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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 921 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MELAZZO C.F._1
GIUSEPPE, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SILLUZIO C.F._2
FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/03/2025 i coniugi
[...]
[...] nato a [...] il [...], e Parte_2 CP_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Sant'Agata Li Battiati
(CT) il 20/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 91, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie (06/07/1998) e Per_1 Per_2
(28/03/2001), oggi entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Catania con decreto n. cronol. 2058/2021 del 11/05/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1). Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti in Sant'Agata Li Battiati (CT) il 20/09/1995, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata Li Battiati
(CT), anno 1995, parte II^ serie A n° 91; 2). Essendo i coniugi entrambi economicamente autonomi nessuna statuizione viene emessa in relazione ad un assegno di mantenimento da un coniuge all'altro, al quale gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente;
non esistono conti correnti, né beni immobili o mobili, cointestati e/o da dividere;
nulla deve essere stabilito con riguardo al mantenimento delle due figlie maggiorenni, e Per_1 [...]
in quanto entrambe autosufficienti dal punto di vista economico. 3). Per_3
2 Le spese legali ed i compensi dei sottoscritti difensori vengono compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/04/2025.
Alla suddetta udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Catania con decreto n. cronol. 2058/2021 del 11/05/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) il 20/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 91, parte 2, serie A, tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata Li
Battiati (CT) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 921 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MELAZZO C.F._1
GIUSEPPE, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SILLUZIO C.F._2
FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/03/2025 i coniugi
[...]
[...] nato a [...] il [...], e Parte_2 CP_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Sant'Agata Li Battiati
(CT) il 20/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 91, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie (06/07/1998) e Per_1 Per_2
(28/03/2001), oggi entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Catania con decreto n. cronol. 2058/2021 del 11/05/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1). Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti in Sant'Agata Li Battiati (CT) il 20/09/1995, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata Li Battiati
(CT), anno 1995, parte II^ serie A n° 91; 2). Essendo i coniugi entrambi economicamente autonomi nessuna statuizione viene emessa in relazione ad un assegno di mantenimento da un coniuge all'altro, al quale gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente;
non esistono conti correnti, né beni immobili o mobili, cointestati e/o da dividere;
nulla deve essere stabilito con riguardo al mantenimento delle due figlie maggiorenni, e Per_1 [...]
in quanto entrambe autosufficienti dal punto di vista economico. 3). Per_3
2 Le spese legali ed i compensi dei sottoscritti difensori vengono compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/04/2025.
Alla suddetta udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Catania con decreto n. cronol. 2058/2021 del 11/05/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) il 20/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 91, parte 2, serie A, tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata Li
Battiati (CT) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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