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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 9.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023, al n.1542, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, ha dedotto che: 1) aveva Parte_1
svolto attività di addetta al punto vendita/banconista dal 2001, lavorando dal lunedì al venerdì per 6-8 ore al giorno;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provveduto a controllare i prodotti, organizzando l'esposizione della merce, servire i clienti, tagliare, selezionare ed impacchettare la merce, pesare ed etichettare la merce, organizzare l'esposizione e la vendita della merce, curare la pulizia e la manutenzione del luogo di lavoro, gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti del magazzino, caricare, trasportare, scaricare e sistemare la merce;
3) il lavoro era consistito, dunque, in prevalenza nello svolgimento giornaliero delle attività che comportano movimenti ciclici e ripetitivi, impegno di forza con movimentazione manuale delle merci e l'assunzione di posizioni incongrue;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una ernia discale lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' CP_1
ma senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 7%, l'attrice ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' CP_1 negando l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il
Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la ricorrente presenta sì una spondilodiscoartosi lombare con una protusione, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si svolge l'attività lavorativa dell'attrice, così come emerse dall'istruttoria, non emerge una particolare sollecitazione a carico della colonna vertebrale, considerato che nella grande distribuzione,
l'attività di movimentazione di prodotti e derrate destinate al consumo viene eseguita in occasione delle operazioni di scarico dei mezzi e della loro sistemazione all' interno del magazzino;
poiché tale attività viene svolta utilizzando generalmente attrezzature e macchinari dedicati (muletti, transpallet) i livelli di rischio sono di solito di entità accettabile.
La successiva fase di sistemazione dei prodotti sullo scaffale e banconi di vendita (merci in confezione singola o multipla, scatole, barattoli, bottiglie) per le condizioni di lavoro in cui viene eseguita e per i ritmi di lavoro richiesti, è frequentemente associata a livelli di esposizione elevati, dovendo l'operatore procedere manualmente alla loro sistemazione sui singoli ripiani. Nel caso delle attività tipiche di supermercati, la valutazione del rischio può essere eseguita facendo ricorso all'indice composto VLI, previsto dagli aggiornamenti dell'equazione RNLE del NIOSH. Precisa il C.T.U. che i calcoli eseguiti con tale modello evidenziano valori nello specifico indice superiori a 1 (presenza di rischio) per le fasi di rifornimento degli scaffali, a partire da pallet e carrello, di preparazione del banco dell'ortofrutta e del banco macelleria, dello sbancalamento delle cassette. Indici inferiori a 1
(assenza di rischio) sono più tipici delle attività svolte dagli addetti alla sistemazione dei prodotti alimentari (salumi e formaggi) nell'ambito del bancone di gastronomia.
In relazione al caso in esame, relativo ad una dipendente di supermercato CONAD con qualifica di “banconista” con contratto Part time dal 2001 fino al 01.02.2022, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente risulta avere caratteristiche analoghe, per non dire identiche, al modello scientifico appena riportato, quindi con livello di rischio movimentazione manuale dei carichi, praticamente nullo. Le testimonianze hanno confermato che negli ultimi 10 anni circa, la ricorrente è stata addetta prevalentemente al reparto panetteria-pizzeria, mentre nel primo decennio aveva in prevalenza mansione presso il reparto salumeria-formaggi.
Orbene il banconista, conclude il perito, pur assumendo una postura eretta per le ore di lavoro (nel caso di specie 4-6 ore al massimo), non è costretto alla quasi immobilità di una posizione in piedi, come ad esempio accade per i vigilantes o gli addetti alla sicurezza, che svolgono turni anche di 8 ore in stazione eretta prolungata, avendo la possibilità di variare continuamente postura, di spostarsi lungo il bancone, di solito piuttosto lungo, in ragione delle richieste del pubblico. Va, infine, considerato che la ricorrente ha svolto sempre attività di lavoro part-time in turno con altri colleghi.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata
C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Frosinone, 09/01/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 9.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023, al n.1542, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, ha dedotto che: 1) aveva Parte_1
svolto attività di addetta al punto vendita/banconista dal 2001, lavorando dal lunedì al venerdì per 6-8 ore al giorno;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provveduto a controllare i prodotti, organizzando l'esposizione della merce, servire i clienti, tagliare, selezionare ed impacchettare la merce, pesare ed etichettare la merce, organizzare l'esposizione e la vendita della merce, curare la pulizia e la manutenzione del luogo di lavoro, gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti del magazzino, caricare, trasportare, scaricare e sistemare la merce;
3) il lavoro era consistito, dunque, in prevalenza nello svolgimento giornaliero delle attività che comportano movimenti ciclici e ripetitivi, impegno di forza con movimentazione manuale delle merci e l'assunzione di posizioni incongrue;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una ernia discale lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' CP_1
ma senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 7%, l'attrice ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' CP_1 negando l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il
Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la ricorrente presenta sì una spondilodiscoartosi lombare con una protusione, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si svolge l'attività lavorativa dell'attrice, così come emerse dall'istruttoria, non emerge una particolare sollecitazione a carico della colonna vertebrale, considerato che nella grande distribuzione,
l'attività di movimentazione di prodotti e derrate destinate al consumo viene eseguita in occasione delle operazioni di scarico dei mezzi e della loro sistemazione all' interno del magazzino;
poiché tale attività viene svolta utilizzando generalmente attrezzature e macchinari dedicati (muletti, transpallet) i livelli di rischio sono di solito di entità accettabile.
La successiva fase di sistemazione dei prodotti sullo scaffale e banconi di vendita (merci in confezione singola o multipla, scatole, barattoli, bottiglie) per le condizioni di lavoro in cui viene eseguita e per i ritmi di lavoro richiesti, è frequentemente associata a livelli di esposizione elevati, dovendo l'operatore procedere manualmente alla loro sistemazione sui singoli ripiani. Nel caso delle attività tipiche di supermercati, la valutazione del rischio può essere eseguita facendo ricorso all'indice composto VLI, previsto dagli aggiornamenti dell'equazione RNLE del NIOSH. Precisa il C.T.U. che i calcoli eseguiti con tale modello evidenziano valori nello specifico indice superiori a 1 (presenza di rischio) per le fasi di rifornimento degli scaffali, a partire da pallet e carrello, di preparazione del banco dell'ortofrutta e del banco macelleria, dello sbancalamento delle cassette. Indici inferiori a 1
(assenza di rischio) sono più tipici delle attività svolte dagli addetti alla sistemazione dei prodotti alimentari (salumi e formaggi) nell'ambito del bancone di gastronomia.
In relazione al caso in esame, relativo ad una dipendente di supermercato CONAD con qualifica di “banconista” con contratto Part time dal 2001 fino al 01.02.2022, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente risulta avere caratteristiche analoghe, per non dire identiche, al modello scientifico appena riportato, quindi con livello di rischio movimentazione manuale dei carichi, praticamente nullo. Le testimonianze hanno confermato che negli ultimi 10 anni circa, la ricorrente è stata addetta prevalentemente al reparto panetteria-pizzeria, mentre nel primo decennio aveva in prevalenza mansione presso il reparto salumeria-formaggi.
Orbene il banconista, conclude il perito, pur assumendo una postura eretta per le ore di lavoro (nel caso di specie 4-6 ore al massimo), non è costretto alla quasi immobilità di una posizione in piedi, come ad esempio accade per i vigilantes o gli addetti alla sicurezza, che svolgono turni anche di 8 ore in stazione eretta prolungata, avendo la possibilità di variare continuamente postura, di spostarsi lungo il bancone, di solito piuttosto lungo, in ragione delle richieste del pubblico. Va, infine, considerato che la ricorrente ha svolto sempre attività di lavoro part-time in turno con altri colleghi.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata
C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Frosinone, 09/01/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi