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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2879/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: richiesta di modifica del decreto reso in data 17.10.2023 avente ad oggetto regolamentazione doveri genitoriali figli minori
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Armando Palma Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Miano n. 114;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace – PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: come da ricorso e verbale di udienza del 5.02.2025
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di modifica del decreto n. 2978/2023 reso in data
17.10.2023 nel procedimento rg n. 1532/2022. In particolare, parte ricorrente, evidenziando di non avere mai avuto conoscenza del procedimento rg n. 1532/2022, instava per la riduzione del mantenimento dovuto in favore della prole, nonché per una CTU sul nucleo familiare.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltato il ricorrente all'udienza della 6 febbraio 2025 il giudice delegato riservava al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, giova rammentare che l'esperimento vittorioso di un giudizio volto ad ottenere la modifica di statuizioni preesistenti richiede la deduzione e la prova di fatti nuovi determinanti idonei ad incidere sull'equilibrio sotteso alla pregressa regolamentazione.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto né comprovato alcun elemento nuovo rispetto al tempo in cui fu reso il decreto n. 2978/2023. Invero il ricorrente ora come allora lavora come impiegato presso il Consorzio Bacino Salerno percependo retribuzione di oltre 2000,00 euro mensili rispetto alla quale non rileva che sulla stessa gravino delle trattenute, atteso che ciò che è trattenuto dalla busta paga sarebbe in realtà comunque dovuto dal ricorrente per il mantenimento dei figli. Non vi è prova, poi, delle causali delle altre trattenute o cessioni né del tempo in cui furono contratte le debitorie. Né vi è prova che da aprile 2024 il ricorrente non venga più pagato. Giova evidenziare, per contro, che secondo quanto dedotto dal ricorrente, questi non sarebbe più tenuto a pagare per i figli nati da precedente matrimonio l'importo dovuto di euro 600,00, ma il minore importo di euro 450,00 di cui euro 350,00 percepiti a titolo di AU come sua quota. Ancora, non rileva in questo giudizio che il sig. non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento Pt_1 rg 1532/2022 rilevando la conoscenza legale del giudizio, o, in mancanza di questa, potendo il ricorrente esperire diversi rimedi di impugnazione. Non pare superfluo evidenziare che il ricorrente non ha fornito, come suo onere, una rappresentazione completa della sua situazione patrimoniale
(non producendo dichiarazione redditi o, in mancanza, certificazione agenzia entrate, visure PRA, visure catastali negative etc).
La richiesta di riduzione del mantenimento dovuto per i figli e Persona_1 Per_2 Per_3 va, per tal via, rigettata.
Circa la richiesta di CTU e di intervento dei SS al fine di tentare un riavvicinamento alla prole, non può non evidenziarsi che la prima richiesta è esplorativa e la seconda superflua atteso che gli incontri padre – figli presso i SS di San Giuseppe Vesuviano investiti del compito “accompagnare” al fine di farli riavvicinare alla figura paterna i ragazzi sono stati già disposti con decreto del 17.10.2023. Nello stesso decreto, inoltre, si invitava il resistente ad intraprendere percorso di sostegno alla genitorialità ma non risulta che ciò sia avvenuta.
In ogni caso, si rinnova la presa in carico del nucleo familiare a cura dei SS di San Giuseppe
Vesuviano i quali dovranno organizzare gli incontri padre – figli previi incontri propedeutici ad un riavvicinamento reciproco ed avviare il padre a percorsi di sostegno alla genitorialità da svolgersi a cura di struttura pubblica o convenzionata individuata a cura dei SS di San Giuseppe Vesuviano.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Nulla al riguardo andrà disposto stante la soccombenza del ricorrente e la contumacia del resistente
PQM
Il tribunale, a parziale modifica del decreto, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rinnova la presa in carico del nucleo familiare a cura dei SS di San Giuseppe Vesuviano i quali dovranno organizzare gli incontri padre – figli previ incontri propedeutici ad un riavvicinamento reciproco ed avviare il padre a percorsi di sostegno alla genitorialità da svolgersi a cura di struttura pubblica o convenzionata individuata a cura dei SS di San
Giuseppe Vesuviano;
3) nulla per le spese di lite;
4) si comunichi ai SS di San Giuseppe Vesuviano.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)