Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 16/09/2025, n. 16286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16286 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16286/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01590/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2025, proposto da
ON LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo De Persis e Concetta Metallo, con domicilio digitale in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez PA e Commissione Interministeriale RIPAM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
MA Arcangeli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT, di cui 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (atto prot. n. 144403 del 21 marzo 2024) pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 08.11.2024 Prot. n. 408773/2024, nonché dell’allegato A – GRADUATORIA FINALE DI MERITO e dell’allegato B - ELENCO VINCITORI, al suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT, di cui 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (atto prot. n. 144403 del 21 marzo 2024) pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate in data 8.11.2024 prot. n.408773/2024;
- dell’esito della prova scritta del ricorrente inerente alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT, di cui 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, di Formez PA e della Commissione Interministeriale RIPAM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugna gli atti relativi alla procedura in epigrafe, indetta dall’Agenzia delle Entrate (nel prosieguo semplicemente “Agenzia”), in particolare contestando il punteggio da costui conseguito di 53,299/60 punti, in ragione della quale si collocava al 31° posto della relativa graduatoria finale di merito, risultando il primo dei candidati non idonei, in quanto “ influenzato negativamente dalla (in tesi) e rronea valutazione della risposta data ad uno dei quesiti della prova scritta (da lui sostenuta) che, ove fosse stata correttamente valutata, avrebbe determinato il conseguimento di una sua collocazione nella graduatoria di merito utile ai fini della idoneità al concorso e della successiva messa in servizio ”.
Contesta, dunque, l’istante una delle domande della prova scritta da egli sostenuta, consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla, evidenziando come, “ ove fosse stata correttamente valutata dalla commissione la risposta data … questi si sarebbe collocato tra gli idonei nella graduatoria finale del concorso ”.
Segnatamente il candidato afferma che il quesito in questione, secondo il quale “ Il Data Mirroring riguarda:
(a) sia i dati che le applicazioni.
(b) solamente le applicazioni.
(c) solamente i dati ” sarebbe asseritamente erroneo, avendo la Commissione considerato corretta la risposta sub “(a)”, attribuendogli una penalità pari a -0,08 punti per aver egli scelto la sub “(c)”, come da relazione tecnica di un proprio consulente versata in atti.
L’Agenzia e le altre amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del gravame, per omessa tempestiva impugnazione già degli esiti della prova scritta, nonché, in ogni caso, diffusamente argomentando sulla correttezza della domanda avversata.
La Sezione con ordinanza n. 992/2025 disponeva ai sensi dell’art. 49 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, mediante notificazione per pubblici proclami.
Parte ricorrente dava evidenza di aver proceduto a detto adempimento, mediante deposito documentale in data 13 febbraio 2025.
All’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa veniva trattata e, dunque trattenuta in decisione.
Il Collegio - in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. - ritiene, innanzi tutto, di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione in rito formulata in atti da parte resistente, attesa l’infondatezza del gravame proposto.
Il ricorso deve essere, infatti, respinto perché infondato, attesa la non manifesta erroneità del quesito contestato.
Devono, infatti, essere disattese le argomentazioni con cui il ricorrente discute il merito della valutazione della propria prova scritta (consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla), contestando la legittimità del voto al riguardo attribuitogli dalla Commissione, in ragione dell’asserita erroneità di uno dei quesiti posti.
Il Collegio osserva preliminarmente, in accordo con l’univoco orientamento giurisprudenziale, come la formulazione delle domande predisposte dalle commissioni di esame nell’ambito delle prove di concorso costituiscano l’espressione di un ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che i relativi quesiti non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5742/2017).
Il quesito a risposta multipla elaborato dalla Commissione esaminatrice, comportando una valutazione prospettica essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene, dunque, alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza e manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della loro formulazione ( ex multis , Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531).
Attesa, pertanto, l’ascrizione della corretta formulazione dei quesiti alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati all’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il quesito e, quindi, il giudizio conseguentemente reso sul candidato si appalesi illegittimo sotto il profilo della abnormità logica (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 705/2018).
La giurisprudenza ha, infatti, già avuto modo di chiarire come “ sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché ... della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti ” (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
Il giudizio di legittimità non può, dunque, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del quesito predisposto dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, sicché deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa formulazione della domanda, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi, alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione medesima, una - preclusa - cognizione del merito della questione.
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, il Collegio, nell’esprimersi – entro i consentiti limiti di relativa sindacabilità - sul giudizio reso sulla prova scritta della ricorrente, ritiene che non sia ravvisabile alcuna effettiva manifesta erroneità del quesito contestato, non consentendo le argomentazioni formulate in ricorso e la documentazione prodotta in atti di individuare alcun elemento a sostegno del lamentato eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errore, manifesta abnormità e travisamento dei presupposti di fatto.
Occorre, infatti, evidenziare come parte ricorrente non abbia, nei propri scritti difensivi così come nella relazione versata in giudizio, dato evidenza della presenza di alcun errore vero e proprio, che possa ritenersi accertato in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento.
Come reso evidente dal contenuto delle diffuse argomentazioni spese dall’Avvocatura di Stato nella memoria difensiva depositata il 7 febbraio 2025 – peraltro non specificamente contestate da parte ricorrente - non appare al riguardo ravvisabile alcuna possibile manifesta erroneità, illogicità e incongruità, apparendo la risposta considerata giusta dalla Commissione come l’unica sicuramente corretta e costituendo, invece, le altre dei c.d. meri “ distrattori ”, ovvero risposte che, seppur non corrette, possono ad un primo e superficiale esame apparire tali in quanto “ prossime ” all’unica risposta giusta e, dunque, da non scartare a prima vista.
L’amministrazione ben può, infatti, nel formulare i quesiti a risposta multipla, avvalersi di siffatti meccanismi (la cui funzione è proprio quella di “ distrarre ” dall’individuazione dell’unica risposta corretta) nell’intento di verificare la solidità della preparazione e di “ selezionare ” i candidati dotati di un livello culturale idoneo e di una buona conoscenza delle materie che interessano il profilo professionale previsto dal concorso.
Né il ricorrente ha allegato o comprovato altri elementi idonei a far rinvenire altre ipotesi di macroscopico errore logico o abnormità, limitandosi sostanzialmente a sollecitare da parte del giudice amministrativo un inammissibile sindacato sostitutivo sull’operato della Commissione di esame.
Il gravame proposto deve, quindi, essere disatteso, ritenendo, in definitiva il Collegio che le argomentazioni svolte dal ricorrente non consentano di individuare con assoluta immediatezza, nell’ambito della contestata procedura concorsuale, alcun elemento a sostegno della lamentata manifesta erroneità del quesito proposti e del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione nei confronti del ricorrente.
In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO