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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10784/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MIRANTI GUGLIELMO e dall'avv. Parte_1
DIANA COSTANTINO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE MARIALUIGIA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.9.2023 parte ricorrente esponeva: di essere dipendente, in qualità di medico anestesista, dell'ASL CASERTA;
che, in data 9/05/2022, alle ore 19.45 circa, in Lusciano alla Via
Taranto, mentre l'istante si recava a lavoro alla guida del proprio motociclo, subiva un incidente stradale in itinere riportando “trauma lombare e ginocchio dx. Rx spalla ed eco. Frattura composta della testa dell'omero di dx con distacco del trochite. Distacco parcellare del regime inferiore della cavità glenoidea omolateralment a dx. Trapianto autologo da cresta iliaca dx e posizionamento di mezzi di sintesi (giusta referto n. 22017517 del P.S. dell'Ospedale Moscati di Aversa); che a seguito del predetto incidente in itinere, veniva sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica “Pineta
Grande” di CA OL (ricovero dal 20/06/22 al 22/06/22), giusta cartella clinica n. 2022006079; che, dopo il periodo di riabilitazione, il ricorrente veniva sottoposto a visita presso l' di Aversa, CP_1 ove gli veniva riconosciuto, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 38 del 23/02/2000, un grado di menomazione dell'integrità psico - fisica del 6%; - che pertanto l' con provvedimento del 25/01/23, infortunio CP_1 n°515995685 del 9/05/22, liquidava all'infortunato un indennizzo per danno biologico pari ad €
5.031,81; - che non condividendo il provvedimento dell' , presentava a mezzo pec 26/02/2023, CP_1 ricorso amministrativo a norma del D.P.R. 1124/1965, sulla base dell'allegata relazione medico- legale redatta dal Dott. ; che, nel menzionato ricorso amministrativo, l'istante chiedeva Persona_1 di essere sottoposto a visita medica collegiale ma che, nonostante, i ripetuti solleciti, l' non CP_1
provvedeva a sottoporre il ricorrente al riesame della pratica entro i termini di legge né notificava provvedimento di diniego.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva: Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un danno biologico pari almeno al 15% o maggiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento del danno biologico nella misura del 15 % o nella percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo” con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Disposta ed espletata ctu, disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va precisato in primo luogo che la natura di “infortunio in itinere” per l'incidente occorso in data
9.5.2022 al ricorrente non è in discussione, posto che lo stesso istituto ne ha riconosciuto la causa professionale con provvedimento del 25.1.2023 che riconosceva un danno pari al 6% del danno biologico.
Oggetto del giudizio è pertanto la sola quantificazione del danno subito.
In tal senso è stata svolta ctu medico legale.
Il dott. , dopo attento esame degli atti e dei documenti, all'esito della visita peritale Persona_2 ha concluso che il ricorrente è affetto da “Esiti infortunio in itinere con Frattura trochite a dx pluriframmentaria non consolidata per cui è stato necessario Intervento di tuberoplastica con trapianto autologo da cresta iliaca su spalla dx”
Ha quindi valutato i postumi permanenti tenendo conto delle tabelle di cui al D.M. 12/7/2000 n° 38 pubblicato sul supplemento ordinario della GURI numero 172 del 25/7/2000 si ritiene possano essere valutati nella misura del 13 %. E precisamente : “N° 130 RCA (Escursione articolare della scapolo omerale limitata globalmente della metà arto dominante fino al 13 % ). Voce tabellare 36 CP_1
(Cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche , discromiche fino al 5 %)” Nel corso del giudizio sono stati poi richiesti ulteriori specificazioni al ctu il quale ha confermato la valutazione evidenziando la natura sincretica e complessiva nella determinazione del danno biologico.
Le valutazioni offerte dal ctu appaiono congrue e prive di errori logici o giuridici per cui possono trovare conferma.
L' va quindi condannato al riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo in conto CP_1
capitale pari ad un danno biologico del 13% detratto quanto già percepito, oltre interessi al tasso legale dal 121esimo giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna l' al CP_1
riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo in conto capitale pari al 13% di danno biologico, detratto il percepito, oltre interessi al tasso legale dal 121esimo giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1340,00 CP_1
oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione.
Pone le spese di ctu come liquidate definitivamente a carico dell' CP_1
Aversa 19.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10784/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MIRANTI GUGLIELMO e dall'avv. Parte_1
DIANA COSTANTINO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE MARIALUIGIA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.9.2023 parte ricorrente esponeva: di essere dipendente, in qualità di medico anestesista, dell'ASL CASERTA;
che, in data 9/05/2022, alle ore 19.45 circa, in Lusciano alla Via
Taranto, mentre l'istante si recava a lavoro alla guida del proprio motociclo, subiva un incidente stradale in itinere riportando “trauma lombare e ginocchio dx. Rx spalla ed eco. Frattura composta della testa dell'omero di dx con distacco del trochite. Distacco parcellare del regime inferiore della cavità glenoidea omolateralment a dx. Trapianto autologo da cresta iliaca dx e posizionamento di mezzi di sintesi (giusta referto n. 22017517 del P.S. dell'Ospedale Moscati di Aversa); che a seguito del predetto incidente in itinere, veniva sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica “Pineta
Grande” di CA OL (ricovero dal 20/06/22 al 22/06/22), giusta cartella clinica n. 2022006079; che, dopo il periodo di riabilitazione, il ricorrente veniva sottoposto a visita presso l' di Aversa, CP_1 ove gli veniva riconosciuto, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 38 del 23/02/2000, un grado di menomazione dell'integrità psico - fisica del 6%; - che pertanto l' con provvedimento del 25/01/23, infortunio CP_1 n°515995685 del 9/05/22, liquidava all'infortunato un indennizzo per danno biologico pari ad €
5.031,81; - che non condividendo il provvedimento dell' , presentava a mezzo pec 26/02/2023, CP_1 ricorso amministrativo a norma del D.P.R. 1124/1965, sulla base dell'allegata relazione medico- legale redatta dal Dott. ; che, nel menzionato ricorso amministrativo, l'istante chiedeva Persona_1 di essere sottoposto a visita medica collegiale ma che, nonostante, i ripetuti solleciti, l' non CP_1
provvedeva a sottoporre il ricorrente al riesame della pratica entro i termini di legge né notificava provvedimento di diniego.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva: Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un danno biologico pari almeno al 15% o maggiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento del danno biologico nella misura del 15 % o nella percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo” con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Disposta ed espletata ctu, disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va precisato in primo luogo che la natura di “infortunio in itinere” per l'incidente occorso in data
9.5.2022 al ricorrente non è in discussione, posto che lo stesso istituto ne ha riconosciuto la causa professionale con provvedimento del 25.1.2023 che riconosceva un danno pari al 6% del danno biologico.
Oggetto del giudizio è pertanto la sola quantificazione del danno subito.
In tal senso è stata svolta ctu medico legale.
Il dott. , dopo attento esame degli atti e dei documenti, all'esito della visita peritale Persona_2 ha concluso che il ricorrente è affetto da “Esiti infortunio in itinere con Frattura trochite a dx pluriframmentaria non consolidata per cui è stato necessario Intervento di tuberoplastica con trapianto autologo da cresta iliaca su spalla dx”
Ha quindi valutato i postumi permanenti tenendo conto delle tabelle di cui al D.M. 12/7/2000 n° 38 pubblicato sul supplemento ordinario della GURI numero 172 del 25/7/2000 si ritiene possano essere valutati nella misura del 13 %. E precisamente : “N° 130 RCA (Escursione articolare della scapolo omerale limitata globalmente della metà arto dominante fino al 13 % ). Voce tabellare 36 CP_1
(Cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche , discromiche fino al 5 %)” Nel corso del giudizio sono stati poi richiesti ulteriori specificazioni al ctu il quale ha confermato la valutazione evidenziando la natura sincretica e complessiva nella determinazione del danno biologico.
Le valutazioni offerte dal ctu appaiono congrue e prive di errori logici o giuridici per cui possono trovare conferma.
L' va quindi condannato al riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo in conto CP_1
capitale pari ad un danno biologico del 13% detratto quanto già percepito, oltre interessi al tasso legale dal 121esimo giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna l' al CP_1
riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo in conto capitale pari al 13% di danno biologico, detratto il percepito, oltre interessi al tasso legale dal 121esimo giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1340,00 CP_1
oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione.
Pone le spese di ctu come liquidate definitivamente a carico dell' CP_1
Aversa 19.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo