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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/11/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1727/2025
Verbale udienza del 11novembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. AV PO che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
dell'Avv. Ilaria Raffanti e dell'Avv. AR Adornato, il quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento.
Per parte resistente, alle ore 10,14 nessuno è presente. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM MA EO, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2273/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AV PO (C.F.: , giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_3
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti ( ) e dall'Avv.to CodiceFiscale_3
AR AT (c.f. ), in forza di procura generale C.F._4
alle liti a rogito del Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 Persona_1
del 22/03/2024,, depositata in atti resistente
E CONTRO
, C.F. e P. IVA n. Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesca Iacoe (c.f.: ), giusta procura in C.F._5
atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,39 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259007497088000, emessa da e notificata in data 18.06.2025 , Controparte_4
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito n.
39420130001800958000; Avviso di addebito n. 39420160001376137000; Avviso di addebito n. 39420170002338666000; Avviso di addebito n.
39420170003690608000; Avviso di addebito n. 39420180000869047000 e Avviso di addebito n. 39420180005258546000, per omesso versamento dei Contributi
IVS e somme aggiuntive, oltre interessi ed oneri di riscossione, per le annualità
2007, 2012, 2015, 2016 e 2017 e 2018. Eccepiva, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica dei sottesi atti presupposti..nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo ” In via principale, annullare parzialmente l'opposta intimazione di pagamento n.
09420259007497088000, entro i limiti della presente opposizione, per i motivi di fatto
e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese in - 5 - dell'omessa notificazione degli atti sottesi e dell'avvenuta estinzione dei crediti vantati con l'atto opposto per intervenuta prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito analiticamente indicati nella premessa in fatto, con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva, preliminarmente, relativamente alle contestazioni del ricorrente circa l'inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito le stesse, erano da ritenersi inammissibili, oltre che infondate, in quanto dovevano essere svolte nel termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle/avvisi di addebito, in quanto relative a supposti vizi formali del titolo e della sua notificazione, ex art. 617c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 29, 2° comma, del D.lgs.
26.2.1999, n. 46, nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto gli avvisi erano stati regolarmente notificati. Pertanto, concludeva chiedendo di” respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibilie/o infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese.”.
Si costituiva eccependo, nel merito, relativamente all'omessa notifica CP_2
degli AVA sottesi all'atto impugnato che l'avviso di addebito rientra tra gli atti propri dell'Ente impositore e, quindi, come tale, è del tutto estraneo all'attività dell'Agente della Riscossione. Ancora, relativamente all'eccepita prescrizione dei crediti, rappresentava che nessuna prescrizione può dirsi maturata, in quanto l'Agente della Riscossione aveva notificato all'odierno ricorrente ulteriori atti fondati anche sugli Avvisi di addebito prodromici all'opposta intimazione. Pertanto, concludeva “nel merito, rigettare la domanda per come motivato in narrativa, tenendo comunque indenne da Controparte_4
qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della
Controparte_5
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito , oggetto di contestazione. ..." "... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito, oggetto di opposizione risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, sia dall che CP_1
da che hanno dato prova di atti interruttivi. In merito alle eccezioni CP_2
sollevate da parte ricorrente sulla validità delle notifiche si rappresenta che la
Corte di Cassazione (Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21847 Anno
2025) ha stabilito che la notifica di un avviso di addebito tramite CP_1
raccomandata con 'invio diretto' è valida secondo le regole del servizio postale ordinario. Non è necessaria la seconda raccomandata informativa (C.A.D.).
Ancora nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata. Nel caso in esame, l'agente della riscossione, non essendo stato possibile rinvenire nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societaria e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti ex lege, in data
28 luglio 2016 ha provveduto a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della nonché a richiedere la Controparte_6
pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima, dandone notizia al destinatario per raccomandata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1727/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1305,00, oltre IVA e CPA, ove previste.
Palmi 11 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa MM MA EO
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1727/2025
Verbale udienza del 11novembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. AV PO che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
dell'Avv. Ilaria Raffanti e dell'Avv. AR Adornato, il quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento.
Per parte resistente, alle ore 10,14 nessuno è presente. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM MA EO, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2273/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AV PO (C.F.: , giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_3
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti ( ) e dall'Avv.to CodiceFiscale_3
AR AT (c.f. ), in forza di procura generale C.F._4
alle liti a rogito del Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 Persona_1
del 22/03/2024,, depositata in atti resistente
E CONTRO
, C.F. e P. IVA n. Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesca Iacoe (c.f.: ), giusta procura in C.F._5
atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,39 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259007497088000, emessa da e notificata in data 18.06.2025 , Controparte_4
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito n.
39420130001800958000; Avviso di addebito n. 39420160001376137000; Avviso di addebito n. 39420170002338666000; Avviso di addebito n.
39420170003690608000; Avviso di addebito n. 39420180000869047000 e Avviso di addebito n. 39420180005258546000, per omesso versamento dei Contributi
IVS e somme aggiuntive, oltre interessi ed oneri di riscossione, per le annualità
2007, 2012, 2015, 2016 e 2017 e 2018. Eccepiva, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica dei sottesi atti presupposti..nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo ” In via principale, annullare parzialmente l'opposta intimazione di pagamento n.
09420259007497088000, entro i limiti della presente opposizione, per i motivi di fatto
e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese in - 5 - dell'omessa notificazione degli atti sottesi e dell'avvenuta estinzione dei crediti vantati con l'atto opposto per intervenuta prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito analiticamente indicati nella premessa in fatto, con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva, preliminarmente, relativamente alle contestazioni del ricorrente circa l'inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito le stesse, erano da ritenersi inammissibili, oltre che infondate, in quanto dovevano essere svolte nel termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle/avvisi di addebito, in quanto relative a supposti vizi formali del titolo e della sua notificazione, ex art. 617c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 29, 2° comma, del D.lgs.
26.2.1999, n. 46, nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto gli avvisi erano stati regolarmente notificati. Pertanto, concludeva chiedendo di” respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibilie/o infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese.”.
Si costituiva eccependo, nel merito, relativamente all'omessa notifica CP_2
degli AVA sottesi all'atto impugnato che l'avviso di addebito rientra tra gli atti propri dell'Ente impositore e, quindi, come tale, è del tutto estraneo all'attività dell'Agente della Riscossione. Ancora, relativamente all'eccepita prescrizione dei crediti, rappresentava che nessuna prescrizione può dirsi maturata, in quanto l'Agente della Riscossione aveva notificato all'odierno ricorrente ulteriori atti fondati anche sugli Avvisi di addebito prodromici all'opposta intimazione. Pertanto, concludeva “nel merito, rigettare la domanda per come motivato in narrativa, tenendo comunque indenne da Controparte_4
qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della
Controparte_5
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito , oggetto di contestazione. ..." "... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito, oggetto di opposizione risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, sia dall che CP_1
da che hanno dato prova di atti interruttivi. In merito alle eccezioni CP_2
sollevate da parte ricorrente sulla validità delle notifiche si rappresenta che la
Corte di Cassazione (Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21847 Anno
2025) ha stabilito che la notifica di un avviso di addebito tramite CP_1
raccomandata con 'invio diretto' è valida secondo le regole del servizio postale ordinario. Non è necessaria la seconda raccomandata informativa (C.A.D.).
Ancora nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata. Nel caso in esame, l'agente della riscossione, non essendo stato possibile rinvenire nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societaria e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti ex lege, in data
28 luglio 2016 ha provveduto a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della nonché a richiedere la Controparte_6
pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima, dandone notizia al destinatario per raccomandata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1727/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1305,00, oltre IVA e CPA, ove previste.
Palmi 11 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa MM MA EO