Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6302/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 6302/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: riassunzione di giudizio a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione Penale con sent. 1360/2016
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Matteo Giovanni Battista Parte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Macerata Campania (CE), in via Matteotti n. 78
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ciro Foglia CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Giovanni Russo (C.F. , ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Marcianise (CE), Via F.
Marchesiello n.20
APPELLATO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rinvio disposto con sentenza n 1360/2016 dalla Cassazione Penale, conveniva in giudizio, con atto di citazione in riassunzione notificato il Parte_1
6.11.2017 innanzi a questa Corte, al fine di ottenere l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni “
1. in via preliminare, quantificare l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale, a seguito dell'evento sopra descritto;
2. per
l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'istante, quantificato complessivamente in € 52.000,00, o quale diversa somma codesta Giustizia riterrà congrua, oltre interessi e svalutazione a decorrere dalla data dell'evento;
3. condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito per l'anticipo fattone.
A sostegno delle proprie pretese deduceva che “1. In data 18.10.05, l'istante si è recata presso il appartenente all Controparte_2 CP_3
, al fine di sottoporsi esame color doppler venoso degli arti inferiori;
2. Tale
[...]
indagine consentiva di rilevare la presenza di varicosita diffuse all'arto inferiore sinistro, per cui il medico incaricato della suddetta indagine, dott. , CP_1
consigliava alla paziente la necessità di un intervento chirurgico in tale area;
3. In particolare, l'intervento consigliato veniva qualificato come "di routine" e tecnicamente denominato "stripping e flebectomia", da effettuarsi in "day hospital",4. In data 01.12.05 la ricorrente, preso atto della necessita di tale intervento, provvedeva a ricoverarsi presso il suddetto presidia ospedaliero;
5. Nel corso dell'intervento il dott. dopa una incisione inguinale a sinistra, ovvero al CP_1
"triangolo di scarpa", a seguito di isolamento della giunzione safeno femorale ed
pagina 2 di 7 una crossectomia sezionando la safena interna a raso della vena femorale comune, nel procedere a cateterismo retrogado, notava un improvviso e cospicuo sanguinamento profondo di difficile dominio e identificazione;
6. A questo punto, altri operatori subentravano al dott. i quali hanno provveduto ad eseguire una CP_1
emostasi ma senza successo, riuscendo comunque ad identificare la sede emorragica nella vena femorale comune, per verosimile cedimento della sutura;
7. Data la critica situazione creatasi, si aggiungeva all'equipe medica un chirurgo vascolare, il quale isolava la vena femorale comune ed applicava dei "camps" i quali consentivano finalmente il controllo dell'emorragia. Si provvedeva quindi ad incidere un segmento di safena interna, che viene interposto in modalità "terminale" tra la vena femorale superficiale e prossimale e in modalità terminio terminale con la vena femorale” (Cfr. atto di citazione in riassunzione). La vicenda per cui è causa ha avuto origine con il procedimento penale n. 526/09 Mod. 16- 3766/06 Mod. 21 incardinato innanzi al Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere in cui la Pt_1
si costituiva parte civile chiedendo l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato e la sua condanna al risarcimento del danno. Tale CP_1
procedimento si concludeva con sentenza n. 52/2013 che disponeva l'assoluzione dell'imputato “perché il fatto non sussiste”. In particolare, il Tribunale era pervenuto all'assoluzione dell'imputato ritenendo che all'ipotesi di una manovra imperita del chirurgo si contrapponessero persistenti e non eliminabili ipotesi alternative e che, in ogni caso, il comportamento del in quanto conforme ai protocolli riferibili al CP_1
tipo di intervento e caratterizzato da colpa lieve, sarebbe stato comunque non punibile. La seguente pronuncia veniva poi impugnata innanzi la Corte d'Appello di
Napoli dal Procuratore Generale e dalla parte civile, i quali chiedevano che il CP_1
venisse condannato alle pene di giustizia ed al ristoro dei danni subiti dalla parte lesa. Con sentenza n. 15857/2013, la Corte di Appello di Napoli, ravvisando nel comportamento del una grave imprudenza, così provvedeva: “visto l'art. 605 c. CP_1
p. p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -
pagina 3 di 7 Sezione distaccata di Marcianise - in data 22/ 1/ 2013, emessa nei confronti di
[...]
ed appellata dal Procuratore Generale e dalla parte civile, dichiara n. d. p. CP_1
nei di lui confronti in ordine al reato ascrittogli, estinto per intervenuta prescrizione. Condanna il resistente al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi nella competente sede con separato giudizio;
condanna altresì il alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, CP_1
relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, somma comprensiva di rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre I. V. A.
e C. P. A. - se dovute - come per legge;
assegna alla parte civile una provvisionale ex art. 540 c. p. p. di euro 20.000,00. Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della presente sentenza.”. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso alla Suprema Corte di Cassazione , la quale con sent. CP_1
n 1360/2016 annullava la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In particolare, la S.C. evidenziava che “Nella motivazione impugnata, infatti, non si trova risposta che indichi quale sia stata per la Corte di Appello la causa dell'emorragia; invero, la corte distrettuale esplicita che essa viene rinvenuta nella imprudenza del CP_1
ma ciò fa apoditticamente, senza esaminare e motivatamente confutare la tesi del primo giudice della esistenza di ipotesi alternative non escluse dagli elementi disponibili al giudizio. Peraltro, l'imprudenza viene ritenuta per aver il CP_1
distolto lo sguardo ed aver operato senza il necessario ausilio di due infermieri qualificati: ma non si spiega sulla scorta di quali referenti si sostiene che il chirurgo non avrebbe dovuto distogliere lo sguardo e secondo quale dinamica ciò abbia provocato l'emorragia.”. Ebbene, a seguito di tale disposto rinvio, Parte_1
citava innanzi a questa Corte , per l'accoglimento delle conclusioni CP_1
sopra menzionate. Si costituiva l'appellato che in via preliminare eccepiva la mancata riassunzione nei termini previsti dal 392 c.p.c., l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione oltre che pagina 4 di 7 la nullità della domanda introduttiva per l'indeterminatezza del suo oggetto. Nel merito, si opponeva alle pretese attoree deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda e l'assenza di una responsabilità per colpa, chiedendo all'adita Corte così provvedere: “rigettare le domande tutte formulate ed azionate dalla signora Pt_1
nei confronti del comparente , perché assolutamente illegittime,
[...] CP_1
infondate, inammissibili, improcedibili, così come carente di ogni e seppur minimo presupposto, contrarie e contrastanti con la obiettiva modalità evolutiva dei fatti, prive di qualsivoglia riscontro istruttorio ed assolutamente contrarie e contrastanti con la pregressa decisione finora debitamente richiamata. Con declaratoria di condanna, per controparte, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, a quantificarsi ex art.96 c.p.c. ed in ossequio ai parametri regolamentari operanti, sussistendone palesemente ragioni e motivazioni di legge.;”
All'udienza celebrata in data 10.10.2024 nelle forme della trattazione scritta ex art
127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni come da note di udienza così come richiamate in epigrafe onde la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rileva la Corte che va analizzata l'eccezione avanzata dalla difesa dell'appellato relativa alla mancata riassunzione nei termini del giudizio di CP_1
rinvio, appellato che si è costituito ritualmente con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2018.
A riguardo si ricorda che con ord. N.30994/2018 la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., se la riassunzione non avviene entro il termine dell'art. 392 c.p.c., il processo si estingue”. La
pagina 5 di 7 Corte di legittimità ha, inoltre, specificato che l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non è rilevabile d'ufficio, ma è rimessa al potere dispositivo della parte”.
Trattandosi, dunque, di eccezione processuale in senso stretto non rilevabile d'ufficio, essa va sollevata dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata entro venti giorni dalla data fissata per la comparizione in prima udienza.
Ebbene, nel caso di specie ha ritualmente sollevato l'eccezione de qua CP_1
nell'atto della sua costituzione in giudizio, depositando in data 31.01.2018 comparsa di costituzione e risposta. In altri termini, l'eccezione è stata ritualmente sollevata e la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, pertanto, l'odierno appellato non è incorso nella decadenza di cui all'art. 167 cpc.
Ciò premesso, e venendo all'analisi della predetta eccezione, rileva la Corte che nel caso in esame ha riassunto il giudizio oltre il termine annuale previsto dall'art. Parte_1
392 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Difatti, va osservato che ai fini della tempestività della riassunzione del giudizio, l'appellante avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione in riassunzione entro la data del 24.10.2017 (data corrispondente ad un anno, comprensivo di sospensione feriale, dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte). Orbene, rileva questa Corte che la notifica della citazione in riassunzione all'appellato è avvenuta solo in data 6.11.2017, CP_1
oltre un anno dal deposito della sentenza n.1360/2016 -avvenuto in data 23.09.2016- con cui la Corte di Cassazione Penale ha disposto il rinvio al giudice civile di appello.
Pertanto, poiché a norma dell'art. 393 c.p.c. “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue”, va dichiarata estinta la procedura, per mancata tempestiva riassunzione del giudizio innanzi a questo Giudice.
In ragione del combinato disposto di cui agli artt. 307 commi 3 e 4 e 310 comma 4 cpc, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr.:
Cass. 11845/1993).
pagina 6 di 7 Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 co 1 quater d.P.R. 115/2002 atteso che “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr.: Cass. Ord. 25485 del 12.10.2018;
Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da contro in riassunzione a seguito Parte_1 CP_1
della sentenza n.1360/2016 resa dalla Corte di Cassazione in data 23.09.2016, così provvede:
a) Dichiara estinta la procedura e ne dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Nulla dispone quanto alle spese processuali.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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