuncia richiamata dalla difesa della stessa ricorrente (Cass. ord. 27213/2018), la quale afferma “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti
"endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. Come conseguenza di quanto appena statuito, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale dominante (vedasi Cass. sent. n. 20/2016, n.
463/2012), secondo il quale in ambito previdenziale vale il principio per cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”, si deve, pertanto,
pagina 8 di 12 ritenere corretto l'inquadramento nel settore industria della Pt_1
, come accertato dagli ispettori. Invero, se i lavoratori assunti
[...]
Con formalmente dalla , ai fini previdenziali e contributivi, devono essere ricondotti all'effettivo datore di lavoro, ovvero la , da ciò Parte_1
consegue che tale aggiunta numerica all'organigramma della ricorrente ha come effetto quello di comportare il superamento della soglia dimensionale prevista, ex art. comma 1 lett. a) legge 443/1985, per le ditte artigiane e la successiva riconduzione nel settore industria, con l'applicazione delle relative e maggiori aliquote contributive. Tale Cont automatismo viene ribadito dalla circolare 10 del 11.07.2018 dell' , nella quale si evidenzia come, diversamente da quanto previsto per la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'effettivo utilizzatore/datore di lavoro, per cui tale effetto è subordinato all'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda giudiziale del lavoratore ex art. 414 c.p.c., sul differente piano del recupero contributivo il rapporto previdenziale intercorrente fra datore di lavoro e ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e non è subordinato alla scelta del lavoratore di adire il giudice ordinario per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. In altri termini, una volta individuato l'utilizzatore della prestazione lavorativa e riconosciuto quest'ultimo quale effettivo datore di lavoro, i conseguenti obblighi previdenziali e contributivi incombono su di lui. Parte ricorrente lamenta, però, come l'accertamento operato dall' non possa che spiegare i propri effetti solamente a CP_2
partire dal periodo di paga in corso al momento del provvedimento di variazione dell'inquadramento, con consequenziale inefficacia retroattiva in riferimento ai periodi antecedenti. Tale assunto troverebbe il suo pagina 9 di 12 fondamento normativo nell'art. 3 comma 8 legge 335/1995, il quale testualmente afferma che i provvedimenti adottati d'ufficio dall di CP_2
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La clausola di esclusione contenuta nell'inciso finale della disposizione consente, pertanto, l'efficacia retroattiva nei casi, come quello di specie, in cui il datore di lavoro abbia effettuato dichiarazioni inesatte sulla base delle quali l'inquadramento iniziale è stato determinato in maniera erronea, come statuito anche da recente pronuncia della Cassazione (sent. 6081/2021): “In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi
, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di CP_1
variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell , in nome del principio di irretroattività della CP_1
legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato. id. 14217/2019”. Come già descritto in precedenza, l'accertamento dell'assenza di genuinità dell'appalto ha comportato l'imputazione alla dei lavoratori Pt_1
Con formalmente assunti dalla , con il conseguente superamento del limite pagina 10 di 12 dimensione previsto per le ditte artigiane di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) legge 443/1985. Si configura, quindi, un'ipotesi di inesatta dichiarazione del datore di lavoro, in quanto la , tramite la stipulazione di un Pt_1
appalto non genuino celante un'illecita somministrazione di manodopera, ha occultato il reale numero dei propri dipendenti;
pertanto, l'eccezione sollevata dalla ricorrente risulta priva di pregio e inidonea ad inficiare l'efficacia temporale dell'accertamento e il quantum contributivo ivi determinato.”.
Questa ricostruzione è stata condivisa dalla Corte d'appello di Ancona (sent.
n. 126 del 17.04.2024), secondo cui “Correttamente, pertanto, il Tribunale ravvisa, nei contenuti delle predette dichiarazioni, elementi sufficienti ad avvalorare l'assunto dell' secondo cui la committente e l'appaltante CP_2
costituissero un'unica realtà aziendale indifferenziata, facente capo ai medesimi soggetti: e la di lui figlia , Parte_4 Parte_2
quest'ultima formalmente titolare della Società committente ed odierna appellante. I surriferiti elementi nel loro complesso non possono che avvalorare l'argomento dell' circa il carattere non genuino del contratto CP_2
di appalto intercorso tra le due Società, di fatto dissimulante un'illecita interposizione di manodopera.” (sent. n. .
A questi rilievi – che parte ricorrente elude comp,etamente - può aggiungersi il dato formale, ma sintomatico della sostanziale non genuinità dell'appalto, rappresentato della non coincidenza, tra quanto programmato nel contratto e la realtà circa i mezzi ed i materiali necessari per la realizzazione del servizio. In base alle clausole del contratto (punto c) della premessa e art. 2.2)
l'appaltatrice avrebbe dovuto eseguirlo con “propri mezzi materiali” di cui, viceversa, non disponeva (v. dichiarazione del sig. : “non mi risulta Parte_3
pagina 11 di 12 che la sia proprietaria di immobili, né che abbia in affitto dei CP_3
locali in quanto usufruisce solo del capannone della a Monbaroccio;
Pt_1
non possiede macchinari infatti utilizza solo quelli della ”). Pt_1
Relativamente alla contestazione inerente i rimborsi spese analitici, la ricorrente fa riferimento ad una pec inviata da all in data Pt_1 CP_1
08.05.2020, che documenterebbe le trasferte. Questo documento non è però rinvenibile tra i 16 allegati al ricorso. Il difetto di prova circa la natura non retributiva degli esborsi erogati ai dipendenti comporta il rigetto del ricorso anche per tale profilo poiché, in linea di principio, va ritenuta retribuzione tutto ciò che il dipendente riceve dal datore di lavoro in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro (v. Cass. 2419/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza e so0no liquidate considerando che la pretesa ammonta ad € 13.335,91, oltre accessori (v. memoria pag. CP_1 CP_1
10)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
2588,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro li 10.06.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 915/2022 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CIUCCIOMEI NAZZARENO,
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2022 la contestava quando Parte_1
ritenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100019 del
22/12/2021, notificato dall il 23.12.2021. L riprendendo gli CP_1 CP_1
pagina 1 di 12 esiti di un precedente verbale unico di accertamento e notificazione (n.
2019004786/T01 del 10/07/2020, relativo al periodo 1/6/2018-31/5/2020, notificato dall e giudizialmente impugnato con separato ricorso), CP_2
riteneva che la ricorrente, titolare delle posizioni P.A.T. 22337608
(autonomi avesse superato artigiani) istituita dal 24/2/2016 per la socia
[...]
(assicurata alla voce 5212) e per i dipendenti dell'unità locale Parte_2
di Mombaroccio (PU), via Villagrande n. 243, per quanto riguarda la posizione matr. , avrebbe superato i limiti dimensionali CP_2 P.IVA_1
previsti dalla legge 443/1985, sicché dovevano essere operate variazioni di inquadramento dal settore artigiano al settore industria (cfr. pp.
3-4 del verbale) con cessazione delle polizze artigiane, compensando il credito con le somme richieste a seguito del verbale impugnato. Ciò in quanto, nel periodo compreso tra il 20/6/2018 e il 31/12/2019, secondo la resistente
, sarebbe risultato non genuino il rapporto di lavoro dei dipendenti CP_1
assunti dalla e impiegati presso la sede legale ed operativa Controparte_3
della poiché in luogo dell'appalto convenuto si sarebbe in realtà Parte_1
realizzata una somministrazione illecita di manodopera in relazione a 9 dipendenti che avrebbero operato, in periodi diversi, presso la sede legale di
Mombaroccio. L imputava alla ricorrente i suddetti rapporti di lavoro. CP_1
Ciò determinava la variazione di inquadramento della ricorrente anche ai fini
CP_1
La ricorrente contestava questa ricostruzione. Il contratto di appalto concluso dalla ricorrente con la era regolare, seppure Controparte_3
caratterizzato, come legittimo, dallo svolgimento da parte dell'appaltatrice di attività all'interno dei locali della committente e con attrezzature di quest'ultima. Si trattava di un appalto cd. labour intensive, finalizzato a pagina 2 di 12 soddisfare uno specifico bisogno produttivo della committente (servizio di Con arredo parte nautica), priva di personale specializzato. La era una società preesistente all'appalto che aveva una propria struttura operativa. Era vero che l'organizzazione e la direzione dei dipendenti non facevano capo al sig.
, essendo in realtà svolte dal sig. Parte_3 Parte_4
Con amministratore di fatto e da , entrambi dipendenti . Controparte_4
Inoltre, poiché i provvedimenti di variazione dell'inquadramento previdenziale, per principio generale, avevano effetto solo ex tunc, a tutto concedere il nuovo inquadramento poteva essere considerato solo a partire dal periodo di paga in corso al luglio 2020, data di notifica del verbale del
10.07.2020, con il quale per la prima volta è stata comunicata la variazione dal settore artigianato al settore industria.
Infine, l'istante contestava la documentazione prodotta in data 08.05.2020, fosse inidonea a provare le trasferte dei dipendenti CP_5 Org_1 Per_1
e Org_2
L si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando l'esito del CP_1
giudizio avente ad oggetto la pretesa contributiva dell afferente il CP_2
medesimo verbale di accertamento posto a base della pretesa dell CP_1
***
La contestazione principale della inerente il suo inquadramento Parte_1
assicurativo, pone i medesimi problemi esaminati nel giudizio rg. 99/2021, definito con la sentenza n. 129/2022, confermata dalla Corte d'appello di
Ancona, con sentenza n. 126 del 17.04.2024.
Nel presente giudizio sono stati acquisiti i verbali istruttori della causa rg.
99/2021. Appare quindi pertinente riportare le parti più rilevanti della sentenza pagina 3 di 12 con la quale il tribunale ha deciso la precedente controversia con l che CP_2
sono le seguenti, in neretto.
“Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha condotto ad esiti condivisi circa gli elementi distintivi fra appalto e somministrazione illecita di manodopera, giungendo a delineare gli indicatori da rilevare ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie. Carattere centrale è rivestito dal potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto: se esso viene in concreto esercitato dal soggetto appaltatore si rinviene un genuino appalto mentre se l'esercizio è posto in essere direttamente dal committente si versa in una somministrazione illecita di manodopera. Si può, pertanto, pacificamente ammettere di non essere in presenza di un genuino contratto di appalto se l'organizzazione del lavoro non è effettuata dall'appaltatore in autonomia e con gestione a proprio rischio, traducendosi il suo apporto solamente in una mera prestazione lavorativa, senza una concreta organizzazione volta al conseguimento di un risultato produttivo autonomo. La deposizione di Testimone_1
offre elementi di riscontro alla tesi dell secondo cui CP_2 Parte_4
di fatto amministrava entrambe le società. Il teste,
[...]
Con amministratore della , rappresenta il sig. non Parte_4
quale suo dipendente (quale formalmente era) bensì quale titolare della società appaltatrice (“Abbiamo sempre lavorato nel medesimo capannone che era di proprietà del Sig. , titolare della .”) Parte_4 Pt_1
che impartiva per il committente le indicazioni sui lavori da svolgere (“Il
Sig. ci dava delle indicazioni sulle commesse da svolgere;
ad Parte_4
esempio ci dava indicazioni sull'ordine di priorità dei mobili da assemblare”) e con il quale egli si rapportava alla stregua di una pagina 4 di 12 controparte contrattuale (“Ero io che mi rapportavo con e Parte_4
Con non gli altri dipendenti della ”). Anche si riferisce al Testimone_2 [...]
come al titolare della (“Per essere assunto in Controparte_6 Pt_1
Con
ho parlato con che era il titolare della ”) Parte_4 Pt_1
Con oltre che come gestore di fatto della (“è stato lui a propormi di andare Con Con a lavorare per la;
io non ho mai parlato con il titolare della che all'inizio non conoscevo. Della retribuzione e del livello di inquadramento ho parlato con ”). Queste dichiarazioni avvalorano Parte_4
Con la tesi dell' secondo cui e fossero “la stessa cosa” ossia CP_2 Pt_1
che, oltre lo schermo formale costituito dalle due distinte società, esse fossero in realtà entità facenti capo ai medesimi soggetti, CP_6
e . Le ulteriori dichiarazioni raccolte in sede
[...] Controparte_7
ispettiva ne danno ulteriore e univoca conferma, poiché evidenziano come amministratrice formale della , dopo la Controparte_7 Pt_1
partenza del padre gli sia subentrata nella gestione del personale Parte_4
Con della . A tale riguardo si premette che i risultati dell'attività ispettiva sono utilizzabili nel presente procedimento (Cass. Sez. L, Sentenza n.
9251/2010:” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.”). Si consideri a tal fine la Con deposizione di dipendente dal 20.06.2048 al Testimone_2
pagina 5 di 12 08.03.2019 che ha dichiarato di essere stato diretto dalla titolare della società ricorrente ben prima di essere stato assunto da essa (“Invece
[...]
da Novembre 2018 non l'ho più visto, mi è stato detto Parte_4
che era all'estero per lavoro. Da tale data lo sostituisce la figlia che è Pt_2
attualmente la titolare”). Il potere “direttivo” esercitato dalla Parte_5
Con
sul personale della è se possibile ancor più evidente nelle
[...]
dichiarazioni di che, nel periodo di nostro interesse, ha Tes_3
Con lavorato solo per (dal 08.11.2018 al 31.01.2020) quando non era più presente (“Invece da novembre Controparte_6 Parte_4
2018 non l'ho più visto, mi è stato detto che era all'estero per lavoro. Da tale data lo sostituisce la figlia che è attualmente la titolare”). La Pt_2
direzione sostanzialmente indifferenziata del personale dipendente delle due società emerge infine dalle dichiarazioni di Testimone_4
Con (assunta in dal 20.06 al 31.08.2018 e da il 30.09.2018 (“Ho Pt_1
iniziato a lavorare per la ditta con sede a Org_3
Mondolfo….dall'ottobre 2017 in ditta ci sono stati problemi dovuti alla crisi, a tal ragione uno dei soci, , avendo preso accordi Controparte_4
con (che gestiva la nella sede di Controparte_8 Parte_1
Mombaroccio in quanto la figlia si occupava della sede Trend a Pt_2
Schieppe) e con un certo hanno proposto a noi dipendenti di venire Per_2
assunti dalla , dalla quale sono stata assunta nella metà CP_3
di giugno 2018.…. A novembre 2018, mi ha proposto di Controparte_8
passare alla TREND dicendomi che presso tale ditta occorreva aumentare il numero dei disegnatori tecnici. Così, sia io che Parte_6
dopo essere state licenziate così come da accordi presi con Parte_4
siamo state assunte dalla . Di fatto tutti
[...] CP_9
pagina 6 di 12 continuiamo a svolgere lo stesso lavoro, negli stessi locali, con le stesse attrezzature, con la stessa retribuzione e livello, che svolgevamo per TH...
Attualmente e già da dicembre 2018 lavoro per la TREND nella sede di
Schieppe. Invece quando lavoravo presso i capannoni a Mombaroccio
(fino a novembre 2018) sempre per la , lì mio punto di riferimento Pt_1
era lui infatti, mi dava le direttive, a lui mi Parte_4
rivolgevo se mi dovevo assentare. La figlia fino a novembre 2018 era Pt_2
a Schieppe, poi da tale data, cioè quando sono andata io a Schieppe, è andata a Mombaroccio”. Sulla base di questi elementi istruttori il carattere non genuino del contratto di appalto consegue alla dimostrata sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società, facenti capo ai (padre e figlia), che risultano essere gli effettivi datori CP_6
Con di lavoro dei dipendenti formalmente in forza alla . Quest'ultima, e il suo formale titolare, ha svolto la funzione di mera somministratrice di manodopera, effettivamente diretta dagli amministratori (formali e di fatto) della . Inconferente il richiamo operato da parte ricorrente Pt_1
a pag. 12 del proprio ricorso, secondo il quale la parte amministrativo- Con contabile della gestione fosse del tutto autonoma e separata rispetto a quella della , in quanto tale elemento, se sprovvisto della Pt_1
necessaria organizzazione dell'attività lavorativa, non è autonomamente idoneo a configurare un genuino appalto di servizi, come stabilito anche da recente Cassazione (ord. 12807/2020), “in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del
2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale pagina 7 di 12 ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente”. Tale assunto risulta confermato anche da una pronuncia richiamata dalla difesa della stessa ricorrente (Cass. ord. 27213/2018), la quale afferma “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti
"endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. Come conseguenza di quanto appena statuito, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale dominante (vedasi Cass. sent. n. 20/2016, n.
463/2012), secondo il quale in ambito previdenziale vale il principio per cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”, si deve, pertanto,
pagina 8 di 12 ritenere corretto l'inquadramento nel settore industria della Pt_1
, come accertato dagli ispettori. Invero, se i lavoratori assunti
[...]
Con formalmente dalla , ai fini previdenziali e contributivi, devono essere ricondotti all'effettivo datore di lavoro, ovvero la , da ciò Parte_1
consegue che tale aggiunta numerica all'organigramma della ricorrente ha come effetto quello di comportare il superamento della soglia dimensionale prevista, ex art. comma 1 lett. a) legge 443/1985, per le ditte artigiane e la successiva riconduzione nel settore industria, con l'applicazione delle relative e maggiori aliquote contributive. Tale Cont automatismo viene ribadito dalla circolare 10 del 11.07.2018 dell' , nella quale si evidenzia come, diversamente da quanto previsto per la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'effettivo utilizzatore/datore di lavoro, per cui tale effetto è subordinato all'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda giudiziale del lavoratore ex art. 414 c.p.c., sul differente piano del recupero contributivo il rapporto previdenziale intercorrente fra datore di lavoro e ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e non è subordinato alla scelta del lavoratore di adire il giudice ordinario per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. In altri termini, una volta individuato l'utilizzatore della prestazione lavorativa e riconosciuto quest'ultimo quale effettivo datore di lavoro, i conseguenti obblighi previdenziali e contributivi incombono su di lui. Parte ricorrente lamenta, però, come l'accertamento operato dall' non possa che spiegare i propri effetti solamente a CP_2
partire dal periodo di paga in corso al momento del provvedimento di variazione dell'inquadramento, con consequenziale inefficacia retroattiva in riferimento ai periodi antecedenti. Tale assunto troverebbe il suo pagina 9 di 12 fondamento normativo nell'art. 3 comma 8 legge 335/1995, il quale testualmente afferma che i provvedimenti adottati d'ufficio dall di CP_2
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La clausola di esclusione contenuta nell'inciso finale della disposizione consente, pertanto, l'efficacia retroattiva nei casi, come quello di specie, in cui il datore di lavoro abbia effettuato dichiarazioni inesatte sulla base delle quali l'inquadramento iniziale è stato determinato in maniera erronea, come statuito anche da recente pronuncia della Cassazione (sent. 6081/2021): “In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi
, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di CP_1
variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell , in nome del principio di irretroattività della CP_1
legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato. id. 14217/2019”. Come già descritto in precedenza, l'accertamento dell'assenza di genuinità dell'appalto ha comportato l'imputazione alla dei lavoratori Pt_1
Con formalmente assunti dalla , con il conseguente superamento del limite pagina 10 di 12 dimensione previsto per le ditte artigiane di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) legge 443/1985. Si configura, quindi, un'ipotesi di inesatta dichiarazione del datore di lavoro, in quanto la , tramite la stipulazione di un Pt_1
appalto non genuino celante un'illecita somministrazione di manodopera, ha occultato il reale numero dei propri dipendenti;
pertanto, l'eccezione sollevata dalla ricorrente risulta priva di pregio e inidonea ad inficiare l'efficacia temporale dell'accertamento e il quantum contributivo ivi determinato.”.
Questa ricostruzione è stata condivisa dalla Corte d'appello di Ancona (sent.
n. 126 del 17.04.2024), secondo cui “Correttamente, pertanto, il Tribunale ravvisa, nei contenuti delle predette dichiarazioni, elementi sufficienti ad avvalorare l'assunto dell' secondo cui la committente e l'appaltante CP_2
costituissero un'unica realtà aziendale indifferenziata, facente capo ai medesimi soggetti: e la di lui figlia , Parte_4 Parte_2
quest'ultima formalmente titolare della Società committente ed odierna appellante. I surriferiti elementi nel loro complesso non possono che avvalorare l'argomento dell' circa il carattere non genuino del contratto CP_2
di appalto intercorso tra le due Società, di fatto dissimulante un'illecita interposizione di manodopera.” (sent. n. .
A questi rilievi – che parte ricorrente elude comp,etamente - può aggiungersi il dato formale, ma sintomatico della sostanziale non genuinità dell'appalto, rappresentato della non coincidenza, tra quanto programmato nel contratto e la realtà circa i mezzi ed i materiali necessari per la realizzazione del servizio. In base alle clausole del contratto (punto c) della premessa e art. 2.2)
l'appaltatrice avrebbe dovuto eseguirlo con “propri mezzi materiali” di cui, viceversa, non disponeva (v. dichiarazione del sig. : “non mi risulta Parte_3
pagina 11 di 12 che la sia proprietaria di immobili, né che abbia in affitto dei CP_3
locali in quanto usufruisce solo del capannone della a Monbaroccio;
Pt_1
non possiede macchinari infatti utilizza solo quelli della ”). Pt_1
Relativamente alla contestazione inerente i rimborsi spese analitici, la ricorrente fa riferimento ad una pec inviata da all in data Pt_1 CP_1
08.05.2020, che documenterebbe le trasferte. Questo documento non è però rinvenibile tra i 16 allegati al ricorso. Il difetto di prova circa la natura non retributiva degli esborsi erogati ai dipendenti comporta il rigetto del ricorso anche per tale profilo poiché, in linea di principio, va ritenuta retribuzione tutto ciò che il dipendente riceve dal datore di lavoro in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro (v. Cass. 2419/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza e so0no liquidate considerando che la pretesa ammonta ad € 13.335,91, oltre accessori (v. memoria pag. CP_1 CP_1
10)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
2588,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro li 10.06.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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